giovedì 4 marzo 2010

Lettera

Un utente del nostro blog ci scrive:
"Vorrei farvi una domanda ma i banchi metalli che acquistano rottami d'oro con la fatturazione rilasciata dal compro oro in revese charge cosa rischiano? e mai possibile che quello a rischiare e solo il compro oro? oppure anche il banco metalli potrebbe risponderne in sede legale ed amministrativa con sanzioni e verbali, ad esempio con l'accusa di incauto acquisto, perchè qualcosa non mi torna in questa telenovella, stanno colpendo i piccoli che inizialmente hanno venduto in reverse charge proprio trasportati verso questa soluzione da i banchi metalli "altrimenti non acquistavano il rottame" adesso gli stessi banchi metalli chiedono ai loro fornitori "compro oro" di iscriversi come operatori professionali in oro all'albo della banca d'italia, altrimenti a loro dire non ci sarebbero soluzioni!! anzi mi è stato detto verbalmente da un grosso banco metalli italiano dopo che gli avevo prospettato la vendita con lettera d'intenti, che era pericolossisimo vendere con questa procedura, e che se sorpresi ho soggetti ad un controllo da parte dell'agenzia delle entrate e guardia di finanza le sanzioni sarebbero state tremende nei confronti del compro oro, mentre il banco metalli che ti rilasciava lettera d'intenti non passava nessun guaio se nè usciva dalla situazione pulito come una colomba, la risposta a questi perchè mi hanno sempre detto loro e da ricercare nella sempre più crescente iscrizione dei compro oro alla banca d'italia, dicendomi "se c'erano altre soluzioni ti pare che tutta questa gente scelga di iscriversi?" se è possibile potreste darci delucidazioni dettagliate punto per punto,specie sul fatto se il banco metalli possa essere chiamato in causa per il fatto di accettare fatture in reverse charge senza accertarsi che il soggetto cedente sia iscritto o no come operatore professionale.
Distinti saluti grazie."


Gentile lettore,
sarebbe interessante chiedere, alla persona del "banco metalli" con cui ha parlato, di mettere nero su bianco ciò che sostiene e, ricevuto il documento, recarsi presso la Guardia di Finanza e vedere come i militari reagirebbero dinanzi al cumulo di inesattezze elencate. Comunque può stare tranquillo, poichè il poco informato signore, si rifiuterà di confermare su carta quanto mendaciamente Le ha dichiarato verbalmente. Le materie commerciali, fiscali e tributarie non sono cose per tutti, esistono a tal riguardo persone che hanno studiato per poter essere di valido sussidio ai commercianti e imprenditori. Non deve lasciarsi sedurre dalle dichiarazioni offerte da coloro che, a causa di questa storia, andranno a perdere lauti profitti.

Tornando alle Sue domande, Le assicuriamo che gli acquisti effettuati con "lettera d'intenti" sono perfettamente legittimi e potrà trovare conferma esponendo il quesito a qualsiasi comando delle Fiamme Gialle o ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Altri regimi fiscali per effettuare legalmente la cessione di oggetti preziosi usati ad aziende specializzate del settore, sono il il regime IVA ordinario o il "regime speciale del margine". Il motivo per cui alcune aziende si legalizzano iscrivendosi all'"Albo degli operatori professionali in oro", è per poter cedere ai "banchi metalli" beneficiando legittimamente del reverse charge e spuntare pertanto un prezzo netto sulla vendita ovvero senza, nel caso ad esempio di rivendita con il regime del margine, dover corrispondere all'erario l'IVA calcolata sul costo dell'acquisto del bene ed il prezzo di rivendita dello stesso.

Per quanto invece concerne le sanzioni penali ed amministrative derivanti dalla vendita da parte di soggetti non autorizzati con il reverse charge, questi in effetti riguardano più direttamente il cedente poichè è egli che emette fattura descrivendo i beni come "rottami" ed applicando la classica dicitura "IVA non addebitata ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72". Quindi è il venditore che dichiara di poter cedere i beni con questo sistema e non il compratore anche se, come tutti ben sappiamo, sono proprio i "banchi metalli" ad imporre questo regime fiscale, pena il mancato acquisto della merce.

E' chiaro comunque che non sono da escludere eventuali sanzioni nei confronti dei "banchi metalli", poichè dovrebbero saper rispondere ad almeno un paio di domade:
1) Perchè hanno acquistato con il reverse charge da soggetti non iscritti alla Banca d'Italia, pur essendo a conoscenza della legge?
2) Il cessionario è certo del fatto che i beni ricevuti fossero nelle specie di "rottami" e non di "oggetti finiti"?

Infatti sarebbe sufficiente recarsi presso qualsiasi fonderia ed operando un controllo, verificare se effettivamente la merce da questi acquistata è costituita in prevalenza da oggetti finiti o da "rottami". Comunque stia tranquillo e, per una Sua maggiore serenità, si rivolga alle Autorità competenti per avere conferma di quanto da noi esposto.
Cordialmente

7 commenti:

  1. Anonimo ha detto...
    Salve , ho un Compro Oro, non sono un operatore professionale, acquisto tramite privati oreficeria e argenteria usata e la porto a fondere presso un Banco metalli, il mio commercialista include la mia contabilità con il regime globale, e mi fa fare le fatture in base all'art. 36 comma 6, base imponibile per masse di operazioni.Nella bolla dell'oro usato indico i numeri dei pezzi con il totale dei grammi con la descrizione di rottami di oreficeria usata, , ma il banco mettali vuole quella descrizione perchè si tratta in realtà di oreficeria a pezzi e di integrare la dicitura da destinare alla fusione e la fattura in base al regime del margine anche se il commercialista mi ha consigliato di non scrivere tutta quella dicitura, ma il banco mettalli mi ha risposto che la loro prassi e quella, che danno mi comporta ? quali sono le sanzioni? Mentre per l'argento vogliono una bolla in conto lavorazione e una fattura con operazione imponibile iva assolta dal cessionario ex art. 17 5c. mettendo i grammi della fattura che mi fanno per la fusione g. di argento puro 999 con rifermento della fattura della fusione. Il commercialista invece vuole che la fattura la emetto sempre con il metodo del margine anche per l'argenteria perchè mi dice che se ha fatto un opzione con il metodo art. 36 comma 6 non puo' fare figli e figliastri , un pezzo con un metodo e l'aLtro in un 'altro, che con quella opzione con il metodo del margine non posso operare in quel modo,ma il banco metalli non ne vuole sapere. Come mi devo comportare ? chi Ha ragione ? Un grazie in Anticipo . Caterina

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  2. Gentilissima Caterina,
    segua i consigli del suo commercialista e, soprattutto, si rivolga ad altro banco metalli.
    Cordialmente

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  3. salve signor goldfingert, volevo chiederle una cosa che però leggendo la sua bellissima spiegazione non sono riuscita a capire, ovvero:

    la lettera d' intenti oltre ad essere annotata
    nell' apposito registro (dichiarazione esposrtatori) va annotata obbligatoriamente anche nel registro fatture emesse?

    e se si in quale parte del registro fatture emesse e in che modalita?

    grazie infinite e buon anno, francesca

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  4. gent.mo Goldfinger avrei un quesito. opero con il regime del margine globale ed opero scoprorando l'iva dalla differnza tra cessioni ed acquisti.
    es. ricavi 5000 costi 4000 netto 1000, iva al 21: 174.
    il banco metalli mi ha detto che devo applicare un'aliquota diversa pari al 16.2 circa (non ricordo bene), oppure dicendomi che devo operare facendo il calcolo non sui 5000 ma su questi gia'scorporati dal 21 ovvero 4132. non ho capito bene cosa intendono, mi puo' aiutare? come se l'applicazione dell'iva fosse inferiore al 21 o dovessi scorporare i ricavi amonte per pagare meno...

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  5. Con il termine rottame si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "


    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  6. Il termine "Materiale d'oro" ("in rottami di oggetti preziosi usati" puoi anche ometterlo) è un termine tecnico.
    Lo si trova all'Articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 7/2000. Sta ad indicare l'oro diverso da quello da investimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, altresì definito oro industriale, altresì definito appunto "materiale d'oro".

    Con il termine "oggetto" si intende prodotto finito destinato al consumo finale. Siamo fuori quindi dalla legge 7/2000 e fuori quindi anche dal regime iva del reverse charge ad esso collegato. Quindi se scrivi "oggetti" dichiari che non li destini alla "lavorazione" (fusione), ma alla vendita così come sono. Solo in tal caso allora chi (diverso da un banco metalli) acquista si mette in carico gli oggetti e applica il regime margine.

    Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha scritto ed inviato un monito a tutti gli operatori professionali in oro (anche compro oro che esercitano come operatori professionali in oro) di non utilizzare a fini pubblicitari la loro iscrizione alla Banca d'Italia UIF perché per la loro attività non è necessaria l'iscrizione appunto.

    I banchi metalli sono obbligati ad acquistare in reverse charge perché così impone loro la risoluzione 375/2002. I compro oro non devono essere iscritti nell'elenco degli operatori professionali in oro nella misura in cui cedono "materiale d'oro" per destinazione" (rottami di oggetti preziosi in oro usati). Lo devono, però, essere nel caso in cui cedano professionalmente materiale d'oro per natura (ciò ciò che già in origine è) (es. lamine) o oro da investimento (es. lingotti).

    Il regime del margine non è applicabile nel caso di cessioni ai banchi metalli non solo perché così impone la risoluzione 375/2002, ma anche perché il momento traslativo della proprietà non è la consegna del bene, ma l'accettazione del titolo. Dalla considerazione che l'analisi del titolo viene effettuata dopo la fusione e poiché il regime del margine non si può applicare se si effetua sui beni alcuna lavorazione, ne consegue che il suddetto regime del margine non è applicabile nel caso di ispecie di vendita ai banchi metalli che hanno per attività esclusiva il recupero del metallo puro, non commercializzando quindi in oggetti preziosi.

    (cfr. ris. 375E/2002)
    "D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli."

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  7. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

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