giovedì 22 aprile 2010

Altro "compro oro" denunciato per emissione di fatture con la dicitura "rottami"


Lecce – I militari della Guardia di Finanza di Maglie hanno accertato che la titolare di una ditta individuale di commercio all'ingrosso di gioielleria avrebbe evaso oltre 158 mila euro, operando tra l'altro senza alcun requisito.

La vendita e la compravendita di oro risponde a una legge alquanto precisa, o almeno dovrebbe. L'incertezza nasce dal comportamento della titolare di una ditta individuale di Maglie, operante nel settore della vendita di oro usato. A scoprire l'irregolarità della gestione, le Fiamme Gialle di Maglie, i quali, oltre ad accertare un'evasione fiscale di oltre 158 mila euro, hanno chiarito che la donna, 52enne del posto, non fosse iscritta all'albo dei professionisti in oro.

Approfondendo i controlli, è inoltre emerso che la ditta, tra il 2005 ed il 2007, avrebbe emesso un numero consistente di fatture per la cessione di "rottami auriferi" pur non avendo i requisiti previsti dalla legge. Avrebbe anche sottratto a tassazione circa 69 mila euro e evaso l'Iva per oltre 89 mila. Il tutto con l'omissione da parte della titolare di dare comunicazione dell’attività professionale di commercio d’oro alla Banca d’Italia.

Inevitabile per la donna una denuncia all'autorità sia giudiziaria sia amministrativa.

Tratto da: www.ilpaesenuovo.it

6 commenti:

  1. Acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione.
    Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge.
    2)Se una DITTA INDIVIDUALE ditta si basa sull'acquisto di oreficeria usata o usurata da parte di privati,
    essendo una trattativa tra privati non è soggetta a I.V.A.
    Quindi se a monte non c'è IVA come si può essere Evasori di Iva?
    3)Chi compra oro da privati e vende solo (senza rivendita al pubblico) a Operatori professionali dell'oro (banche dei Metalli aut B.I.),rientra perfettamente nella 7/2000.
    Quando si effettua la vendita si fa solo ed esclusivamente a Banchi dei Metalli aut. dalla Banca di Italia e quindi Operatori oro Professionali.
    4)La natura della merce che noi vendiamo è descritta in ddt e ftr come oreficeria usurata , destinata alla rottamazione fusione ed estrazione del fino.
    Del quale noi "compro oro" non ne deteniamo la proprietà e ne tanto meno vendiamo il fino.

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  2. Buon giorno, come operatori professionali in oro regolarmente abilitati, ci sorge recdentemente un problema sulla fatturazione dell'oro in verghe: fino ad oggi si procedeva inserendo in fattura il prezzo stabilito per grammo di fino, il peso della verga e la quantità in millesimi di oro ed eventualmente di argento (es. 1 verga aurifera di gr.1000 al titolo 740/°° - prezzo al gr. di op.€30 -totale fattura €22200-). Recentemente abbiamo preso contatti con un altro operatore che pretende una fatturazione divesa, più generica senza la mensione del prezzo del fino e neanche del titolo (es. 1 verga aurifera di gr.1000 per tot. €22200- prezzo unitario al gr. di oro vergato €22,20) a mio avviso questa seconda procedura rischia di non adempiere alla normativa sulla completa descrizione del venduto ed in oltre in fase di dichiarazione mensile alla UIF si rischia di non poter risalire a quanto richiesto nel modulo : quantità di oro espressa i gr. di fino e valore dell'oro. Adesso come devo comportarmi ?
    Cordiali saluti e infiniti ringraziamenti per il vostro prezioso lavoro.

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  3. Le fatture devono necessariamente essere emesse con la specifica del titolo del vergo e del fino pagato.

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  4. a goldfingher
    sono un compro oro che aquisto da privati e vendo a una fonderia dichiaratosi esportatore
    abituale e come tale mi fa una lettera d'intendo con la quale in base in base all'art.
    8 2° comma D.P.R. 633 26.10.72 sulle fattture
    su sua richiesta non apllico l'IVA.
    Per cortesia se mi può dare una conferma in merito. grazie

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  5. Con il termine "rottame" si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "

    Il reverse charge non è una esenzione IVA, ma una modalità per assolvere l'IVA. Mentre nel regime del margine l'IVA viene assolta su una parte dell'imponibile (il margine appunto) con il reverse charge l'IVA viene assolta sull'intero imponibile.
    Il regime del margine verrà adoperato solo per la cessione degli oggetti preziosi ad altri soggetti diversi dai banchi metalli (oggetti destinati al consumo finale e non alla rottamazione).

    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  6. RISOLUZIONE N.92/E AGENZIA DELLE ENTRATE

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