giovedì 30 luglio 2009

Lettera

Questa mail inviataci (tra le tante!) da un lettore ci offre lo spunto per alcune riflessioni.

"Spett.le oro-mercato,
ho aperto un negozio compro oro nel 2006 vendendo ad una società di Vicenza che mi comprava la merce con lettera d’intento e poi verso fine anno mi pagava l’iva che poi io versavo. Scrivevo sulla fattura “cessione di oreficeria usata e rottami in lega d’oro” e l’iva non mi veniva accredita con l’art. 8.
Ho interrotto i rapporti con questa società perché mi pagavano la merce solo dopo alcuni giorni e trattenevano un percentuale di 70 centesimi sotto la quotazione e quindi mi sono rivolto ad un'altra società che non era un operatore professionale e che poi lo è diventata. Sulle fatture scrivo “rottami di gioielli” non imponibili IVA ai sensi dell’art. 17 comma 5-633/77. Questa società che adesso è una spa mi paga qualcosa di più e mi da i soldi subito. Il mio commercialista quando gli ho portato il vostro articolo sull’oro e la legge si è informato e mi ha detto che effettivamente era corretto che io vendessi come prima alla società di Vicenza, e che è poco prudente continuare a vendere a questa nuova con l’articolo 17. Cosa succede se continuo a vendere a con l’articolo 17? Cosa fare per evitare i controlli della Guardia di finanza? Mi conviene chiudere la società e riaprirne una nuova?
Grazie"


Gentile utente,
noi di certo non siamo nelle condizioni di poterle suggerire cosa fare della sua ditta, poiché ben sappiamo che spesso avviare una nuova attività non è cosa semplice, comporta sacrifici ed investimenti non indifferenti e pertanto non ci sentiamo, da un punto di vista strettamente deontologico, di suggerirle di chiudere l’azienda su cui lei certamente ha investito risorse umane ed economiche. Allo stesso modo non potrà in alcun modo sottrarsi alle eventuali verifiche da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto le procedure di verifica, fin d’ora realizzate a campione, hanno investito tutti gli operatori professionali che hanno dovuto depositare i propri elenchi clienti, quindi i dati delle aziende cedenti. Il presente blog, è bene rammentarlo, nasce dall’esigenza di essere coerenti con le leggi e non vuole essere uno strumento per raggirarle. Pertanto ci sentiamo in dovere di suggerirle di parlare con il suo commercialista e, insieme, affrontare provvidamente i vari problemi che attualmente ha evidenziato. Tornando alla sua lettera, certamente le cessioni con l’articolo 17 non poteva e non può effettuarle, poiché sottintendono che la natura delle sue vendite hanno come oggetto il “materiale d’oro” cui soltanto gli “operatori professionali in oro” sono titolati al commercio. L’art. 17 comma 5 legge 633/77, permette di assolvere l’IVA a mezzo di quel meccanismo comunemente denominato “Reverse Charge” che consente, alla parte cedente, di emette fattura senza IVA. La parte cessionaria, che assume la veste di debitore d’imposta, dovrà adempiere agli obblighi di integrazione della fattura rilasciata dal cedente con relativa indicazione concernente l’aliquota e il relativo importo dell’imposta.

Questo meccanismo, comunque, non la riguarda poiché per effettuare il commercio di "rottami d'oro" è necessario aderire ai requisiti imposti dall' art. 1 comma 3 legge 7/2000 e, pertanto, non essendo la sua azienda qualificabile come "operatrice professionale", può commerciare esclusivamente oggetti finiti. A suo giudizio, perché l’azienda a cui cede i propri beni ha deciso di “trasformarsi” in S.p.A., e perché lei invece continua a vendere alla stessa azienda con le medesime procedure di prima? Glielo spiego subito. Come avrà senz'altro notato ultimamente molte aziende che prima acquistavano dai compro oro (spesso franchisor), si sono trasformate in operatrici professionali. Questo è dovuto al fatto che, rendendosi conto di non poter vendere i noti "rottami" d'oro alle fonderie senza essere operatori professionali, e al fine di poter continuare ad assolvere al loro ruolo di intermediari tra i commercianti(NB:avendo i medesimi requisiti degli stessi!) dovevano:
1) cancellare il proprio storico commerciale;
2) regolarizzarsi con la Legge 7/2000.

Questo mutamento societario, spesso giustificato con un entusiastico “è perché stiamo crescendo!” in realtà cela la necessità di porsi in regola, lasciando però i propri clienti nelle analoghe condizioni in cui loro stesse soggiacevano fino al mutamento in S.p.A. o S.r.l.. Per acquistare questi beni senza corrispondere IVA, hanno però bisogno che i "compro oro" dichiarino che la natura della cessione abbia come oggetto i "rottami auriferi". Il "compro oro", investito in toto delle responsabilità amministrative e penali derivanti dall'alterazione della natura dei beni al fine di evadere l'IVA, è quindi spinto a descrivere gli oggetti, in realtà finiti, come "rottami" ed apporre sulle fatture la famosa dicitura "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/77", consentendo all'intermediario di acquistare senza versare un centesimo di IVA al proprio cedente, e a rivendere gli stessi beni sempre in esenzione IVA, grazie all'originaria e mendace descrizione dei beni effettuata dal "compro oro".

Il consiglio è quello di non cedere più con l’art. 17 e di qualificare gli oggetti per quello che realmente sono, poiché per ogni fattura emessa con questo sistema, lei accrescerà la base sulla quale andranno calcolate le eventuali sanzioni. E’ bene ricordare infatti, che l’evasione fiscale é disciplinata dal decreto legislativo 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e di IVA) pertanto chi supera nella sua complessità i 50.000 euro, il provvedimento si trasforma in reato (da sei mesi, a due anni di reclusione) e che la sanzione pecunaria verrà calcolata per il 200% dell’evaso, oltre le altre sanzioni amministrative.

martedì 28 luglio 2009

Dall'oro al ferro...

Da una sorta di pietra filosofale invertita, prendendo spunto dalle indagini in corso della Guardia di Finanza sugli esercizi commerciali comunemente denominati "Compro Oro", dove gli oggetti preziosi usati venivano qualificati "rottami" al fine di consentire l'emissione di fattura senza IVA in spergio inoltre delle disposizioni contemplate dall'art. 1 comma 3 legge 7/2000, è stata scoperta una maxi evasione da un miliardo di euro in provincia di Agrigento.

Nella rete delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia tributaria del comando provinciale, sono finiti 120 imprenditori di Ravanusa e Canicatti', attivi nel settore del commercio di metalli e rottami ferrosi. Segnalata all'Agenzia delle entrate la frode relativa alla mancata denuncia della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e all'Iva non corrisposta all'erario. Gli imprenditori sono stati deferiti per dichiarazione fraudolenta e per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Recentemente un'altra societa', con sede nel comprensorio di Ravanusa e operante anche questa nella commercializzazione di rottami ferrosi, e' finita nel mirino delle Fiamme gialle. L'attivita' di verifica ha permesso di accertare e segnalare all'Agenzia delle entrate, per il recupero a tassazione, ricavi sottratti al fisco per oltre 80 milioni di euro e omesso versamento dell'Iva e dell'Imposta sulle attivita' produttive per oltre 15 milioni di euro. anche in questo caso e' stato scoperto un sistema che ricalca la tecnica dell'utilizzo della cosiddetta "societa' cartiera" costituita ad hoc e priva di qualsiasi struttura economica-imprenditoriale, che ometteva la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie provocando, tra l'altro, una cioncorrenza sleale. L'azienda cosi' costituita avrebbe permesso, quindi, l'immissione nel mercato di materiale ferroso "in nero" determinando, per il successivo anello della catena commerciale, la necessita' di documentare gli acquisti in nero e quelli fittizi per giustificare le cessioni alle acciaierie, ovvero all'ultimo anello della catena.

giovedì 23 luglio 2009

Precisazioni...

Molti di voi ci scrivono per avere delucidazioni in merito alle leggi che regolamentano il commercio di preziosi, specialmente quelle riguardanti l’IVA e la sua applicazione sulle cessioni effettuate ai grossisti. E’ lo scopo di questo Blog e siamo davvero felici di poter effettuare questo servizio gartuitamente e, soprattutto, della risposta che stiamo ottenendo in termini di contatti…anche se ci piacerebbe che magari vi iscriveste tra i sostenitori!

Quello che però vorremmo sottolineare è che NON effettuiamo commercio di preziosi, quindi, per favore, non chiedeteci di comprare i vostri gioielli! Quello che vorremmo specificare, al fine di evitare fraintendimenti, è che questo Blog è nato per fornire appunto tutte le informazioni necessarie ai commercianti per evitare di incorrere in sanzioni a causa di cattivi consiglieri, quindi fornire, gratuitamente, una somma di consigli fiscali e amministrativi.

Ciò che possiamo fare è verificare se i vostri metodi operativi sono corretti, se le aziende a cui cedete i beni preziosi acquistano rispettando la legge, tentare di risolvere i vostri dubbi in materia e quant’altro. Nella speranza di essere stati sufficientemente chiari, come sempre un in bocca al lupo e buon lavoro e, per chi già riposa, buone vacanze!

mercoledì 22 luglio 2009

Oro oltre i 1200$?

Secondo Feng Zhijian, presidente onorario della Chinese Gold&Silver Exchange Society, il prezzo dell'oro potrebbe arrivare a toccare quota 1.200 dollari l'oncia nei prossimi due anni. Lo ha detto nel corso di una conferenza a Shanghai spiegando che il metallo giallo potrebbe avvantaggiarsi di due fattori: la recessione globale e l'instabilità politica in alcune parti del mondo.

Restano, a parere del sottoscitto, tutte le perplessità possibili nei confronti di affermazioni del genere, atte prevalentemente ad attirare ulteriormente l'attenzione degli investitori nei confronti dei metalli preziosi, primo tra tutti l'oro.

Non è un mistero la ricercatezza di certificati garantiti da riserve d'oro, così come invece è un mistero il fatto che siano stati emessi per cento volte di più dell'oro fisico che dovrebbero garantirli...Comunque questa è la nuova finanza, che piaccia o meno, ed ormai siamo abituati ai vari eventi catastrofici innescati da operazioni che definire spericolate è poco.

Consideriamo inoltre che dal mese di aprile le riserve auree cinesi sono aumentate passando da 600 tonnellate della fine di marzo, a 1.054 tonnellate, con un aumento del 75%. Non è difficile immaginare da parte di Zhijiang un interesse nei confronti di plusvalenze derivate da affermazioni sensazionalistiche come le sue.

Comunque venendo ai fatti concreti e tralasciando gli intenti puramente speculativi dei signori come quello di cui sopra, questo aumento del valore dell'oro fino non può che continuare a danneggiare, anche in modo irreversibile, le aziende orafe italiane che, a causa del costo elevato delle materie prime, non riescono a riallacciare un contatto con la clientela, ormai apparentemente rivolta verso i bijoux in acciaio, anche se rivenduti a caro prezzo e dal valore intrinseco pari a zero.

mercoledì 1 luglio 2009

A chi cedere i preziosi?

I miei gioielli usati, a chi li vendo?
I Gioielli usati possono essere venduti al minuto o all’ingrosso.
Al minuto, rivendendoli all’interno dei propri locali, all’ingrosso cedendo i propri beni ad altre aziende quali gioiellerie, distributori e operatori professionali.
I nostri gioielli possono essere ceduti singolarmente o in massa. La fattura deve essere emessa con l’aliquota IVA ordinaria (20%), oppure beneficiando del regime speciale del margine con sistema globale, come concesso per le cessioni aventi per natura beni usati. Infatti questa procedura, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre (Art. 36, comma 6).
Per poter effettuare vendite con IVA a margine è necessaria, oltre il già previsto registro del commercio vidimato dalla P.S., l’istituzione di altri due registri, rispettivamente degli acquisti e delle cessioni, come già abbiamo affrontato più dettagliatamente nel post “Il Regime speciale del Margine”.
Molti mi chiedono che cosa siano le cessioni effettuate con "dichiarazione d’intenti", o meglio se siano legittime o meno. Queste cessioni sono effettuate con fattura in cui l’aliquota IVA non è versata, poiché il cessionario (il soggetto che acquista) è qualificato come “esportatore abituale”. Questi esportatori godono di una riserva, comunemente denominata plafond , che consente di non pagare l’IVA fino ad un determinato importo, calcolato sul fatturato delle cessioni alle esportazioni riferite all’anno precedente. Le cessioni di preziosi effettuate nei confronti di questi soggetti sono considerate cessioni all’esportazione, quindi non imponibili. La motivazione risiede nel fatto che tali soggetti non hanno la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i loro clienti esteri, mentre acquistando da fornitori italiani possono detrarsi l’IVA sugli acquisti, il tutto porta loro ad essere in una posizione di costante credito IVA. Per evitare questa problematica l’esportatore abituale può richiedere ai suoi fornitori di non applicare l’IVA nei limiti del plafond. Il cessionario rilascerà una "dichiarazione d’intenti", in cui si asume la responsabilità di poter effettuare acquisti senza corrispondere IVA (art. 8 co. 1 lett. a e b del DPR 633/72).
Il 20% dell’IVA che doveva essere corrisposta in fattura al cedente, viene pertanto detratta dal plafond, il quale andrà via via riducendosi e, una volta terminato, consentirà al cessionario di tornare ad effettuare acquisti versando l’IVA nei metodi ordinari. Pertanto la prassi è da ritenenersi, per i soggetti aventi diritto, assolutamente legittima.