giovedì 4 marzo 2010

Lettera

Un utente del nostro blog ci scrive:
"Vorrei farvi una domanda ma i banchi metalli che acquistano rottami d'oro con la fatturazione rilasciata dal compro oro in revese charge cosa rischiano? e mai possibile che quello a rischiare e solo il compro oro? oppure anche il banco metalli potrebbe risponderne in sede legale ed amministrativa con sanzioni e verbali, ad esempio con l'accusa di incauto acquisto, perchè qualcosa non mi torna in questa telenovella, stanno colpendo i piccoli che inizialmente hanno venduto in reverse charge proprio trasportati verso questa soluzione da i banchi metalli "altrimenti non acquistavano il rottame" adesso gli stessi banchi metalli chiedono ai loro fornitori "compro oro" di iscriversi come operatori professionali in oro all'albo della banca d'italia, altrimenti a loro dire non ci sarebbero soluzioni!! anzi mi è stato detto verbalmente da un grosso banco metalli italiano dopo che gli avevo prospettato la vendita con lettera d'intenti, che era pericolossisimo vendere con questa procedura, e che se sorpresi ho soggetti ad un controllo da parte dell'agenzia delle entrate e guardia di finanza le sanzioni sarebbero state tremende nei confronti del compro oro, mentre il banco metalli che ti rilasciava lettera d'intenti non passava nessun guaio se nè usciva dalla situazione pulito come una colomba, la risposta a questi perchè mi hanno sempre detto loro e da ricercare nella sempre più crescente iscrizione dei compro oro alla banca d'italia, dicendomi "se c'erano altre soluzioni ti pare che tutta questa gente scelga di iscriversi?" se è possibile potreste darci delucidazioni dettagliate punto per punto,specie sul fatto se il banco metalli possa essere chiamato in causa per il fatto di accettare fatture in reverse charge senza accertarsi che il soggetto cedente sia iscritto o no come operatore professionale.
Distinti saluti grazie."


Gentile lettore,
sarebbe interessante chiedere, alla persona del "banco metalli" con cui ha parlato, di mettere nero su bianco ciò che sostiene e, ricevuto il documento, recarsi presso la Guardia di Finanza e vedere come i militari reagirebbero dinanzi al cumulo di inesattezze elencate. Comunque può stare tranquillo, poichè il poco informato signore, si rifiuterà di confermare su carta quanto mendaciamente Le ha dichiarato verbalmente. Le materie commerciali, fiscali e tributarie non sono cose per tutti, esistono a tal riguardo persone che hanno studiato per poter essere di valido sussidio ai commercianti e imprenditori. Non deve lasciarsi sedurre dalle dichiarazioni offerte da coloro che, a causa di questa storia, andranno a perdere lauti profitti.

Tornando alle Sue domande, Le assicuriamo che gli acquisti effettuati con "lettera d'intenti" sono perfettamente legittimi e potrà trovare conferma esponendo il quesito a qualsiasi comando delle Fiamme Gialle o ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Altri regimi fiscali per effettuare legalmente la cessione di oggetti preziosi usati ad aziende specializzate del settore, sono il il regime IVA ordinario o il "regime speciale del margine". Il motivo per cui alcune aziende si legalizzano iscrivendosi all'"Albo degli operatori professionali in oro", è per poter cedere ai "banchi metalli" beneficiando legittimamente del reverse charge e spuntare pertanto un prezzo netto sulla vendita ovvero senza, nel caso ad esempio di rivendita con il regime del margine, dover corrispondere all'erario l'IVA calcolata sul costo dell'acquisto del bene ed il prezzo di rivendita dello stesso.

Per quanto invece concerne le sanzioni penali ed amministrative derivanti dalla vendita da parte di soggetti non autorizzati con il reverse charge, questi in effetti riguardano più direttamente il cedente poichè è egli che emette fattura descrivendo i beni come "rottami" ed applicando la classica dicitura "IVA non addebitata ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72". Quindi è il venditore che dichiara di poter cedere i beni con questo sistema e non il compratore anche se, come tutti ben sappiamo, sono proprio i "banchi metalli" ad imporre questo regime fiscale, pena il mancato acquisto della merce.

E' chiaro comunque che non sono da escludere eventuali sanzioni nei confronti dei "banchi metalli", poichè dovrebbero saper rispondere ad almeno un paio di domade:
1) Perchè hanno acquistato con il reverse charge da soggetti non iscritti alla Banca d'Italia, pur essendo a conoscenza della legge?
2) Il cessionario è certo del fatto che i beni ricevuti fossero nelle specie di "rottami" e non di "oggetti finiti"?

Infatti sarebbe sufficiente recarsi presso qualsiasi fonderia ed operando un controllo, verificare se effettivamente la merce da questi acquistata è costituita in prevalenza da oggetti finiti o da "rottami". Comunque stia tranquillo e, per una Sua maggiore serenità, si rivolga alle Autorità competenti per avere conferma di quanto da noi esposto.
Cordialmente