domenica 1 novembre 2009

Il Reverse Charge applicato alle cessioni di preziosi

Scrive un lettore dalla provincia di Bologna:"Volevo da voi conoscere l’eventuale fonte giuridica secondo cui il titolare di un c.d “Compro oro”, non iscritto alla Banca d’Italia, non potrebbe beneficiare del Reverse Charge. Grazie"

Gentile lettore,
l’Inversione Contabile, nota come reverse charge, è definita dall’articolo 17, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale stabilisce che sia applicabile soltanto a due categorie di beni, ovvero:
"a) cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, n. 11 di cui allo stesso D.P.R. 633;
b) cessioni di materiale d’oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi."


Quindi quei beni che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettere a) e b) legge 7/2000, possono essere esclusivamente commerciati dagli "operatori professionali in oro" regolarmente iscritti all'Albo istituito presso la Banca d'Italia a norma dell'art. 1 comma 3 legge 7/2000.

E' bene ricordare che, oltre i semilavorati, rientrano nella classificazione del "materiale d'oro" anche i "rottami di gioielli", ovvero l'oreficeria danneggiata e irreparabile, come stabilito dalla Risoluzione 375/E del 28/11/2002 la quale definisce che “rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione” Dichiarando altresì che La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato

Quindi, visto che i "rottami di gioielli" rientrano nella nozione di "materiale d'oro", ed essendo noto che i soli qualificati ad effettuare questo tipo di commercio, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 legge 7/2000, sono i soggetti regolarmente iscritti all'"Albo degli operatori professionali in oro" è da escludere qualsiasi tipo di attività esercitata in tal senso da soggetti autorizzati al solo commercio di preziosi, quindi oggetti finiti, come i c.d. "compro oro". Non è pertanto ipotizzabile che un soggetto non iscritto all'Albo, possa cedere rottami auriferi ad aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi, quali materie prime secondarie.

Per quanto riguarda invece le cessioni di "oggetti finiti", anche se queste destinate ad aziende che poi li reimpigheranno in processi di trasformazione, non potranno essere effettuate beneficiando del reverse charge, come stabilito dalla Risoluzione 161/E del 26/10/2001, la quale definisce che “i prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione".
Quindi, considerato che i manufatti in questione non possono essere ricompresi nell'ambito dei semilavorati, si deve concludere che per essi "non possa trovare applicazione il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 5; l'imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari".

Risulta estremamente chiaro che un c.d. ”compro oro” sprovvisto dell'iscrizione all'albo degli “operatori professionali”, non potendo in alcun modo commerciare in “semilavorati” o “rottami di gioielli” e applicare a queste cessioni il reverse charge- rientrando le due categorie dei beni nella “nozione di materiale d’oro”- è obbligato a cedere i preziosi usati applicando alle cessioni i "metodi ordinari", ovvero le aliquote IVA al 20% o a margine, come concesso ai beni usati.

Cordialmente

93 commenti:

  1. Domanda:
    i Compro Oro nn iscritti all'UIC quindi nn dovrebbero esistere se si considera che per nn prendere falsi dai clienti molti oggetti vanno necessariamente tagliati quindi resi rottami o tutti gli oggetti che ci vengono portati gia i forma di rottame.

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  2. Gentile utente,
    la legge consente ad un semplice “compro oro” di poter acquistare gioielli classificabili come “rottami” purché ciò avvenga “occasionalmente” e non in modo “professionale”, ovvero che questo genere di acquisti non rappresenti per l’attività pressi costante e continuativa.
    Comunque vorremmo farle presente che per poter trasformare in "rottami" degli oggetti "finiti" è necessario che venga attestata l'effettiva trasformazione degli stessi attraverso regolare fattura rilasciata da apposito laboratorio autorizzato. Infatti un semplice “compro oro”, quindi un’azienda autorizzata al solo commercio di oggetti finiti, non può attuare l’alterazione, trasformazione e lavorazione di metalli preziosi. Non crediamo comunque che per testare un oggetto finito, al fine di verificarne la bontà si debba procedere, come Lei sostiene, alla distruzione totale dello stesso fino a renderlo a tal punto informe da poter essere qualificato come “rottame”.
    Comunque un gioiello, anche se rotto, non è in alcun modo definibile come “rottame”, poiché il “rottame” è quel bene che, a causa delle sue caratteristiche fisiche, non può più essere sottoposto a nessuna riparazione per renderlo ancora destinabile al consumo finale. E’ come sostenere che un autovettura con il motore in panne equivalesse ad una carcassa, senza tenere conto che riparando il motore il prodotto potrà essere destinato nuovamente allo scopo per cui è stato costruito in origine. Ne consegue che questo valga anche per i gioielli e per qualsiasi altro bene.
    In conclusione non crediamo alla Sua tesi secondo cui tutti i "compro oro" siano destinati alla chiusura, poiché per poter acquistare gli oggetti siano costretti a distruggerli. Crediamo piuttosto che questo sia soltanto uno stratagemma intentato al fine di cedere "materiale d'oro" ad aziende specializzate nel recupero dei matalli preziosi e beneficiare del "reverse charge", pur non aderendo minimamente ai requisiti imposti dalla legge. Così come non crediamo che possano sussistere commissioni tributarie capaci di assecondare una simile teoria.
    Cordialmente

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  3. Buongiorno, ho letto la sua ultima risposta al quesito del 2 novembre e noto una notevole discrepanza su quanto letto e quanto propongono i vari franchising, per l'opportunità di essere affiliati alle loro aziende. Queste aziende parlano di cifre d'affari quantificabili tra i 150.000€ a 300.000€ annui. La mia domanda è, come è possibile definire questa attività di ritiro oro "occasionale" quando si raggiungono queste cifre? oppure , a quanto viene quantificata occasionale questa attività , cioè c'è un tetto massimo di kg d'oro ritirato per definirsi tale?

    Vorrei affiliarmi a uno di questi franchising, e prima di farlo vorrei essere sicuro di non cadere in sbagli di valutazione.
    Grazie per una sua risposta in merito.

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  4. Gentile lettore,
    l'acquisto "occasionale" è riferito a quei beni che appartengono alla classe dei "semilavorati", "oro da investimento" e "materiale d'oro". Beni che in via "professionale", possono essere acquistati e rivenduti esclusivamente dai soggetti iscritti all'apposito Albo istituito presso la Banca d'Italia. Il commercio di "oggetti finiti", come l'oreficeria usata, può essere invece svolto senza alcun limite dai comuni "compro oro". Ciò che le consigliamo è di affiliarsi ad un'azienda che le acquisti i beni esclusivamente per quelli che sono, ovvero "oreficeria usata", e che in alcun modo pretenda da Lei di specificare di effettuare cessioni di "rottami di oreficeria", "oreficeria variata" etc. poichè questi beni appartengono alla definizione di "materiale d'oro", quindi commercializzabili esclusivamente dai soggetti appositamente autorizzati dalla Bnaca d'Italia. Comunqe sul presente blog troverà tutte le informazioni necessarie per poter operare in questo settore coerentemente alle leggi espresse in materia. A tal proposito la invitiamo a girare al Suo commercialista di fiducia i nostri documenti. Per qualsiasi ulteriore delucidazione restiamo a Sua completa disposizione.
    Cordialmente

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  5. Complimenti per le vostre risposte sempre chiare ed esaustive. Sono un commercialista ed ho trovato i vostri articoli davvero utili e interessanti. Buona giornata

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  6. Se possibile mi potrebbe specificare la fonte legislativa secondo cui gli oggetti finiti, anche se destinati alla fusione, non possono beneficiare del "Reverse Charge"? Grazie.

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  7. Gentile signor Franco,
    gli oggetti finiti, anche se destinati alla fusione, non possono essere ceduti beneficiando del reverse charge a norma dell’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale circoscrive l’ambito di applicazione alle ipotesi di:
    a) cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, n. 11 di cui allo stesso D.P.R. 633;
    b) cessioni di materiale d’oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

    Quindi sono esclusi gli oggetti finiti, a meno che il soggetto cedente non sia iscritto all'Albo degli Operatori professionali in oro e quindi autorizzato a trasformare gli oggetti finiti in rottami, ovvero in "materiale d'oro", e rivendere il metallo prezioso ivi contenuto beneficiando del meccanismo noto come reverse charge.
    Cordialmente

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  8. Salve da anni svolgo l'attività di “compro oro” utilizzando normalmente il meccanismo noto come "reverse charge".
    Viste le difficoltà che si sta andando incontro, e la poca chiarezza legislativa, ho pensato di impostare la mia contabilità con il regime del margine come concesso ai beni usati. Sto Sbagliando?
    Ancora una domanda, le fonderie che andrò a cedere i preziosi usati potranno trovare difficoltà nell'aquisto anche se l'iva sul margine verra pagata dal sottoscritto.
    Complimenti per le vostre risposte ed il vosto Blog,
    Saluti G.Z.

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  9. Gentile G.Z.,
    innanzitutto la ringraziamo per il Suo cordiale apprezzamento. Le rivogliamo i nostri complimenti per aver voluto provvidamente modificare la Sua politica commerciale relativa alle cessioni. In realtà la legge è chiara, soltanto che in molti hanno voluto interpretarla capziosamente a proprio favore. Comunque Lei potrà vendere, in coerenza con la legge, utilizzando il "regime speciale del margine globale", se cede i suoi beni in massa, o "analatico" se i beni verranno ceduti singolarmente. Le fonderie, da parte loro, non avranno alcuna difficoltà nell'acquistare la Sua merce ceduta applicando i suddetti regimi speciali. Ulteriori informazioni potrà trovarle sul presente blog, ricercando l'articolo "Il Regime speciale del margine applicato alla cessione di oggetti preziosi".
    Per qualsiasi ulteriore delucidazione restiamo a Sua completa disposizione.
    Cordialmente

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  10. Avendo la possibilità di importare oro in polvere dall'Africa per poi trasformare in barre e rivenderlo a grossisti e gioiellieri, quali sono le procedure per diventare operatore professionale nel mercato dell'oro e chiedo se è necessario versare 120.000€ ? Grazie FIOC

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  11. L'operatività in questione, operata professionalmente, è da ricondurre nelle prerogative spettanti esclusivamente agli operatori profesionali. Questo implica l'obbligo di costituzione di S.r.l. o S.p.A. Nel caso si decida per una S.r.l. comunque, il capitale sociale non dovrà essere inferiore a quello previsto per una S.p.A, quindi pari o superiore ai 120 mila euro.

    Le procedure per l'iscrizione all'Albo e relative informazioni occorrenti, potrà trovarle sul sito della Banca d'Italia: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/DocServlet?id=new/it/ar/operatori/oporo.xml#2

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  12. Buongiorno! Vorrei sapere come è possibile da parte di un negozio che acquista oro destinato alla rottamazione vendere poi a sua volta l'acquistato in quanto se un'azienda ha le caratteristiche di "Banco metalli" cioè capitale sociale minimo S.P.A. e autorizzazione della banca D'Italia questa a sua volta non accetta la fatturazione con I.V.A. in quanto altrimenti non potrebbe compensarla o chiederla a rimborso. Grazie

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  13. L'IVA, qualora il "banco metalli" non fosse disposto a versarla in fattura con aliquota ordinaria, potrà essere assolta dal venditore applicando alle cessioni il "regime speciale del margine globale". E' bene ricordare che il cedente, se non iscritto all'Albo degli operatori professionali, non potrà cedere beni diversi da quelli finiti.
    Cordialmente

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  14. Mi scusi ma non riesco a capire, facciamo un esempio il negozio acquista grammi 100,00 di oro usato (oggetti rotti e no) da un privato pagando a 12 euro al grammo la somma di Eur 1200,00 poi lo va a vendere ad un banco metalli e fa una fattura di eur 17 al grammo per un totale di eur 1700 come deve fare la fattura con il regime speciale del margine globale? ovviamente il banco metalli non può in alcun modo accolarsi un costo di IVA se non recuperabile.
    Grazie e scusi ancora la mia "ignoranza"

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  15. La fattura dovrà essere emessa senza l'esposizione distinta dell'imposta (Art. 36 D.L. 41/1995). Le rammento inoltre che è Lei a dover corrispondere l'IVA e non il banco metalli, la quale verrà applicata al 20% sul costo sostenuto per l'acquisto del bene ed il corrispettivo di rivendita che, nell'esempio da Lei riportato, è pari ad euro 500.

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  16. sto per aprire un compro oro.sono un privato ,vorrei sapere come ed a chi rivendere l'oro?
    grazie.ma si puo' usare la bilancia elettronica?

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  17. La bilancia elettronica non è consentita, pertanto dovrà provvedere all'acquisto di quella meccanica. Per rivendere gli oggetti preziosi potrà affidarsi a quei commercianti che NON Le chideranno di emettere fattura in esenzione d'IVA ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/72. Il consiglio che posso darle è quello di rivendere i preziosi applicando il regime speciale del margine globale.

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  18. grazie per la risposta ...ma come contatto le dite alle quali rivendere l'oro?mi puo' indirizzare verso qualche ditta del campo?comprero' dunque la bilancia meccanica, quanto costa ?

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  19. Ci dispiace, ma purtroppo non siamo nelle condizione di poter rispondere alle Sue domande.
    Cordialmente

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  20. Per l'iscrizione alla Banca d'italia come operatore professionale in oro, i requisiti per la domanda oltre a quelli di onarabilità ed costituzione di s.r.l. con capitale min....., serve anche il diploma di scuola media superiore? ho può bastare anche la licenza media inferiore?

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  21. E' sufficiente la licenza di scuola media inferiore.

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  22. ho appurato che per l'iscrizione all'ufficio italiano cambi bisogna costituire una s.r.l. ho fatto un giro per la gestione economica della società per le spese economiche che dovrei sostenere dal consulente, e colui mi ha quantificato le sue spese come contabilità. presidente collegio sindacale e vari sindaci, lui mi diceva che mi poteva portare tutta la contabilità con un onorario annuo di Euro 4.000,00 escludendo il modello unico di dichiarazione dei redditi, e le spese inerenti alla vidimazione dei registri contabili quelli che userà lui.
    Vi sembrano possibili queste spese? ho addirittura può costare di meno ho viceversa?

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  23. I costi sono coerenti per il tipo di gestione che il suo commercialista andrà ad effettuare. Le rammentiamo inoltre, che per l'iscrizione all'Albo degli Operatori Professionali in oro della Banca d'Italia, le S.r.l. dovranno avere un capitale sociale come quello previsto per le S.p.A., ovvero pari o superiore ai 120.000 euro.

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  24. Se mettiamo il caso che con l'iscrizione alla banca d'italia come operatore professionale cominciassi ad acquistare oro da gioiellerie, laboratori orafi, o compro oro, cosa dovrei richiedere a queste attività prima di cominciare ad acquistare oreficeria? e se queste ultime volessero vendere l'oreficeria acquistata ho presa in permuta con il regime di esenzione iva "reverse charge", posso accettare delle simili vendite? chi commette reato fiscale in questi specifici casi? è le sanzioni amministrative cosa prevedono verso chi evade senza averne titolo? grazie per i vostri preziosi chiarimenti.

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  25. E' bene ricordare che per acquistare da altri commercianti non è necessaria l'iscrizione all'albo degli operatori professionali. Questa infatti si rende necessaria per poter trasformare l'oreficeria al fine di recuperare il metallo prezioso ivi contenuto, oppure per acquistare da laboratori ed altre aziende autorizzate, scarti di lavorazione e materiale d'oro.

    Comunque sia, Lei dovrà richiedere ai suoi fornitori che venga aggiunta all'imponibile in fattura l'aliquota IVA ordinaria, oppure per i soggetti operanti con il Regime del margine, l'applicazione della seguente dicitura: "Cessione di oreficeria usata in regime del margine D.L. 41/1995”. In caso contario, ammettendo fatture con il "reverse charge", anche Lei si espone a possibili sanzioni, poichè nonostante a conoscenza della legislazione ha accettato da altro fornitore non autorizzato dalla Banca d'Italia, la cessione di beni ad uso industriale. Sarà oltremodo difficile dimostrare come, nonostante sulla fattura vi fossero indicati "rottami", i beni ceduti in realtà erano costituiti da oggetti finiti, come dimostrabile dal Registro degli acquisti del fornitore.

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  26. QUINDI IN TEORIA DOVREI CHIEDERE A TUTTI I MIEI FORNITORI UNA COPIA DELLA LICENZA PER ACQUISTO PREZIOSI RILASCIATA DALLA QUESTURA DA METTERE AGLI ATTI, E APPURARE ANCHE TRAMITE IL SITO DELLA BANCA D'ITALIA SE L'AZIENDA DEL CEDENTE E ISCRITTA A L'ALBO PROFESSIONALE.
    MI PARE DI CAPIRE QUESTO.

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  27. Se il cedente è un operatore professionale può richiedere, tra gli altri documenti, il certificato di iscrizione all'albo degli operatori professionali. Diversamente le occorreranno la copia della licenza di P.S., il documento d'identità del titolare e codice fiscale.

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  28. Una curiosità ma siete sicuri di tutte le delucidazioni che date a riguardo le operazioni di iscrizione alla banca d'italia, come operatore professionale in oro con la semplice licenza di "scuola media inferiore"? anche perche vi spiego un amico che ha fatto l'iscrizione si e visto recapitare una lettera che mensionava le seguenti diciture:
    BANCA D'ITALIA
    Con riferimento all'istanza di iscrizione avanzata, acquisita dal servizio scrivente con il protocollo:.....in data:.......
    si comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo in oggetto.
    Il termine per la conclusione del suddetto procedimento è di 120 giorni dalla data sopra indicata. E' comunque fatta salva la possibilità, in caso di successiva constatazione di mancanza di un requisito essenziale della richiesta (attestazione del requisito di onorabilità, diploma di scuola media superiore) di rigettare l'istanza ai sensi dell'art.2 del Provvedimento di questo istituto del 25/6/2008 per irregolarità o incompletezza della stessa.
    L'iscrizione, che sarà comunicata per iscritto, viene immediatamente pubblicata sul sito Internet www.bancaditalia.it, alla voce "Vigilanza -> Albi ed elenchi: intermediari finanziari ex art 106 TUB e altri operatori", dove sono desumibili tutte le informazioni di carattere normativo e procedurale. A QUESTO PUNTO VISTA LA RISPOSTA DELLA BANCA D'ITALIA CHE COME LEGGO DICE CHE REQUISITO IMPORTANTE E LA "LICENZA MEDIA SUPERIORE", E VISTA LA RISPOSTA CHE TEMPO ADDIETRO MI AVETE DATO VOI CHE INVECE BASTAVA LA "LICENZA MEDIA INFERIORE", NON SO PIU' A CHE PENSARE, SONO IO CHE INTERPRETO MALE LA LETTERA DELLA BANCA D'ITALIA? FORSE CIO'CHE SCRITTO NON E RIVOLTO AGLI OPERTORI PROFESSIONALI IN ORO MA AGLI INTERMEDIARI CREDITIZI! INSOMMA CHE TIPO DI DIPLOMA SERVE!

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  29. E' riferito ai mediatori creditizi che, effettivamente, necessitano di requisiti specifici. Contatti comunque la Banca d'Italia.

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  30. Scusate date delle risposte ma senza esserne sicuri a quanto vedo, a riguardo la necessità di avere o meno il diploma di scuola media superiore, o diploma di scuola media inferiore, per gli operatori professionali in oro. Se demandate con un.... "contatti comunque la banca d'Italia" vuol dire che non siete sicuri di quello che dite, sapendo anche che la banca d'italia a causa delle tantissime domande pervenute non risponde almeno per il momento a nessuno. Quindi vi riggiro la domanda scuola media superiore, o inferiore? dovreste saperlo con certezza visto che le leggi in materia fiscale a riguardo sembra che le conosciate bene, ammeno che avete bisogno di qualche aggiornamento in materia! prego rispondetemi se siete sicuri di quello che dite. dimenticavo..... goldfingher ma cosa rappresentate siete dei commercialisti, tributaristi insomma e bene conoscere le fonti di queste delucidazioni mirate al comparto dei banchi metalli, presentatevi visto che sul link utente spiega ben poco di voi, tranne il fatto che siate veneti come azienda non specifica le vostre mansioni come figure professionali all'interno del web, questo per avere un idea se le vostre risposte siano credibili o meno.

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  31. Gentile lettore,
    la Sua domanda ha già avuto risposta al post del 17 gennaio. Per quanto riguarda le Sue critiche, Le rispondiamo che non ci sembra di aver tergiversato sulle domande poste da Lei o da qualsiasi altro lettore, pertanto non crediamo di doverci porre il problema di apparire credibili o meno. La gratuità delle nostre informazioni dovrebbero perlomeno metterla in una condizione, se non di gratitudine, almeno di rispetto. Comunque sulla nostra risposta pubblicata il 17 gennaio sul post "Il Regime speciale del Margine applicato alla cessione di preziosi" potrà trovare alcune informazioni che ci riguardano anche se, paradossalmente, a presentarsi dovrebbe essere chi bussa alla porta di una casa e non chi vi abita.
    Cordialmente

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  32. Da premettere che sono un compro oro, e acquisto gioielli con la licenza da gioielleria e con l'appendice per l'acquisto di preziosi usati rilasciato dalla questura, Sono satato a mia insaputa toccato anchio da questa vicenda del reverse charge, ci ho lavorato ripeto a mia insaputa, perchè erano dei grossi banchi metalli italiani che mi apponevano loro il tibro di esenzione iva ogni qual volta che andavo avendere rottame da gli stessi, adesso vorrei vedere di regolarizarmi per quanto possibile, le spiego sono stato contattato da una ditta banco metalli che mi ha assicurato che poteva acquistare oreficeria usata da me con lettera d'intento senza farmi versare iva in fattura,visto che la stessa vendendo a l'estero a un plafond iva da sfruttre, adesso mi chiedo è possibile, ho potrei cascare in un raggiro come nel caso del reverse scharge? anche se ho saputo che per chi opera con licenza di gioielleria il volume d'affare del compro oro non deve superare quello della gioielleria altrimenti diventa attività primaria quella del compro oro e bisogna iscriversi necessariamente alla banca d'italia, ora mi chiedo anche a lavorare con questa lettera d'intento a cosa servirebbe, visto che la mia attività primaria e il compro oro.

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  33. Per quanto riguarda la Sua attività, che allo stato attuale risulta avere come attività prevalente la vendita di oggetti nuovi, le consigliamo semplicemente di procedere al cambio dell'attività primaria. Per quanto concerne la cessione di oggetti preziosi usati mediante lettera d'intenti le suggeriamo di procedere in tal senso. Per qualsiasi ulteriore delucidazione restiamo a sua disposizione.

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  34. Per procedere al cambio di attività primaria c'è bisogno di cessare la licenza per aprirne un altra con attività primaria il compro oro? Considerando poi che io di vendita preziosi nuovi non ne ho mai fatto, la mia attività primaria era e sara solo inerente all'acquisto di oro usato. Proprio per questo vi chiedo c'è bisogno dell'iscrizione alla banca d'Italia, visto che ho intenzione di vendere ai banchi metalli con lettera d'intento.

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  35. Per vendere ai "banchi metalli" con la "Lettera d'intenti" non ha bisogno di iscriversi all'albo degli operatori professionali. Per quanto riguarda l'attività prevalente, vorrei specificarle che non esiste codificata come attività primaria l'attività di "compro oro", bensì quella di "commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria". La licenza di P.S. potrà avere specificato in modo più dettagliato l'oggetto dell'autorizzazione quale, ad esempio, "compra-vendita di oggetti preziosi usati" e simili.

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  36. quindi mi pare di capire che dovrei cambiare l'ogetto sociale della mia licenza, da licenza di "gioielleria con autoriz. da P.S. per compra vendita di oggetti preziosi usati",ad rilascio licenza per "commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria" e giusto? A questo punto dopo aver fatto tutte le procedure per il cambio di attività primaria vendessi oro ad un banco metalli con lettera d'intento,come dovrei descrivere l'oreficeria in fattura, come rottami auriferi? oppure come oreficeria usata? e se questo banco metalli non destinasse la vendita all'estero,in un controllo fiscale chi avrebbe commesso reato di evasione fiscale io compro oro, o il banco metalli? Vi ringrazzio per le delucidazioni siete eccezionali.

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  37. Deve fare una distinzione tra l'attività primaria della sua azienda, che nel suo caso è il "commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria", e la dicitura riportata sulla licenza di P.S. Infatti sono due cose distinte e non correlate. La modifica dell'attività primaria (non della licenza di P.S!) è necessria se l'attività da Lei svolta fosse stata in precedenza specializzata nella rivendita di oggetti nuovi o al minuto. Se invece la Sua attività è sempre stata quella di acquisto di oreficeria usata, in questo caso lasci tutto esattamente com'è. Per quanto riguarda la cessione con "Lettera d'intenti" deve descrivere la natura dei beni con la dicitura "cessione di gr...di oreficeria usata". Non deve temere che l'azienda che acquista i suoi preziosi non sia in regola, nel caso comunque questo avvenisse, a risponderne non sarà di certo Lei! Verifichi comunque, per la Sua serenità, che l'azienda sia almeno iscritta all'Albo degli operatori professionali sul sito della Banca d'Italia.
    Cordialmente

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  38. quindi, vediamo:
    ho un'attività di vendita all'ingrosso di preziosi, sia nuovi che usati. Decido a questo punto di inviare della merce che non riesco a vendere perchè ormai vecchia, fuori moda ecc. ad un banco metalli il quale la fonde e affina.
    fin qui penso che è un'operazione che posso fare, e cioè ho mandato dei prodotti finiti in lavorazione senza avere il metallo "oro" nelle mie mani e cioè in attesa di essere trasferito in qualche fabbrica per la continuazione del ciclo produttivo. A questo punto decido di vendere il puro cosi ottenuto allo stesso banco metalli. Domanda gli devo applicare l'Iva visto che ormai si tratta di materia prima? Intravedo qualche incongruenza.
    Nel ringraziarvi anticipatamente un caro saluto

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  39. scusate nel post del 29 gennaio volevo dire se NON gli devo applicare l'IVA visto che si tratta ormai di matera prima..

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  40. Ho avuto delucidazioni in merito da un grosso bancometalli italiano uno dei primi come volume d'affari,e mi hanno assicurato che per vendere l'oreficeria usata sotto forma su dicitura in fattura di "rottami auriferi" senza pagare IVA con il reverse charge bisogna essere operatori professionali in oro iscritti alla banca d'italia, quindi per lavorare in esenzione IVA bisogna essere iscritti come operatori professionali in oro con capitale interamente versato di 120.000euro,e con contabilità con colleggio sindacale con
    1)commercialista,2)Dott. commercialista presidente del collegio sindacale,3)due dottori commercialisti come sindaci del collegio sindacale,4)due dottori commercialisti come vice sindaci del collegio sindacale,per un costo di gestione della società grosso modo di euro 1000,00-1200,00 AL MESE!! (SOLO PER LA CONTABILITA')adesso vedete un pò se conviene FARE QUESTO PASSO DELL'ISCRIZIONE ALLA BANCA D'ITALIA? visto che è l'unica maniera per vendere oro in
    "reverse charge" senza commettere evasione fiscale con appendice "penale" se l'evasione iva supera i 50.000euro, e ve lò assicuro non c'è nulla che possa aggirare tutto questo!! non c'è "lettera d'intento" che tenga, quindi non fatevi abbindolare da false proposte di banchi metalli disonesti, anche perchè l'operazione della "lettera d'intento" la chiamano in gergo operazione lavatrice, si corrono rischi peggio di vendere oro in reverse charge senza essere operatori, tanto se succede qualcosa i "guai" non gli passa il banco metalli essendo operatore professionale, ma il semplice compro oro, gioielleria,o laboratorio orafo, che scioccamente vede oro SENZA CONOSCERE AFFONDO LA LEGGE, CHIEDETE AD UN TRIBUTARISTA LE COSE COME STANNO, poi decidete il da farsi....!! guardate che fino ad oggi sono migliaia le attività interessate da questa evasione IVA, e quasi sicuramente chiuderanno tutte.

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  41. Tutto esatto quanto da Lei esposto, tranne le considerazioni riguado le cessioni con "Lettera d'intenti". Prima di sentenziare per sentito dire, Le consigliamo di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate dove senz'altro potrà ricevere utili informazioni in merito.

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  42. Buongiorno. Ho una ditta individuale di ingrosso preziosi e sono stato sanzionato dalla Guardia di Finanza proprio perchè, a seguito di un controllo incrociato in materia di commercio di oro "rottamato" tra la mia ditta ed un compro oro, è emersa la carenza della iscrizione della mia ditta all'albo della Banca D'Italia. Mi è stato ingiunto di regolarizzare la contabilità e recuperare l'Iva sulle fatture. Così ho fatto. Il problema è che il compro oro (anch'esso non autorizzato e non iscritto alla Banca D'Italia) non vuole collaborare nè provvedere al versamento della imposta dovuta. Cosa posso fare e, soprattutto, cosa rischio se non riesco ad adempiere a quanto richiestomi, non per mia responsabilità??

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  43. Gentile lettore,
    in che modo il "compro oro" si è rifiutato di collaborare? O meglio, se il controllo ha riguardato le vostre due aziende, è chiaro che chi ha acquistato doveva corrispondere l'IVA in fattura, così come chi ha ceduto non doveva emettere fattura in esenzione IVA. Pertanto le responsabilità sono da dividere alla pari... Ci spieghi meglio e, se preferisce, utilizzi la nostra mail privata. In qualche modo sapremo aiutarla.
    Cordialmente

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  44. Le mie fatture di cessione erano esenti Iva, e mi sono state regolarmente pagate. Per regolarizzare la partita contabile e recuperare l'Iva a seguito dell'ispezione della GdF, ho inviato al mio corrispondente note di variazione che annullavano le precedenti fatture, emettendo contestualmente, altrettante fatture, queste con Iva esposta. Il "compro oro" ha rimesso al mittente la predetta documentazione comunicandomi di non aver registrato le nuove fatture in quanto ritiene che l'imposta sulle cessioni da me effettuate, per vendita di oro rottamato, è stata correttamente assolta mediante il meccanismo del "reverse change" e che pertanto nulla è dovuto, ritenendo errate le indicazioni fornitemi dalla Guardia di Finanza. A cosa vado incontro persistendo l'inadempimento della mia controparte? Grazie per la disponibilità e chiedo istruzioni per entrare in posta privata.

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  45. E' sufficiente dimostrare che Lei ha ottemperato agli obblighi emettendo nuove fatture e comunicando alla Guardia di Finanza che il Suo cliente si rifiuta di recepirle. La nostra mail è presente sulla Home del sito sul link "profilo".

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  46. Per ciò che riguarda il fenomeno che sta riguardando l'italia intera degli operatori non professionali in oro, che hanno operato con il reverse charge, propio a riguardo di quest'ultimo come sono messe le catene nazionali in franchaising,gli affiliati di queste tipologie di attività possono operare in revesecharge? o adirittura possono sussistere queste tipologie di affiliati in regime di franchaising come attività di compro oro? visto che lavorano e aprano le loro catene di affiliati "in nome e per conto"(almeno così ho saputo).
    E mettiamo il caso che anchio sia una azienda regolarmente iscritta alla banca d'italia e decida di espandermi in regime di franchaising, lo posso fare? e come mi devo comportare fiscalmente con i miei affiliati? vi ringrazio sin dadesso per le risposte esaudienti che possiate fornirmi.

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  47. Vorrei innanzitutto farle presente che "per nome e per conto" non è possibile operarare in questo settore, poichè ciascun imprenditore resta autonomo ed i requisiti previsti dalla legge non possono essere trasferiti ad associate o affiliate. Per quanto concerne la posizione dei "franchisor" - che spesso in questo settore svolgono abusivamente le funzioni di intermediari tra gli affiliati e le fonderie nonostante sprovvisti dell'iscrizione all'Albo degli operatori professional in oro- la loro posizione è regolata dalla legge 129/2004. Qualora Lei fosse un "franchisor", regolarmente iscritto all'Albo della Banca d'Italia, non potrebbe comunque acquistare dai Suoi affiliati oggetti beneficiando del "reverse charge", potendo operare con questo meccanismo esclusivamente sulle cessioni svolte tra Lei e altro "operatore" come la fonderia. Pertanto, gli oggetti ceduti dagli affiliati, dovranno essere acquistati con IVA ordinaria o a margine.

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  48. Scrivo soltanto per farvi i miei complimenti. Grazie a voi ho salvato la ditta di mia figlia! Ho parlato personalmente con l'agenzia delle entrate e mi hanno confermato per filo e per segno tutto quello che sostenete voi! reti in franchising e banchi metalli dovrebbero vergognarsi di indurre, per il loro sporco guadagno, le persone alla rovina! Sempre a dire che era lecito vendere i rottami e utilizzare il reverse charge, quando agenzia delle entrate e finanza mi hanno confermato il contrario! a questi signori auguro un giorno di ritrovarsi tutti in un aula di tribunale con le tasche vuote! scusate lo sfogo e grazie per lo straordinario servizio che offrite!

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  49. Vorrei farvi una domanda ma i banchi metalli che acquistano rottami d'oro con la fatturazione rilasciata dal compro oro in revese charge cosa rischiano? e mai possibile che quello a rischiare e solo il compro oro? oppure anche il banco metalli potrebbe risponderne in sede legale ed amministrativa con sanzioni e verbali, ad esempio con l'accusa di incauto acquisto, perchè qualcosa non mi torna in questa telenovella, stanno colpendo i piccoli che inizialmente hanno venduto in reverse charge proprio trasportati verso questa soluzione da i banchi metalli "altrimenti non acquistavano il rottame" adesso gli stessi banchi metalli chiedono ai loro fornitori "compro oro" di iscriversi come operatori professionali in oro all'albo della banca d'italia, altrimenti a loro dire non ci sarebbero soluzioni!! anzi mi è stato detto verbalmente da un grosso banco metalli italiano dopo che gli avevo prospettato la vendita con lettera d'intenti, che era pericolossisimo vendere con questa procedura, e che se sorpresi ho soggetti ad un controllo da parte dell'agenzia delle entrate e guardia di finanza le sanzioni sarebbero state tremende nei confronti del compro oro, mentre il banco metalli che ti rilasciava lettera d'intenti non passava nessun guaio se nè usciva dalla situazione pulito come una colomba, la risposta a questi perchè mi hanno sempre detto loro e da ricercare nella sempre più crescente iscrizione dei compro oro alla banca d'italia, dicendomi "se c'erano altre soluzioni ti pare che tutta questa gente scelga di iscriversi?" se è possibile potreste darci delucidazioni dettagliate punto per punto,specie sul fatto se il banco metalli possa essere chiamato in causa per il fatto di accettare fatture in reverse charge senza accertarsi che il soggetto cedente sia iscritto o no come operatore professionale.
    Distinti saluti grazie.

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  50. Gentile lettore,
    sarebbe interessante chiedere, alla persona del banco metalli con cui ha parlato, di mettere nero su bianco ciò che sostiene e, ricevuto il documento, recarsi presso la Guardia di Finanza e vedere come i militari reagirebbero dinanzi al cumulo di inesattezze elencate. Comunque può stare tranquillo, poichè il poco informato signore, si rifiuterà di confermare su carta quanto mendaciamente Le ha dichiarato verbalmente. Le materie commerciali e tributarie non sono cose per tutti, esistono a tal riguardo persone che hanno studiato per poter essere di valido sussidio ai commercianti e imprenditori. Non deve lasciarsi sedurre da dichiarazioni offerte da chi, a causa di questa storia, andrà a perdere lauti profitti.

    Tornando alle Sue domande, Le confermiamo che gli acquisti effettuati con "lettera d'intenti" sono perfettamente legittimi e potrà trovare conferma esponendo il quesito a qualsiasi comando delle Fiamme Gialle o ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Altri metodi operativi per effettuare la cessione di oggetti preziosi usati ad aziende specializzate del settore, sono il "regime speciale del margine" o il regime IVA ordinario. Il motivo per cui alcune aziende cedenti si iscrivono all'"Albo degli operatori professionali in oro", è per poter cedere ai "banchi metalli" beneficiando per l'appunto del reverse charge e spuntare pertanto un prezzo netto sulla vendita ovvero senza, nel caso ad esempio di rivendita con il regime del margine, dover corrispondere all'erario l'IVA calcolata sul costo dell'acquisto del bene ed il prezzo di rivendita dello stesso.

    Per quanto invece concerne le sanzioni penali ed amministrative derivanti dalla vendita da parte di soggetti non autorizzati con il reverse charge, questi in effetti riguardano più direttamente il cedente poichè è egli che emette fattura descrivendo i beni come "rottami" ed applicando la classica dicitura "IVA non addebitata ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/72". Quindi è il venditore che dichiara di poter cedere i beni con questo sistema e non il compratore anche se, come tutti ben sappiamo, sono proprio i "banchi metalli" ad imporre questo regime fiscale, pena il mancato acquisto della merce.

    E' chiaro comunque che non sono da escludere eventuali sanzioni nei confronti dei "banchi metalli", poichè dovrebbero saper rispondere ad almeno un paio di domamde:
    1) Perchè hanno acquistato con il reverse charge da soggetti non iscritti alla Banca d'Italia, pur essendo a conoscenza della legge?
    2) Il cessionario è certo del fatto che i beni ricevuti fossero nelle specie di "rottami" e non di "oggetti finiti"?

    Basterebbe recarsi presso qualsiasi fonderia e vedere che effettivamente la merce da questi acquistata è costituita in prevalenza da oggetti finiti, nonostante i DDT e le fatture dei cedenti riportino espressamente la descrizione di "rottami".
    Comunque stia tranquillo e, per una Sua maggiore serenità, si rivolga alle Autorità competenti per avere conferma di quanto da noi esposto.
    Cordialmente

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  51. Salve, sono un gioielliere di brindisi e da 10 anni svolgo all'interno della mia attività, l'attività di recupero dell'oro usato.
    Questi signori dei banco metalli hanno sempre chiesto loro la fattura con le diciture che di solito riportiamo Esente per l'art... etc
    Oggi andando a chiedere nuove informazxioni mi hanno risposto: " ma noi te lo avevamo detto", e io rispondevo che a me non costava nulla fare la fattura con l'iva visto che loro dovrebbero pagarmela.
    Il fatto che questi signori dicono che se il prezzo dell'oro e ipoteticamente 10 io dovrei scorporare l'iva da 10 che loro mi hanno pagato e non fare 10 + 20%.
    Quindi non mi sembra giusto accollare sul dettagliate un costo che dovrebbe essere dei banco metalli.
    Seconda cosa, il mercato essendo che la normativa dai commercialisti è stata sempre interpretata in questa maniera, ha prodotto un difetto di forma irreversibile che oggi pagheranno solo in pochi.
    Cioè secondo me la Guardia Di Finanza dovrebbe inizia rte prima a fare i controlli alla testa, per vedere quanto questi signori operano realmente bene? E quanti quindi hanno fatto un acquisto incauto sapendo che noi emettevamo fatture non a norma di legge? Di chi sono le responsabilità?
    Io che ho sempre cercato di operare nella massima onesta (visto che a me se me la danno l'iva la verso se non me la danno...)e giusto che debba rischiare sei mesi di reclusione perchè si presume che io sia fuori legge?
    La federazione di categoria ha dato delle indicazioni chiare.
    Ora non si può multare una persona perchè invece di scrivere rottame a scritto oro usato. Quanti conoscono la differenza? Non sarebbe meglio fare prima un opera di informazione e poi quella sanzionatoria visto che il problema è comune al 90 % degli operatori? Perchè come da tempo succede chi ci deve rimettere sono sempre i dettaglianti?
    Grazie dello spazio concessomi.
    Saluti

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  52. Sono un pugliese come te noto gioielliere di ostuni, non ti preocuppare se sanzionano noi.......,verso questi signori dei banchi metalli cosa dovrebbero fare?............... il carcere a vita? la federazione di categoria poi quale è per te?....no perchè io ancora non lo capito!! forse U.I.C., che poi ha demandato tutto alla banca d'italia.....?, lo sai che ti dico che la situazione sta degenerando, fra chi acquista a nero, e chi aquista in virtù della confusione più totale che hanno voluto creare!!!
    questo business si stà sputtanando alla grande, nascono come funghi di quà e di là,
    e poi che bella coordinazione fra polizia di stato questura che ti rilascia licenza per l'acquisto di oro usato, e guardia di finanza ufficio delle entrate che si alzano una mattina e come per magia scoprono questa maxi frode d'evasione di IVA allo stato......, quando?.... dopo 15anni!! sarà forse che questi signori rapresentanti dello stato hanno intravisto un grosso introito per fare cassa allo stato a discapito di noi dettaglianti, ma sopratutto verso noi imprenditori del "SUD", anche perchè come saprai la maggioranza di questi banchi metalli sono al nord!!
    e menomale che si definiscono questi signori del nord gente perbene...... aristocratica......,di sani principi morali! ...........quindi se vuoi un consiglio è meglio essere "NULLATENENTI" cosi se cercano di rovinarti con controlli fiscali, sanzioni, reati penali etc......, se la prenderanno nel........., poi dove si è visto che un incensurato possa scontare mai "6 MESI" DI RECLUSIONE? questa storia si concluderà come tutte le barzellette italiane....., come L'H5N1!, poi come mai le televisioni non si sono interessate di questo fenomeno?...........,che c'è stato il silenzio stampa?...... poi con le carceri che scoppiano in italia dove dovrebbero mettere per 6mesi migliaia di gioiellieri, e compro oro italiani!!............. ammeno chè creiamo una l'hobby,entriamo in politica e poi......, ci facciamo le leggi ad personam per pararci il......., anche se non credo sia il nostro problema più grande, visto che noi ci si cerca di portare solo quel misero quarto di pane a casa, a differenza di questi banchi metalli che le stanno tentando tutte per evadere quel 20% allo stato, mettendoci a nostra insaputa anche di mezzo noi, per i loro grossi guadagni milionari, tentando pur di abbindolarci tutte le strategie possibili...lettera d'intento ecc...., a questo punto potrebbero farla tutti questi banchi metalli stà lettera d'intento!! visto che sono tutti importatori ed esportatori....., grossi commercianti non trovi? quindi quel 20% come hai detto tu fa molto più comodo a loro che ha noi! visto che a meterglielo in fattura a noi non costerebbe niente,.....e poi c'è la finanza come mai con il loro dispiegamento enorme di forze e di uomini, e con la loro iteligenze non provano ad approcciare una finta vendita a questi bancometalli con l'iva in fattura....., possono rendersi conto che chi induce, chi cerca di raggirare le leggi, chi sopratutto non acquista il tuo oro se non con il reverse charge! sono proprio i banchi metalli!!
    ironia poi della sorte operatori professionali in oro iscritti alla banca d'italia!,
    organo che dovrebbe vigilare.....!!!
    e come mai non a vigilato sugli incauti acquisti che hanno fatto per lunghi anni i banchi metalli, senza vedere se da queste persone che acquistavano rottami auriferi erano o no operatori professionali, per poter operare con il reverse charge?
    invece l'unica cosa che ti chiedevano era copia della licenza P.S. con l'appendice per l'acquisto di oro usato.
    Dopo tutto l'italia e il paese dei furbetti del quartierino o no? ma per questi banchi metalli quest'appellativo non si addice, meglio chiamarli "VOLPONI DEL QUARTIERINO" visto i loro grossi volumi d'affari che muovono.......per legge senza IVA......loro!!

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  53. In risposta al Signor Martinelli.
    In realtà l'ignoranza è esclusa come attenuante nel giudicare l'operato di quelle persone che, cimentandosi in attività commerciali, commettono un reato. Le leggi esistono e chi le ha violate, anche se in buona fede, non è giustificabile. Il commercio dei preziosi, nel noistro Paese, è sempre stato regolamentato da apposite disposizioni legislative ed è a cura, di chi intende cimentarsi in questo commercio, informarsi e adeguarsi alle stesse.

    Non ci si può fidare di chi da consigli più o meno improvvisati, magari dettati dal proprio tornaconto. Le violazioni, nel mercato dell'oro usato, sono palesi e sotto gli occhi di tutti. Un commerciante, anche se non scolarizzato, sa ben distinguere un oggetto finito da uno che non lo è affatto. Come ben dovrebbe sapere che gli oggetti finiti sono assoggettati ad un determinato regime IVA, mentre le materie prime o secondarie destinate all'industria, ad un altro.

    Comunque le responsabilità ricadono sempre a ridosso del cedente, ovvero del soggetto che arbitrariamente e senza alcuna prova oggettiva descrive prima di aver acquistato oggetti finiti (un anello, un bracciale), e poi di aver ceduto "rottami". La fonderia, almeno il larga parte, ne esce pulita ma il "compro oro", ovvero il soggetto che ha emesso documentazione falsa?

    La legge è chiara: gli oggetti finiti, nel nostro caso "oreficeria usata", possono essere ceduti beneficiando del "regime speciale del margine", quindi è il cedente che verserà l'IVA pari al 20% calcolato sul ricavo, oppure ordinaria, ovvero il cessionario paga in fattura l'aliquota al 20% sul totale dell'imponibile. Alternative, per chi non iscritto all'"Albo degli operatori professionali in oro", non esistono.
    Cordialmente

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  54. Qui qualcosa non torna come mai i controlli della g.f. ed ufficio delle entrate non sono andati avanti eppure di compro oro e gioiellerie che acquistano oro usato rivendendolo come rottame in fattura con il reverse charge è piena l'italia, e continuano ad aprire altre attività di questo genere quindi come mai se c'è questo tipo di problema a livello fiscale lo stato continua a rilasciare licenze? poi mi chiedo come mai al signor Martinelli avete risposto mentre alle domande che vi chiedeva l'altro signore di ostuni non avete risposto? che vi siete sentiti chiamare in causa......, anche perchè fino a poco tempo fà eravate proprio voi a divulgare gratuitamente attraverso questo spazio web la possibilità di lavorare con la lettera d'intento visto che secondo voi è legale.......!!!! come mai il mio dottore commercialista tributarista mi ha detto il contrario, anzi mi ha aggiunto che questa lettera d'intento nel gergo delle truffe si chiama "OPERAZIONE LAVATRICE",, penso proprio che voi lavoriate per qualche bancometalli che attraverso questo spazio tende a fare ancora più confusione su l'ignoranza non della gente, ma sù questa legge 7/2000 che fà acqua da tutte le parti visto che non e chiara ed è lacunosa tant'è vero che quei compro che sono stati oggetto del controllo da parte della guardia di finanza "SONO ANCORA APERTI" e continuano ad operare lo stesso come facevano prima, adesso cosa ci verrete a dire......, un'altra barzelletta delle vostre? oppure oscurerete la mia risposta "visto che in passato lo avete già fatto" che avete paura del confronto?....., poi come mai dei consulenti veneti.... almeno così vi definite! si mettono "gratuitamente" a fare i paladini della giustizia, dando consigli a loro volta sul argomento ripeto gratuitamente.....!!!perchè non mettete nome e cognome vostro e dollo studio di consulenza che rappresentate!!..., può anche darsi che anche nel vostro caso la legge non ammettà ignoranza!!

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  55. Nonostante questo post rappresenti un'offesa, non tanto a noi quanto alla lingua italiana, desistiamo volutamente alla tentazione di cancellarlo. Infatti ben ci mostra, oltre la preparazione dell'autore che lo ha postato, un risentimento che appare spropositato rispetto alle argomentazioni qui trattate. Comunque ci auguriamo che le divertenti conclusioni tratte dall'anonimo contestatore, possano essere di diletto per i nostri lettori che potranno, cercando di indovinare il senso della sua sfuriata, riflettere su quanto sia importante saper parlare e scrivere bene onde evitare di far la figura del ciuchino come il nostro avventato e rabbioso commentatore.

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  56. Ribadisco secondo me ci sono delle grandi lacune nella legge che legge per quanto sia è sbagliata. Una precisazione và fatta e cioè sulla differenza tra oro da investimento e oro con destinazione industriale.
    Noi giustamente come dettaglianti non siamo abilitati a vendere oro da investimento, per quello ci vuole la licenza dell'ufficio cambi.
    Io non ho mai venduto oro da investimento però mi si dice che sono a livello amministraztivo fuori legge.

    L'errore sta proprio lì nel fatto che noi acquistiamo oro usato (oggetti) con titolo 750 che in fusione diventeranno 730, 742, 745).

    l'oro avente titolo inferiore a 995 millesimi non è definito oro da investimento quindi può essere commercializzato da noi dettaglianti senza avere Società e versare capitale sociale.

    Il problema sta ora sull'interpretazione fiscale e cioè il reverse change.

    Premesso che quyello che dice l'anonimo di ostuni seppur con tanta foga, è giusto, rispetto al fatto che tra questura e finanza c'è una assurda incongruenza di comportamento.

    Se io sono una ditta iondividuale e non sono quindi abilitato ad acquistare oro usato, perchè mi rilasci la licenza? Perchè mi rilasci il registro di pubblica sicurezza? Dobbiamo pensare che le cose vengono fatte alla carlona?
    Perchè su 2000 operatori , 200 commercialistio adottano lo stesso principio? Forse perchè essendo il nostro un passaggio intermedio, e quell'oro a bisogno di essere ulteriormente lavorato per essere riportato a fino e rivenduto dagli operatori abilitati, rientriamo nel regime del reverce change. Queste non sono supposizioni ma conclusione tirate fuori da delucidazioni arrivate direttamente al ministero dell'economia da parte della Federazione di categoria.

    E' giusto in questo momento secondo me fare ulteriore chiarezza e dare la possibilità agli operatori di mettersi in regola se l'interpretazione di questa legge sdeve essere quella fatta dalla GF.

    Come dice l'amico non penso si poss mettere dentro tutta una categoria, penso che sia invece giusto operare lì dove ci sono le vere frodi e cercare tramite i sindacati di cateria e confcommercio e cna di fare comunicazione e informazione. Allora in quel momento si potranno effettuare i controlli.

    Tutto questo avverrà soltanto se la reale intenzioone è quella di cercare di orientare verso il giusto, gli operatori, altrimenti è solo una buona scusa per riempire le casse dello stato, addossando ad un settore veramente in crisi questo ulteriore fardello.

    Grazie

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  57. Quello che non capisco,ammesso che la fattura emessa con reverse charge da soggetti non autorizzati sia illegale,e' perche' venga contestata l'evasione dell'iva quando questa e' stata versata dal cessionario(banco metalli).In fin dei conti lo stato incassa sempre lo stesso importo soltanto che e' versato dal banco metalli e non dal laboratorio che vende.capisco un ammenda per l'emissione non conforme ma non capisco l'evasione:Potreste spiegarmi?Grazie

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  58. Il banco metalli non versa nulla perchè si scarica iva a credito per loronon assumendosi il carido di iva a debito.
    Per loro l'IVA và in compensazionecioè viene registrata sia in attivo che in passivo quinsi si annulla in automatico. Te lo spiegato in parole semplici

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  59. Mi spiegate come mai ed in base a quale legge un compro oro debba nuovamente applicare l'aliquota IVA alla cessione di oreficeria usata o rottami auriferi visto che quest'ultima era già stata assolta e versata al momento dell'acquisto da parte dei gioiellieri, che poi un privato decida di rivenderlo ad un compro oro questo non significa che nella filiera finale che porta alla fusione si debba ripagare l'iva, ecco perché chi e stato interessato da un controllo fiscale per evasione ha potuto contestare il verbale senza pagarlo e continuando a restare aperto! Perciò data la nascita da pochi anni dei compro oro realtà che in passato fino ad un decenio fa non esisteva c'è bisogno di aggiornare alcune leggi lacunose che in questo caso fanno acqua da tutte le parti. Non c'è bisogno di essere un tributarista per capire che l'iva va pagata una tantum, quindi non create catastrofismi inutili basti dare un'occhiata nell,albo della banca d'Italia quanti pochi esercenti si sono iscritti all'albo degli operatori professionali in oro, tenendo sempre presente che aziende italiane che hanno operato e operano sul territorio sono migliaglia e non qualche decina che si sono iscritti.

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  60. Nessuno obbliga ad applicare l'aliquota IVA ordinaria, così come nessuno lo può impedire. E' bene ricordare che però è impossibile non applicare almeno l'IVA al margine, trattandosi di vendita di oggetti finiti e usati. L'IVA, a differenza di quello che Lei sostiene, non è versata "una tantum", bensì deve essere necessariamente ricalcolata per i beni usati.

    Nessuno obbliga all'iscrizione all'albo della Banca d'Italia, fermo restando che il conmmerciante voglia utilizzare regimi fiscali che invece lo pretendono. Il semplice "compro oro" può comprare infinite quantità di oreficeria usata, purchè queste vengano assoggettate al previsto e coerente regime IVA, ovvero quello del margine. Le case d'aste ad esempio, vendono beni che hanno anche centinaia di anni; ebbene questi oggetti vengono rivenduti con IVA ordinaria al 20%, anche per esemplificare le operazioni di vendita, nonostante questi beni potrebbero essere rivenduti con IVA al margine. Comunque non esiste lacuna legislativa o tributaria, ma schietta e oggettiva ignoranza e da parte dei commercianti, e da parte dei cosiddetti "consulenti".

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  61. L'iva al margine viene calcolata sull'utile netto che un'azienda guadagna e vero? L'alquota e al 20% sul guadagno? E vero che c'è da presentare anche una domanda al comune per poter lavorare con questo regime? Distinti saluti grazzie.

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  62. Ho parlato con diversi consulenti,e a loro volta hanno consultato in via informale l'agenzia delle entrate.L'operazione di reverse charge almeno su verghe aurifere analizzate con tanto di fattura da parte del laboratorio di analisi,rientra perfettamente nel meccanismo percio' si esclude l'evasione iva,altra cosa invece e' il NON poter fare questo tipo di commercio ai sensi della legge 7/2000 se non si e' autorizzati ed questo invece e' un reato penale percio' le cose sono ben distinte e separate.Per quanto riguarda invece fatturare dell'oreficeria usata mettendo la dicitura rottami in fattura questo comporta certamente la contestazione di evasione visto che si e' stravolta la natura del bene al fine di farla rientrare forzatamente nel meccanismo di reverse charge.
    Giusto?

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  63. Per l'anonimo del 24 maggio: non deve presentare domanda alcuna all'autorità comunale;

    Per il signor Marco: esatto.

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  64. Per una perizia sbagliata del mio consulente che ho anche pagato 500,00euro per la Perizia sbagliata perché gonfiata da parte del mio consulente a mia insaputa, per conferimento beni strumentali e vincolando 30.000,00euro in banca per fare l'iscrizione alla banca d'Italia come operatore professionale in oro, per la sua perizia bocciata da parte della banca d'Italia mibtrovo ad oggi con una società visto che prima ero ditta individuale e con la necessita di andare nuovamente dal notaio sopportando dinuovo altre spese per abbassare il capitale sociale per poter togliere il collegio sindacale, e con il mio consulente che miha sempre seguito e ha fatto la perizia giurata dei beni strumentali per volturare la mia azienda da ditta individuale a società iscritta all'albo, che mi chiede le spese per i mesi che sono passato per contabilità con collegio sindacale visto che oltreca portarmi la contabilità dovrebbe essere stato presidente del collegio, ma io non voglio pagarlo uno per il fallimento per colpa sua dell'iscrizione a l'albo, due perché la contabilità con collegio sindacale dalla nuova srl per me sussisteva se la banca d'Italia accettava l'iscrizione da parte della mia società, addirittura questa persona il mio consulente adesso mi minaccia perché gli ho chiesto la fattura della sua perizia giurata forse perché avrà capito che voglio chiamarlo ai danni che mi ha cagionato.... Spese inutili di atti notarili ecc...,senza aver centrato l'obiettivo del iscrizione a l'albo pergiunta adesso mi vedo minacciare dallo stesso consulente che se non gli pago la consulenza con collegio sindacale dei primi sei mesi che sono passati, si dimetterà da l'incarico e denuciera tutto alla finanza, e mi invita nuovamente dal notaio per un altro atto per ridurre il capitale sociale della mia srl da 120.000,00 che ha dichiarato lui con vari conferimenti perizia gonfiata che ha fatto! A chiaramente meno per poter togliere il collegio sindacale. Adesso mi chiedo sono lecite tutte queste pretese di spese contabili del mio consulente visto che la banca d'Italia a ritenuto la sua perizia gonfiata bocciandomi la pratica!!! Tutto questo per cercare di regolarizzarmi visto che ero una ditta individuale con commercio di preziosi al dettaglio che ha lavorato come compro oro negli anni scorsi per circa quattro anni con il regime del reversecharge, adesso che ero ad un passo dal regolarizzare la mia situazione divenendo bancometalli, il mio consulente mi ha rovinato, e mi minaccia pure che se non lo pago andrà a denuciare la mia posizione passata alla guardia di finanza se io gli vado a chiedere i danni cagionati alla mia azienda lui andrà immediato alla finanza a denuciarmi visto che a suo dire sono solo io a passare i guai!! Anche se a questo punto mi chiedo e possibile tutto ciò dato che mi ha sempre portato la contabilità lui anche quando ero ditta individuale!! Posso far valere i miei diritti per i danni che mi ha cagionato alla mia azienda? Perfavore ho bisogno di un vostro consulto pero' senza girare la domanda senza darmi un reale consiglio utile per difendermi da questo consulente!! Capisco la vostra posizione nel essere magari vaghi nel darmi una risposta, ms vi prego di cuore aiutatemi con qualche consiglio. Eternamente grato.

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  65. Mi scuso se ho già postato in un'altra discussione ma la precedente mi sembrava poco seguita....Provengo dal settore dei metalli preziosi e con non poche difficoltà ho intenzione di aprire un negozio compro oro , che ovviamente rispetti la 7/2000 secondo voi conviene ancora considerando il moltiplicarsi costante di queste realtà?
    Altra domanda: é fuori discussione per un proprietario di un compro oro e non operatore professionale poter acquistare all'estero oro usato per poi importarlo in italia e cederlo agli operatori?

    Un grazie in anticipo Elisa

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  66. Per l'utente anonimo del 28 maggio: gentile lettore, abbiamo ben compreso la difficile situazione che Le si è venuta a creare. L'unico consiglio che davvero ci sentiamo di poterle offrire, è quello di rivolgersi ad un competente avvocato. La situazione inoltre si mostra particolarmente spinosa visto che, per come ci ha descritto la vicenda, sono stati commessi reati che esulano dalle nostre competenze. Ci auguriamo possa risolvere quanto prima questa situazione e che possa tornare a lavorare serenemante.

    Per la signorina Elisa: come avrà senz'altro notato questo tipo di attività negli ultimi mesi si è molto inflazionata. Valuti con attenzione la zona dove intende aprire e la vicinanza di altri centri di raccolta.
    Cordialmente

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  67. La ringrazio per la risposta , credo che la scelta della zona del punto vendita sia fondamentale... quello che mi chiedo è possibile che la gente abbia così tanto metallo da vendere ? Io pensavo che dopo l'apertura dei vari compro oro nel giro di qualche anno si sarebbe esaurito il volume totale.... invece dai dati che ho sembra che ce ne sia davvero molto ancora in giro....

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  68. Le chiedo gentilmente un'altra informazione: esiste un'associazione di categoria per questo settore ? la ringrazio

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  69. Le chiedo per cortesia di spiegare meglio come funziona la lettera d'intento? Dalla discussione sopra ho capito che lavorando in questo modo è possibile non pagare l'iva e non essere iscritti all'UIC? Grazie anticipatamente

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  70. Per l'utente del 31 maggio: francamente non sappiamo dare risposta al Suo quesito. comunque la nostra riflessione è che se la gente smette di comprare oreficeria, allo stesso modo smetterà di venderla.

    Per l'utente del 5 giugno: non esistono associazioni di categoria riconosciute;

    Per l'utente del 7 giugno: l'argomento è stato già affrontato al seguente post: http://oro-mercato.blogspot.com/2010/01/la-lettera-dintenti.html

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  71. Buonasera,
    domanda:un operatore professionale in oro,può ricevere una fattura di "oreficeria usata" ,con il margine, da parte di un negoziante e succesivamente "rottamarsi " questi oggetti in proprio o fonderseli ?
    grazie x la cortese e sicuramente esaustiva risposta.
    saluti, Luigi.

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  72. Per anonimo del 05 giugno 2010 13.19

    Se ti rifersci alla categoria Gioiellieri orafi e dettaglianti, esiste e puoi visionare il sito www.orafidettaglianti.it

    Se parli di categoria "Compro Oro" non saprei anche se poi non è una vera è propria categoria ma farebbe parte della filiera orafa.

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  73. Si dice che ci sia in atto un decreto leglislativo che debba regolarizzare la categoria dei compro oro che operano in reverse charge senza l'iscrizione alla banca d'Italia, e vero? condonando chi e' stato sanzionato per evasione fiscale............Oppure mi hanno detto una grossa bagianata i vertici di un grosso banco metalli italiano che mi hanno inoltrato questa delucidazione.

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  74. Le hanno detto una grossa bagianata, il documento a cui facevano riferimento era probabilmente questo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf
    e, da come potrà leggere, l'esatto contrario di quello in cui speravano.

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  75. Sono intenzionato ad intraprendere l'attività di "Compro Oro" ed a condurla in ottemperanza di ogni norma e/o legge che ne regolamenti lo svolgimento.
    A questo proposito sono a chiederVi alcune delucidazioni:

    a) Intendo ottenere l'autorizzazione come Operatore Professionale dalla Banca D'Italia, quindi costituirò una S.r.l. a socio unico con capitale sociale interamente versato pari ad €. 120.000,00. Il capitale sociale potrà successivamente essere impiegato nell'attività oppure resta inutilizzato a garanzia di eventuali creditori ecc..?;

    b) Un Operatore Professionale può acquistare gioielleria usata da privati e rivenderla senza alcuna trasformazione?;

    c) Un Operatore Professionale può acquistare pietre preziose, orologi, ecc..?;

    d) Se si, l'oro acquistato dai privati intendo venderlo in parte ai Banchi Metalli ed in parte, insieme ad orologi e pietre preziose, rivenderlo al dettaglio a privati. E' possibile? La quota venduta ai Banchi Metalli benficerà del regime del Reverse Charge, quella venduta ai privati invece?;

    e) L'oro venduto ai Banchi Metalli come dovrà essere descritto in fattura? Di fatto è gioielleria usata ma questa denominazione è compatibile con il regime del Reverse Charge?

    In sostanza, quello che mi preme è poter acquistare in modo legittimo oro e preziosi all'interno di normali negozi su strada e rivendere sia ai Banchi Metalli che a privati quanto acquistato, beneficiando del regime del Reverse Charge che, a parità di attività svolta, aumenta del 25% l'utile lordo dell'attività.
    Vi ringrazio sin d'ora.

    Paolo

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  76. Gentile signor Paolo,
    in risposta alle lettere A, B, C, D, : Sì

    Risposta alla lettera E: L'oreficeria venduta da un operatore professionale ad altro dovrà prima essere trasformata in rottami presso laboratorio (generalmente gli stessi fondachieri che acquistano la merce ne sono provvisti) ed emessa regolare fattura che attesti la trasformazione dei beni. A questo punto la merce potrà essere ceduta con il meccanismo noto come reverse charge. Tutte le operazioni che prevedono questo tipo di procedura dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia qualora superino l'importo in fattura di € 10.000.
    Cordialmente

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    1. Buonasera, nei prossimi mesi dovrei aprire un banco metalli con tutte le licenze del caso. Mi sorge alcuni dubbi. Mi hanno detto che se acquisto da compro oro devo ricevere la fattura con il regime del margine, se invece acquisto rottami da altri soggetti passivi di imposta riceverò fattura con inversione contabile, e' corretto? L'altro dubbio e' questo: quando acquisto rottami con "margine" o con "inversione" e successivamente affino questa merce come mi devo comportare ai fini IVA? Ad esempio se acquisto con "margine" 1000 euro di rottame e lo affino,, cosa devo fare ai fini IVA? Devo calcolarla come se fosse una vendita? Spero di essere stato chiaro, e' la prima volta che entro in questo blog e le sue risposte mi sono sembrate veramente competenti e professionali.... Aspetto le sue risposte anche perché mentre le scrivo mi vengono in mente mille altri dubbi da chiederle... Grazie

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  77. Gentile Goldfingher, più volte o cercato di chiederle (inutilmente) a quale norma posso fare riferimento all'annullamento del limite di ex £ 1000000 per la compravendita di oggetto(unico) di oreficeria usata.
    Con il mio commercialista ci sono pareri contrastanti, vorremmo sapere se le operazioni che superano tale limite debbano essere evidenziate o incolonnate in modo differente.
    Rivendo oreficeria usata con il sistema del margine globale e analitico, nel caso di vendita(o acquisto) di un pezzo unico che appunto supera tale limite cosa devo fare.
    Ci dice gentilmente la norma che abolisce le ex £ 1000000 per poter procedere alle operazioni correttamente?
    All'agenzia entrate gli risulta ancora tale limite....

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  78. COMUNICAZIONE TECNICA ALL'AMMINISTRATORE DEL BLOG:

    I commenti blog e post dell'aromento "Il regime speciale del margine" non si aprono, ne tantomeno è possibile inserire commenti o domande......è solo visibile la prima pagina con sottostante "post piu' vecchi o nuovi" che NON si aprono....

    Saluti
    Un Vostro lettore

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  79. HO UNA GIOELLERIA-OREFICERIA. VISTO CHE SI VENDE POCO OREFICERIA, IN QUEST'ULTIMI ANNI, HO INTENZIONE DI VENDERE AD UN BANCO METALLI PARTE DI QUESTA OREFICERIA CHE HO IN MAGAZZINO. PRECISO CHE SI TRATTA DI OREFICERIA AQUISTATA DA GROSSISTI E CHE A SUO TEMPO HO PORTATO IN DETRAZIONE L'IVA. I BANCO METALLI, DA QUELLO CHE HO CAPITO, LEGGENDO IN UN QUESITO PRECEDENTE NON SONO SOGGETTI A PAGARE L'IVA SULL'ORO (VORREI UNA CONFERMA). IN QUESTO CASO CHE SI TRATTA DI OREFICERIA CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERA FUORI MODA O NON PIU' RICHIESTA DALLA CLIENTELA PER VIA DEL COSTO ALTO DELLA MATERIA PRIMA, COME MI DEVO COMPORTARE CON LA FATTURAZIONE? DEVO CONSIDERARE IL REGIME DEL MARGINE? E' APPLICABILE IN QUESTO CASO? S'E'POSSIBILE L'IVA CHI LA DEVE PAGARE? HO DEVO APPLICARE IL REGIME ORDINARIO? HO NON POSSO VENDERLO AD UN BANCO METALLI? SICURI DI UNA VS RISPOSTA. VI RINGRAZIO.

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  80. AGGIUNGO: mi scuso che ho scritto tutto in maiuscolo, non ci ho fatto caso.
    vorrei fare un'altra domanda: se l'importo della fattura superasse i 13.000,00 euro devo fare comunicazione a qualche uffici di competenza? Grazie. Saluti

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  81. salve, secondo il mio parere ,e per stare sicuro e tranquillo al 100%, dovrebbe rivenderla con il regime del margine come oreficeria usata obsoleta da rottamare e fondere,ovviamente a banco metalli iscritto banca italia.
    spero di esserle stato di aiuto...
    saluti

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  82. se ho applicato il reverse charge erroneamente e mi viene contestato in quanto come "compro oro"non ho i requisiti professionali, è giusto chiedermi il versamento dell'iva a margine? consideriamo che precedentemente è stato applicato il reverse charge il cedente ha sicuramente assolto al versamento iva quindi io andrei a pagare per la seconda volta la stessa imposta, prima il cedente e poi io come cessionario. com?è possibile dov'è l'inghippo?

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  83. Nell'ottobre del 2010 finalmente si sono messi tutti d'accordo....I compro oro possono commerciare rottami e vendere rottami nei vari banchi metallo.Non è necessario affiliarsi ai vari ladroni di franchising, meglio pagare un corso di qualche giorno.
    Mi dispiace per tutti gli invidiosi che speravano in una inc.....per tutti i compro oro.
    E mi dispiace per tutti i compro oro che sono stati inc... solo per la solita confusione che c'è nel bel paese.
    Auguri a tutti e buon lavoro.

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  84. Buonasera,
    In merito all'ultimo post potrebbe essere più esaustivo?
    Cosa significa si son messi tutti d'accordo ed i compro oro posso acquistare e rivendere rottami?
    Cordialità

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  85. ci sono sentenze di commissioni tributarie a favore o contrarie all'utilizzo del reverse charge da parte di un compro oro?
    grazie

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  86. chi ha un laboratorio orafo con annesso
    punto vendita con licenza di oggetti preziosi e orafo con licenza di fabbricante con marchio identificatico
    , può beneficiare del reverse charge ?
    in pratica
    acquistando da privati fondendo in proprio etrasformandolo in verga e venderlo trasformato in reverse charge ??

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  87. Buongiorno,
    scrivo per conto di un'azienda che opera come grossista di oreficeria a peso.
    Capita di acquistare dai ns clienti (che non sono veri e propri compro oro ma negozianti di oreficeria che acquistano da privati oro usato/rottame iscrivendolo nel registro dei beni usati) qualche partita di oro rottame (così descritto almeno in fattura).
    Premettendo che ne la ns azienda ne quelle dei ns clienti sono operatori professionali, potreste indicarci quale regime IVA andrebbe applicato in queste fatture (di acquisto per noi e di vendita per i ns clienti?)
    Preciso inoltre che il rottame che noi acquistiamo viene da noi dato in c/lavorazione ad un banco metalli (iscritto come operatore oprofessionale), il quale provvede a fonderlo e a renderci l'oro puro ricavato.
    Quest'oro puro viene successivamente da noi consegnato ai ns fornitori per ricavarne nuova oreficeria o addiritura restituito alla banca a chiusura di un contratto di prestito uso.
    Grazie

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  88. Mi unisco alla richiesta dell'ultimo utente. Ho ereditato una contabilità(da grossista) in cui le partite di rottame acquistate da operatori con Partita iva venivano ivate all'aliquota ordinaria dal venditore. Però essendo operazioni piuttosto datate oltre 5 anni non sono riuscito a recuperare il libro dei beni usati e preziosi per verificare se tali rottami erano comunque iscritti nel registro di P.S. Attualmente utilizziamo tale registro solo per registrare beni dati in c/lavorazione dai clienti che poi puntualmente giriamo ad un fabbricante per la lavorazione.

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  89. Salve, la mia azienda esegue lavorazioni su materiali conetenti oro. Alla fine delle suddette lavorazioni si ottiene una polvere con percentuali bassisime di oro, per ogni tonnellata di polvere ci sono circa 2kg di oro. Rivendendo questa polvere chiamiamola aurifera, ad aziende dedicate che si occupano della lavorazione dell'oro, a quale normativa bisogna attenersi? Bisogna essere accreditati come opreratori professionali pur considerando la percentuale bassissima di oro contenuto? Un grazie anticipato per la risposta.

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  90. Dove posso trovare un fac-simile sul tipo di fattura che io operatore non professionale devo fare al banco metalli ?

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