martedì 1 settembre 2009

COMPRO ORO...

Alcuni utenti ci hanno scritto contestando i nostri articoli e relative conclusioni. Siamo sempre aperti a ricevere critiche, poiché anch’esse rappresentano il sale in un dialogo. Sarebbe meglio però portare a suffragio delle proprie disquisizioni Leggi, Decreti o Pareri come è costume nell’esposizione di opinioni giuridiche o economiche. Non è possibile dire : “io vendo a chi voglio perché la roba è mia” oppure come un signore del centro Italia “vendo con il reverse charge perché la fonderia mi dice di fare così e certamente loro conoscono la legge meglio di voi”. Un dialogo costruttivo, come ho spiegato poco prima, presuppone uno scambio di opinioni, ma suffragate da argomentazioni giuridicamente fondate. Questo blog, volutamente, è aperto a tutti pertanto chiediamo, ai meno esperti di materie fiscali, di voltare queste pagine ai propri commercialisti. Loro senz’altro, da professionisti, sapranno evidenziare e contrapporre, in maniera più ortodossa, eventuali parei o perpessità riscontrati nei nostri articoli. Comunque settembre è iniziato e a tutti, buon lavoro!

33 commenti:

  1. Un mio amico mi ha detto che i controlli della guardia di finanza sono partiti, sercondo me è il classico fuoco di paglia e tutto si risolverà in una bolla di sapone. Non credo che ci sia la voglia di andare a stuzzicare le lobby dell'oro e alla fine ognuno si farà i fatti suoi. Comunque chi vivrà vedrà.

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  2. Provengo da una classica Gioielleria di famiglia, in seguito alle sostenute richieste dei clienti di vendere il proprio oro usato e per essere in regola ho aperto una società ed ho effettuato l'iscrizione come operatore professionale, ora esercito in un locale apposito per il recupero dei metalli preziosi (il classico compro oro ma con le carte in regola) dove acquisto dagli utenti finali i "rottami" e dopo averli fusi in verga aurifera rivendo quest'ultima ad un altro operatore professionale che me la compra con uno scarto per il suo guadagno.
    Ora ho 2 attività distinete, ma ...
    Non potendo portare al "compro oro" tutti i clienti che vogliono cedere i gioielli usati nella vecchia gioielleria, mi è stato indicato di attuare eventualmente il seguente modo di operare: acquistare i "rottami" fonderli in verga, da dare in conto lavorazione ad un grossista che dovrà provvedere a trasformare la mia verga in oreficeria nuova sulla quale io dovrò pagare l'iva (come se effettivamente pagassi in contanti).
    Potete rassicurarmi sulla correttezza delle procedure prima che possa commettere eventualmete qualche errore?
    Grazie

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  3. Gentile utente,
    la procedura che mi ha prospettata è totalmente illegale. Infatti presso l'attività non autorizzata dall'UIC (la sua gioielleria) in alcun modo potrà acquistare "rottami d'oro", ma esclusivamente "gioielli usati". Pertanto ciò che acquista nella gioielleria non può alienarlo nello stato di rottame o, ancor peggio, di vergo, ma nell'esatta condizione in cui si trovava al momento dell'acquisto, ovvero di "oreficeria usata". Ciò che le consiglio è di cedere semplicemente al suo operatore professionale di fiducia i beni acquistati applicando alle cessioni il regime speciale del margine globale, dopo aver provveduto all'istituzione degli appositi registri.
    Cordialmente
    Lo staff di OroMercato

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  4. La ringrazio per la cortese risposta, ma vorrei approfittare ancora della sua competenza professionale; ho girato al mio commercialista la sua risposta ed oltre ad avermi segnalato quato comma dell'art.1 della legge 7/2000:
    " 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

    mi ha anche risposto con una differente interpretazione:
    "Mi sembra però che la soluzione prospettata non sia applicabile nel tuo caso.Infatti mi sembra che l'attività di acquisto di oggetti usati in oro nella gioielleria è soltanto occasionale. In questo caso l'operatore che ritira gli oggetti usati è escluso dall'applicazione del regime speciale di cui al DL 41/95 (commercio abituale di beni usati). Ovviamente come tutte le leggi in Italia non esiste un limite per cui un attività possa essere considerata occasionale, tutto viene lasciato al buon senso dell'opertatore. Tra l'altro il regime del margine viene applicato nel caso di rivendita diretta al pubblico dei beni usati acquiastati.
    Per questi commercianti è applicabile il regime del margine in diverse forme (margine analitico, forfetario, globale) con la possibilità in alcuni casi di optare per il regime IVA ordinario. Per concludere mi sembra che la risposta data al tuo quesito anche se corretta nei casi sopra prospettati non sia applicabile per te. Ovviamente se nel proseguo del tempo l'attività di ritiro dell'oro usato in gioielleria dovesse diventare molto corposa e si dovesse decidere di rivendere direttamente gli oggetti al pubblico allora dovremo rivedere la cosa.

    Pensa che sia un modo alternativo "giusto" di considerare la cosa?

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  5. Dunque. Lei non può beneficiare da quanto previsto dall'art. 4 comma 1 legge 7/2000, poichè questo articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che svolgono l'attività di laboratorio orafo, quindi regolarmente iscritti nel "Registro degli orafi" della Camera di Commercio dove è istituito il "Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori di metalli preziosi", suddiviso per Province. Come vede un tipo di attività nettamente distinta da chi, come Lei, è autorizzato al solo commercio di prodotti di gioielleria. Per quanto invece concerne le cessioni, seppur occasionali di preziosi usati, lei può beneficiare in coerenza con leggi, del "regime speciale del margine globale" come abbiamo approfondito nel seguente post: http://oro-mercato.blogspot.com/2009/06/il-regime-speciale-del-margine.html
    Cordialmente
    Lo Staff di OroMercato

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  6. Gentilissimo Goldfinger, se me lo cosente vorrei pubblicamente ringraziarla e farle i complimenti per il servizio che ci state dando e per la professionalità delle risposte, chiare e competenti.
    E' importante aiutare chi vuole agire correttamente , fornendogli informazioni e una linea guida da seguire.

    Se posso approfittare ancora, dopo aver letto l'articolo segnalato sul regime speciale del margine, vorrei chiederle se ho ben capito nella mia gioielleria posso acquistare da privati solo "oro usato" (non importa se è rotto)successivamente posso scegliere di rivendere ad operatore professionale anche con il regime ordinario iva al 20% ( in alternativa al già citato regime del margine globale).
    L'operatore professionale autorizzato Banca d'Italia può a sua volta -fondere- l'oro acquistato come "usato" e comprato con iva al 20%, per poi rivendere la verga senza addebito di imposta con il metodo del reverse charge ?

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  7. Esatto.
    Lei può cedere i beni acquistati presso la sua Gioielleria, esclusivamente applicando alle cessioni l'IVA ordinaria o a margine. Invece le cessioni effettuate tra "Operatori professionali in oro", quindi tra soggetti aventi i medesimi requisiti imposti dalla legge, possono essere effettaute applicando il particolare meccanismo dell'Inversione Contabile, comunemente nota come "reverse charge".
    Cordialmente
    Lo Staff di OroMercato

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  8. Buongiorno! Vorrei capire una cosa se l'operatore autorizzato dalla Banca D'Italia pertanto con tutti i requisiti necessari compra oro usato o rottame di oro con IVA può a sua volta rivenderlo ad altro operatore con il metodo del reverse charge e mettere l'Iva pagata al cliente in compensazione tenedo magari conto che la ditta è anche una ditta commerciale di prodotti finiti? Grazie!

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  9. Le sue deduzioni sono corrette.
    Cordialmente

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  10. scusi non mi è chiaro! cosa vuol dire che le mie deduzioni sono corrette? Io banco metalli posso comprare da un mio cliente con IVA poi rivendere ad altro banco metalli o banca l'oro puro ricavato oppure il vergato senza IVA ed in seguito chiedere a rimborso o compensare quella pagata al cliente?

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  11. Mi scusi volevo anche evidenziare che state facendo un servizio davvero utile ed importante GRAZIE!

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  12. Se Lei è un "operatore professionale in oro", acquisterà i beni dai suoi fornitori pagando l'IVA ordinaria e poi rivenderà ad altri operatori i verghi ottenutii beneficiando del "reverse charge". L'IVA che Lei avrà versato in origine per l'acquisto della merce, potrà recuperarla attraverso rimborso o compensazione.

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  13. salve, volevo sapere nel caso di acquisto di oggetti da privati (es. una collanina, un bracciale) come posso documentare tale acquisto? La successiva rivendita sarà imponilbile al 20%?

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  14. Salve sono un commercialista e ho un cliente che possiede tanti compro oro che confluiscono in una società che è operatrice professionale in oro.
    Attività di questa società e la raccolta dell'oro e il successivo trasferimento in conto lavorazione ad una società addetta allo scioglimento che riconsegna poi lingotti.
    La mia domanda è era necessario richiedere l'autorizzazione o avrei potuto semplicemente far continuare l'attività ai compro oro?
    Grazie

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  15. E' necessario capire come la società di riferimento acquista l'oreficeria del Suo cliente. Nel caso in cui i verghi ottenuti dalla fusione vengono descritti sulla fattura emessa dal cedente come tali, si verifica l'aperta violazione dell'art. 1 coma 2 e 3 legge 7/2000. Inoltre va tenuto presente che l'affidamento della merce in conto lavorazione, è concessa esclusivamente ai soggetti che utilizzano l'oro per destinarlo alla propria lavorazione, come concesso dall'art. 1 comma 3 legge 7/2000.

    Diversamente se i beni ceduti vengono assoggettati ai coertenti regimi IVA previsti per l'oreficeria usata (ordinaria o margine), le fasi di lavorazione successive dei beni ceduti ricadono nelle legittime prerogative del soggetto cessionario che, come da Lei evidenziato, risulta essere un operatore profesionale.
    Cordialmente

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  16. Non ho ben compreso la sua risposta magari approfittando della sua disponibilità spiego meglio la situazione.
    Allora il mio cliente possedeva una società di compro oro con diversi punti vendita, ora ha aperto una società che ha acquistato la precendente e ha richiesto l''iscrizione allalbo diventando operatore professionale in oro.
    I vari punti vendita raccolgono gioielli e altri oggetti preziosi di questi una parte viene giudicata vendibile e quindi resta nei negozi, altra parte viene giudicata non recuperabile e quindi trasferita con bolle di accompagnamento alla società operatrice professionale in oro.
    Da qui poi tali rottami di gioielli vengono dati in conto lavorazione a una società che li fonde e restituisce lingotti.
    Ora la mia domanda è riferibile all'art.1 comma 4 che dice"Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251."
    Quindi se il mio cliente affida il lavoro in conto lavorazione a un titolare del marchio può fare a meno dei requisiti richiesti?
    Grazie

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  17. Se, da come Lei evidenziato, il Suo cliente è un "operatore professionale" potrà vendere l'oro ottenuto dalla fusione (conto proprio o terzi) dei gioielli acquistati dai privati cittadini. Diversamente, quindi privo dei requisiti, potrà affidare la fusione ad altra azienda specializzata ma SOLO al fine di ottenere oro da destinare alla propria lavorazione atigianale. Quindi è da escludersi categoricamente la vendita dell'oro ottenuto, ricadendo questa prerogativa alle aziende qulificate come opertrici professionali in oro.
    Cordialmente

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  18. Anonimo ha detto...
    Buonasera!
    riguardo all'IVA sul margine ritengo esistano alcune incongruenze.
    Partiamo dal fatto che l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto che dovrebbe ricadere sul consumatore finale quindi se un orefice compra dell'oro usato sul quale è già stata quindi calcolata l'imposta non deve pagare imposta, ora ci sono due casi il primo è che lo rivenda ad un privato quindi è giusto che calcoli l'IVA sul valore aggiunto ecco la regola del margine e di conseguenza l'IVA riscossa venga poi versata all'erario, il secondo caso è che venda l'oggetto/i ad un operatore professionale quindi perchè dovrebbe calcolare l'IVA a margine e poi perdere completamente quest'IVA in quanto non la può mettere a compensazione? In questo caso l'imposta graverebbe completamente sul commerciante che invece non è un consumatore finale.
    La seconda questione riguarda invece il fatto che se opera un commerciante non in possesso dei requisiti di Operatore professionale, fatturando con art 17/5 è un evasore se invece opera un operatore professionale va bene. Mi vine da pensare, qui c'è qualcosa che non quadra perchè se uno è operatore professionale non reca danno allo stato se uno non lo è pur operando allo stesso modo diventa un evasore. Ora sarebbe giusto che in mancanza di autorizzazione ci fosse una multa in quanto ha operato senza averne la autorizzazione ma da li ad essere evasore c'è una bella differenza, vogliamo dire che pur operando allo stesso modo se uno è autorizzato non reca danno allo stato se non è autorizzato invece si?
    Non so se mi sono spiegato ma sarebbe come dire che uno apre un negozio compra e vende regolarmente con fattura ed emettendo lo scontrino, nel caso non avesse l'autorizzazione comunale diventasse pure evasore fiscale, no invece subirà soltanto una multa per avere operato senza autorizzazione comunale ma ai fini fiscali non è affatto un evasore. Grazie

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  19. Ho un negozio di oreficeria e vorrei sapere se posso vendere lingottini di oro puro con normale scontrino applicando l'IVA del 20%
    Grazie

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  20. Anonimo ha detto...
    Ho un negozio di oreficeria e vorrei sapere se posso vendere lingottini di oro puro con normale scontrino applicando l'IVA del 20%
    Grazie


    Ancora una
    riguardo all'IVA sul margine ritengo esistano alcune incongruenze.
    Partiamo dal fatto che l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto che dovrebbe ricadere sul consumatore finale quindi se un orefice compra dell'oro usato sul quale è già stata quindi calcolata l'imposta non deve pagare imposta, ora ci sono due casi il primo è che lo rivenda ad un privato quindi è giusto che calcoli l'IVA sul valore aggiunto ecco la regola del margine e di conseguenza l'IVA riscossa venga poi versata all'erario, il secondo caso è che venda l'oggetto/i ad un operatore professionale quindi perchè dovrebbe calcolare l'IVA a margine e poi perdere completamente quest'IVA in quanto non la può mettere a compensazione? In questo caso l'imposta graverebbe completamente sul commerciante che invece non è un consumatore finale.
    La seconda questione riguarda invece il fatto che se opera un commerciante non in possesso dei requisiti di Operatore professionale, fatturando con art 17/5 è un evasore se invece opera un operatore professionale va bene. Mi vine da pensare, qui c'è qualcosa che non quadra perchè se uno è operatore professionale non reca danno allo stato se uno non lo è pur operando allo stesso modo diventa un evasore. Ora sarebbe giusto che in mancanza di autorizzazione ci fosse una multa in quanto ha operato senza averne la autorizzazione ma da li ad essere evasore c'è una bella differenza, vogliamo dire che pur operando allo stesso modo se uno è autorizzato non reca danno allo stato se non è autorizzato invece si?
    Non so se mi sono spiegato ma sarebbe come dire che uno apre un negozio compra e vende regolarmente con fattura ed emettendo lo scontrino, nel caso non avesse l'autorizzazione comunale diventasse pure evasore fiscale, no invece subirà soltanto una multa per avere operato senza autorizzazione comunale ma ai fini fiscali non è affatto un evasore. Grazie

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  21. Buiona sera. Io vorrei capire la differnza tra un compro oro normale ed un compro oro autorizzato dalla banca d0'italia. Chi ha questa autorizzazione diventa una fonderia?
    Grazie

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  22. Buonasera, ne approfitto anche io per farle una domanda: ma allora chi compravende oro in ebay?

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  23. buon giorno... Un artigiano orafo (titolare di marchio identificativo) può fondere nel proprio laboratorio gioielli usati acquistati da privati per creare gioielli nuovi? Faccio una precisazione è un contribuente minimo quindi annota tra gli acquisti il prezzo di acquisto dal privato ed emette fattura senza iva (“operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”)

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  24. cosa cambia tra un compro oro normale e un compro oro autorizzato dalla banca d'italia?
    se riesco a avere l'autorizzazione della banca d'italia posso fare fondere l'oro acquistato presso una fonderia e poi vendere l'oro fuso ai privati come oro d'investimento???

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  25. ma se uno paga il 20% d'IVA uno cosa guadagna?
    quale è il margine di guadagno dei compro oro???

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  26. un compro oro acquista da privati oggetti d'oro e d'argento usati, lo stesso, oltre agli ordinari adempimenti P.S., ai fini fiscali così ha provveduto:
    1) per gli oggetti d'oro usati, gli acquisti degli stessi sono annotati complessivamente e giornaliermente nell'apposito registro dei beni usati (regime del margine globale) provvedendo per la vendita degli stessi ad emissione di fattura con iva a margine ed annotando ciò sul registro vendite del margine
    2)per gli acquisti di argenteria usata, poichè sono venduti per la fusione come rottami, viene emessa fattura con reverse, inoltre gli stessi acquisti (al fine di non concorrere al margine) non sono annotati nel registro acquisti del margine;
    3) per tutti gli acquisti, oro e argento, da privati viene emessa ricevuta di acquisto da privati ed inoltre, per singola operazione, sono annotati, sempre ai fini fiscali, su apposito registro acquisti da privati diverso da quello di P.S.
    Secondo voi tale procedura, in considerazione anche dell'enorme confusione fiscale in materia, è corretta?

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  27. Buongiorno spett. Goldfingher.
    Vorrei sapere se un laboratorio orafo in regola con tutte le normative di artigiano e fabbricante, acquista oro usato da privati e lo trasforma in lingotti rivendendolo al banco metalli (dietro regolare fattura), deve anch'esso calcolare l'iva sul margine oppure no. Premetto che sono il legale rappresentente (unico membro della ditta)ed ho la licenza di pubblica sicurezza con licenza di grossista. Opero quindi come laboratorio orafo artigianale e non come "compro oro". Aggiungo che in più sono anche unico rappresentante di una srl unipersonale iscritto all'albo degli operatori professionali della banca d'Italia, ma questo acquisto e trasformazione di oro usato e relativa vendita al banco metalli, la faccio come grossista-artigiano. Grazie.

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  28. Gentile dott. Goldfingher,
    avrei bisogno di un chiarimento. Se non erro in precedenza ho letto che per il commercio di oggetti preziosi usati è necessaria la licenza rilasciata da'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura), non rendendosi necessaria nessuna licenza da parte del Comune. Inoltre, consideri che si tratta di un’attività di commercio all’ingrosso, in quanto compra dai privati ma vende solo alle fonderie applicando il regime del margine. Se mi conferma quanto sopra scritto, potrebbe darmi gentilmente i riferimenti normativi? Le chiedo quanto sopra, perché nonostante la licenza della Questura il Comune richiede la presentazione della presa d’atto per commercio di beni usati.
    La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

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  29. Buongiorno. Sono titoloare di una gioielleria, e data la richiesta costante dei miei clienti per il ritiro di oro usato da permutare o da comprere, mi sono recato in questura per chiedere lumi. Mi hanno risposto che come gioielleria non posso effettuare il compro oro , ma devo aprire una nuova licenza in un punto venditadiverso da quello della tradizionale gioielleria. PUNTO DI DOMANDA: ma se come gioielleria gia sono in possesso del registri di ritiro di oro usato come permuta, perchè non mi è consentito ritirare e pagare l'oro usato cash ? in fondo la permuta sempre pagamento è, solo che nel caso di permuta la transazione avviene con uno scambio in natura , nel secondo caso con uno scambio in soldi. Successivamente "l'oro usato " che io ritiro, sia nell'uno che nell'altro caso, tutto registrato, insieme al DDT e all Fattura con il regime di iva a margine, io lo vendo al Banco metalli con la dicitura di ORO USATO, il quale provvederà a pagare la fattura e io a pagare le tasse. Le chiedo il mio ragionamento è sbagliato ?

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  30. Buongiorno,
    ma se si ritira comprando oro usato/avariato/rottame dai privati e dai negozianti per poi girarlo in affinazione ad operatore specializzato per poi girare il fino ricevuto dall'affinazione in restituzione di un prestito d'uso oro. E' una procedura illegale? Quale burocrazia ci si trova ad affrontare? Anche in considerazione dell'applicazione dell'iva?
    Premetto che non sono operatore professionale oro ma solo grossista con licenza P.S. per rivendita all'ingrosso. Il registro dei beni preziosi usati è sufficiente?

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  31. Come sempre in Italia la confusione nasce dalle innumerevoli leggi e decreti in mezzo ai quali poi ci si deve affidare a interpretazioni diverse. Nonostante ciò per quanto riguarda il ritiro dell'oro usato dai privati la cosa più importante e chiara è la registrazione di un documento valido della persona che vende il proprio oro e del quantitativo oltee che della tipologia, tanto che spesso viene effettuata un immagine degli oggetti d'oro acquistati.

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  32. Salve.un operatore professionale ha chiesto in questura licenza di fabbricazione per poter fondere oggetti preziosi usati e rottami di oro che acquista da gioiellerie e compro oro.vorrei sapere se x acquisto degli oggetti usati e dei rottami l'operatore professionale deve richiedere in questura anche licenza di commercio.

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  33. La realtà che nel paese delle 10000 leggi non si è mai in regola completamente e questo non può far altro che creare una confusione burocratica nella quale i primi a non essere sicuri di niente sono proprio le attività compro oro e non oneste che si dannano a cercare di ottemperare ad obblighi spesso indecifrabili e contraddittori.

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