lunedì 17 agosto 2009
LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 375/E 2002 ALLA LUCE DELLA LEGGE 7/01/2000
In poche righe dimostreremo che nei fatti non è così e che, al contario, stabilisce proprio che i “rottami di gioielli” rientrano nella nozione di “materiale d’oro” contenuto nella legge 7/2000, la stessa legge che impone il commercio di questo tipo di beni esclusivamente agli operatori professionali, ovvero a quelle aziende configurate secondo i requisiti stabiliti dall’articolo 1 comma 3 legge 7/2000. Quindi nel testo del Prof. Pollarolo è presente una vistosa, nonchè dannosa, omissione. Comunque leggiamo il testo della risoluzione 375/E riprodotta nella sua stesura integrale.
OGGETTO: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d’oro avariati da esercenti il commercio c.d. “compro oro”. Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Istanza di interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Istanza della XW S.p.A.
Con istanza d’interpello, presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, la XW S.p.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l’esatta applicazione dell’art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
QUESITO
L’attività della società istante, operatore professionale autorizzato all'esercizio del commercio in oro dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) a norma della legge 17 gennaio 2000, n. 7, consiste, tra l’altro, nell’acquisto di oggetti preziosi d’oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuto.
In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi.
/Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l’emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d’acquisto prive dell’imposta).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di poter applicare lo speciale meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, per le cessioni di oro industriale, considerato che, nel caso di specie, il materiale d’oro usato ceduto dai commercianti presenta le medesime caratteristiche dell’oro industriale, non potendo essere utilizzato senza prima essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione.
D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli.
Per quanto sopra non si ravvisa alcun ostacolo al fatto che il venditore emetta la fattura senza imposta per certificare la cessione dei rottami d’oro alla società istante, e che dette fatture siano integrate dall’acquirente così come dispone il comma 5 dell’articolo 17 del DPR n. 633.
Secondo la XW SpA, infatti, procedendo come sopra descritto, non si configura la violazione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (acquisto di beni con fattura irregolare), né si rende necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario ed il conseguente versamento all’Erario dell’imposta non versata dal cedente, dovendosi considerare conformi alla legge le fatture d’acquisto ricevute senza applicazione dell'IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante la nuova disciplina del mercato dell’oro, ha recepito le disposizioni della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che prevede l’istituzione di un regime speciale IVA applicabile al commercio dell’oro.
In particolare le disposizioni di cui all’art. 1 della citata legge n. 7 del 2000, definiscono il termine “oro” distinguendolo in due tipologie: oro da investimento ed oro diverso da quello da investimento o industriale.
Coerentemente con i principi stabiliti dalla predetta Direttiva Comunitaria è previsto, all’art. 3, il regime di esenzione dall’IVA per le cessioni di oro da investimento di cui all’art. 10 , numero 11, del DPR n. 633 del 1972, e l’ordinario regime d’imponibilità per le cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale. In tale ultima ipotesi l’imposta è assolta con il particolare meccanismo del cosiddetto reverse charge disciplinato dall’art. 17, comma 5, del citato DPR n. 633, che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d’imposta residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente. Ciò al solo fine di evitare agli operatori del settore l’onere finanziario derivante dal pagamento dell’imposta per rivalsa ai fornitori o in dogana su importi di consistente valore.
Il citato meccanismo, infatti, impone al cessionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione. In tal modo l’imposta sugli acquisti, non anticipata in via di rivalsa al cedente, concorre, in ogni caso, alla liquidazione periodica dell’imposta del cessionario, e figura sia come imposta a debito sia come imposta a credito, salvo le ipotesi in cui esistono dei limiti all’esercizio del diritto alla detrazione (cfr circolare 29 dicembre 1999, n. 247, risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168).
Tanto premesso, è necessario chiarire se i rottami di oro ceduti alla società istante, rientrino o meno nella nozione di oro da investimento o in quella di materiale d’oro diverso da quello d’investimento, e se, in tale caso, ad essi sia applicabile il meccanismo del reverse charge.
In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” contenuta nell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633, cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, come già chiarito in precedenza (cfr risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168), si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’art. 1, comma1, let. a) della legge n. 7 del 2000.
L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall’impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d’oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale (cfr pareri dell’UIC reperibili sul sito http://www.uic.it/).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dai dati dell’istanza d’interpello, i commercianti cedono alla società istante esclusivamente i rottami d’oro che non sono più idonei al consumo finale, mentre vendono direttamente ai consumatori finali gli oggetti preziosi non avariati ed in buono stato.
La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato
In conclusione, considerato che la XW SpA, così come emerge dai dati contenuti nell’istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.
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Da una prima lettura del testo è chiaro l'intento della società istante, ovvero richiedere un chiarimento in merito ad alcune procedure fiscali riguardo determinati tipi di cessione, difatti leggiamo:“In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi. Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l’emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d’acquisto prive dell’imposta).”
Come visto XW S.p.A., richiede se sia possibile acquistare da “commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano da privati oggetti d’oro” oggetti quali “rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione”, potendo applicare alle predette cessioni il particolare meccanismo del reverse charge. La Risoluzione conferma la leicità del metodo affermando che “può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 (reverse charge), nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.”
Il parere dell’Agenzia delle Entrate, come visto, conferma quanto dedotto dalla XW S.p.A., risultando del tutto evidente il carattere squisitamente fiscale della Risoluzione. La XW S.p.A. descrive genericamente come propri cedenti “commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano da privati oggetti d’oro” senza aggiungere altro, senza richiedere se questi debbano essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per chiunque effettui cessioni di beni ad uso industriale come i rottami auriferi o, addirittura, verghe aurifere, ed infatti la Risoluzione non entra nel merito.
La stessa Risoluzione però ci conferma un dato estremamente importante, dichiarando espressamente che i "rottami di gioielli" rientrano nella nozione di "materiale d’oro" così come definito dalla legge 7/2000, ed infatti leggiamo: “L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione” Dichiarando altresì che “La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato”
Come visto i “rottami di gioielli” sono da considerare a tutti gli effetti “materiale d’oro” nella dizione contemplata dalla legge 7/2000 all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). La stessa legge che impone a chiunque effettui il commercio di questo materiale, l’iscrizione all'"Albo degli operatori professionali in oro" (art,1 comma 3 Legge 7/2000). L’ex Ufficio Italiano Cambi aveva tralaltro provveduto ad emanare, a suo tempo, un documento esplicativo della Legge 7/2000 intitolato “Chiarimenti in materia d’oro” del 20/06/2001, in cui espressamente dichiarava:
“Nel definire l'oro oggetto della legge, il legislatore fa espresso riferimento all’ “oro da investimento" ed al “materiale d'oro” (art. 1, comma 1, lett a) e b). Quest'ultima espressione sembra riferirsi non ad un qualsiasi materiale d'oro, ma a quello “ad uso prevalentemente industriale”. Si ritiene, infatti, che nel caso in specie il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione e, quindi, per tale sua vocazione distinta dall'oro da investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge. Rientrerebbero, pertanto, nella nozione di materiale d'oro, di cui alla all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge, tutte le forme di oro grezzo, non ricadenti nel concetto di oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (ad es. lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, polveri), così come i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resterebbero, invece, esclusi i gioielli, i monili e più in generale, gli oggetti d'oro suscettibili di consumo finale.Va, infatti, ricordato che il commercio di questi ultimi è distintamente disciplinato, sempre per finalità di contrasto al riciclaggio, dal D.lgs. n. 374/1999.”
Lo stesso documento, anche in funzione antiriciclaggio, identifica le caratteristiche a cui un'azienda deve aderire per poter effettuare il commercio di preziosi: “acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.”Pertanto essere qualificati come "operatori professionali", diversamente nel caso di commercio di oggetti finiti, specifica che:
“acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;”
Per questo tipo di attività non è necessaria l'iscrizione all'albo degli "operatori professionali" e, sui predetti oggetti, dovrà essere applicata l’IVA ordinaria o a margine, come previsto per gli oggetti finiti.
Alla luce di quanto esposto risulta estremamente chiara la giusta collocazione in cui va inserita la Risoluzione oggetto del presente esame. E risultano del tutto evidenti le seguenti conclusioni:
A) La Risoluzione è scaturita da un quesito che richiedeva unicamente la possibilità di applicazione del meccanismo reverse charge sulle cessioni di materiale d’oro, concedendo questa possibilità.
B) La risoluzione stabilisce che i "rottami di gioielli usati", rientrano nella nozione di "materiale d’oro" come specificato dalla legge 7/2000;
C) La Risoluzione non autorizza il commercio di rottami auriferi o, addirittura, verghe aurifere, qualificabili anche alla luce di detta risoluzione come “materiale d’oro”, i soggetti sprovvisti dei requisiti imposti dall’art 1 comma 3 Legge 7/01/2000.
domenica 2 agosto 2009
Chiusa l'inchiesta sul contrabbando di oro tra Italia e Svizzera
L’ultimo maxi sequestro d’oro, che risale a fine gennaio, viene alla luce soltanto ora. Si tratta di 24 chili che i finanzieri hanno prelevato dalla Euromet S.r.l. di Arese, in provincia di Milano. Lingotti purissimi che, secondo gli inquirenti, erano in magazzino senza che vi fosse documentazione fiscale che ne giustificasse la presenza. L’amministratore della società è stato indagato con l’accusa di riciclaggio.
Le fiamme gialle erano arrivate alla S.r.l. di Arese indagando su un precedente sequestro d’oro, 16 chili trovati a bordo dell’auto del direttore generale della Argor-Heraeus, una delle più conosciute aziende orafe operanti a cavallo tra Italia, Svizzera e Germania. Il manager era stato fermato, sempre a gennaio, a Ronago a soli 200 metri dalla dogana. Ai finanzieri non aveva detto che, nel bracciolo centrale dei sedili posteriori, aveva lamine d’oro. Solo dopo la scoperta aveva mostrato dei documenti di trasporto che, ne sono convinti gli inquirenti, erano stati realizzati ad hoc in caso di intercettazione da parte delle forze dell’ordine. La merce, secondo quanto ricostruito, arrivava dalla Monte Generoso S.p.A. di Cislago (Varese), altra importante azienda orafa dopo che, il giorno precedente il sequestro, sarebbe stata ritirata alla Euromet di Arese.
Il duplice sequestro di gennaio segue altri tre blitz compiuti tra settembre e ottobre sempre dal nucleo di polizia tributaria di Como in varie zone d’Italia. Il tutto coordinato dal pubblico ministero Mariano Fadda, già titolare di un analogo fascicolo su contrabbando d’oro che tra fine 2006 e inizi 2007 aveva portato a due sequestri di 35 chili in lingotti l’uno. Particolari che fanno lecitamente ipotizzare l’esistenza di una maxi inchiesta su un vasto giro clandestino d’oro tra Italia e Svizzera e viceversa. In sintesi: il 20 settembre le fiamme gialle avevano fermato a Binasco, non lontano dallo svincolo della A7 Milano-Genova, un insospettabile 48enne di Monguzzo. Trasportava a bordo della sua Honda Crv lingotti e fogli d’oro per un peso totale di 53 chili. Un mese più tardi nel Pavese erano stati "pizzicati" altri 22 chili a un uomo di Uggiate Trevano. La settimana successiva i finanzieri avevano intercettato a Genova altri 15 chili, trovati sull’auto di un 62enne di Appiano Gentile, in viaggio con la figlia.
Fatti due conti tra lingotti e fogli d’oro le fiamme gialle e la procura hanno sequestrato in sei mesi 130 chili di metallo prezioso, per un valore stimato in circa due milioni e mezzo di euro. Un piccolo Klondike su cui la magistratura ha messo gli occhi da tempo.
Tratto da:
http://www.cdt.ch/ticino-e-regioni/cronaca/9160/contrabbando-d-oro-indagini-chiuse.html
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Homepage/97627/
giovedì 30 luglio 2009
Lettera
"Spett.le oro-mercato,
ho aperto un negozio compro oro nel 2006 vendendo ad una società di Vicenza che mi comprava la merce con lettera d’intento e poi verso fine anno mi pagava l’iva che poi io versavo. Scrivevo sulla fattura “cessione di oreficeria usata e rottami in lega d’oro” e l’iva non mi veniva accredita con l’art. 8.
Ho interrotto i rapporti con questa società perché mi pagavano la merce solo dopo alcuni giorni e trattenevano un percentuale di 70 centesimi sotto la quotazione e quindi mi sono rivolto ad un'altra società che non era un operatore professionale e che poi lo è diventata. Sulle fatture scrivo “rottami di gioielli” non imponibili IVA ai sensi dell’art. 17 comma 5-633/77. Questa società che adesso è una spa mi paga qualcosa di più e mi da i soldi subito. Il mio commercialista quando gli ho portato il vostro articolo sull’oro e la legge si è informato e mi ha detto che effettivamente era corretto che io vendessi come prima alla società di Vicenza, e che è poco prudente continuare a vendere a questa nuova con l’articolo 17. Cosa succede se continuo a vendere a con l’articolo 17? Cosa fare per evitare i controlli della Guardia di finanza? Mi conviene chiudere la società e riaprirne una nuova?
Grazie"
Gentile utente,
noi di certo non siamo nelle condizioni di poterle suggerire cosa fare della sua ditta, poiché ben sappiamo che spesso avviare una nuova attività non è cosa semplice, comporta sacrifici ed investimenti non indifferenti e pertanto non ci sentiamo, da un punto di vista strettamente deontologico, di suggerirle di chiudere l’azienda su cui lei certamente ha investito risorse umane ed economiche. Allo stesso modo non potrà in alcun modo sottrarsi alle eventuali verifiche da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto le procedure di verifica, fin d’ora realizzate a campione, hanno investito tutti gli operatori professionali che hanno dovuto depositare i propri elenchi clienti, quindi i dati delle aziende cedenti. Il presente blog, è bene rammentarlo, nasce dall’esigenza di essere coerenti con le leggi e non vuole essere uno strumento per raggirarle. Pertanto ci sentiamo in dovere di suggerirle di parlare con il suo commercialista e, insieme, affrontare provvidamente i vari problemi che attualmente ha evidenziato. Tornando alla sua lettera, certamente le cessioni con l’articolo 17 non poteva e non può effettuarle, poiché sottintendono che la natura delle sue vendite hanno come oggetto il “materiale d’oro” cui soltanto gli “operatori professionali in oro” sono titolati al commercio. L’art. 17 comma 5 legge 633/77, permette di assolvere l’IVA a mezzo di quel meccanismo comunemente denominato “Reverse Charge” che consente, alla parte cedente, di emette fattura senza IVA. La parte cessionaria, che assume la veste di debitore d’imposta, dovrà adempiere agli obblighi di integrazione della fattura rilasciata dal cedente con relativa indicazione concernente l’aliquota e il relativo importo dell’imposta.
Questo meccanismo, comunque, non la riguarda poiché per effettuare il commercio di "rottami d'oro" è necessario aderire ai requisiti imposti dall' art. 1 comma 3 legge 7/2000 e, pertanto, non essendo la sua azienda qualificabile come "operatrice professionale", può commerciare esclusivamente oggetti finiti. A suo giudizio, perché l’azienda a cui cede i propri beni ha deciso di “trasformarsi” in S.p.A., e perché lei invece continua a vendere alla stessa azienda con le medesime procedure di prima? Glielo spiego subito. Come avrà senz'altro notato ultimamente molte aziende che prima acquistavano dai compro oro (spesso franchisor), si sono trasformate in operatrici professionali. Questo è dovuto al fatto che, rendendosi conto di non poter vendere i noti "rottami" d'oro alle fonderie senza essere operatori professionali, e al fine di poter continuare ad assolvere al loro ruolo di intermediari tra i commercianti(NB:avendo i medesimi requisiti degli stessi!) dovevano:
1) cancellare il proprio storico commerciale;
2) regolarizzarsi con la Legge 7/2000.
Questo mutamento societario, spesso giustificato con un entusiastico “è perché stiamo crescendo!” in realtà cela la necessità di porsi in regola, lasciando però i propri clienti nelle analoghe condizioni in cui loro stesse soggiacevano fino al mutamento in S.p.A. o S.r.l.. Per acquistare questi beni senza corrispondere IVA, hanno però bisogno che i "compro oro" dichiarino che la natura della cessione abbia come oggetto i "rottami auriferi". Il "compro oro", investito in toto delle responsabilità amministrative e penali derivanti dall'alterazione della natura dei beni al fine di evadere l'IVA, è quindi spinto a descrivere gli oggetti, in realtà finiti, come "rottami" ed apporre sulle fatture la famosa dicitura "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/77", consentendo all'intermediario di acquistare senza versare un centesimo di IVA al proprio cedente, e a rivendere gli stessi beni sempre in esenzione IVA, grazie all'originaria e mendace descrizione dei beni effettuata dal "compro oro".
Il consiglio è quello di non cedere più con l’art. 17 e di qualificare gli oggetti per quello che realmente sono, poiché per ogni fattura emessa con questo sistema, lei accrescerà la base sulla quale andranno calcolate le eventuali sanzioni. E’ bene ricordare infatti, che l’evasione fiscale é disciplinata dal decreto legislativo 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e di IVA) pertanto chi supera nella sua complessità i 50.000 euro, il provvedimento si trasforma in reato (da sei mesi, a due anni di reclusione) e che la sanzione pecunaria verrà calcolata per il 200% dell’evaso, oltre le altre sanzioni amministrative.
martedì 28 luglio 2009
Dall'oro al ferro...
Nella rete delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia tributaria del comando provinciale, sono finiti 120 imprenditori di Ravanusa e Canicatti', attivi nel settore del commercio di metalli e rottami ferrosi. Segnalata all'Agenzia delle entrate la frode relativa alla mancata denuncia della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e all'Iva non corrisposta all'erario. Gli imprenditori sono stati deferiti per dichiarazione fraudolenta e per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Recentemente un'altra societa', con sede nel comprensorio di Ravanusa e operante anche questa nella commercializzazione di rottami ferrosi, e' finita nel mirino delle Fiamme gialle. L'attivita' di verifica ha permesso di accertare e segnalare all'Agenzia delle entrate, per il recupero a tassazione, ricavi sottratti al fisco per oltre 80 milioni di euro e omesso versamento dell'Iva e dell'Imposta sulle attivita' produttive per oltre 15 milioni di euro. anche in questo caso e' stato scoperto un sistema che ricalca la tecnica dell'utilizzo della cosiddetta "societa' cartiera" costituita ad hoc e priva di qualsiasi struttura economica-imprenditoriale, che ometteva la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie provocando, tra l'altro, una cioncorrenza sleale. L'azienda cosi' costituita avrebbe permesso, quindi, l'immissione nel mercato di materiale ferroso "in nero" determinando, per il successivo anello della catena commerciale, la necessita' di documentare gli acquisti in nero e quelli fittizi per giustificare le cessioni alle acciaierie, ovvero all'ultimo anello della catena.
giovedì 23 luglio 2009
Precisazioni...
Molti di voi ci scrivono per avere delucidazioni in merito alle leggi che regolamentano il commercio di preziosi, specialmente quelle riguardanti l’IVA e la sua applicazione sulle cessioni effettuate ai grossisti. E’ lo scopo di questo Blog e siamo davvero felici di poter effettuare questo servizio gartuitamente e, soprattutto, della risposta che stiamo ottenendo in termini di contatti…anche se ci piacerebbe che magari vi iscriveste tra i sostenitori!
Quello che però vorremmo sottolineare è che NON effettuiamo commercio di preziosi, quindi, per favore, non chiedeteci di comprare i vostri gioielli! Quello che vorremmo specificare, al fine di evitare fraintendimenti, è che questo Blog è nato per fornire appunto tutte le informazioni necessarie ai commercianti per evitare di incorrere in sanzioni a causa di cattivi consiglieri, quindi fornire, gratuitamente, una somma di consigli fiscali e amministrativi.
Ciò che possiamo fare è verificare se i vostri metodi operativi sono corretti, se le aziende a cui cedete i beni preziosi acquistano rispettando la legge, tentare di risolvere i vostri dubbi in materia e quant’altro. Nella speranza di essere stati sufficientemente chiari, come sempre un in bocca al lupo e buon lavoro e, per chi già riposa, buone vacanze!
mercoledì 22 luglio 2009
Oro oltre i 1200$?
Restano, a parere del sottoscitto, tutte le perplessità possibili nei confronti di affermazioni del genere, atte prevalentemente ad attirare ulteriormente l'attenzione degli investitori nei confronti dei metalli preziosi, primo tra tutti l'oro.
Non è un mistero la ricercatezza di certificati garantiti da riserve d'oro, così come invece è un mistero il fatto che siano stati emessi per cento volte di più dell'oro fisico che dovrebbero garantirli...Comunque questa è la nuova finanza, che piaccia o meno, ed ormai siamo abituati ai vari eventi catastrofici innescati da operazioni che definire spericolate è poco.
Consideriamo inoltre che dal mese di aprile le riserve auree cinesi sono aumentate passando da 600 tonnellate della fine di marzo, a 1.054 tonnellate, con un aumento del 75%. Non è difficile immaginare da parte di Zhijiang un interesse nei confronti di plusvalenze derivate da affermazioni sensazionalistiche come le sue.
Comunque venendo ai fatti concreti e tralasciando gli intenti puramente speculativi dei signori come quello di cui sopra, questo aumento del valore dell'oro fino non può che continuare a danneggiare, anche in modo irreversibile, le aziende orafe italiane che, a causa del costo elevato delle materie prime, non riescono a riallacciare un contatto con la clientela, ormai apparentemente rivolta verso i bijoux in acciaio, anche se rivenduti a caro prezzo e dal valore intrinseco pari a zero.
mercoledì 1 luglio 2009
A chi cedere i preziosi?
I Gioielli usati possono essere venduti al minuto o all’ingrosso.
Al minuto, rivendendoli all’interno dei propri locali, all’ingrosso cedendo i propri beni ad altre aziende quali gioiellerie, distributori e operatori professionali.
I nostri gioielli possono essere ceduti singolarmente o in massa. La fattura deve essere emessa con l’aliquota IVA ordinaria (20%), oppure beneficiando del regime speciale del margine con sistema globale, come concesso per le cessioni aventi per natura beni usati. Infatti questa procedura, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre (Art. 36, comma 6).
Per poter effettuare vendite con IVA a margine è necessaria, oltre il già previsto registro del commercio vidimato dalla P.S., l’istituzione di altri due registri, rispettivamente degli acquisti e delle cessioni, come già abbiamo affrontato più dettagliatamente nel post “Il Regime speciale del Margine”.
Molti mi chiedono che cosa siano le cessioni effettuate con "dichiarazione d’intenti", o meglio se siano legittime o meno. Queste cessioni sono effettuate con fattura in cui l’aliquota IVA non è versata, poiché il cessionario (il soggetto che acquista) è qualificato come “esportatore abituale”. Questi esportatori godono di una riserva, comunemente denominata plafond , che consente di non pagare l’IVA fino ad un determinato importo, calcolato sul fatturato delle cessioni alle esportazioni riferite all’anno precedente. Le cessioni di preziosi effettuate nei confronti di questi soggetti sono considerate cessioni all’esportazione, quindi non imponibili. La motivazione risiede nel fatto che tali soggetti non hanno la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i loro clienti esteri, mentre acquistando da fornitori italiani possono detrarsi l’IVA sugli acquisti, il tutto porta loro ad essere in una posizione di costante credito IVA. Per evitare questa problematica l’esportatore abituale può richiedere ai suoi fornitori di non applicare l’IVA nei limiti del plafond. Il cessionario rilascerà una "dichiarazione d’intenti", in cui si asume la responsabilità di poter effettuare acquisti senza corrispondere IVA (art. 8 co. 1 lett. a e b del DPR 633/72).
Il 20% dell’IVA che doveva essere corrisposta in fattura al cedente, viene pertanto detratta dal plafond, il quale andrà via via riducendosi e, una volta terminato, consentirà al cessionario di tornare ad effettuare acquisti versando l’IVA nei metodi ordinari. Pertanto la prassi è da ritenenersi, per i soggetti aventi diritto, assolutamente legittima.