venerdì 8 gennaio 2010

La "Lettera d'intenti"

Un lettore ci scrive:

"Salve,
leggendo i Vostri forum chiedevo se una banco metalli spa possa acquistare da me (gioielleria )l'oro usato tramite: DICHIARAZIONE DI INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (Art. 1, lett. c, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17) l dettaglio).
In questo modo il banco metalli (iscritto banca d'italia) provvederà al pagamento IVA ed io eseguirò fattura di vendita esente IVA? E' tutto regolare o manca qualcosa?
Attendo Vostre risposte
Grazie"


Gentile lettore,
gli acquisti effettuati con "Lettera d'intenti" sono consentiti ai cessionari qualificati come “esportatori abituali”. Questi soggetti godono di una riserva, comunemente denominata plafond, che consente loro di effettuate acquisti di beni e servizi da operatori nazionali in esenzione d'’IVA fino ad un determinato importo, corrispondente al fatturato delle cessioni alle esportazioni riferite all’anno precedente. Per poter fruire della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esportatori abituali devono rilasciare ai propri fornitori un'apposita comunicazione, la cosiddetta "Lettera d'intenti", anteriormente all'effettuazione delle operazioni commerciali.

I soggetti esportatori, non avendo la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i clienti esteri, si ritrovano pertanto in una posizione di costante credito IVA. Per evitare questa problematica, è stato concesso loro di richiedere ai propri fornitori di non applicare l’IVA in fattura. Il cessionario rilascerà quindi una "Lettera d’intenti" in cui si assume la responsabilità di poter effettuare acquisti in esenzione IVA (art. 8 co. 1 lett. a e b del DPR 633/72).

Come espressamente previsto dall'art. 1, primo comma, del D. Lgs.vo del 29 dicembre 1983, n. 746, recante la specifica disciplina del plafond degli esportatori abituali, le lettere d'intenti vanno:
- redatte in conformità all'apposito modello ministeriale;
- numerate progressivamente dal dichiarante e dal destinatario;
- annotate in apposito registro, ovvero, a decorrere dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della Legge 18 febbraio 1997, n. 28, anche in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Gli imponibili delle fatture emesse dai fornitori in esenzione d'IVA, a seguito di "Lettera d'intenti", vengono detratti dal plafond del cessionario, il quale andrà via via riducendosi e, qualora terminato, lo obbligherà a comunicare ai propri fornitori di emettere le fatture con l'applicazione dell’IVA nei metodi ordinari. Pertanto la prassi è da ritenenersi, per i soggetti aventi diritto, assolutamente legittima.
Cordialmente