venerdì 16 luglio 2010

Altro "Compro oro" denunciato per evasione IVA

Nel 2006 avevano tentato di regolarizzarsi, come attività di "compro oro", iscrivendosi all'"Albo degli operatori professionali". Questo evidentemente non è bastato per cancellare il proprio storico commerciale. Infatti gli uomini della Guardia di Finanza hanno voluto verificare il modus operandi dell'azienda precedente alla regolarizzazione. I fatti emersi parlano chiaro, prima di iscriversi correttamente all'Albo la società fatturava con l'intento di eludere l'IVA "rottami" anziche oreficeria, assoggetandoli al ben noto articolo 17 DPR 633/72 ad altre aziende specializzate nel recupero dei metalli preziosi. E non solo...

TARANTO (17 luglio) - Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno scoperto un'evasione fiscale compiuta da una società operante nel settore del cosiddetto "Compro oro" per centinaia di migliaia di euro.
In particolare, I finanzieri hanno accertato che l'impresa, per gli anni di imposta 2005 e 2006, ha operato senza autorizzazione e ha acquistato oggetti preziosi usati da privati per poi rivenderli, per la successiva trasformazione, alle ditte specializzate, con l'indicazione in fattura come "rottami" ed eludendo, così, l'esatta applicazione dell'Iva. Inoltre, la società in questione ha omesso versamenti di Iva per complessivi 250.000 euro. L'amministratrice pro-tempore della ditta è stata denunciata per reati fiscali, mentre suo marito, rappresentante legale della ditta è stato denunciato per ricettazione. Nel corso dell'operazione, infatti, sono stati rinvenuti bracciali, anelli, orecchini in oro ed argento, orologi e diamanti, muniti di cartellini con prezzo, per un peso complessivo di otto chilogrammi ed un valore commerciale di circa 350.000 euro. I preziosi, la maggior parte dei quali trovati in un trolley nell'appartamento della coppia, sono stati posti sotto sequestro in quanto ritenuti di illecita provenienza, poichè non registrati nè inventariati. I particolari dell’operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella caserma di via Scoglio del Tonno e alla quale hanno preso parte il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Nicola Altiero, il comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, il tenente colonnello Giuseppe Pastorelli, il maggiore Cosmo Virgilio e il capitano Giuseppe Di Noi. “Sotto la regia del comando regionale stiamo effettuando molti controlli nel settore” ha sottolineato il colonnello Altiero.


Tratto da: www.quotidianodipuglia.it

34 commenti:

  1. Era ora che la finanza si svegliasse...
    Peccato che si danno da fare solo in puglia!

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  2. Complimenti per il Vostro blog, siete molto preparati ed attenti ai quesiti che vengono esposti. Volevo cortesemente comprendere, tuttavia, se un operatore professionale in oro ( ex legge 7 del 2000) può acquistare dei gioielli usati da privati CITTADINI per poi rottamarli con una semplice operazione di distruzione rendendoli inutilizzabili, e rivenderli ad altri operatori professionali in oro applicando l'art. 17 DPR 633/72,che a loro volta li destineranno alla fusione o comunque lavorazione per ottenere altro bene o fino d'oro. Se possibile Vi prego di rispondere nel più breve tempo possibile. Grazie per la vostra gentile attenzione distinti saluti.

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  3. La trasformazione dei beni dovrà essere attuata da un laboratorio specializzato. Generalmente la stessa fonderia che procede all'acquisto, emette fattura apposita con specificato "trasformazione oreficeria usata in materiale d'oro" o simili.
    Cordialmente

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  4. Vi ringrazio per la Vostra risposta, tuttavia non ho compreso bene il passaggio tra l'operatore professionale in oro e la fonderia ( operatore). Se ho ben compreso l'operatore professionale in oro può acquistare gioielli da privati cittadini, ma deve necessariamente venderli integri alla fonderia che a sua volta provvederà a rottamarli e destinarli al processo di fusione. Ma posso applicare l'art. 17 comma 5 dpr 633/1972 ai gioielli integri ceduti alla fonderia che li rottamerà e destinerà alla fusione??? ovvero occorre un altro tipo di fattura che non comporta l'esenzione fiscale consentita dal suddetto articolo?? grazie per Vostra gentile attenzione ed efficienza.

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  5. I gioielli acquistati dai privati cittadini potrà assoggettarli, in qualità di operatore professionale, all'art.17 DPR 633/77 previa trasformazione degli stessi in materiale d'oro, verghi o altra forma ad uso industriale. Generalmente questa procedura viene eseguita dalla stessa società che acquista il metallo e che, per i costi di lavorazione sostenuti, emetterà al cedente apposita fattura riportante la dicitura "trasformazione, fusione e affinazione oreficeria usata" o simili. All'ottenimento dei verghi e pattuito il prezzo, lei emetterà fattura con l'art. 17 DPR 633/72.

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  6. Salve, in merito a quanto affermato dalla Banca D'Italia posso convenire con Voi soltanto parzialmente.
    Diversamente dalla Banca D'Italia, infatti, ritengo che in ogni caso, indipendentemente dal regime fiscale applicabile, il commercio non occasionale di rottami di gioielli d'oro sia riservato esclusivamente agli operatori professionali in oro. I cosiddetti compro oro, infatti, possono soltanto acquistare gioielli nuovi od usati e rivenderli senza alterarli. Non possono acquistare, in modo non occasionale, rottami o rifiuti di gioielli perchè rientrano necessariamente nella nozione di materiale d'oro, indicata nell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n. 7 del 2000.
    I rottami o rifiuti d’oro non possono non essere ricompresi nella nozione di materiale d’oro prevista dal suddetto articolo, in quanto sono necessariamente destinati alla lavorazione industriale.
    I compro oro possono vendere rottami d’oro soltanto occasionalmente, utilizzando tuttavia l’ordinaria fatturazione IVA al 20% o in base al sistema del margine. Non possono in alcun caso utilizzare l'art. 17 comma 5 DPR n. 633 1972 PER LA CESSIONE DEL ROTTAME. Il termine occasionale, inoltre, secondo un elementare interpretazione letterale, si riferisce ad un evento accidentale ossia non previsto e non ripetibile nel breve periodo dell’ordinaria gestione d’impresa.
    CORDIALI SALUTI

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  7. Non le sembra che quello da Lei evidenziato sia esattamente quello da noi sostenuto? Qualora il suo intervento fosse riferito alla nostra risposta inviata al lettore anonimo del 4 agosto, noterà come fosse destinata ad un "operatore professionale". Pertanto ad un soggetto autorizzato all'alterazione di oggetti finiti al fine di trasformarli in "materiale d'oro" ed assoggettarli ai coerenti e legittimi regimi fiscali.
    Cordialmente

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  8. Preliminarmente volgio comunque rappresentarVi che non volevo in alcun modo essere critico nei Vostri confronti, in quanto siete sempre molto professionali e preparati. Tuttavia ritengo che in ogni caso il commercio di rottami di gioielli d'oro sia esclusivamente riservato agli operatori professionali in oro e non anche ai compro oro come invece dichiarato dalla banca d'Italia nel documento del 28.05.2010. La banca, infatti,afferma che i compro oro posso commerciare anche i rottami e rifiuti di gioielli d'oro, lasciando tale commercio fuori dal campo di applicazine della legge 7/2000, escludendo così per deduzione che gli operatoti professionali in oro siano i soli autorizzati a commerciare i rottami d'oro applicando l'art. 17 dpr 633 del 72.
    cordiali saluti

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  9. In realtà, come abbiamo esposto in altre nostre conclusioni, i compro oro non possono beneficiare del "reverse charge" poichè come indicato dallo stesso documento della Banca d'Italia, questi possono commerciare esclusivamente "oggetti finiti". Per tale ragione i gioielli rotti non possono essere assimilati, a norma dello stesso documento, alla cessione di beni a carattere industriale e assoggettarli pertanto al meccanismo dell'inversione contabile.
    Cordialmente

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  10. Salve sono un laboratorio orafo ed ho in "carico" l'acquisto di tre sterline britanniche e una lingottino di fino da privati.
    Vorrei sapere se le seguenti operazioni sono corrette:

    a) caso in cui voglia darle per trasformarle in oggetti finiti a fornitura gioielli trascrivo su ddt:
    Grammi xx di tre monete sterline britanniche ed un ligotto gr xx peso totale xx date in lavorazione per trasfirmarle in oggetti finiti in base all'art 1 comma 4 legge 2000 n° 7.
    -Pagherò alla fornitura la lavorazione e l'iva dell'operazione.

    b)caso in cui voglia io stesso lavorarle in laboratorio scrivo sul registro delle merci in lavorazione accanto ad ogni trascrizione di sterlina:
    fusa lavorata e trasformata nel medesimo laboratorio in oggetto finito in titolo 750/00 di grammi xx (calo lavorazione xx) esposto in vetrina nel medesimo laboratorio in base all'art 1 comma 4 legge 2000 n° 7.
    -trascriverò all'atto della vendita il riferimento scontrino che comprenderà il totale con l'iva)

    é tutto esatto o manca qualche cosa?
    Ps ho proposto ad una fornitura il caso "a" ma mi hanno chiuso le porte....

    Grazie mille

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  11. per anonimo

    non prendere alla lettera le mie parole, parlane meglio con il tuo commercialista.
    premesso quanto sopra, in entrambi i casi sbagli procedura, la legge 7/2000 si riferisce alla vendita di rottami o oro puro, sempre nella stessa legge, si evince che chi compra oro o rottami, per la propria produzione o per affidarlo a un'azienda titolare di marchio ne è escluso.
    Pertanto tu non devi fare nessun riferimento alla legge 7/2000 in quanto per le procedure a e b ne sei esentato.
    Per la procedura a: scrivi, sul ddt monete oppure rottami auriferi a titolo 900, per il lingotto oro puro a titolo 999.9, causale conto lavorazione.
    Pagherai l'iva solo sulla lavorazione quando ti manderanno la fattura.
    Per la procedura b puoi lavorarlo direttamente annotandolo sul tuo registro interno di carico e scarico.
    In entrambi i casi, nella vetrina non dovrai scrivere nulla, solo al momento della vendita dovrai applicare il regime normale dell'iva (20 %), in quanto essendo oggetti di nuova lavorazione non puoi optare per il regime del margine.

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  12. per Gianni
    Quindi mi conferma che posso fondere io stesso le sterline e lingotto per poi lavorarli e farne lega 750,000(ovviamente sono lab. orafo con punzone)
    Grazie

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  13. legge 7/2000 Art 1 comma 4
    4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

    Come vedi la legge lo dice chiaramente, sono anche io orafo e compro rottami per la mia produzione.

    Piuttosto devi stare attento alla legge dei titoli dell'ufficio metrico, in quanto come sai la tolleranza è quasi zero.

    Fondendo le sterline che non sono pure ma a titolo 916 devi calcolare bene i leganti, inoltre nella parte legante della sterlina è quasi solo rame, alcuni lavori che ho fatto con delle monete di clienti mi davano una lega poco duttile e plasmabile.

    A mio avviso ti converrebbe fonderli e farli raffinare o cambiarli presso un banco metalli con fino.
    Anche questo passaggio non rientra nella legge 7/2000. ti basta fare un lingotto e nella bolla scrivi rottami auriferi causale raffinazione, anche in questo caso pagheresti l'iva solo sulla raffinazione.

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  14. Per Gianni
    Grazie delle tue risposte, ti volevo chiedere un'ultima cosa
    Se io dò come detto in lavorazione le su dette sterline,ad una fornitura che NON è titolare di marchio identificazione, corro dei rischi?
    O dal momento che cedo le sterline/lingottino fino con relativo ddt(e a seguire fattura dei lavori gioielli)sono a posto ?
    Cioè è mia premura capire se a chi cedo in lavorazione le sterline abbia i requisiti giusti?
    Grazie

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  15. x anonimo cessione sterline
    in teoria no, potresti anche darle a un grossista il quale farebbe da intermediario verso il fabbricante.
    In pratica, un ufficiale della guardia di finanza, mi ha detto che sarebbe meglio evitarlo, in quanto se il grossista, non dovesse cedere a un'azienda con marchio, con regolare ddt specificando esattamente la nostra merce, potremmo essere chiamati per chiarimenti e dovremmo dimostrare la nostra buona fede.
    Diversamente con un banco metalli autorizzato banca italia oppure con un'azienda che effettua raffinazione, noi cediamo i rottami in cambio di fino specificandolo in fattura in cambio di fino, e poi il fino lo possiamo lavorare o inviarlo in conto lavorazione ad aziende titolari di punzone.

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  16. per anonimo del 23 settembre 2010
    Non è necessario essere operatore professionale, necessita soltanto la licenza di pubblica sicurezza e quando aliena l'oro usato ritirato ci0è lo vende ad un Banco Metalli è sufficiente che Lei faccia la fattura con IVA al 20% oppure aderendo al Regime Speciale del Margine specificandolo in fattura e nella descrizione non deve cambiare la natura dei beni bensì mantenere la scritta oro usato.

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  17. Salve sono un compro oro che sta per iniziare la sua attività e volevo chiederle io rientro già nel regime del margine naturalmente o devo esercitare questa opzione a inizio attività?
    Grazie

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  18. Ho un negozio di oreficeria e vorrei sapere se posso vendere lingottini di oro puro con normale scontrino applicando l'IVA del 20%
    Grazie

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  19. Salve... ho questo quesito...spero in una risposta:

    Due persone fisiche hanno 2 licenze per oggetti preziosi. Uno con una licenza gestisce 3 negozi e con un'altra licenza gestisce 4 negozi. Ora queste due persone vorrebbero creare una SRL diventando entrambi soci amministratori.

    Si possono portare queste 2 licenze all'interno della SRL e gestire i 7 negozi? Per motivi "commerciali" i soci non vogliono richiedere una nuova licenza intestata ad una sola persona ma vorrebbero tenere le due licenze così come sono attualmente.

    Grazie tante a chi mi risponde.

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  20. no non si possono portare due licenze nella nuova s.r.l. in quanto essa assume un'unica identità giuridica e quindi avrà una sola licenza della questura con un preposto.

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  21. Per barbara s
    A mio avviso lei già sbaglia nel vendere sia al pubblico che alla fonderia ( quindi ingrosso). Infatti il dlgs 114/98 vieta che si facciano entrambe le attività nei medesimi locali. Inoltre se per vendere i gioielli ancora buoni ha richiesto la licenza al minuto, non può vendere il resto alla fonderia essendo questa una vendita all'ingrosso

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  22. Gentile Goldfingher, più volte o cercato di chiederle (inutilmente) a quale norma posso fare riferimento all'annullamento del limite di ex £ 1000000 per la compravendita di oggetto(unico) di oreficeria usata.
    Con il mio commercialista ci sono pareri contrastanti, vorremmo sapere se le operazioni che superano tale limite debbano essere evidenziate o incolonnate in modo differente.
    Rivendo oreficeria usata con il sistema del margine globale e analitico, nel caso di vendita(o acquisto) di un pezzo unico che appunto supera tale limite cosa devo fare.
    Ci dice gentilmente la norma che abolisce le ex £ 1000000 per poter procedere alle operazioni correttamente?
    All'agenzia entrate gli risulta ancora tale limite....

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  23. riguardo all'IVA sul margine ritengo esistano alcune incongruenze.
    Partiamo dal fatto che l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto che dovrebbe ricadere sul consumatore finale quindi se un orefice compra dell'oro usato sul quale è già stata quindi calcolata l'imposta non deve pagare imposta, ora ci sono due casi il primo è che lo rivenda ad un privato quindi è giusto che calcoli l'IVA sul valore aggiunto ecco la regola del margine e di conseguenza l'IVA riscossa venga poi versata all'erario, il secondo caso è che venda l'oggetto/i ad un operatore professionale quindi perchè dovrebbe calcolare l'IVA a margine e poi perdere completamente quest'IVA in quanto non la può mettere a compensazione? In questo caso l'imposta graverebbe completamente sul commerciante che invece non è un consumatore finale.
    La seconda questione riguarda invece il fatto che se opera un commerciante non in possesso dei requisiti di Operatore professionale, fatturando con art 17/5 è un evasore se invece opera un operatore professionale va bene. Mi vine da pensare, qui c'è qualcosa che non quadra perchè se uno è operatore professionale non reca danno allo stato se uno non lo è pur operando allo stesso modo diventa un evasore. Ora sarebbe giusto che in mancanza di autorizzazione ci fosse una multa in quanto ha operato senza averne la autorizzazione ma da li ad essere evasore c'è una bella differenza, vogliamo dire che pur operando allo stesso modo se uno è autorizzato non reca danno allo stato se non è autorizzato invece si?
    Non so se mi sono spiegato ma sarebbe come dire che uno apre un negozio compra e vende regolarmente con fattura ed emettendo lo scontrino, nel caso non avesse l'autorizzazione comunale diventasse pure evasore fiscale, no invece subirà soltanto una multa per avere operato senza autorizzazione comunale ma ai fini fiscali non è affatto un evasore. Grazie

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  24. Ho un negozio di oreficeria e vorrei sapere se posso vendere lingottini di oro puro con normale scontrino applicando l'IVA del 20%
    Grazie!

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  25. L'oro da investimento (categoria a cui i suoi lingottini appartengono) può essere commerciato in modo continuativo soltanto dalle banche o dagli operatori professionali in oro. L'oro da investimento è venduto senza l'applicazione dell'aliquota IVA.

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  26. Buonasera e per quanto riguarda il commento precedente?? Grazie!

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  27. E' chiaro che non è lo stesso. Poiché i primi sono autorizzati all'alterazione dell'oreficeria usata (attestata da fattura di trasformazione) e rivenduti come rottami o previa fusione per rivendere l'oro fino in essi contenuto. Dopo la vendita il soggetto che ha venduto questi beni, quindi l'operatore professionale, comunicherà alla Banca d'Italia la vendita specificando quantità dei beni ceduti e l'importo percepito. Gli altri invece, che non sono operatori professionali, vendono oreficeria usata (oggetti finiti) spacciandoli per rottamio. Quindi sussiste un intento fraudolento, ovvero l'intenzione capziosa di descrivere una vendita di beni (per i quali tra l'altro non si è autorizzati) falsa e motivata dal solo intento di non assoggettarli alle aliquote IVA previste e sottraendoli, tral'altro, all'obbligo di dichiarazione previsto dalla legge 7/2000.

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  28. bhe mi permetta di dire che la risposta è un po' lacunosa o quanto meno protettiva nei riguardi delle aziende autorizzate.
    Nella realtà anche chi compra oro dai privati compra molto spesso merce che non è riutilizzabile quindi rottame, a questo punto dovrebbe lasciar perdere? Quello che non capisco è come si possa sostenere che un semplice permesso renda un'operazione assolutamente regolare senza recare danno allo stato ossia senza dover versare IVA la sola mancanza dello stesso permesso invece renda la stessa operazione così dannosa da recare danno allo stato tanto da rendere chi la esegue adirittura un evasore, mi sembra davvero insostenibile davanti ad un risorso. Che ci voglia l'autorizzazione in base alla legge sull'oro sono d'accordo ma che la sola mancanza di questa autorizzazione debba far gravare l'intero importo dell'IVA sull'operatore e in caso contrario essere addotato come un evasore e chiamare questo intento fraudolento mi sembra davvero troppo.

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  29. Il commercio dei rottami di oro non è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.
    Pertanto chiunque venda tale materiale, autorizzati o meno, dovranno applicare l'IVA.
    Se lei compra dai privati rottami d'oro o oreficeria usata, non fa differenza.
    In entrambi casi dovrà essere applicata l'IVA alle vendite.
    La informo inoltre che la fonderia dovrà comunicare tutte le operazioni di importo superiore ai 12.500 euro solo nel caso lei vendesse oro industriale (verghe d'oro) o di oro da investimento (oro puro). Nel caso lei vendesse ad una fonderia rottami d'oro con l'applicazione del regime del margine, la fonderia non dovrà comunicare tale operazione all'unità informazioni finanziarie.
    Diversamente la fonderia invierà comunicazione alla Banca d'Italia se il compro oro vendesse rottami d'oro con l'applicazione del Reverse Charge. In questo ultimo caso il compro oro potrà essere sanzionato per l'evasione di IVA.
    Questo è quello che, secondo me, una fonderia dovrebbe fare, poi ognuno applica una propria interpretazione......a volte da ignoranti....a volte da furbi.

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  30. Salve avrei una domanda da fare..se io compro oreficeria usata dai soggetti privati e questi oggetti contengono delle pietre, tali pietre al momento che io vendero' la mia oreficeria usata che fine faranno?verranno defalcate da chi compra o posso defalcarle io al cliente prima?
    grazie

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  31. ...quesito:
    i 10 giorni "famosi" prima della vendita dell'oreficeria usata, descritti dalla legge TULPS suppongo che siano da aggiungere le domeniche che intercorrono nel periodo.
    Anche se non è specificato, suppongo che i 10 g detti siano per appunto un eventuale controllo dalle autorità, che verrebbero"ostacolate" dai giorni della chiusura dell'attivita(domeniche e/o giorni di chiusura extra, tipo vacanze o ponti...)
    Cosa consigliano gli esperti?
    Far diventare almeno 12 giorni?
    Grazie

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  32. Suppone male! I dieci giorni sono dieci giorni di calendario giusti giusti comprensivi di domeniche e festività!

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  33. vorrei aprire un negozio compro oro quale le autorizzazioen da chiedere ed a chi. quali registri tenere.devono avere i registri antiriciclaggio.
    grazie onip

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  34. deve avere la licenza di pubblica sicurezza e quindi registrare le operazioni di acquisto di oro usato da privati sul relativo registro della questura ed ovviamente iscrizione alla camera di commercio. Non dve infine fare nulla riguardo all'antiriciclaggio.

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