lunedì 28 giugno 2010

La Banca d'Italia conferma le nostre tesi

Con questa nuova Circolare la Banca d'Italia non lascia più alcun dubbio sulle attribuzioni commerciali concesse ai "compro oro". Di seguito il paragrafo sesto che non necessita commenti:

Circolare della Banca d'Italia del 28 maggio 2010:

6) Le attività dei “compro oro”
L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”. Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di cui al precedente n. 3)
A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
– possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto. Come detto, non occorre la comunicazione di avvio dell’attività neppure nel caso in cui si intenda trattare “oro da investimento” o “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” nei modi previsti dal predetto art. 1, comma 4, della Legge n. 7/2000. Si osservi che i c.d. “compro-oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro-oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.


Fonte: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf