lunedì 18 giugno 2012

"ORO CASH" nei guai

Un’indagine vastissima, che ha toccato svariati aspetti del mondo orafo vicentino e non solo, ed ha portato a scoprire –ritengono gli inquirenti- una delle più ingenti evasioni fiscali del settore che sia mai stata portata alla luce. L’operazione "Copperfield" della Tributaria vicentina si è articolata, nel giro di due anni, in diversi filoni investigativi. Il principale ha portato a denunciare al pubblico ministero Salvadori 15 persone tra orafi e titolari di case di spedizione per contrabbando, falso, frodi fiscali e appropriazione indebita, e a scoprire diversi meccanismi illeciti su scala internazionale per non pagare le tasse. Uno degli altri tronconi ha toccato il mercato dei negozi “Compro Oro”, diffusi in tutta Italia, ai quali –complice la crisi economica- si rivolge un numero sempre maggiore di cittadini. Gli accertamenti degli investigatori del Teneente Colonnello Borrelli e del Capitano Rapisarda si sono concentrati sui negozi del gruppo “ORO CASH”, affiliato alla società “Handle S.r.l.”, di proprietà di due società lussemburghesi. I finanzieri hanno accertato come tutto l’oro acquistato negli oltre cento negozi del gruppo in tutta Italia venisse inviato a Vicenza alle case di spedizione. Queste, poi, organizzavano la consegna a Ponte Chiasso, come valico d’uscita verso la Svizzera. Le minuterie d’oro sarebbero state pertanto lavorate nel paese elvetico. L’ipotesi degli inqurenti invece è quella che in Svizzera arrivassero carichi di altro materiale, con la complicità di alcune case di spedizione vicentine, e che l’oro restasse in Italia per essere rivenduto in nero. Tratto da: “Il Giornale di Vicenza” articolo di Diego Negri

Trentatrè quintali di oro venduto in nero in Italia, con cessioni nascoste da finte esportazioni

Trentatrè quintali di oro venduto in nero in Italia, con cessioni nascoste da finte esportazioni in mezzo mondo con la complicità di società spedizioniere. È quanto ha scoperto la guardia di finanza, che al termine di un'indagine durata un paio d'anni ha denunciato una quindicina di persone accusate, a vario titolo, di contrabbando, falsità ideologica, appropriazione indebita e frode fiscale. Con vari stratatemmi ritenuti illeciti, infatti, il comparto orafo vicentino avrebbe evitato di pagare tasse per 70 milioni di euro. I diretti interessati respingono con forza le accuse, definendo alcune di quelle che i finanzieri ritengono anomalie dei consueti rapporti d'affari. Intanto, però, le stesse fiamme gialle, al termine di 19 verifiche fiscali nel settore, hanno recuperato a tassazione un imponibile da 370 milioni di euro. L'INDAGINE. I detective delle fiamme gialle beriche, comandati dal colonnello Livio De Luca, avevano avviato verifiche fiscali nel 2010 su alcune aziende orafe: il distretto berico, leader a livello mondiale, vanta 900 imprese e 6 mila addetti, con un export da un miliardo e 200 milioni di euro. Altri accertamenti erano scattati dopo il fallimento della “Lucente”, una primaria ditta orafa del Bassanese, che aveva chiesto il concordato preventivo. Da questi spunti gli investigatori del nucleo di polizia tributaria, guidati dal tenente colonnello Paolo Borrelli, hanno riscontrato - nell'ambito dell'operazione Copperfield, dal nome dell'illusionista: l'oro spariva nel nulla - una serie di anomalie nel comportamento di alcune società vicentine in relazione ai loro rapporti commerciali con l'estero, in particolare con la Russia, la Cambogia, la Corea, l'Ucraina e soprattutto con Hong Kong. Analizzando la documentazione contabile, dove c'era - in molti casi non è stata mai ritrovata - emergevano comportamenti singolari, puntalmente evidenziati in procura. L'indagine, inizialmente seguita dal pubblico ministero Marco Peraro, è ora sul tavolo del pm Luigi Salvadori. Altre segnalazioni erano arrivate da altri reparti, come ad esempio quello di Cagliari. Sei le società vicentine coinvolte, 8 gli indagati. GLI SPEDIZIONIERI. Le transazioni commerciali in odore di illegalità hanno avuto, secondo gli inquirenti, la complicità dei titolari o dei dipendenti di alcune primarie case di spedizione vicentine, che si sono prestati ad attestare dati fasulli sui documenti doganali di esportazione. Secondo i calcoli delle fiamme gialle, fra il 2005 e il 2009 le operazioni fittizie hanno interessato complessivamente una tonnellata e 380 chilogrammi di oro e pietre preziose, per un valore pari a 26 milioni di euro. Sono 7 gli spedizionieri denunciati per atto falso. ROGATORIE. Per fare chiarezza, i militari del maggiore Enrico Spanò e del capitano Sebastiano Rapisarda hanno attivato richieste di assistenza amministrativa e rogatorie con le autorità di Hong Kong - incontrate anche alla fiera dell'oro a Vicenza - e della Russia. Unico stop è arrivato dai paradisi fiscali, da dove provenivano molti pagamenti. Ma con la collaborazione delle altre forze di polizia sono stati scoperti altri meccanismi ritenuti non leciti per non pagare il dovuto all'erario. SOCIETÀ OFF SHORE. Una delle anomalie più evidenti riscontrate nel corso dell'indagine è quella che riguarda i pagamenti. Le ditte vicentine, almeno sulla carta, vendevano ingenti quantità di oro lavorato e pietre preziose a compratori russi. La merce, però, la mandavano a Hong Kong. I pagamenti? Arrivavano, non sempre, peraltro senza che i vicentini attivassero procedure per incassare il dovuto. E provenivano da Panama, Seychelles, Gibilterra, Svizzera, Cipro o Isole Vergini: cioè paradisi fiscali, e da società off shore. L'IPOTESI. A cosa serviva tutto questo giro che toccava svariati paesi del mondo? I militari delle fiamme gialle avanzano sul punto un'ipotesi concreta, al momento non suffragata da confessioni dirette: e cioè che quell'oro, in verità, non si muovesse mai da Vicenza, dove veniva lavorato e venduto in nero. In questo sistema, non solo le sei società potevano avere lauti incassi esentasse, con sconti concreti che garantivano forme di concorrenza sleale, ma anche disponibilità economiche. I guadagni infatti sarebbero stati girati a società off shore nei paradisi fiscali, e da lì fatti rientrare in Italia per dare una parvenza di normalità alle operazioni internazionali. Le merci esportate fittiziamente erano in regime di non imponibilità iva. LE FRODI FISCALI. I finanzieri hanno ricostruito flussi finanziari per 36 milioni di euro provenienti da conti cifrati, che hanno causato, unitamente alle altri frodi, un mancato versamento di 70 milioni di euro alle casse dello Stato. Non solo: le verifiche - 19 in due anni - compiute a carico di aziende orafe vicentine hanno dimostrato che il “nero” e il ricorso alle frodi è più diffuso di quanto emerso nel corso della stessa indagine, perchè sono stati segnalati per il recupero a tassazione elementi di reddito (fra omessi ricavi e costi indeducibili) per 370 milioni di euro, con un'Iva complessiva da oltre 80 milioni. Diego Neri IL VIDEO DELL'OPERAZIONE: FONTE: Il Giornale di Vicenza

lunedì 5 dicembre 2011

Altra attività chiusa a causa dell'illeggittima cessione di "rottami"

Compra oro nel mirino della Guardia di Finanza: la fiamme gialle di Saronno hanno portato alla luce una maxi evasione, con circa 1,3 milioni di euro sottratti al fisco e IVA non versata per circa 450.000 euro. Si è scoperto anche che a fronte di tre negozi regolari, ce n'erano altri tre totalmente sconosciuti al fisco.

L'indagine è partita da uno specifico controllo avviato nei confronti di una società del settore dei compra-vendo oro, settore nei cui confronti la Guardia di finanza da tempo ha avviato specifiche attività volte a riscontrarne la corretta operatività. I finanzieri di Saronno comandati dal tenente Carlo Della Gatta hanno accertato nell’impresa, che ha sei punti vendita nelle province di Varese, Como e Milano, una significativa evasione fiscale: oltre 1,2 milioni di euro di imponibile sottratto,  violazioni all’IVA e violazioni amministrative nella tenuta del previsto registro di pubblica sicurezza. La società operava acquistando direttamente oggetti di oreficeria e gioielleria usati da privati, che rivendeva direttamente in minima parte ad altri privati e per la maggior parte ad aziende che operano nella fusione e trasformazione del metallo prezioso; le investigazione effettuate dai Finanzieri, anche attraverso la ricostruzione operata dall’analisi dei dati contabili ed extracontabili acquisiti, hanno permesso di accertare che questa ha conseguito ricavi ben superiori a quelli dichiarati, pari ad oltre un milione di euro. Le operazioni irregolari sono state effettuate mediante omissione di fatturazione e mediante il ricorso (illegittimo, secondo la Guardia di Finanza) alla normativa fiscale agevolata sui rottami d'oro.
Sono in corso, peraltro, ulteriori accertamenti al fine di individuare eventuali irregolarità connesse all’approvvigionamento dei beni usati commercializzati.
L’amministratrice della Società è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, al Tribunale di Milano competente visto il domicilio della persona. Nel corso del controllo è emerso che la società controllava tre esercizi conosciuti (Saronno, Sesto Calende e Como), ma anche tre altri punti di compravendita che erano totalmente sconosciuti al fisco, a Pero, Milano e Legnano.

fonte: www.varesenews.it

Altro Compro Oro chiuso a Ragusa

Ragusa - L’attività della Guardia di Finanza di Ragusa, finalizzata al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale  si concentra verso i fenomeni commerciali che hanno sul territorio notevole diffusione e maggiori indici di pericolosità. Tra i settori di maggior interesse vi sono i c.d. “Compro Oro”.

Il fenomeno del “Compro Oro”,  è una realtà che si e’ sviluppata piuttosto di recente a causa principalmente della crisi e del prezzo dell’oro cresciuto molto negli ultimi anni. il settore, inoltre, e’ soggetto al pericolo di infiltrazioni della criminalita’ organizzata e non.
Tale “business” si presta bene anche all’evasione fiscale ed il sistema adottato specula sulle differenze tra i regimi dell’imposta sul valore aggiunto previsti per l’oro industriale e l’oro da investimento.
Per il sistema e’ semplice. I gestori dei compro oro, dichiarando indebitamente «rottami» l’oro usato acquistato da privati in difficolta economica, approfittano di un’agevolazione concessa a chi lavora l’oro grezzo (considerato oro industriale), sottoposto al regime dell’iva sul margine , con il risultato che riescono ad avere notevoli margini di guadagno atteso che i medesimi oggetti vengono rivenduti ad operatori economici abilitati alla lavorazione dell’oro da investimento (soggetti all’esenzione dell’iva) con grave nocumento per l’erario.
In tale ottica e’ stata ultimata una verifica fiscale nei confronti di una nota gioielleria avente sede al centro storico di Ragusa che da circa un anno, oltre alla vendita di gioielli, effettuava l’acquisto di oggetti d’oro usato con il sistema sopra descritto. Quest’ultima attivita’ con il tempo era divenuta di gran lunga prevalente.
All’esito degli accertamenti esperiti veniva rilevato che la parte non aveva dichiarato e quindi evaso circa 206.000,00 euro.
Nel medesimo contesto venivano irrogate sanzioni per 150.000 euro per violazioni alla normativa antiriciclaggio.

fonte: www.ragusanews.com

domenica 6 novembre 2011

Compro oro cesenate denunciato per evasione IVA

- CESENA - Acquistava preziosi usati da privati e li rivendeva direttamente a fonderie qualificando i beni ceduti non come oggetti di oreficeria, ma come 'rottami', aggirando cosi' l'iva. La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare di un negozio di 'Compro-oro' di Cesena che avrebbe evaso l'iva per oltre 130mila euro e non dichiarato elementi positivi di reddito per oltre 820mila euro. Emerse anche violazioni in materia valutaria: il gestore avrebbe fatto pagamenti in contanti per 33mila euro peri acquisti di oro da privati per importi superiori al limite, 2.500 euro.

Fonte: www.ansa.it

martedì 31 maggio 2011

Lo "Studio 18 kt S.p.A." condannato per pubblicità sleale

PS4500 - MERCATO DELL'ORO-PUBBLICITÀ SLEALE
Provvedimento n. 22342
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2011;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 23 febbraio 2011, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Mercato dell’Oro - Studio 18 Karati S.p.A. (di seguito, anche “Studio 18 Karati”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel campo della lavorazione e commercializzazione di oggetti preziosi e di oro da investimento ad aziende e privati, anche via internet. Nel 2009 il professionista ha realizzato un fatturato pari a circa 27 milioni di euro, con un utile di esercizio pari a circa 12.000 euro.
2. Mercato Veneto dell’Oro S.p.A. (di seguito, anche “Mercato Veneto dell’Oro”), società attiva nel commercio all’ingrosso di oro e materiali preziosi usati, in qualità di segnalante.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione, a partire dal giugno 2009, di una campagna pubblicitaria su un quotidiano locale (La Nuova Ferrara), cartellonistica e affissioni localizzate in Reggio Emilia e Parma basata sui seguenti messaggi: “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON HANNO LA REGOLARE AUTORIZZAZIONE UIF (BANCA D’ITALIA) ....SCEGLI LA LEGALITÀ”; “ALCUNI COMPRO–ORO NON USANO BILANCE OMOLOGATE...SCEGLI LA TRASPARENZA”; “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON RILASCIANO REGOLARI RICEVUTE ...SCEGLI LA SERIETÀ”.
4. La concorrente Mercato Veneto dell’Oro, con segnalazione del 13 luglio 2009, ha lamentato che il tenore dei suddetti messaggi sia tale da screditare l’attività di altri operatori dello stesso settore inducendo nel consumatore il
convincimento che gli stessi – e in particolare quelli privi dell’autorizzazione UIF (Banca d’Italia)1 – esercitino la propria attività in modo illegale. Al contrario, secondo quanto sostenuto dal segnalante nella richiesta di intervento, i commercianti in oro privi dell’autorizzazione UIF potrebbero comunque svolgere legalmente la propria attività laddove quest’ultima non riguardasse l’ambito dell’oro da investimento o ad uso prevalentemente industriale: solo in tale
ambito, infatti, è prescritto l’obbligo di autorizzazione UIF ai sensi della legge 17 gennaio 2000 n. 72.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
Attività preistruttoria
5. In data 30 settembre e 12 novembre 2010, Mercato Veneto dell’Oro ha integrato la segnalazione del 13 luglio 2009 inviando copia della documentazione fotografica concernente i messaggi denunciati, rappresentati su vetrofanie esposte presso punti vendita del professionista (a Padova e Parma rispettivamente il 20 e il 25 settembre 2010), sul retro di autobus (a Parma il 10 settembre 2009 e a Ferrara il 15 aprile 2010). Inoltre, la suddetta società ha segnalato diversi spot televisivi di analogo contenuto, andati in onda in prima mattina il 20 e il 22 settembre 2010 su Rete 4
(UIF), istituita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, svolge compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. La Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento. La UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione. Dal 1° gennaio 2008 le funzioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi sono confluite nella Banca d'Italia.]
2 [Si tratta, in particolare, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/ce del Consiglio, del 12 ottobre 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;]
1 [Si tratta dell’ex autorizzazione UIC (Ufficio Italiano Cambi) di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7. L'Unità di informazione finanziaria
nonché un programma trasmesso la domenica su una rete televisiva locale (Telestense) nell’ambito del quale si sarebbe pubblicizzata l’attività svolta dal professionista. 6. In data 6 ed 11 ottobre 2010 sono stati acquisiti dalle emittenti televisive Mediaset S.p.A. e R.E.I. S.r.l. copie degli spot e della trasmissione segnalati.
Attività istruttoria
7. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 30 novembre 2010 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio PS4500 nei confronti del professionista per presunta violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo. In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata l’ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere da Studio 18 Karati, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla liceità dell’attività commerciale svolta da operatori concorrenti, inducendo quest’ultimo - mediante la diffusione di informazioni ingannevoli - ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, l’espressione: “Alcuni negozi che comprano oro non hanno la regolare autorizzazione UIF (Banca d’Italia) ...Scegli la legalità”, sarebbe suscettibile di indurre il consumatore a ritenere, contrariamente al vero, che tutti gli operatori privi dell’autorizzazione UIF esercitino illegalmente la propria attività di compravendita di oro.
8. Contestualmente, è stato comunicato al professionista che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti perché l’Autorità deliberasse, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale. 9. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 30 novembre 2010, sono state prodotte memorie difensive da parte di Studio 18 Karati, pervenute il 22 dicembre 2010, integrate – dapprima - in data 28 gennaio, 1, 3, 4, 9 e 17 febbraio 2011 e – successivamente – in data 8 e 10 marzo 2011.
10. Con provvedimento del 23 febbraio 2011 è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento essendo emersi elementi istruttori (ed, in particolare, la rimozione dell’informazione ingannevole di cui al messaggio contestato, nonché la cessazione, quanto meno dal gennaio 2011, della relativa campagna pubblicitaria) tali da escludere la sussistenza del periculum in mora.
11. In data 28 febbraio 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
I messaggi pubblicitari
12. I messaggi contestati, oggetto della campagna di comunicazione “multi soggetto”, nella forma di cartelloni pubblicitari e affissionali sono inseriti in un contesto grafico diviso in due principali sezioni, contraddistinte - l’una - dalla rappresentazione di un pugno col pollice verso l’alto su uno sfondo nero e - l’altra - dalla rappresentazione di un pugno col pollice verso il basso su uno sfondo azzurro. La posizione delle due sezioni è variabile (destra/sinistra ovvero alto/basso), in funzione della dimensione e della tipologia di affissione. In particolare, in uno dei messaggi pubblicitari in esame, accanto al pugno col pollice verso il basso appare in bianco la seguente scritta a carattere stampatello: “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON HANNO LA REGOLARE AUTORIZZAZIONE UIF (BANCA D’ITALIA)”. Sulla restante parte dello spazio grafico (circa i due terzi) occupato dal pugno con il pollice rivolto verso l’alto emerge, a caratteri molto più grandi, la seguente frase: ”SCEGLI LA LEGALITÀ”. Subito al di sotto, sono variamente indicati il logo dell’azienda ed i relativi riferimenti nonché vari claim pubblicitari relativi all’attività di compravendita di oro svolta dal professionista. Analoghi, dal punto di vista grafico, risultano gli altri due messaggi oggetto di avvio del procedimento. In particolare, nel secondo - accanto al pugno con il pollice rivolto verso il basso – appare, su sfondo nero, la scritta bianca a carattere stampatello: “ALCUNI COMPRO–ORO NON USANO BILANCE OMOLOGATE...” mentre, nel restante spazio pubblicitario, su uno sfondo azzurro campeggia, a caratteri molto più grandi, la scritta: ”SCEGLI LA TRASPARENZA”. Segue la scritta in dimensioni di poco minori: “ACQUISTIAMO AL MIGLIOR PREZZO ORO, ARGENTO E PREZIOSI – brillanti ed eredità, rolex, orologi importanti, monete d’oro, alta gioielleria PAGANDO IN CONTANTI – trattative riservate massima discrezione.” Segue, in basso, la dicitura:“ Società autorizzata UIF (Banca d’Italia)”.
Infine nel terzo messaggio, avente ad oggetto la seguente dicitura riportata a caratteri grandi, bianchi ed a stampatello “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON RILASCIANO REGOLARI RICEVUTE ...” è posta sempre accanto al pugno con il pollice verso il basso su uno sfondo nero. Nel restante spazio pubblicitario (circa i 2/3), su sfondo azzurro appare, in primo piano, il pugno con il pollice rivolto verso l’alto accanto alla scritta, a caratteri sovradimensionati rispetto alla scritta precedente: “SCEGLI LA SERIETÀ”. Seguono il logo dell’azienda ed i relativi riferimenti, nonché la scritta “Competenza, trasparenza, serietà in tutta Italia”.
13. Detti messaggi consistono in affissioni di varia natura- adesivi (cm 270 x 87), retrobus (cm 229 x 105), big five (cm 400 x 100), cartelli (cm; cm 57x 14), tabelle (cm 120 x 70, cm 300 x 70,), poster (mt. 6 x 3, cm 100 x 140)3.
3 [Cfr. doc. 12 del fascicolo, all. I]
14. La campagna pubblicitaria tramite affissioni e cartelloni è stata veicolata a partire dal 21 giugno 2009 fino a tutto il 2010 in numerose città italiane (18), ed, in particolare; Milano, Alessandria, Brescia, Mantova, Imola, Monza, Como, Cento, Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Trieste, Treviso, Udine, Vicenza, Cagliari, Napoli, secondo quanto emerge dall’archivio del materiale pubblicitario trasmesso su supporto informatico (nr. 5 CD) in allegato alla memoria difensiva del 22 dicembre 2010.
15. Per quanto concerne la diffusione a mezzo stampa, dagli atti risulta che il messaggio “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON HANNO LA REGOLARE AUTORIZZAZIONE UIF (BANCA D’ITALIA)...SCEGLI LA LEGALITÀ” oggetto di contestazione e concernente la campagna cd “Due pollici” è apparso sul quotidiano a tiratura locale “La nuova Ferrara” in data 25 giugno 2009.
16. La campagna di comunicazione in esame, progettata e veicolata a partire dall’anno 2009, era prevista in programmazione fino ad aprile 2011, come risulta dalla pianificazione per l’anno 2010 prodotta in allegato alla prima
memoria difensiva4. 17. I messaggi pubblicitari così come contestati nell’avvio di procedimento sono cessati in corso di istruttoria a
decorrere dal gennaio 2011, secondo quanto comunicato dal professionista il 28 gennaio 20115. La pubblicità concernente l’attività svolta da Studio 18 Karati continua tuttora con contenuti diversi, sia pubblicitari in senso stretto, sia informativi, con particolare riguardo ai contenuti della legge 7/2000: in particolare, dai nuovi format pubblicitari della campagna per l’anno 2011, così come documentato su supporto informatico, risulta diffuso il seguente messaggio: ” Il valore del vostro oro sta nella serietà di chi ve lo compra – confrontateci con gli altri- acquistiamo al miglior prezzo pagando in contanti oro, argento, lingotti, monete e orologi in oro. - Mercato dell’Oro. Competenza,
trasparenza, serietà in tutta Italia”6. 18. All’interno delle telepromozioni andate già in onda da gennaio 2011 su alcune emittenti locali (Telestense, Telesanterno, Telelibertà, e da febbraio anche su TRC) visibili su http://www.telestense.it/mercato_oro.php non risultano riferimenti ai messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento. 19. Sulla base della documentazione fornita dal professionista, i messaggi contestati in sede di avvio del procedimento sono stati completamente rimossi a partire dal gennaio 2011. 20. Dall’esame del materiale pubblicitario televisivo pervenuto da Mediaset S.p.A. e R.E.I. S.r.l. non è emerso, in
nessuna forma, alcuno dei messaggi contestati in sede di avvio del procedimento7.
La normativa settoriale
21. L’attività in esame è disciplinata in primo luogo dalla legge 17 gennaio 2000 n. 7, recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Essa stabilisce cosa debba intendersi per oro 8 (indicando per tale l’oro c.d. da investimento - lingotti, placchette, monete indicate nell’ articolo 1, comma 1, lettera a)- nonché il materiale
d’oro ad uso prevalentemente industriale) e quali siano i requisiti9 per effettuarne il relativo commercio in via
4 [Cfr. doc. 12 del fascicolo, all. II. ] 5 [Cfr. docc. 13,17,18.] 6 [Cfr. doc. 17.]
7 [In particolare, Mediaset S.p.A., in allegato alla copia della pianificazione pubblicitaria di uno spot trasmesso su Rete4 dal 20 settembre al 1° ottobre 2010, ha trasmesso il DVD dello spot medesimo in cui appare in primo piano Andrea Zironi, amministratore unico della società Studio 18 Karati, titolare del marchio “Il Mercato dell’Oro”, il quale afferma: “Tutti promettono di acquistare il vostro oro al miglior prezzo. Noi lo facciamo veramente perché il valore del vostro oro sta nella serietà di chi ve lo compra. Confrontateci con gli altri.” Segue la scritta: “Competenza, trasparenza e serietà in tutta Italia- www.mercato dell’oro.eu”. Per quanto riguarda, inoltre, il materiale informativo trasmesso da R.E.I. S.r.l., si tratta di un DVD contenente copia della trasmissione “Mercato dell’Oro”, andata in onda su Telestense in data 3 ottobre 2010 e rinnovata con cadenza settimanale. Nel corso della suddetta trasmissione, Andrea Zironi, reclamizza l’attività svolta dall’Associazione Nazionale Compro Oro Autorizzati (A.N.C.O.A.), di cui è fondatore, nata allo scopo di fare chiarezza nel mercato dell’oro da investimento, in cui opererebbero oltre ottomila compro oro abusivi, in quanto privi dei requisiti prescritti dalla vigente normativa di settore.]
8 [Cfr. Art. 1, comma “1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.”]
9 [Cfr. Art. 1, comma“ 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli
professionale. L’acquisto di oggetti preziosi usati (oreficeria usata), direttamente da privati e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione è attività non qualificabile ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 7/2000; essa si configura infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’articolo 1, comma 1, della stessa legge. Viceversa, l’acquisto di oggetti preziosi definiti in gergo tecnico avariati, ossia i c.d. “metalli “ o “rottami”, destinati alla fusione e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, ecc.) in quanto svolta in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile , sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla legge n. 7/2000. Nel primo caso non è necessaria l’autorizzazione U.I.F. (ex U.I.C.) trattandosi di commercio di oggetti preziosi usati (pertanto, viene applicata l’IVA sull’imponibile). Nel secondo caso, invece, trattandosi di cessioni di rottami, quindi di materiale d’oro è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi), quindi essere qualificati come operatori professionali (godendo, pertanto, della non applicabilità IVA sulla vendita dell’oro destinato a fusione).
22. Attraverso la pubblicazione del documento esplicativo “Chiarimenti in materia d’oro” del 20/06/2001, l’Ufficio Italiano Cambi – citato nel verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Monopoli, allegato dal professionista a
propria difesa10 – ha confermato che: “Per poter qualificare, ai sensi della legge 17 gennaio 2000 n. 7, il commercio di rottami d’oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative: a) “acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi della legge 17/1/2000 n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’articolo 1, comma 1 della stessa Legge”. In tale caso non è necessaria l’autorizzazione dell’UIC (ora della Banca d’Italia), trattandosi di commercio di oggetti preziosi usati e pertanto andrà applicata l’IVA sulle cessioni;
b) “acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, ecc. ). L’operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla legge n. 7/2000”. In questo caso, trattandosi di cessioni di “rottami” è invece necessaria la suddetta autorizzazione UIC. Questo comporta necessariamente essere qualificati come operatori professionali, i soli titolati a poter effettuare questo tipo di commercio e godere, quindi della non applicabilità IVA sulle cessioni d’oro destinate alla fusione.
23. Anche i chiarimenti resi dal Ministero dell’Interno11 in merito e prodotti dalla parte a propria difesa ribadiscono che i soggetti titolari di ditte o aziende che hanno come oggetto sociale il commercio in oro, sono tenuti a darne comunicazione all’UIC solo nel caso in cui effettuino operazioni di compravendita di oro da investimento o di materiale d’oro nell’accezione fornita dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 7/2000. Pertanto, non sono obbligati alla suddetta
comunicazione i soggetti contemplati al comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 7/200012 e gli operatori che commerciano in oggetti preziosi diversi dall’oro da investimento o dal materiale d’oro come ad esempio il commerciante che compra e vende oggetti preziosi destinati all’utilizzatore da parte del consumatore finale.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
24. Il professionista, in merito al contenuto dei messaggi contestati, ne ha affermato la non ingannevolezza
sostenendo13, in particolare, che: a) il termine “oro” in essi citato si riferirebbe esclusivamente all’oro c.d. da investimento, come previsto dall’articolo 1, lettera a), della legge n. 7/2000: da tale assunto si evince in maniera indiscutibile come l’oro in senso giuridico (unico senso che a questi fini interessa) è soltanto quello esplicitamente espresso nell'ambito di tale dettato normativo, e non altro;
b) sarebbe indiscutibile, anche in virtù delle specifiche indicazioni della Questura di Livorno14 e dei verbali della
Guardia di Finanza di Monopoli15 che solo i soggetti iscritti UIF possono commerciare oro, mentre per coloro che risultano privi di tale requisito ma in possesso dell’autorizzazione ex articolo 127 ss T.U.L.P.S. è concesso soltanto il commercio di preziosi usati e non di oro in senso giuridico;
amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.”]
10 [Cfr. doc. 19 ] 11 [Cfr. doc. 12 all. 10 concernente l’ atto 557/PAS.1529.12020 (1) del 4 maggio 12010 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Della
Pubblica Sicurezza-Ufficio Per L’amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari Della Polizia Amministrativa e Sociale.]
12 [Cfr. art. 1, comma “4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251”.]
13 [Cfr. docc. 19, 24, 25.] 14 [Cfr. doc. 14.] 15 [Cfr. doc. 19.]
c) è circostanza veritiera che tutti gli operatori privi dell’autorizzazione UIF esercitano illegalmente la propria attività di compravendita dell’oro, atteso che, come specificato dalla legge n. 7/2000, il commercio di oro è riservato soltanto a coloro che sono in possesso dei requisiti dalla stessa legge prescritti, mentre i commercianti di oggetti preziosi non possono commerciare l’oro, intendendo quello che la legge specifica come tale.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, in data 11 marzo 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 26. Con parere pervenuto in data 7 aprile 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornite in merito alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, ai fini della valutazione dell'effettiva convenienza all'acquisto del medesimo, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all'immediata percettibilità delle caratteristiche stesse del servizio promosso;
- le espressioni riportate nella pratica commerciale potrebbero indurre il consumatore a ritenere che gli operatori del settore privi dell'autorizzazione UIF esercitino non legalmente l'attività di commercio d'oro, quando, invece, come, tra l'altro, affermato dal professionista stesso, i soggetti non iscritti UIF, ma in possesso dell'autorizzazione ex articolo 127 ss. T.U.L.P.S., pur non potendo commercializzare oro da investimento o oro prevalentemente industriale possono, comunque, commerciare preziosi usati;
- per l'effetto, la pratica commerciale in esame, in quanto non presenta corrette informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio promosso, è tale da indurre in errore il consumatore, in quanto suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico, facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
27. La valutazione riguarda la diffusione dal 21 giugno 2009 a tutto il 2010 da parte di Studio 18 Karati, sul quotidiano locale La Nuova Ferrara e su cartellonistica e affissioni varie localizzate in 18 città italiane (prevalentemente del centro- nord) di claim pubblicitari che affermavano la liceità del commercio di oggetti d’oro (ed in particolare il loro acquisto da consumatori che intendono venderli) solo se effettuato da operatori provvisti di autorizzazione UIF, inducendo nel consumatore il convincimento che gli stessi – ed in particolare quelli che non hanno l’autorizzazione UIF (Banca d’Italia) - siano irregolari e fuori legge, pur se non operano nel campo dell’oro da investimento o ad uso prevalentemente industriale e svolgono, quindi, un’attività per la quale tale autorizzazione non è richiesta.
28. Dalla documentazione acquisita, risulta che l’Ufficio Italiano Cambi (cfr. punto 2416) ha confermato che, per poter qualificare, ai sensi della legge 17 gennaio 2000 n. 7, il commercio di “rottami” d’oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative: i) quella concernente l’acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione, per la quale non è necessaria l’autorizzazione dell’UIC (ora della Banca d’Italia), trattandosi di commercio di oggetti preziosi usati; ii) quella relativa all’acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, ecc. ), cd. “rottami” appunto, per i quali è invece necessaria la suddetta autorizzazione UIC.
Ciò è stato, inoltre, confermato anche dalla Banca d’Italia nella nota descritta nelle risultanze istruttorie17. In base a tale nota, la legge richiede l’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia solamente nel caso del commercio di “oro da investimento” (ad esempio i lingotti e le placchette di peso superiore ad un grammo e di purezza pari o superiore a 995 millesimi) e di “materiale d’oro” “ad esempio l’oreficeria avariata, i semilavorati e i rottami,) compresa la lavorazione/fusione dell’oro e la cessione ad affinatori esterni per il recupero del fino contenuto, oltre che alle banche, ai c.d. “operatori professionali in oro”, rimanendo fuori dal campo di applicazione della citata legge l’attività di oreficeria destinata ad utilizzazione da parte del consumatore finale (ad esempio i gioielli ed i monili),
29. Pertanto, che solamente l’attività di acquisto di oreficeria usata - non più suscettibile di utilizzazione da parte del consumatore finale - effettuato al fine di recuperare la materia prima ivi contenuta o di rivendere il materiale acquistato ad affinatori (“materiale d’oro”, nella terminologia della legge,) deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, al disposto di cui alla legge n. 7/2000 e può pertanto essere svolta solo da banche e da operatori professionali in oro.
16 [Cfr. doc. 19. ] 17 [Cfr. doc. 12 all. 10.]
30. Anche dai chiarimenti resi dal Ministero dell’Interno18 in merito e prodotti dalla parte a propria difesa risulta che i soggetti titolari di ditte o aziende che hanno come oggetto sociale il commercio in oro, sono tenuti a darne comunicazione all’UIC solo nel caso in cui effettuino operazioni di compravendita di oro da investimento o di materiale d’oro nell’accezione fornita dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 7/2000. Pertanto, non sono obbligati alla suddetta comunicazione i soggetti contemplati al comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 7 e gli operatori che commerciano in oggetti preziosi diversi dall’oro da investimento o dal materiale d’oro come, ad esempio, il commerciante che compra e vende oggetti preziosi destinati all’utilizzazione da parte del consumatore finale.
31. Tutto ciò premesso, va necessariamente richiamata l’attenzione sulla circostanza che i destinatari dei messaggi contestati - diffusi nell’ambito di una campagna promozionale volta a reclamizzare l’attività di commercio in oro svolta dallo Studio 18 Karati nel corso del 2009 e del 2010, attraverso mezzi di comunicazione – quali cartelloni pubblicitari, inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale - necessariamente rivolti ad un pubblico assai ampio sono non solo operatori professionali in oro ma anche i semplici privati, cd. consumatori finali, per tali intendendosi tutte quelle persone fisiche che, nelle pratiche commerciali, agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (articolo 18, lettera a) del Codice).
Il consumatore medio non è di per sé provvisto delle conoscenze giuridiche e regolamentari settoriali, così da sapere che il riferimento all’autorizzazione UIF/Banca d’Italia deve riferirsi solamente al commercio di oro da investimento, rimanendo esclusa l’attività di acquisto di oggetti di oreficeria (quali gioielli e monili), che sono, invece, oggetti in possesso di una larga fascia di consumatori, quindi potenzialmente interessati alla loro vendita ad orafi.
I messaggi contestati a Studio 18 Karati sono invece idonei a far ritenere al consumatore medio, contrariamente al vero, che anche per rivendere gioielli o monili in oro di cui sia proprietario dovrà necessariamente rivolgersi solo ad orafi provvisti dell’autorizzazione UIF/Banca d’Italia, in quanto l’attività degli altri operatori del settore sarebbe illegale. Infatti, il tono assertivo dei messaggi (tra cui: “ALCUNI NEGOZI CHE COMPRANO ORO NON HANNO LA REGOLARE AUTORIZZAZIONE UIF (BANCA D’ITALIA) ...SCEGLI LA LEGALITÀ” ) nel quale si fa appello enfaticamente ad una scelta dell’operatore economico improntata alla legalità, trasparenza e serietà, e la mancanza di qualsiasi precisazione sul tipo di oggetti in oro soggetto a tale disciplina normativa sono idonei a ingenerare nei consumatori la predetta, erronea convinzione, facendo leva, tra l’altro, su un argomento, quale la presunta illegalità dell’attività di altri commercianti, a cui i consumatori possono risultare molto sensibili, temendo di dover incorrere nelle conseguenze di legge.
32. Non si può quindi aderire a quanto sostenuto dal professionista nella propria memoria conclusiva19, in cui si afferma che il termine “oro” citato nei messaggi contestati deve necessariamente riferirsi esclusivamente all’oro c.d. da investimento, come previsto dall’articolo 1, lettera a), della legge n. 7/2000, poiché, come detto, dagli stessi messaggi non emerge alcun riferimento o richiamo, neanche implicito, a tale asserita circostanza.
33. La mancanza di siffatta precisazione, nel contesto in cui sono stati inseriti i claim esaminati, si è tradotta, inoltre, in un comportamento contrario alla diligenza professionale da parte di Studio 18 Karati, venendo meno quel livello di competenza e attenzione che risulta ragionevolmente esigibile in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico. Infatti, un commerciante che opera nel settore è tenuto a curare l’esattezza e la completezza della comunicazione commerciale rivolta al consumatore medio, il quale, come già descritto, non distinguendo tra oro genericamente inteso ed oro da investimento ai fini dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per legge a chi compra e vende oro sul mercato, è indotto a ritenere che tutti gli altri operatori dello stesso settore del professionista – ove privi della più volte citata autorizzazione della Banca d’Italia – esercitino la propria attività in modo illegale.
34. Premesso quanto sopra, la pratica commerciale contestata viola l’articolo 20 e l’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto contenente informazioni ingannevoli, non rispondenti al vero o che, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio ed, in ogni caso, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
35. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 36. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
37. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, il cui fatturato annuo nel 2009 è stato assai significativo, in quanto pari a circa 27 milioni di euro. Si deve, inoltre, considerare l’ampiezza e la capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione delle modalità di
18 [Cfr. doc. 12 all. 10 concernente l’ atto 557/PAS.1529.12020(1) del 4 maggio 12010 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Della Pubblica Sicurezza-Ufficio Per L’amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari Della Polizia Amministrativa e Sociale.]
19 [Cfr. doc. nn. 24-25.]
diffusione a mezzo stampa (che risulta essere stato diffuso una sola volta su un quotidiano locale), cartellonistica ed affissioni varie in 18 città italiane prevalentemente del centro-nord, sono suscettibili di aver raggiunto un numero significativo di consumatori. La gravità della violazione deve altresì apprezzarsi tenendo conto del fatto che nel settore del mercato dell’oro, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in ragione della già rilevata asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore.
38. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i messaggi sono stati diffusi su cartellonistica ed affissioni varie dal 21 giugno 2009 al dicembre 2010 nonché, per una sola volta, su un periodico a diffusione locale, in data 25 giugno 2009. 39. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Studio 18 Karati nella misura di 60.000 € (sessantamila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista. Ciò mediante la diffusione di informazioni non veritiere sulla liceità dell’attività di aziende concorrenti nel mercato dell’oro, inducendo nel consumatore il convincimento che tutti i commercianti in oro privi dell’autorizzazione UIF (Banca d’Italia) esercitino la propria attività in modo illegale, laddove tale obbligo è prescritto solo per coloro che trattano oro da investimento o ad uso prevalentemente industriale;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Mercato dell’Oro - Studio 18 Karati S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Mercato dell’Oro - Studio 18 Karati S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Luigi Fiorentino Antonio Catricala

martedì 4 gennaio 2011

Evasione fiscale sull'asse Puglia-Campania: nei guai due imprenditori del TARI'


MARCIANISE - Due commercianti del centro orafo Tarì risultano coinvolti in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Bari per evasione di IVA nata dalle indagini sull'escamotage di considerare l'oro 'grezzo' come “rottami”: un trucchetto che ha permesso ad un commerciante barese di evadere l’Iva per circa 850mila euro. E’, infatti, prevista dalla legge un’agevolazione fiscale per chi lavora “oro grezzo”, quali sono appunto i “rottami non riutilizzabili”. In ogni caso, onde evitare il perpetuarsi di comportamenti illeciti sul piano commerciale, a maggio dello scorso anno è intervenuta anche la Banca d’Italia con una circolare in cui esclude i titolari di società di acquisto di oggetti d’oro dalla cosiddetta “inversione contabile”. Nella rete dei controlli della Guardia di Finanza, nel corso della stessa inchiesta, come riferisce l'Agenzia Agi, sono finiti anche due grandi “operatori professionali in oro”, con sede nel rinomato centro orafo della provincia di Caserta. Era a queste due società campane che l'imprenditore barese denunciato dalle Fiamme Gialle vendeva tutto l’oro che acquistava.

La legge impone che le aziende che acquistano oro dichiarino l’operazione alla Banca d’Italia, un obbligo voluto proprio per evitare che si possano verificare nel settore casi di riciclaggio o ricettazione. Le omissioni di dichiarazioni sono valse alle due società campane sanzioni amministrative per centinaia di milioni di euro. Il commerciante, a seguito dei controlli della Guardia di Finanza, nel 2010 si è messo in regola e ora continua regolarmente a svolgere la sua attività di ‘Compro oro’.

Il fenomeno del 'compro oro'

Un fenomeno, quello del 'compro oro', indotto dalla recente crisi, e che è divenuto anche caso di attenzione per le inchieste giornalistiche, come nel caso di un recente reportage del 'Venerdì' di 'la Repubblica'.
Per tre anni (dal 2007 al 2009) il commerciante barese aveva gestito una decina di punti vendita di “Compro oro”, a Bari e in provincia di Bari e Taranto, senza essere in possesso della prevista autorizzazione che viene rilasciata dalla Banca d’Italia
Per questo motivo – ma anche che per il reato di falsificazione dei registri – i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno denunciato all’autorità giudiziaria il commerciante 50enne. L’uomo, un ex gioielliere, aveva deciso di cambiare attività: invece che vendere gioielli li acquistava, mettendo la sua impresa al passo con le tendenze del mercato che, a causa della crisi, negli ultimi anni ha visto meno clienti frequentare le gioiellerie e molto di più questi “moderni” Monte dei Pegni.
Luoghi frequentati da persone che, a causa della crisi economica, hanno deciso di vendere anche i gioielli antichi e di famiglia per arrivare a fine mese o far fronte a spese non sostenibili con le normali entrate. Gli affari andavano così bene che nel giro di qualche anno il denunciato era riuscito ad aprire una decina di punti di acquisto oro, tutti senza la necessaria autorizzazione. In tre anni, secondo la Guardia di Finanza, sono state eseguite transazioni commerciali per oltre 2 milioni di euro, praticamente tutte in contanti.

Proprio gli ingenti prelievi in contanti da parte del 50enne, presso la propria banca, hanno messo in sospetto il sistema bancario e dato il via agli accertamenti delle Fiamme Gialle. Il cliente bisognoso di smerciare il proprio oro, infatti, ha necessità di avere in cambio subito denaro. Più aumentavano i punti vendita, pertanto, più il commerciante aveva bisogno di avere in cassa liquidi per far fronte agli acquisti. La lente dei militari ha consentito, poi, di scoprire che il commerciante, sempre dal 2007 al 2009, aveva falsificato i documenti contabili registrando come “rottami non riutilizzabili” gioielli che, invece, il più delle volte erano solo usati, ma a volte – così come dichiarato dagli interessati sentiti dai finanzieri – anche nuovi.
L’escamotage di considerarli dei “rottami” ha permesso così all'imprenditore di evadere l’IVA per circa 850mila euro. Ai due grandi “operatori professionali in oro”, con sede nel rinomato centro orafo della provincia di Caserta, il commerciante barese vendeva tutto l’oro che acquistava, finito nella sua cassaforte a seguito di un giro d'affari, come detto, di due milioni di euro.


Articolo tratto da: www.campaniacentro.it