lunedì 19 ottobre 2009

Il commercio di rottami auriferi e le disposizioni antiriciclaggio

Un lettore della provincia di Lucca ci ha fornito lo spunto per alcune riflessioni. Nella sua lettera ci chiede quale può essere il nesso che intercorre tra il commercio di rottami di gioielli usati, effettuato da un soggetto sprovvisto dei requisiti imposti dalla legge, ed il reato di riciclaggio. Nella breve lettera ci ha resi partecipi della sua testimonianza: “Come tanti e senza avere l’intenzione di evadere l’IVA, ho lavorato seguendo quanto indicato dalla ditta a cui cedevo l’oro. La novella di quest’oggi è che il solito amico dell’amico sostiene che tra gli eventuali reati connessi per chi come noi ha ceduto rottami, vi sarebbe pure quello del riciclaggio. Attendo un vostro cortese chiarimento”.

Effettivamente potrebbero sussistere i reati connessi alla violazione delle norme antiriciclaggio. La legge 7/2000 si esprime molto chiaramente in materia ben conoscendo, il legislatore, la posizione privilegiata che il metallo giallo detiene tra gli strumenti per il riciclaggio di denaro d’illecita provenienza.

La Risoluzione 375/E, come abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo precedente, dichiara espressamente che i “rottami di gioielli” rientrano nella nozione di “materiale d’oro” così come definito dalla Legge 7/01/2000. Sappiamo che il commercio di questi beni è demandato esclusivamente alle società iscritte all’Albo degli “Operatori professionali in oro” istituito presso la Banca d’Italia.
Alla stregua della monetazione aurea, dei lingotti e dei verghi d’oro, ovvero di tutti quei beni che ben si prestano a sostituire il denaro contante nei piani di accumulo e riserva economica, anche i “rottami auriferi”- che rientrano nella nozione di oro come definito dall’art.1 comma 1 lettera b legge 7/2000 - essendo beni di forma indistinta, in quanto ormai privi dell’aspetto originario, possono divenire facile strumento per la conversione di denaro "sporco".

A tale scopo la Banca d’Italia, in funzione antiriciclaggio, è tenuta per legge a verificare e monitorare cautelativamente le operazioni aventi per natura queste forme d’oro. L’articolo 1 comma 2 della legge 7/2000, infatti stabilisce: “Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.”

Questo, in sintesi, cosa significa? Significa che le aziende, regolarmente iscritte all’Albo degli operatori professionali in oro, sono tenute mensilmente a comunicare, presso gli uffici della Banca d’Italia, tutte le operazioni che superano l’importo di 10.330 euro, aventi per oggetto l’oro nelle forme stabilite dalla stessa legge all’art, 1 comma 1 lettera a e b, ovvero:
- l’oro da investimento nelle varie forme (lingotti, placchette, verghi, etc.),
- la monetazione aurea coniata dopo il 1800 (sterline, marenghi, krugerrand, etc.);
- il “materiale d’oro” ovvero a funzione industriale quindi, oltre gli scarti di lavorazione, anche i rottami di gioielli.

I “rottami di gioielli” o di “oreficeria usata” sono stati fatti espressamente rientrare nella nozione “materiale d’oro” contemplato dalla legge 7/2000, oltre che dalla Risoluzione 375/E, anche dal già noto documento rilasciato dall’ex Ufficio Italiano dei Cambi “Chiarimenti in materia d’oro”, pubblicato il 20/06/2001.
Molti “compro oro”, sprovvisti dell’iscrizione all’Albo della Banca d’Italia, sostengono di poter cedere alle fonderie o ad altre aziende specializzate i ben noti “rottami di gioielli”, e di poter legittimamente applicare alle stesse cessioni, il meccanismo del reverse charge. Come abbiamo dimostrato negli articoli precedenti, sappiamo che questo, dal punto di vista legislativo, non è possibile e potremmo aggiungere, proprio in suffragio delle nostre conclusioni, anche questo ulteriore dettaglio. Ovvero quello della mancata comunicazione mensile alla Banca d’Italia, di tutte le cessioni aventi per oggetto anche il “materiale d’oro”, cui i “rottami di gioielli” appartengono.

Diversamente sarebbe anche difficile spigare il perché, se il mercato di questi beni fosse “libero”, proprio i soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia sarebbero obbligati a comunicare le cessioni, mentre il semplice titolare di una ditta individuale, quindi un soggetto assolutamente non monitorabile, libero di commerciare gli stessi beni senza sottostare all’obbligo di dichiarazione. La legge 7/2000, al fine di scoraggiare eventuali abusi all’articolo 4 comma 2 ci informa che:

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

Mentre al comma 1, per i soggetti che si sostituiscono nelle funzioni di un operatore professionale, quindi privi dell’ iscrizione all’albo degli operatori professionali:

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

18 commenti:

  1. Premetto che da anni opero nel settore della commercializzazione all’ingrosso di oreficeria, e la mia ditta è una srl. Da sempre, ma solo occasionalmente (circa 1% del mio fatturato) ho acquistato rottami avvalendomi dell’esenzione IVA, oppure oreficeria usata pagando l’IVA da qualche “compro oro” munito di licenza e tutto. La merce cosi acquistata l’ho data in conto lavorazione a fabbricanti di mia fiducia che mi forniscono oreficeria nuova in cui io vado a pagare la manodopera più l’IVA, e fin qui penso tutto bene.
    Da qualche mese a questa parte la quantità di rottami d’oro a me pervenuta (sempre da questi “compro oro muniti di regolare licenza”) è divenuta sempre di più e “l’occasionalmente” è diventato circa il 30% del mio fatturato”, così ho deciso di rivenderla chiaramente senza alterazione alcuna ad un banco metalli e sempre esente IVA, e qua cominciano i dolori. Pensando di avere agito correttamente sono andato avanti per circa 4 mesi, però adesso addentrandomi bene nel problema, ed avendo letto i vostri interessantissimi post, molti dubbi mi attanagliano e perché non dirlo non mi fanno dormire la notte.
    Punto numero uno: posso sanare la situazione precedente? Le cessioni superiori ai 12.500 euro, cosa che è avvenuta con il banco metalli, dovevano essere comunicate alla Banca d’Italia, ma da chi? Da me o dal banco metalli? Il banco metalli dice che non mi devo preoccupare perché la dichiarazione la fanno loro, ma a me pare di capire che spetta a me.
    Nel frattempo, essendo in possesso dei requisiti, sto avviando la comunicazione per essere inserito nell’albo di “Operatore professionale in oro”, posso effettuare questo lavoro in concomitanza del mio punto vendita? In attesa dell’autorizzazione, posso operare occasionalmente? E cosa significa esattamente “occasionalmente”? per le cessioni eseguite 30 giorni fa posso fare la comunicazione alla Banca d’Italia anche se non sono “Operatore professionale in oro”? Nel ringraziarvi un affettuoso saluto

    RispondiElimina
  2. Gentile lettore,
    il consiglio che possiamo darLe posso è quello di sanare quanto prima la Sua posizione recandosi presso l'Agenzia delle Entrate e richiedere di poter beneficiare dell'istituto del "ravvedimento operoso", tralaltro rivisto recentemente dal D.L. "anticrisi" 185/2008 (art.16 comma 5) ed entrato in vigore il 29 novembre 2008 modificando l’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

    Tale "ravvedimento" prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori o illeciti fiscali, attraverso il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni. Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo della Banca d'Italia, Le rammento che comunque questo non le consentirebbe di acquistare, da soggetti sprovvisti della medesima iscrizione all'albo degli operatori professionali, beni descritti come rottami auriferi. Questo perchè i c.d. "compro oro" sono autorizzati al solo commercio di "oggetti finiti" e non di "materiale d'oro" come i rottami di gioielli. La comunicazione alla Banca d'Italia delle operazioni aventi per oggetto i rottami auriferi, va effettuata da chi commercia tali beni, pertanto anche da chi li cede e non soltanto di chi li acquista.
    Cordialmente

    RispondiElimina
  3. ok, chiarissimo, ma io sono tenuto a sapere se il soggetto da cui acquisto i rottami è un operatore autorizzato? oppure questo è un problema solo suo? perchè se così non fosse i grossi banchi metalli,che si presuppone essere quantomeno loro in regola, come mai acquistano anche da i semplici compro oro?

    RispondiElimina
  4. ho un compro oro con licenza anche di laboratorio e fabbricante di oggetti preziosi.
    acquistando oggetti usati ho la possibilità di trasformarli o addirittura creare altri nuovi oggetti. Gli scarti della lavorazione posso rivenderli come rottami in esenzione Iva?
    grazie a tutti per le Vostre delucidazioni

    RispondiElimina
  5. Può cedere alla fonderia in esenzione IVA soltanto in modo saltuario e non abituale. Può anche cedere gli scarti ottenendo in cambio oro fino o legato, ma soltanto al fine di destinarlo alla Sua produzione artigianale.

    RispondiElimina
  6. Salve. Ho anch'io un compro oro, pian piano sto cercando di regolarizzarmi a tutte le norme necessarie (compresa l'iscrizione all'albo), ma non è questo il punto. Tramite altri colleghi che fanno il mio stesso lavoro, sono venuto a sapere che esiste un registro apposito chiamato "Registro Antiriciclaggio" dove è possibile annotare tutte le operazioni di vendita di oro (di qualsiasi forma) che superano il tetto dei 12.500 €. Volevo chiedervi se il suddetto può essermi utile ai fini di legge, in caso di controlli o devo comunque comunicare i movimenti alla banca d'italia. Grazie anticipatamente.

    RispondiElimina
  7. Il Registro Unico Antiriciclaggio non Le riguarda essendo riservato eventualmente agli operatori professionali. Mentre i pagamenti pari o superiori ai 12.500,00 euro devono essere effettuati nei metodi ordinari (assegno non trasferibile, bonifico bancario).

    RispondiElimina
  8. Salve, anche io sono titolare di un negozio compro oro e due anni fa il mio commercialista mi ha detto che dovevo usare anche il registro antiriciclaggio. In pratica devo registrare i dati del cliente che mi porta oro una sola prima volta. Francamente a me sembra ridicolo perché se io devo registrare 100€ d'oro la seconda volta se lo stesso cliente me ne porta 2000€ questa operazione non va più fatta. Ovviamente uso sempre il registro della questura sia per acquisti che vendite, quello del margine IVA e infine questo benedetto registro, anch'esso per acquisti e vendite. Come potete immaginare nessun mio collega lo usa e un pò seccato (visto il lavora da scriba egizio che mi tocca fare) ho chiesto nuovamente al mio commercialista se non si era sbagliato. Lui mi ha detto che si è informato alla fonte (Agenzia delle Entrate di Verona) due volte.
    Che fare? La mia impressione è che quelli dell'agenzia ne sappiano meno del mio commercialista.
    Concludo che il sottoscritto compra e vende oro usato, non lo trasformo, non lo riparo ecc

    Cordialmente Luca

    RispondiElimina
  9. Gentile lettore,
    con la promulgazione del Decreto Ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006, è stato fatto obbligo agli operatori non finanziari la tenuta del registro cartaceo antiriciclaggio, ovvero a coloro che esercitano:
    a) commercio di oro e di oggetti preziosi;
    b) commercio di cose antiche e esercizio di case d’asta o gallerie d’arte.

    Lo stesso decreto però obbliga alla sola scrittura sul registo unico antiriciclaggio, le sole operazioni che che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500.
    Pertanto apprezzando lo zelo del suo commercialista, facciamo fede alla normativa e riteniamo pertanto che non sia necessaria la trascrizione di tutte le operazioni.
    Cordialmente

    RispondiElimina
  10. Salve sono un operatore professionale volevo chiedeLe ma l'obbligo della dichiarazione previsto dalla legge 7/2000 vale anche per le operazioni in argento che superano i 5000 euro? GRazie

    RispondiElimina
  11. sono un cittadino Ceco e vorrei comprare oro da privati in Italia e poi rivenderlo nella Repubblica ceca.
    E 'possibile esercitare questa attività in modo "prestazione transfrontaliera di servizi" (Direttiva servizi - Direttiva 123/2006/EC) o è necessario stabilirsi? Che tipo di documenti sono necessari? Quale procedimento bisogna seguire? qual è l'autorità competente?

    RispondiElimina
  12. Per Ilaria: l'obbligo di dichiarazione deve intendersi esclusivamente per le cessioni che hanno per oggetto l'oro;

    Per Ned: i cittadini stranieri intenzionati ad effettuare il commercio di preziosi sul territorio italiano, sono obbligati a munirsi di regolare Licenza rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza a norma del T.U.L.P.S..

    RispondiElimina
  13. Gentile Goldfingher, più volte o cercato di chiederle (inutilmente) a quale norma posso fare riferimento all'annullamento del limite di ex £ 1000000 per la compravendita di oggetto(unico) di oreficeria usata.
    Con il mio commercialista ci sono pareri contrastanti, vorremmo sapere se le operazioni che superano tale limite debbano essere evidenziate o incolonnate in modo differente.
    Rivendo oreficeria usata con il sistema del margine globale e analitico, nel caso di vendita(o acquisto) di un pezzo unico che appunto supera tale limite cosa devo fare.
    Ci dice gentilmente la norma che abolisce le ex £ 1000000 per poter procedere alle operazioni correttamente?
    All'agenzia entrate gli risulta ancora tale limite....

    RispondiElimina
  14. Salve
    sono un commercialista ed ho un cliente che:
    1. Acquista rottami di oreficeria da un'azienda residente in paese comunitario;
    2. Vende gli stessi rottami di oreficeria (senza trasformazione) ad operatori professionali in Italia i quali a loro volta fonderanno i rottami e ne trarranno oro per la vendita. (L'oro ottenuto non rimane di proprieta' del mio cliente).
    Da premettere che il mio cliente e' anche "operatore professionale di oro" .
    Vorrei porre 2 quesiti:
    a) l'acquisto di parte dei rottami Intra e' stato fatto prima di ottenere l'autorizzazione dalla Banca di Italia ma dopo aver presenato l'istanza.
    b) la successiva rivendita di rottami di oreficeria e' stata fatta dopo aver ottenuto la qualifica di operatore di oro.
    Dal punto di vista fiscale la societa' ha operato nell'acquisto il reverse per operazioni comunitarie e nella vendita il reverse art. 17 co. 5 e' corretto tale comportamento?
    Dal punto di vista UIF la societa' deve comunicare la vendita di rottami di oreficeria per operazioni superiori ad €. 12.500 o sara' eventalmente la societa' acquirente che traendo il fino dall'operazione sara' obbligata a tale adempimento?
    Sull'acquisto di oreficeria Intra nel periodo in cui non aveva l'autorizzazione della Banca di Italia a mio parere non e' obbligata ad alcuna segnalazione se non per quelle operazione di acquisto intra avvenute dal momento del rilascio della autorizzazione.
    Grazie

    RispondiElimina
  15. Chiedevo gentilemte all'esperto:
    con la promulgazione del Decreto Ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006, è stato fatto obbligo agli operatori non finanziari la tenuta del registro cartaceo antiriciclaggio, ovvero a coloro che esercitano:
    a) commercio di oro e di oggetti preziosi;
    b) commercio di cose antiche e esercizio di case d’asta o gallerie d’arte.

    Lo stesso decreto però obbliga alla sola scrittura sul registo unico antiriciclaggio, le sole operazioni che che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500.
    Pertanto apprezzando lo zelo del suo commercialista, facciamo fede alla normativa e riteniamo pertanto che non sia necessaria la trascrizione di tutte le operazioni.

    La risposta che aveva dato, è sempre la stessa, anche con le nuove disposizioni del limite del contante ad € 1000?
    cioè occorre il registro dell'antiriciclaggio?
    Grazie

    RispondiElimina
  16. salve, con la presente volevo alcune informazioni, siccome che ho una gioielleria e negli ultimi tempi si compra oreficeria usata, io la scarico con una semplice fattura di vendita applicando l'iva a margine senza altri tipi di adempimenti, faccio bene?

    RispondiElimina
  17. Ai fini fiscali gli acquisti da privati di oro usato e la successiva vendita a società per la fusione vanno registrate su un qualsiasi registroacquisti e vendita preventivamente bollato e vidimato o ne esiste uno specifico? grazie

    RispondiElimina
  18. Lucky Club Casino Site Review & Ratings
    Check out the reviews of Lucky Club Casino. Lucky Club Casino is a relatively new online casino. It is luckyclub owned by Caesars Entertainment. There are four main players

    RispondiElimina