martedì 10 novembre 2009

Alcuni chiarimenti

Un lettore ci scrive chiedendo delucidazioni in merito alle cessioni di oggetti preziosi. Di seguito il testo della lettera:

"Salve,
ho un negozio con regolari licenze di gioielleria (commercio gioielli) e laboratorio orafo (iscritto all'albo speciale artigiani con relativo marchio di identificazione fabbricazione gioielli).
Premesso ciò volevo sapere se la procedura che svolgo occasionalmente è esatta:
Compro oro da privati (miei clienti,con tutte le procedure regolari-documento e registrazione registro PS), dopodichè NON modifico ne trasformo nulla se non dopo i famosi 10 giorni(prima domanda:lavorativi?calcolando le domeniche o i sabati??o come calcolare questi 10 giorni??)...trascorsi tali giorni rivendo a ditta SPA iscritta alla Banca d'Italia con fattura specifica di Iva non addebbitata ai sensi del Dpr 633/72 e sm art 17 e.5 in applicazione legge 7/2000 Art 3 comma 4. Con alla voce beni e servizi :vendita rottami auriferi.(poichè da come mi è stato spiegato io come laboratorio orafo posso e sono abilitato a trasformare l'oro in come voglio e quindi dopo processi di varia lavorazione in "rottami")
E' esatta la procedura? Con le mie licenze posso eseguire tali operazioni o mi devo iscrivere alla banca di Italia pur facendo queste operazioni occasionalmente?
Se la procedura che faccio non è esatta e non posso utilizzare la fattura con Iva non addebbitata, come devo fare i calcoli per l' Iva da applicare sulla fattura per la vendita dell'oro alla SPA e come devo denominare la merce venduta?
Insomma come tanti operatori come me che hanno un laboratorio orafo e gioielleria vorrei svolgere questa attività in piena regola e senza anzie - preoccupazioni-paure di denuncie penali/civili/amministrative ogni quando mi entra un cliente che vuol vendere semplicemente oro usato e io fare il mio piccolo guadagno per un lavoro che svolgo dalla mattina alla sera barricato nel negozio....
Ho letto e riletto la legge 2000 ma il mio caso non è mensionato poichè è scritto che posso acquistare oggetti usati da privati rivenderli (ma qui ci vuole un'altra licenza comunale-vendita oggetti usati) e "senza ulteriore trasformazione". E cosa ci dovrei fare con questo oro che ho comprato se non posso trasformalo visto che sono orafo?!?E se io lo voglio rivendere rotto come faccio ,perchè non potrei??
Un po' di chiarezza sarebbe benedetta!!!
Grazie mille e scusate per lo sfogo ma a volte nel fare questa attività nobile come l'arte dell'orafo sembra di stare a rubare e lavorare con fucili puntati da normative non del tutto chiare.....spero di sbagliarmi in merito a tutto e aspetto Vostre risposte sicuramente dettagliate ed esaustive..."


Gentile lettore,
venendo alla Sua prima domanda relativa all’obbligo di custodia della merce acquistata da soggetti privati, ai sensi dell’ art. 128 del T.U.L.P.S. Lei è tenuto a non “alterare o alienare” i beni se non trascorsi i dieci giorni. Dal momento che il Testo Unico non specifica altro “se non dieci giorni dopo l'acquisto” vanno ricompresi in questa dizione anche i giorni festivi.
Il Suo secondo quesito evidenzia una procedura errata. Infatti Lei, pur essendo in possesso di regolare licenza di laboratorio orafo, in alcun modo può trasformare i beni per rivenderli sotto forma di "rottami", quindi "materiale d'oro", applicando alle cessioni il reverse charge. Infatti ai sensi dell’art.1 comma 4 Legge 7/2000 Lei può operare la trasformazione e lavorazione di metalli preziosi acquistati, soltanto “al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale”. Quindi è da escludere categoricamente la vendita dei suddetti beni sotto forma di rottami, essendo tale commercio riservato ai soggetti iscritti all’albo degli Operatori professionali in oro.

Per rispondere alla terza domanda, vi sono due possibilità. Vendere i beni e ricevere sulla fattura l’aliquota IVA ordinaria al 20%, oppure beneficiare del “regime speciale del margine globale” se le cessioni vengono effettuate in “massa”, ovvero più oggetti venduti contestualmente al medesimo cessionario. In questo caso Lei, e non il cessionario, dovrà corrispondere l’IVA pari al 20% applicato sulla differenza tra il costo sostenuto per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita. In entrambe i casi gli oggetti dovranno essere descritti in fattura per quello che realmente sono, ovvero “oreficeria usata”.

Diversamente, se sprovvisto di licenza di rivendita di gioielli al minuto, dovrà provvedere inoltrando la denuncia di inizio attività (DIA) al Comune e alla registrazione alla Camera di Commercio al codice “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria” oltre alla richiesta di estensione della Sua licenza da far pervenire alla Questura competente per il territorio. Ricevute le citate autorizzazioni, potrà scegliere anche di rivendere gli oggetti acquistati beneficiando del “regime speciale del margine ordinario” e applicare l’IVA pari al 20% sulla differenza tra il costo sostenuto per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita, su ciascun oggetto rivenduto al minuto.

71 commenti:

  1. Salve
    non ho capito per quale norma di legge o motivo , io come laboratorio orafo(iscritto all'albo speciale artigiani)non possa trasformare o lavorare l'oro in forma di anelli bracciali ecc ,regolamente acquistato dai privati facendolo diventare "rottame",e quindi poter eseguire la fattura della vendita degli stessi con la procedura e menzione
    del reverse charge a norma dell’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
    grazie mille della disonibilità

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  2. esatto mi unisco al lettore, ed inoltre chiedo come posso operare la trasformazione e lavorazione di metalli preziosi acquistati dai clienti, soltanto “al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale" visto che l'oggetto che ne nasce dalla eventuale fusione è totalmente privo del titolo! o meglio per fare le cose in regola, dovrei prima far fondere e saggiare da ditta specializzata tutto l'oro datomi dai clienti come forma di usato(allegare fattura oro in lavorazione?-rottami?oro usato?o cosa?)...dopo il responso della ditta riguardo il titolo del vergo, come ne esco fuori?posso vendere il vergo a ditta spa con il saggio allegato(come vergo? ), oppure posso cambiare il vergo in oro fino?(ma posso trattare come laboratorio orafo a questo punto l'oro fino? per paradosso no! visto che non sono iscritto alla banca d'italia e non posso trattare materie da investimento come tale è l'oro fino...)ed allora come posso lavorare o trasformare l'oro datomi dai clienti??la via più "facile" e pratica penso sia la vendita degli oggetti preziosi acquistati,dove dovrei esercitare l'iva sul corrispettivo di guadagno, anche se in fondo in fondo l'uso di tali oggetti d'oro "non verrebbero destinati ad un consumo finale ma verrebbero impiegati in un processo intermedio" poichè verrano venduti a ditta che li fondera' quindi NON verranno mai rivenduti come oggetti finiti ne tali saranno considerati e dove si collecherebbe la famosa regola del reverse change.....
    attendo Vostri chiarimenti,distinti saluti

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  3. In risposta alla domanda inoltrata dal primo commentatore, rispondiamo confermando l'errata procedura. Come già spiegato negli articoli precedenti, non è possibile effettuare la trasformazione degli oggetti preziosi usati al fine di rivenderli come “materiale d’oro” ai banchi metalli, poiché l’attività in questione rientra nelle funzioni esclusive riservate agli “operatori professionali in oro” come stabilito dall’art. 1 comma 3 legge 7/2000.

    Infatti “rottami di oreficeria” rientrano nella nozione di “materiale d’oro”, ovvero quello ad uso prevalentemente industriale così come definito dall’art. 1 comma lettera b) legge n. 7 del gennaio 2000, e confermato dalle Risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate 161/E del 26/10/2001 e 375/E del 28/11/2002.

    L’ex Ufficio Italiano dei Cambi a tale scopo, nel documento esplicativo “Chiarimenti in materia d’oro” del 20/06/2001, dichiara che:
    “- acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000." Ovvero essere qualificati come operatori professionali.

    In risposta alle domande del secondo lettore, Come giustamente è stato fatto notare, gli oggetti trasformati da un laboratorio orafo hanno bisogno di essere saggiati al fine di attestarne la purezza. A tale scopo la legge 7/2000 prevede, per i laboratori che non hanno la capacità di poter provvedere alle necessarie analisi, di avvalersi di altre strutture a cui affidare la merce in conto lavorazione. Infatti leggiamo all'art.1 comma 4 che "Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 (N.B. essere operatori professionali) gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251."

    La legge pertanto consente ai laboratori di poter tranquillamente acquistare oro fino o trasformare gli oggetti finiti, ma con l’unico intento di far fronte alla propria produzione artigianale. La legge proibisce invece di effettuare il commercio dell’oro ottenuto dalla lavorazione e trasformazione di oggetti finiti, rientrando questa attività nelle competenze proprie delle società qualificate come operatrici professionali, avendo per oggetto la vendita di beni così come classificati all’art.1 comma 1 lettere a) e b) legge 7/2000.

    Per quanto riguarda invece l'ipotesi di vendere oggetti preziosi usati ad altra azienda, nonostante li reimpiegherà a cicli di trasformazione e fusione, non altera in alcun modo l'oggettività della cessione. Infatti, non potendo il soggetto non iscritto all'Albo degli operatori professionali cedere materiale diverso dagli oggetti finiti, pone il cessionario nella condizione di dover acquistare i beni versando l'IVA ordinaria, o accettare vendite da soggetti che si avvalgono del regime speciale del margine.

    Invece, tra soggetti aventi i medesimi requisiti, come ad esempio due operatori professionali, il cedente potrà far trasformare i propri beni in rottami e, dopo fusione, vendere l'oro ottenuto e applicare su questo tipo di cessioni il “reverse charge”.
    Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, invitiamo i nostri lettori a leggere gli articoli già pubblicati sul presente blog dove potranno trovare gli stessi argomenti affrontati in modo più dettagliato.
    Cordialmente

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  4. Allora, vediamo se ho capito, avendo un negozio con regolari licenze di gioielleria (commercio gioielli) e licenza laboratorio orafo (e iscritto all'albo speciale artigiani con relativo marchio di identificazione fabbricazione gioielli) PS: non ho la licenza di rivendita oggetti usati)
    Premesso cio’ stò descrivendo e parlando solo dell’ oro(inteso finito come catenine anelli ecc) acquistato dai clienti (privati)senza ordine di limite (quindi anche non occasionale) posso:

    1)Rivendere gli oggetti senza trasformarli a Spa (iscritta alla banca d’italia) tramite regolare fattura con l’iva a margine(da calcolare sull’importo del guadagno dell’operazione)mettendo sulla fattura vendita”oreficeria usata”(riportando sulla cessione avvenuta di “massa “solo il totale del peso di tutti gli oggetti-senza specificarne la natura cioè 10 catenine 2 anelli e così via…) PS: non ho la licenza di rivendita oggetti usati)

    2)Cederlo a ditta (fornitura /grossista vendita oggetti finiti in oroa noi negozianti)tramite bolla di accompagnamento come “ materiale in lavorazione da fondere saggiare e lavorare ” e ritirare poi gli oggetti finiti nuovi dove il valore dell’oro è assolto da quello che avevo ceduto(calcolando i vari cali lavorazione) e pagare successivamente solo l’iva sulla fattura emessa dalla fornitura riguardo la lavorazione degli oggetti ritirati.

    3)Far fondere e saggiare gli oggetti vari in un’ unico lingotto(vergo),dopodiché con il relativo saggio allegato del titolo, A) cederlo al punto 2 ,B) farselo cambiare con metallo oro fino dallo stesso laboratorio di fusioni(banco metalli)per poi lavoralo nel mio laboratorio C) rivenderlo al punto 1(?) e se si posso rivenderlo con la dicitura Iva non addebitata ai sensi del Dpr 633/72 e sm art 17 e.5 in applicazione legge 7/2000 Art 3 comma 4.??
    Dopo i su citati punti 1-2-3 da come ho capito è da escludere la lavorazione del metallo lasciatomi dal cliente sotto forma di oro usato(se si per quale legge non posso trasformarlo per esempio dopo una procedura di trasformazione-lavorazione in oro rottamato e poi rivenderlo come tale??
    Suppongo che l’art. 1 comma 3 legge 7/2000 e all’art 1 lettera b ) il legislatore si riferisca erroneamente e anche se è stato specificato (materiale d’oro ,o oro diverso da quello di cui la lettera a) prettamente all’oro industriale e quindi oro fino o altro della sua natura ,quindi non credo riferito all’ oro usato.

    Infine, un’ ultimo chiarimento : sul registro della questura quando acquisto l’oro da privati oltre il n° operazione - data –nome cognome e domicilio con riferimento del documento del cliente che vende eseguo seguente compilazione:
    alla voce “descrizione dei beni” scrivo : oro grammi X(importo totale) in numero e poi scritto in lettere-l’importo corrisposto alla vendita/acquisto e a “osservazioni” scrivo oreficeria usata.(fino ad oggi avevo scritto da rottamare,è esatto ugualmente ?)
    Dopo tali trascrizioni con un foglio precompilato(dichiarazione del cliente) oltre il ripetere tutti i dati su elencati(documento-nome cognome eccc)e specifico gli oggetti a me venduti(esempio 1 catenina gr2 oppure se gli oggetti per numero sono tanti li raggruppo tipo : 2 anelli gr 6…2 catene gr 21 …ecc)faccio fotocopia documento del cliente e faccio firmare tale dichiarazione(che riporta menziona e viene a collegarsi allo stesso numero dell’operazione già registrata in riferimento al registro della questura)
    Spero di essere stato chiaro e aspetto correzioni delle procedure che Vi ho elencato per capire se ci sono requisiti idonei per fare tali operazioni o errori di procedure.
    Distinti saluti.

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  5. La licenza di beni preziosi usati non le occorre se già in possesso di quella per rivendita di gioielleria, a meno che non vi sia specificato chiaramente l’obbligo di commercio esclusivo di preziosi nuovi. Comunque il fatto che Lei disponga del “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi” rilasciato dall’autorità di P.S. presuppone che la Questura sia a conoscenza, dopo Sua dichiarazione allegata alla richiesta di vidimazione del Registro, del fatto che effettui abitualmente il commercio di preziosi usati.
    In base alle caratteristiche aziendali, può correttamente effettuare cessioni come specificato nei punti da Lei elencati 1 e 2. Così come corrette appaiono le interpretazioni al punto 3, A e B. Infatti, in caso di riduzione, previa fusione, degli oggetti usati acquistati in vergo potrà, come concesso dalla Legge, cambiarlo con oro fino nelle esatte quantità millesimali della cessione (essendo oggettiva l’aderenza all’art. 1 comma 4). Mentre l’ipotesi indicata alla lettera C è scorretta e in alcun modo può effettuare la cessione del vergo, beneficiando dell’art. 17 DPR 633/72, poiché trattasi palesemente di vendita di oro nelle specie indicate all’art.1 comma 1 lettera b) legge 7/2000.
    Lei pertanto non potrà effettuare questo tipo di trasformazione dei beni acquistati, quindi ridurre degli oggetti finiti in rottami, poiché in questo caso si troverebbe nella condizione di cedere “materiale d’oro”. La Risoluzioni 375/E, proprio parlando di oggetti usati ritirati da privati cittadini e rivenduti, dopo lavorazione, sotto forma di rottami espressamente dichiara: “La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato”
    E proprio per questo l’ex UIC chiarì che chiunque intenzionato ad effettuare l’“acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.).” obbligatoriamente “deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000." Quindi essere qualificati come operatori professionali.

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  6. Grazie della sua cortese attenzione e risposta, ma per l'operazioni errate ormai trascritte (vendita rottami)non vi è piu' rimmedio?

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  7. Il consiglio che Le posso dare è quello di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate e richiedere di poter beneficiare dell'istituto del "ravvedimento operoso", tralaltro rivisto recentemente dal D.L. "anticrisi" 185/2008 (art.16 comma 5) ed entrato in vigore il 29 novembre 2008 modificando l’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

    Tale ravvedimento prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori o illeciti fiscali, attraverso il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

    Cordialmente

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  8. La ringrazio ancora, un'ultimo particolare, ho letto le disposizioni del T.U.P.S, l'art 126 dice "non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità comunale".
    Quindi ne consegue che se voglio rivendere l'oro usato dei clienti(con la dicitura "oreficeria usata",anche in massa ad operatore del settore,faccio un illecito,poichè non ho tale autorizzazione ?
    ...ma come mi diceva lei possiedo di quella per rivendita di gioielleria, dove NON è specificato l’obbligo di commercio esclusivo di preziosi nuovi ma è menzionato solo "commercio oggetti preziosi",quindi come e cosa devo fare?richiedere la licenza al comune per oggetti usati o non serve??
    Infine, andando come mi consiglia all'agenzia delle entrate,fino a che periodo sono assolto,cioè quale periodo ti tempo è beneficiato dall'art. che mi descriveva, e inoltre non posso ricadere dal momento che vado agli uffici al "ravvedimento" in eventuali denuncie penali?... sono fuori da questo pericolo per gli errori che ho fatto nel passato?Quindi vale la pena o potrei complicare una situazione per il momento "neutra"?
    Distinti saluti

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  9. L'articolo 126 del TUPLS, più precisamente, recita: "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza"

    La Sua licenza è perfettamente valida e l'autorizza al commercio di beni preziosi, siano essi nuovi che usati. La licenza comunale è da intendersi invece per il commercio di cose "antiche o usate" e non preziose, ricadendo il commercio di tali beni sotto l'autorità dello Stato (Questura) e non locale (Comune).

    Per quanto riguarda la possibilità di godere dell'istituto del ravvedimento, questo Le consentirebbe di sanare l'intero periodo in cui ha operato in modo incoerente e non solo. Infatti, caratteristica del ravvedimento, è quello di porre il richiedente, all'avvio della procedura, al riparo da possibili conseguenze penali.

    Questo istituto è stato creato proprio con l'intento di offrire l'opportunità a chi, volontariamente o non, ha compiuto errori o illeciti fiscali. Pertanto, sommando gli indubbi benefici che potrebbe trarre da questa possibilità, a fronte di una spesa davvero accessibile, il mio consiglio è proprio quello di procedere in tal senso.

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  10. R
    ...ho telefonato al comune -uffici licenze- e mi hanno detto che a loro serve una dia per l'inizio attività per vendita oggetti usati, nonostante io abbia una licenza commercio preziosi da 12 anni(comune e Questura)....domani eseguirò tale procedura(anche se come mi diceva lei non servirebbe...)
    Al fine in merito a quella s.d. licenza della questura,"commercio di oggetti preziosi"trovo menzionati fisicamente su tale autorizzazione articoli seguenti che non sono riuscito ad individuare sulle mie ricerche:
    "Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1923 che detta l'applicazione del R.D. 28 dicembre 1922 n 1670 sul commercio dei preziosi"
    Chiedo se ne sa' qualche cosa in merito, e non sia magari un divieto o restrizione inerente alla vendita degli oggetti preziosi usati di cui abbiamo già parlato....
    inoltre il registro del commercio ritirato e timbrato dal P.S.all'epoca,riporta in prima pagina il titolo "Antichità,Preziosi e Beni Usati " dove "Antichità e Beni Usati" furono cancellati a penna(lasciando solo la voce "Preziosi"), e di cui non ne ricordo motivo;in ogni caso all'ultima pagina dello stesso viene specificato "Il presente Registro del Commercio di "Oggetti Preziosi" appartenete a....
    Con tali descritti registro e licenza questura chiedevo se conferma quello di cui prima,cioè possa tranquillamente comprare e vendere oro usato a privati o eventuali fornitori....
    Grazie delle sue risposte precedenti...

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  11. La Sua licenza, rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, è perfettamente valida per commerciare preziosi usati. Non necessita in alcun modo di ulteriori licenze e non deve presentare DIA al Comune.

    Il Registro del Commercio, vidimato dalla Pubblica Sicurezza in suo possesso, attesta ulteriormente la Sua capacità di poter acquistare e commerciare, a norma di legge, oggetti preziosi usati. Il consiglio che posso darle è quello di ignorare le pretese del Comune e continuare a lavorare con l'attuale Licenza della Questura.

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  12. R
    Grazie delle sue cortesi risposte e delucidazioni in una materia "complicata" per aspetti amministrativi e leggi....
    Anche se ha già espresso il suo parere,sto' attendendo risposte dalla confindustria artigiani orafi in merito alla mia richiesta se la legge di cui abbiamo parlato precedentemente, preveda la vendita di "rottami auriferi" da parte di azienda artigiana(caso mio) non iscritta alla banca d'italia.(Discorso di prima: sarei come laboratorio abilitato a rottamare ma perchè NON posso vendere tale materia rottamata?)
    Anche se la legge è abbastanza chiara(posso solo trasformare o dare in conto lavorazione a forniture...)si presuppone e interpretiamo(io ed altri del settore)che quando fu fatta tale legge(del 2000) alla voce :"materiale d'oro diverso da lettera a),si fosse inteso e collegato il discorso sempre per quanto riguardava l'oro d'investimento (fino o di natura simile ma sempre da investimento),anche se "chiaramente" specificato...inoltre anche sui "chiarimenti in materia d'oro" dove dice "senza alcuna trasformazione"...per quale motivo io del settore orafo non possa trasformarlo(in rottami)andando tale voce in totale contraddizione da quello riportato sul TU della questura dove dice chiaramente"ai sensi dell’ art. 128 del T.U.L.P.S. a non “alterare o alienare” i beni se non trascorsi i dieci giorni.-quindi la legge da una parte me lo vieta e dall'altra me lo permetterebbe.....
    Inoltre non capirei a livello pratico cosa cambierebbe ad un'azienda iscritta alla banca d'italia nell'operare rispetto ad una NON iscritta...o meglio se io mi iscrivo da oggi che vantagi/svantaggi avrò potuto apportare alla stessa Banca d'Italia per il commercio di rottami visto che l'iva non pagata non è loro giuristizione ??Senza parlare che chiunque si svegli un giorno ,abbia € 120.000 versati e consolidi una srl possa farlo, senza altri requisiti rilevanti ,e senza tali lo possa anche trasformare in rottame,senza avere licenza o abilitazione di laboratorio orafo(tipo il mio ad esempio consolidato da 20 anni di sacrifici permessi e bolli vari e di tanti altri)!!
    -In questa richiesta voglio spiegarmi meglio :
    Non voglio trovare modo di non pagare l'iva usando il famoso articolo del 72 per vendere rottami, ma mi sembra "scorretto" pagare un'iva a margine su un oggetto rottamato e venduto solo per il valore che è del metallo stesso,dove i soldi da me anticipati per acquistarlo verrebbero ad essere ammortizzati con la rivendita....(in entrambi i casi andrò sempre a riportare le somme di vendita nella dichiarazione dei redditi)
    .....altro discorso sarebbe ,e ne sarei d'accordo a pagare tale iva a margine se rivendessi a privato un anello o altro oggetto comprato usato e poi rivenduto senza alcuna trasformazione.....
    il nocciolo è che non credo chi abbia scritto tali leggi abbia considerato chi opera da anni nel settore orafo...

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  13. La Sua prima domanda in realtà già conteneva la risposta. Infatti ha dichiarato di essere un laboratorio artigiano, pertanto non un soggetto dedito al commercio di preziosi. Il Laboratorio crea, trasforma, distrugge per conto proprio o terzi e , da questo tipo di attività, trae guadagno. Ben diverso è il commercio che fonda i propri ricavi sulla vendita dei beni e non sui servizi, come invece avviene per il laboratorio.

    Per quanto riguarda il materiale “diverso dalla lettera a)” contemplato dalla 7/2000 è stato già chiarito il riferimento di questo artcolo di legge all’oro inteso nella sua funzione prettamente industriale, quindi privo di attinenza con quello inteso da investimento.

    In riferimento alla domanda successiva, Le confermiamo che non sussiste alcuna contraddizione tra l’art. 128 del TULPS, e le disposizioni contenute nella 7/2000. Come più volte abbiamo specificato nelle risposte precedenti, la legge Le consente di “alterare” i beni se è un laboratorio (ovviamente al fine di destinarlo alla prorpia lavorazione artigianale art. 1 comma 4 legge 7/2000) e di “alienare” se commerciante di oggetti preziosi.
    Per quanto riguarda la domanda inerente la necessità dell’iscrizione all’Albo degli “operatori professionali in oro”, la legge obbliga le aziende a tale iscrizione anche se soltanto intenzionate al commercio del “materiale d’oro” . Infatti, anche sotto questa forma, l'oro può diventare strumento privilegiato atto a favorire i reati connessi al riciclaggio di denaro sporco. Pertanto l'iscrizione all'Albo è necessaria al fine di prevenire i reati, quindi nulla a che vedere con la disciplina IVA.

    Per quanto concerne la La Sua ultima considerazione, vorremmo farle presente che nessuno Le vieta di operare commerciando beni preziosi, al fine di ricavare l’oro in esso contenuto e trarne guadagno. Soltanto la legge impone che le persone intenzionate a questo commercio attendano a determinati requisiti, e che le operazioni da queste compiute aventi per oggetto l’oro, sia nella funzione industriale che da investimento, vengano strettamente monitorate. A grandi linee per gli stessi motivi perché Lei, dall’oggi al domani, non può decidere di aprire un’attività bancaria senza essere autorizzato dalla Banca d’Italia. L’oro, è bene ricordarlo, non è un metallo qualsiasi.

    Comunque la invitiamo alla lettura degli articoli precedentemente pubblicati sul nostro blog, dove questi argomenti sono già stati abbondantemente e lungamente affrontati.
    Cordialmente

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  14. Ho letto i vari blog e mi chiedevo se un pubblico cittadino possa comprare oro fino,e se si dopo lo posaa rivendere e a chi?
    grazie

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  15. Un'ultima domanda:
    Come devo operare con un cliente che mi fornisce oro usato come acconto o saldo per l'acquisto di un oggetto prezioso che ho in vetrina nel mio negozio?
    Cioè a)devo fare uno scontrino fiscale per l'oggetto venduto, e poi b)quando rivenderò l'oro usato del cliente dovrò anche in quel caso fare fattura pagando l'iva a margine??....pago 2 volte l'iva?
    Aspetto vostre cortesi delucidazioni nell'operare...
    Distinti saluti

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  16. Lei riceve o corrisponde l'IVA su due operazioni e oggetti distinti. Infatti riceve l'IVA sull'oggetto nuovo venduto, mentre la versa su quello acquistato in permuta una volta che l'avrà rivenduto. Se l'oggetto che viene acquistato dal cliente è anch'esso usato, verserà il margine su questo e successivamente sull'oggetto ricevuto in permuta, una volta rivenduto. Le rammento inoltre che l'acquisto di gioielli da privati è sempre fuori campo IVA.

    Per rispondere al signore della domanda precedente, Le confermo che un privato può acquistare oro fino presso gli operatatori professionali ed anche rivenderlo agli stessi. Attenzione però a non effettuae questo tipo di investimento in modo continuativo e professionale, poichè anndrebbe a costituire un'attività commerciale abusiva.

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  17. salve
    una attività che opera regolarmente con la compra vendita dell'oro usato fornito dai clienti(non iscritta alla banca d'italia,ma con licenza commercio oggetti preziosi)e poi venduta con opportuna fattura iva a margine a spa iscritta a Banca Italia, ha un limite di acquisto/vendita - operazioni-grammi-,o puo'eseguire questo tipo di commercio tranquillamente ed illimitatamente oltre la regolare attività inerente alla gioielleria?
    Distinti saluti

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  18. Può commerciare tranquillamente e senza alcun limite di fatturato o peso. E' importante tenere presente comunque, che se la maggior parte del fatturato è svolto attraverso la vendita ad altro commerciante, è necessario munirsi di licenza per il commecio all'ingrosso di oggetti preziosi usati.

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  19. r
    per commerciante intende un negoziante?....è esclusa la Spa (iscritta come operatrice professionale a banca d'italia)che mi acquista l'oro?
    Grazie mille

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  20. Ovviamente per "commerciante" è da intendersi anche la S.p.A.
    Ulteriori chiarimenti in merito potrà leggerli sul presente blog ricercando l'articolo: "compro oro: ingrosso o minuto?"
    Cordialmente

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  21. In riferimento alle specifiche sopra dette in merito alla compravendita dell'oro usato- non sono d'accordo sull'affermare che per comprare o vendere oro rottamato bisogna essere iscritti alla banca d'italia.
    In riferimento alla legge 2000 n°7 all'art 1 lettera b con "materiale d'oro" si spiega che NON si intendono assoggettati i gioielli e monili come specificato nei chiarimenti d'oro del 20-6-2001.Di conseguenza a mio avviso l'art 1 comma 4(legge 2000) si riferisce con la denominazione "oro" ad oro nella sua funzione industriale ossia: "rientrano ,pertanto,nella nozione di materiale d'oro o di prodotto semilavorato tutte le forme d'oro grezzo,non ricadenti nell'oro da investimento (lingotti-placche-verghe...) ....quindi di materia prima destinata alla lavorazione"(risoluzione n°168/E del 26/10/2001).
    Dopo tali articoli a mio avviso, la legge del 2000 fa riferimento NON alla natura dell' oro usato(dei clienti che lo vendono ai negozi)ma alla natura di oro grezzo,oro fino o come lo vogliamo denominare,escludendo i gioielli e monili.Quindi per comprare o vendere tali gioielli l'attività non deve essere assoggettata alla legge del 2000,cioè a mio modesto avviso gli operatori che hanno una gioielleria o oreficeria, NON c'entrano nulla con tale legge,rientrano solo nel caso vogliano acquistare l'oro(grezzo -fino) per destinarlo esclusivamente alla propria lavorazione o di affidarlo in conto lavorazione(art 1 comma 4)senza poterlo rivendere(anche se non è specificato!)
    ...continua...

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  22. Fatto questo chiarimento, leggo (Risoluzione n 161 11 novembre 2005)che viene specificato il comportamento di chi vuol vendere rottami di gioielli d'oro-" In tal senso, la risoluzione 375/E del 28/11/2002 affrontò la possibile applicazione del disposto del comma quinto dell'articolo 17 nel settore commerciale dell'acquisto di oro usato.
    Questo, nella fattispecie esaminata, veniva acquistato da privati e poi rivenduto sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero dei metalli preziosi.
    La risoluzione riportò quanto affermato dall'Ufficio italiano cambi e cioè che "rientrano nella nozione di "materiale d'oro" tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un "semilavorato" è costituita dall'essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall'impossibilita' di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale".
    Ciò premesso, la risoluzione ritenne "che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato".
    Da ciò consegue che se, come nella fattispecie, si opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi, senza commercializzazione di gioielli, "l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972...".
    Forse sarà una "forzatura" ma a questi collegamenti ci si potrebbe riallacciare al famoso art 17 -633/72"la vendita di rottami di gioielli d'oro puo' essere assolta mediante particolare procedura del reverse change prevista dall'art 17"---in fondo qui l'iva non la evade nessuno,poichè verrà assolta dal soggetto che acquista la merce in oggetto.Inoltre dopo tutti i chiarimenti di leggi successive al 1972 si sarebbe dovuto e potuto intervenire in modo piu'chiaro che tale articolo(n°17 del 72) puo' essere menzionato in fattura o utilizzato esclusivamente da operatori professionali ( quindi iscritti alla banca d'italia),ma tutto cio' non lo leggo da nessuna parte e ne vieta tale utilizzo, per me rimane un articolo utilizzabile da chiunque operi nel settore orafo o gioielleria,così come è stato fatto dal 1972...
    Attendo correzioni o "interpretazioni" inerenti a quello che ho valutato attenedomi non a libera interpretazione ma ad articoli di legge....
    Grazie

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  23. Gentile lettore,
    se veramente si attenesse agli articoli di Legge e non alla libera interpretazione, Le risulterebbero estremamente chiare sia le disposizioni contenue nella legge 7/2000, sia quanto dedotto, coerentemente con la stessa, dalle Risoluzioni 161/E e 375/E.

    Il discorso si incunea nella natura dei beni che vengono commercializzati. Non ripeteremo nuovamente quanto da noi lungamente espresso nei numerosi articoli pubblicati in merito, e pertanto ci limiteremo ad affermare che è l'oggettività del bene che ne determina l'eventuale assoggettamento IVA, e non la caratteristica commerciale dell'azienda.

    Per quanto concerne l'assolvimento dell'IVA, attraverso il meccanismo del "reverse charge", Le facciamo presente che questo non interessa gli studi presentati. Infatti nelle nostre disquisizioni abbiamo espresso l'illeggittimità delle operazioni compiute dai soggetti non iscritti presso la Banca d'Italia, poichè non monitorabili e svolte in spregio all'obbligo di dichiarazione cui sono soggetti tutti coloro che commerciano "rottami di gioielli", quindi "materiale d'oro".

    Questa procedura, di alterare capziosamente la natua dei beni (trasformati d'un tratto e senza nessun processo di trasformazione dimostrabile in "materiale d'oro") indica chiaramente l'intento fraudolento volto all'applicazione illegittima del "reverse charge", favorendo pertanto il soggetto cessionario sgravato dall'onere di versare liquidità destinata all'imposta.

    L'ex UIC ha espresso la medesima opinione sintetizzando le procedure commerciali inerenti il commercio dell'oro ed i requisiti necessari per poter svolgere tali attività coerentemente con la legge 7/2000:

    “1) acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.”Pertanto essere qualificati come "operatori professionali", diversamente nel caso di commercio di oggetti finiti, specifica che:

    “2)acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;

    Come visto dando ampia legittimità alle nostre tesi e non ad altre ipotesi interpretative.
    Cordialmente

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    1. Buonasera... io mi sto aprendo una gioielleria con licenza di beni preziosi e laboratorio annesso... mi scusi se glie lo chiedo anche io, ma vorrei essere sicuro: posso comprare oro usato dai clienti per poi rivenderlo ad un banco metalli pagando l'iva sul regime del margine? se si, mi può dare anche una prova da stampare nel caso in cui mi dicono che non lo posso fare? la ringrazio. aspetto una sua risposta.

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  24. salve
    Ho visto che siete molto qualificati e professionali nel rispondere,chiedevo come dovrei "contabilizzare" l'oro usato(in questo caso sono gioielli che riportano un 'incisione " 21 carati") avuto dal cliente ma non pagatogli poichè dovrò realizzare per lui(cliente) un lavoro orafo,quindi l'oro avuto è in qualità di pagamentoe saldo del gioiello da realizzare.
    Ovviamente è gia' stato calcolato il guadagno nel totale della grammatura avuta.
    Cioè cosa dovrei fare burocraticamente e fiscalmente,per "monetizzare" il margine di guadagno del lavoro e soprattutto permettermi di far fronte alle spese dell' acquisto delle pietre(diamanti) da incastonare sul gioiello ?
    Grazie della Vostra risposta.
    Un orafo.

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  25. Dovrà fatturare soltanto la manodopera, infatti l'oro che ha ricevuto è in conto lavorazione. Le pietre da incastonare le calcorarerà come acquisto in base al prezzo corrisposto al grossista. Il prezzo di vendita pertanto sarà ottenuto dalla somma della manodopera e del costo delle gemme e dell'eventuale margine di ricavo che vorrà applicare alle stesse.

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  26. r
    quindi se ho ben capito:
    1)l'oro del cliente viene scritturato sul registro questura come conto lavorazione(senza mettere l'importo calcolato in euro?)
    2)dopo x periodo di tempo per realizzare il gioiello emetterò al cliente scontrino fiscale con il totale della somma manodopera+gemme+margine guadagno
    3)vendo l'oro avuto dal cliente(per il recupero spese e per monetizzare) a spa /banco metalli iscritto banca italia, emettendo fattura con iva a margine.
    è cosi' o manca qualche passaggio?
    inoltre se invece il cliente vuole un oggetto pronto in vetrina,l'oro che mi darà per pagare il prezioso,lo devo registrare (sul registro della questura) come oro conto lavorazione o come acquisto e quindi indicando l'importo in euro calcolato??
    Grazie

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  27. Buongiorno
    Mi scusi ma per fatturato maggiore (inerente alla vendita di oro usato) in prevalenza o meno in base al fatturato del negozio(gioielleria-laboratorio orafo) si intende il volume totale di operazioni di vendita o il guadagno o margine delle operazioni effettuate?inoltre a norma dell'antiriciclaggio quanto è il massimale delle operazioni che si possono effettuare in vendita in denaro (non contante ma semplici operazioni tracciate)nell'arco di un anno?
    grazie
    un lettore

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  28. scusi ma quando compro un oggetto da un privato(in presenza di esso per poter capire l'esatto peso degli oggetti da acquistare) rompo l'oggetto-deformo per provarlo o per togliere pietre annesse danneggio irriparabilmente il prezioso(poichè sono orafo e non incassatore)come devo scritturare/denominare il bene in acquisto e poi in messo vendita?sempre oreficeria usata o oro rottamato,nel caso della seconda e veritiera ipotesi,per ricavarne soldi come posso fare se da come ho capito non posso vendere rottami d'oro?
    grazie

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  29. Per fatturato è da intendersi la somma complessiva di tutte le attività prodotte dall'azienda. Pertanto, se la parte maggiore dello stesso è svolto attraverso fatture emesse ad altro commerciante, l'attività dovrà necessarimante essre configurata come all'ingrosso, in caso contrario, quindi verso soggetti passivi, al minuto.

    In risposta all'ultima domanda fornitaci dal lettore anonimo, non crediamo che per testare un oggetto finito, al fine di verificarne la bontà o per procedere alla rimozione delle eventuali pietre, si debba procedere alla distruzione totale dello stesso arendendolo a tal punto informe da poter essere qualificato come “rottame”.
    Comunque un gioiello, anche se rotto, non è in alcun modo definibile come “rottame”, poiché il “rottame” è quel bene che, a causa delle sue caratteristiche fisiche, non può più essere sottoposto a nessuna riparazione per renderlo ancora destinabile al consumo finale. E’ come sostenere che un autovettura con il motore in panne equivalesse ad una carcassa, senza tenere conto che riparando il motore il prodotto potrà essere destinato nuovamente allo scopo per cui è stato costruito in origine. Ne consegue che questo valga anche per i gioielli e per qualsiasi altro bene.

    Crediamo piuttosto che quello di acquistare oggetti finiti e poi illecitamente dichiarare di rivendere rottami, sia soltanto uno stratagemma intentato al fine di cedere "materiale d'oro" ad aziende specializzate nel recupero dei matalli preziosi e beneficiare del "reverse charge", pur non aderendo minimamente ai requisiti imposti dalle normative vigenti.

    Quello che Le consigliamo è di operare coerentemente con le leggi e di porsi al riparo da eventuali conseguenze derivanti da prassi commerciali errate. Pertanto Le consigliamo di cedere i Suoi beni qualificandoli per quello che realmente sono, ovvero "oreficeria usata" e non fantomatici "rottami", e di applicare pertanto alle cessioni il "regime speciale del margine globale". Il Suo commercialista, anche se fin'ora sembra esserle stato davvero poco utile, saprà spiegarle le caratteristiche di questo regime speciale e consentirle di poter continuare a guadagnare sulla vendita di oreficeria ceduta in massa.
    Cordialmente

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  30. scusi,come le avevo già chiesto mi puo' spiegare la procedura riguardante l'oro avuto dal cliente per poi realizzare un lavoro orafo come detto sopra è esatta?


    1)l'oro del cliente viene scritturato sul registro questura come conto lavorazione(ma senza mettere l'importo calcolato in euro?cioè io il cliente non lo pago?)
    2)dopo X periodo di tempo, realizzato il gioiello emetterò al cliente scontrino fiscale con il totale della somma manodopera+gemme+margine guadagno+(iva?)
    3)vendo in un secondo tempo l'oro avuto dal cliente(per il recupero spese e per monetizzare) a spa /banco metalli iscritto banca italia, emettendo fattura con iva a margine(?)
    è cosi' o manca qualche passaggio?
    inoltre una ulteriore casistica: se invece il cliente vuole un oggetto pronto in vetrina(già realizzato),l'oro che mi darà per pagare il prezioso,lo devo registrare (sul registro della questura?) come oro conto lavorazione o come acquisto e quindi indicando l'importo in euro calcolato che in pratica non verso al cliente??
    Grazie
    un orafo

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  31. L'oggetto in oro ricevuto dal cliente al fine di essere utilizzato per la realizzazione di un nuovo gioiello, deve essere acquisito come bene in conto lavorazione e, pertanto, essere effettivamente soggetto a processo di trasformazione. Diversamnete, se ricevuto come acconto alla lavorazione, dovrà essere annotato nell'apposito registro del commercio e quindi trattato come qualsiasi altro bene acquistato da privato.

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  32. nel secondo caso sul registro alla voce prezzo pattuito,dovrei scrivere appunto il valore calcolato, ma ci sarebbe una discrepanza con l'uscita denaro di cassa....posso scrivere oro avuto in permuta valore x e riferimento scontrino n° del.....?
    Grazie

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  33. invece per il primo caso (oro ricevuto per lavorazione) lo annoto sul "carico" e poi quando realizzato "scarico" registro merci in lavorazione con il riferimento del solo prezzo per la lavorazione ed estremi scontrino n°...?o anche su quello della PS con i relativi documenti del cliente?
    grazie mille

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  34. scusate ma ci sono grandi sanzioni se da verifica eventuale la mia vendita di oro usato è prettamente da grossista(verso altri commercianti in prevalenza) anzichè al dettaglio,e chi si occupa di tale verifica,il comune?...sulla mia licenza ps non è specificato nulla,c'e solo "commercio oggetti preziosi" e risale a circa 15 anni fà dove da quello che ricordo,nella richiesta non si doveva dichiarare o non c'era la voce "dettaglio - ingrosso " come nelle richiesta di ora,ma non ne sono sicuro....cosa consigliate?

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  35. In caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio, la sanzione varia a seconda delle disposizioni comunali o regionali, comunque di norma sono comprese tra un minimo di € 2.582,00 a un massimo di € 15.493,00. Il consiglio comunque è quello di verificare quello che è stato disposto in merito dal Suo comune di residenza.

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  36. e sulla mancata comunicazione dell'attività prevalente (in questo caso la compra vendita oro usato è maggiore al fatturato del negozio)cosa si rischia e come faccio a capire la tempistica giusta per comunicarlo?cioè lo posso comunicare nel periodo "finale " della contabilità,cioè verso novembre,quando avro' eseguito i conteggi dei 2 fatturati?
    inoltre per fatturato(inerente la compra vendita dell'oro usato) è il totale delle fatture di vendita o il "ricavato",cioè totale fatture vendita(a spa) meno il totale acquisti dai privati?
    grazie

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  37. Per fatturato s'intente la somma dei ricavi delle vendite, da non confondersi con l'utile netto. Per la prima domanda legga la nostra risposta del 13 febbraio.

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  38. salve signor goldfingher volevo chiederle una cosa.. in un compro oro ditta individuale che ha un semplice coadiuvante che lavorora all' interno dell' attività, il coadiuvante può lavorare in negozio senza la presenza costante del titolare dell' attività (e quindi titolare anche della licenza) ed effettuare gli acquisti ed i pagamenti dei gioielli usati?? oppure c' è qualche contrasto col regolamento del tulps o di quant' altro?? grazie in anticipo

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  39. Gentile Signor Roberto,
    il rappresentante, coadiuvante o istitore, deve essere autorizzato dalla P.S. previa verifica dei requisiti di onorabilità. Il suo nome dovrà essere trascritto sulla Licenza e, da quel momento, sarà autorizzato a compiere autonomamente qualsiasi attività inerente l'attività commerciale.
    Cordialmente

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  40. inanzi tutto grazie della risposta signor goldfingher, quello che però non mi è chiaro è: una persona regolarmente assunta (che sia coadiuvante, o normale dipendente poco importa, ma comunque non rappresentante di esercizio e non trascritto sulla licenza) in una gioielleria o in un compro oro quali mansioni può svolgere?? per intenderci, dove finiscono le mansioni permesse a norma che ha un normale dipendente, rispetto a per l' appunto un rappresentante d' esercizio?? grazie infinite

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  41. Se le generalità del dipendente non sono riportate sulla licenza questi non potrà, nel caso ad esempio di attività comunemente nota come "compro oro", sostituirsi alle funzioni spettanti al soggetto titolare, ovvero svolgere le operazioni di acquisto e le identificazioni dei soggetti cedenti e relative trascrizioni sul registro di P.S. In caso di semplice attività di gioielleria, ovvero rivendita al minuto o all'ingrosso di preziosi, il soggetto facente le funzioni di commesso o addetto alle vendite, potrà svolgere tali attività senza alcuna restrizione, ovviamente se regolarmente assunto.

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  42. e tale soggetto addetto vendite regolarmente assunto in una gioielleria puo' rimanere da solo a svolgere la propria mansione senza la presenza del titolare senza essere sanzinabile?
    grazie

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  43. EGR. GOLDFINGHER,SONO UN GIOIELLIERE CON LICENZA DI VENDITA AL MINUTO ED IN POSSESSO DEL ORMAI FAMOSO "REGISTRO DEI BENI PREZIOSI USATI" DA DIECI ANNI, POCHI GIORNI FA' HO RICEVUTO UNA RACCOMANDATA DA PARTE DELLA QUESTURA CHE MI RAMMENTAVA(ANCHE SE INDIRIZZATA ALLA MIA AZIENDA)MA ERA X CONOSCENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI VENDERE ORO USATO AI FINI DI GUADAGNO QUALORA NON FOSSI AUTORIZZATO DALL U.I.F(UFFICIO ITALIANO FINANZIARIO)EX UFFICIO ITALIANO CAMBI...
    DOMANDE:
    DOPO DIECI ANNI SI RICORDONO CHE NON POSSO VENDERE OREFICERIA USATA ...SE L'HA COMPRO E NORMALE CHE A FINE MESE O QUANTO PRIMA DOVRO' RIENTRARE CON LE SOMME X SALDARE I PAGAMENTI IN BANCA(NON POSSO PAGARE CON ORO USATO)!PARLANDO CON VARI COLLEGHI C'E' CHI MI DICE CHE E' GIUSTO SCARICARE L'ORO IN CONTO VENDITA AD UN BANCO METALLI ANCHE X DANARO ED ESENTE DA I.V.A...E CHI INVECE MI DICE CHE LA FORMULA GIUSTA E' SCARICARLO COME CONTO LAVORAZIONE PRESSO GROSSISTA E PAGARE L'IVA SULLA MANIFATTURA.POI XCHE' BISOGNA X FORZA ESSERE UN SOCIETA'?

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  44. salve goldfingher,
    credo ci sia troppo superficialita' non ho capito pero' se da parte nostra(gioiellieri) o da parte dello stato,una cosa e' certa...e' una giungla di articoli,decreti etc.
    arrivo al punto:
    in qualita' di gioielliere in possesso del registro di P.S. e tenendo conto che il fatturato maggiore e della vendita di gioielli ed affini e non dell'oreficeria usata, come mi dovrei comportare per quanto riguarda lo scarico del registro dei beni preziosi usati? Non le nascondo che ad insaputa delle varie leggi e dopo anni di lavoro, nella mia richiesta alla P.S.del 1999 la questura non mi ha mai fatto problemi al rilascio dei VARI registri dei beni usati e non sono una societa' , come richiesto dalla banca d'italia,ma una ditta individuale.Penso che sia normale che qualora compro oro usato non lo tengo ai fini pensionistici, ma l'ho rivendo x rientrare in cassa.Per quanto riguarda gli oggetti nuovi venduti con l'incasso di oro usato mi e' giusto quello che ha citato Lei (fare lo scontrino)ma x la vendita degli oggetti usati sbaglio o sono privi d'i.v.a in quanto l'oro fino contenuto nell'oggetto e' esente, xche' dovrei pagare l'i.v.a nel fatturarlo?Non voglio consigli x l'evasione , ma Le chiedo un chiarimento/consiglio x non andare a scontrarmi con eventuali problemi amministrativi e fiscali.Da quanto ho ORA capito oltre all'ignoranza del consulente,io ho quasi sempre scaricato l'oro come c/lavorazione ed un paio di volte in c/vendita, ho sbagliato se si dove??Non Le nascondo che dove mi trovo io la realta' del nostro campo e' al di fuori della portata dei vari consulenti,lo so e' un campo difficile.
    SPERO IN UNA SUA ESAUDIENTE RISPOSTA ED ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO

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  45. Per l'utente del 24 aprile: il dipendente può operare all'interno dei locali senza la presenza del titolare;

    Per gli utenti del 2 maggio: la Questura non può imporre l'iscrizione all'Albo degli operatori professionali a quei soggetti che commerciano preziosi usati assoggettandoli ai regimi IVA previsti per questa categoria di beni. La circolare è stata spiccata poichè, con tutta evidenza, l'Autorità di P.S. ha riscontarto la grande mole di evasori fiscali che affollano la categoria. Il suggerimento che possiamo offrire è quello di continuare ad operare serenamente nel settore, assoggettando la marce venduta al regime del margine.

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  46. per dipendente intendete anche con contratto di vario tipo:collaboratore/par time regolamente iscritto ?
    grazie

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  47. Vorrei porre all'attenzione dei lettori questa circolare della banca d'italia relativa proprio al commercio dell'oro e in particolar modo ai cosidetti "compro oro".
    Il link è questo :
    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf
    Grazie

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  48. lavoro come commessa di quinto livello in una gioielleria facente parte di una ditta con altri sei negozi sparsi sul territorio italiano. mi è stato proposta(imposta) la nomina quale rappresentante dell'attività di commercio di oggetti preziosi presso la mia sede di lavoro. ritiriamo oro usato per permuta e acquisto. vorrei sapere cosa rischio, se rischio qualcosa e in quale caso e fino a che punto sono responsabile. tra l'altro ho scoperto che noi commesse non potremmo ritirare l'oro e registrarlo.. a quale sanzione stiamo andando incontro?
    grazie

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  49. Se non erro se sei responsabile(nominata nella licenza PS) sei totalmente responsabile(civile e penale)
    Solo chi è autorizzato sulla licenza puo' compiere operazioni di compro oro, gli addetti o commessi non devono eseguire tale mansione.
    Aspetto eventuali correzioni
    Saluti

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  50. altro dubbio amletico:Mi e' capitato che un cliente vuole a tutti i costi riacquistare l'oggetto ame venduto circa 4 giorni fa e da me registrato regolarmente sul registro di P.s.Io normalmente rivendo gli oggetti tramite fattura con regime del margine al banco metalli annoptando sul registro il numero di fatture,adesso con questa registrazione passati i 10 giorni di legge dovrei invece fare lo scontrino fiscale ,a questo punto sul prezzo pattuito alla vendita almeno dovrei applicare l'iva che andro' a pagare e anche eventuali tasse,e' giusto?Non posso richiedere soltanto la cifra da me data per l'oggetto senza emettere lo scontrino ma annotando sul registro che l'oggetto e' stato restituito?

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  51. Il Suo cliente non potrà in alcun modo riacquistare gli oggetti che le ha venduto. Le rammento infatti che lei può vendere, a norma di legge, soltanto beni all'ingrosso. Non solo, il soggetto al momento della vendita ha rinunciato ad ogni pretesa e diritto sui beni venduti che sono stati trasferiti, per legge, a lei.

    Nel caso invece lei sia titolare di licenza al minuto, e quindi svolge saltuariamente l'attività di compro oro, potrà rivendere il bene del suo cliente (trascorsi sempre i 10 gg) con iva al margine o al 20%. Non potrà in alcun modo specificare che l'oggetto è stato restituito, ma soltanto venduto.

    RispondiElimina
  52. Gentile Goldfingher, più volte o cercato di chiederle (inutilmente) a quale norma posso fare riferimento all'annullamento del limite di ex £ 1000000 per la compravendita di oggetto(unico) di oreficeria usata.
    Con il mio commercialista ci sono pareri contrastanti, vorremmo sapere se le operazioni che superano tale limite debbano essere evidenziate o incolonnate in modo differente.
    Rivendo oreficeria usata con il sistema del margine globale e analitico, nel caso di vendita(o acquisto) di un pezzo unico che appunto supera tale limite cosa devo fare.
    Ci dice gentilmente la norma che abolisce le ex £ 1000000 per poter procedere alle operazioni correttamente?
    All'agenzia entrate gli risulta ancora tale limite....
    Grazie

    RispondiElimina
  53. Salve
    In caso di rivendita a privato di un oggetto prezioso usato, devo annotare sempre gli estremi di chi lo acquista (cioè con la stessa procedura di quando acquisto da privato con documento e trascrizione sul registro degli estremi)??
    Grazie
    PS il sito del "regime a margine applicato alla cessione di oggetti preziosi" NON si aprono i vari post.....e quindi non è di aiuto...

    RispondiElimina
  54. Come bisogna procedere se si volesse vendere(o acquistare) un oggetto (prezioso o orologio prezioso)tramite internet?
    Come avviene l'identificazione del cliente compratore o venditore?
    è legale, cioè si puo' fare??
    Grazie mille

    RispondiElimina
  55. Salve
    sono un commercialista ed ho un cliente che:
    1. Acquista rottami di oreficeria da un'azienda residente in paese comunitario;
    2. Vende gli stessi rottami di oreficeria (senza trasformazione) ad operatori professionali in Italia i quali a loro volta fonderanno i rottami e ne trarranno oro per la vendita. (L'oro ottenuto non rimane di proprieta' del mio cliente).
    Da premettere che il mio cliente e' anche "operatore professionale di oro" .
    Vorrei porre 2 quesiti:
    a) l'acquisto di parte dei rottami Intra e' stato fatto prima di ottenere l'autorizzazione dalla Banca di Italia ma dopo aver presenato l'istanza.
    b) la successiva rivendita di rottami di oreficeria e' stata fatta dopo aver ottenuto la qualifica di operatore di oro.
    Dal punto di vista fiscale la societa' ha operato nell'acquisto il reverse per operazioni comunitarie e nella vendita il reverse art. 17 co. 5 e' corretto tale comportamento?
    Dal punto di vista UIF la societa' deve comunicare la vendita di rottami di oreficeria per operazioni superiori ad €. 12.500 o sara' eventalmente la societa' acquirente che traendo il fino dall'operazione sara' obbligata a tale adempimento?
    Sull'acquisto di oreficeria Intra nel periodo in cui non aveva l'autorizzazione della Banca di Italia a mio parere non e' obbligata ad alcuna segnalazione se non per quelle operazione di acquisto intra avvenute dal momento del rilascio della autorizzazione.
    Grazie

    RispondiElimina
  56. salve, volevo un chiarimento,avendo un negozio di compro oro in franchising, posso comprare rottami per poi rivenderli al banco metalli, da premettere che il mio franchaisor è a norma di legge quindi iscritto alla banca d'italia ufficio cambi etc....
    Grazie

    RispondiElimina
  57. Salve sono Mario,

    un privato che volesse investire in oro fisico a 24kt, lingottino, a chi si deve rivolgere?
    Grazie

    RispondiElimina
  58. buongiorno,
    sono titolare di un'azienda che commercia all'ingrosso e al dettaglio preziosi, come devo procedere per poter fondere dei campioni di gioielli che non possono piu' essere utilizzati? devo fatturare con iva tali campioni usati al terzista che si occupa della fusione e ricevere poi dallo stesso una fattura per la prestazione del servizio e una per la cessione dell'oro ricavato?

    Devo annotare tale operazione nel registro di pubblica sicurezza?

    vi ringrazio cordialmente

    martina

    RispondiElimina
  59. Con il termine "rottame" si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


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    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

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    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "

    Il reverse charge non è una esenzione IVA, ma una modalità per assolvere l'IVA. Mentre nel regime del margine l'IVA viene assolta su una parte dell'imponibile (il margine appunto) con il reverse charge l'IVA viene assolta sull'intero imponibile.
    Il regime del margine verrà adoperato solo per la cessione degli oggetti preziosi ad altri soggetti diversi dai banchi metalli (oggetti destinati al consumo finale e non alla rottamazione).

    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  60. Una curiosità tecnica/burocratica.
    Un operatore professionale che acquista un lingotto, (gli viene fatturato in reverse charge)per rivenderlo ad un privato come oro da investimento...
    Come deve comportarsi con l'Iva, cioè, se la deve caricare lì'operatore prima di rivenderlo... oppure non la deve calcolare per nulla in quanto il cliente finale è in esenzione totale per acquisto di oro da investimento?
    Grazie...

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  61. buongiorno.
    sono amministratore unico e intestartario di licenza di una societa compro oro iscritta a ufficio italiano cambi e banca italia. quando accettai l'incarico lo feci a titolo gratuito.
    A distanza di due anni non percepisco ancora nessuno stipendio ed il proprietario ha deciso di sostituirmi. considerando che le licenze sono intestate a me personalmente posso fare leva su queste ultime per ottenere quanto meno una buonauscita?
    grazie

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  62. Buongiorno .
    Sono responsabile e preposto di un compro oro,premetto che svolgo l'attività regolarmente ,ma per distrazione l'ultimo registro vidimato regolarmente dalla questura anzichè continuare con il numero d'ordine progressivo all'ultima transazione l'ho azzerato come se fosse iniziato un nuovo anno.Poichè so che non sono amesse cancellature ,come posso fare per trovarmi in regola?considerando che un intero registro non segue il numero progressivo partito da gennaio 2012!A quali sanzione vado incontro??
    Grazie

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  63. Buonasera Professore
    Per la normativa che regola l'attivita dei compro-oro si può fare riferimento agli artt 126-127-128 TULPS ? Il registro della Questura può bastare a giustificare i ricavi per questo tipo di attivita' ? Grazie
    Anna

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  64. Buongiorno.
    Sono un orafo con licenza di vendita al dettaglio e con annesso laboratorio orafo.Ho un dubbio che mi ha messo in testa il consulente,non esperto di contabilita' riguardante il settore e quindi con mia premura cerco di evitare sanzioni e contabilita sbagliate!!!!...Volevo togliermi un po di dubbi riguardante la conatbilita da effettuare quando compro dell'oro usato e lo rivendo al banco metalli.So del discorso dell'iva a margine sul guadagno ma non sono certo se ai fini contabili posso inserire le ricevute dell'oro come merce di acquisto (senza iva)come un normale carico di merce (acqisti)visto che lo rivendo o lo porto a zecchino per rilavolarlo.Il tutto perche' ultimamente grazie alla crisi nella settore abbiamo acquistato poca merce finita e pietre e abbiamo investito nell'acquistare oro per rivenderlo e o per caricarlo per la lavorazione per nostri lavori.Quindi il risultato e'un fatturato maggiore rispetto al carico di fatture d'acquisto ( invece ho acquistato oro che il consulente non sa come caricare)visto che e' esente da iva.Il discorso e' un po difficile da esprimere ma in effetti mi ritrovo con oro realmente acquistato e rivenduto che non mi fa cumulo come merce di acquisto.Volevo chiarimenti in merito visto che ho avuto l'amara sorpresa del consulente di un'alta dichiarazione dei redditi frutto di una sbagliata contabilita'che porta pochi acquisti e giusto fatturato.... che non so se ancora posso modificare caricando l'oro come merce acquistata.Grazie in anticipo.

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  65. Buongiorno, sono titolare di una laboratorio di oreficeria , dove eseguo esclusivamente lavorazioni conto terzi di oggetti preziosi.
    Come è logico mi trovo ad avere limature.
    La domande è la seguente: posso vendere a un banco metalli le limature? che tipo de fattura(IVA) devo fare?..Grazie

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  66. salve. una domanda. Sono titolare di un compro oro con regolare licenza P.S., con rogolare registro antichità. Posso vendere all'interno del locale anche anche gioielli, orologi, etc. dato che la licenza è come vendita al minuto e non come compro oro?

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  67. Salve...lavoro in un compro oro..tutto è in perfetta regola, contratto etc..volevo semplicemente chiederle: spesso dei clienti mi dicono che l'orefice accanto a me acquista il loro oro..e pure a prezzo piu alto (ad esempio: bracciale 20.6gr io lo prendo a 400 euro circa, lui ne offre 420..)...ciò è legale? (Che l'orefice acquisti au usato...io nn ho mai visto la vendita di oro vecchio, li..) ..e inoltre: è legale che nn usino la regolare bilancia periodicamente controllata dalla questura? Perchè io uso legalmente quella e poi i clienti mi dicono che di la pesa di piu (il suddetto 20,6 diventa 21)...ma usa un'altra bilancia...e fanno passare me come "truffatrice"...quando invece tutto è perfettamente a norma di legge.
    Grazie mille!

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