giovedì 23 dicembre 2010

Intervistato il Colonnello Flavio Aniello, Comandante del Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza sul fenomeno "Compro Oro"

Il lato b delle gioiellerie non è mai stato tanto chiacchierato. Parliamo di «compro oro», quei bugigattoli che nei paesi emergenti vanno di moda da sempre, dove vendere la collanina del battesimo o l’anello di fidanzamento per tirar su un po’ di contanti. Quel che si sa è che si moltiplicano come conigli. Nelle grandi città come nei paesini, in quella sempre più vasta terra desolata di esercizi commerciali agonizzanti, rappresentano forse l’unica categoria in controtendenza. In Lazio e in Sicilia, per dire, negli ultimi tre anni sono aumentati del 60 per cento. In Piemonte e Veneto intorno al 30. La media nazionale è +22,5, calcola Movimprese-InfoCamere, un tasso di crescita che se valesse per il resto dell’economia saremmo la Cina. Sin qui, dunque, tutto bene: un ago col segno più nel pagliaio dei meno. Ma perché così tanti e tutti adesso? Le risposte indiziarie chiamano in causa la crisi, una ghiottissima occasione di evasione fiscale e anche il riciclaggio.

L’invasione dei cartelloni giallo cromo che promettono cash contro vecchie gioie non era dunque solo un’impressione. Gli stessi numeri delle camere di commercio rischiano d’essere sottostimati perché non includono necessariamente le gioiellerie che in tempi di vacche magre hanno preso a comprare, oltre che a vendere, dai clienti. Ma anche con questa tara sono bastati per allertare la Guardia di finanza. «A questo fenomeno in aumento stiamo dedicando una particolare attenzione» assicura il colonnello Flavio Aniello, capo del Nucleo Speciale Entrate della G.d.F., «c’entra senz’altro che la gente fatica ad arrivare a fine mese e che con la crisi le quotazioni sono cresciute. Ma sullo sfondo potrebbe esserci anche il riciclaggio». Ciò su cui non ha dubbi è che il business si presta bene all’evasione e tira fuori uno schemino colorato per rendere commestibili le differenze tra i regimi dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Per farla davvero molto semplice, i gestori dei compro oro, dichiarando indebitamente «rottami» i gioielli che ricevono, approfittano di un’agevolazione concessa a chi lavora l’oro grezzo, e non pagano l’IVA. Con enormi guadagni. «Se prima potevano sostenere che la legge non era chiara, a maggio la Banca d’Italia ha emanato una circolare in cui li esclude dalla cosiddetta “inversione contabile”. Chi continua a far finta di non sapere lo fa a suo rischio e pericolo». Insomma, ruba al fisco, con tutti i rischi del caso.

In Puglia se ne stanno accorgendo più che altrove. «Un paio di grossi casi riguardano due negozi di Manduria che non hanno pagato IVA e altre imposte per 250 mila euro» spiega il Comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Bari Col. Nicola Altiero, «mentre a Taranto una sola attività ha evaso per 500 mila euro». Uno niente affatto sorpreso da questo possibile scenario è Michele Cagnazzo, responsabile dell’Osservatorio regionale sulla criminalità «L’ultima frontiera sono quelli su internet come www.cashgold.eu che vanno a prendersi l’oro a casa. Li abbiamo provati: niente registro vidimato e inventarsi un nome non è un problema».

Tratto da: "Il Venerdì" di Repubblica www.repubblica.it

5 commenti:

  1. Come bisogna procedere se si volesse vendere(o acquistare) un oggetto (prezioso o orologio prezioso)tramite internet?
    Come avviene l'identificazione del compratore o venditore?
    è legale, cioè si puo' fare??
    Grazie mille

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  2. E' illegale. Cashgold risulta addirittura alla camera di commercio come azienda inattiva...eppure continua a lavorare. I soci sono misteriosi, i fatturati reali irrisori rispetto ai dichiarati...

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  3. Con il termine "rottame" si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "

    Il reverse charge non è una esenzione IVA, ma una modalità per assolvere l'IVA. Mentre nel regime del margine l'IVA viene assolta su una parte dell'imponibile (il margine appunto) con il reverse charge l'IVA viene assolta sull'intero imponibile.
    Il regime del margine verrà adoperato solo per la cessione degli oggetti preziosi ad altri soggetti diversi dai banchi metalli (oggetti destinati al consumo finale e non alla rottamazione).

    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  4. Il termine "Materiale d'oro" ("in rottami di oggetti preziosi usati" puoi anche ometterlo) è un termine tecnico.
    Lo si trova all'Articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 7/2000. Sta ad indicare l'oro diverso da quello da investimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, altresì definito oro industriale, altresì definito appunto "materiale d'oro".

    Con il termine "oggetto" si intende prodotto finito destinato al consumo finale. Siamo fuori quindi dalla legge 7/2000 e fuori quindi anche dal regime iva del reverse charge ad esso collegato. Quindi se scrivi "oggetti" dichiari che non li destini alla "lavorazione" (fusione), ma alla vendita così come sono. Solo in tal caso allora chi (diverso da un banco metalli) acquista si mette in carico gli oggetti e applica il regime margine.

    Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha scritto ed inviato un monito a tutti gli operatori professionali in oro (anche compro oro che esercitano come operatori professionali in oro) di non utilizzare a fini pubblicitari la loro iscrizione alla Banca d'Italia UIF perché per la loro attività non è necessaria l'iscrizione appunto.

    I banchi metalli sono obbligati ad acquistare in reverse charge perché così impone loro la risoluzione 375/2002. I compro oro non devono essere iscritti nell'elenco degli operatori professionali in oro nella misura in cui cedono "materiale d'oro" per destinazione" (rottami di oggetti preziosi in oro usati). Lo devono, però, essere nel caso in cui cedano professionalmente materiale d'oro per natura (ciò che già in origine è) (es. lamine) o oro da investimento (es. lingotti).

    Il regime del margine non è applicabile nel caso di cessioni ai banchi metalli non solo perché così impone la risoluzione 375/2002, ma anche perché il momento traslativo della proprietà non è la consegna del bene, ma l'accettazione del titolo. Dalla considerazione che l'analisi del titolo viene effettuata dopo la fusione e poiché il regime del margine non si può applicare se si effetua sui beni alcuna lavorazione, ne consegue che il suddetto regime del margine non è applicabile nel caso di ispecie di vendita ai banchi metalli che hanno per attività esclusiva il recupero del metallo puro, non commercializzando quindi in oggetti preziosi.

    (cfr. ris. 375E/2002)
    "D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli."

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

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  5. Finalmente stanno cadendo tutte le accuse di evasione per coloro che hanno fatturato con articolo 17 a patto che la merce vada a fusione ...... quindi tutti quelli che si facevano professori ......

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