domenica 6 novembre 2011

Compro oro cesenate denunciato per evasione IVA

- CESENA - Acquistava preziosi usati da privati e li rivendeva direttamente a fonderie qualificando i beni ceduti non come oggetti di oreficeria, ma come 'rottami', aggirando cosi' l'iva. La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare di un negozio di 'Compro-oro' di Cesena che avrebbe evaso l'iva per oltre 130mila euro e non dichiarato elementi positivi di reddito per oltre 820mila euro. Emerse anche violazioni in materia valutaria: il gestore avrebbe fatto pagamenti in contanti per 33mila euro peri acquisti di oro da privati per importi superiori al limite, 2.500 euro.

Fonte: www.ansa.it

6 commenti:

  1. Secondo me questo è mettere il mostro in prima pagina, mostro che non è!!! Infatti la deduzione è molto semplice, dove avrebbe evaso l'IVA questo compro oro??? Se la merce ceduta è andata a distruzione è in effetti rottame cioè merce non destinata alla vendita al pubblico e pertanto porta l'esenzione art. 17 comma 5, il cedente non si è intascato l'IVA quindi .... L'IVA a margine va applicata soltanto nel caso che l'oggetto venga rivenduto al pubblico in tal caso è giusto applicare l'IVA sul valore aggiunto e poi versarla all'erario nel caso invece che l'oggetto vada a distruzione per rientare nel ciclo produttivo non vedo perchè il c.d. "compro-oro" debba pagare un'IVA che non incassa, pagherà soltanto le tasse sul reddito cioè sul guadagno. Inutile che alcuni banchi Metallo sostengano il contrario per loro comodo, qualsiasi giudice chiamato a decidere non potrà far altro che confermare questo.
    Non si spiegherebbe come mai se un Operatore Autorizzato fa questo non reca danno allo Stato non applicando l'IVA mentre se un semplice compro oro lo fa è evasione !!!

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  2. Dovrebbero invece guardare chi tutto questo commercio lo fa "in nero" ci sono Banchi Metallo che ritirano qualsiasi quantitativo senza alcun documento pagando in contanti somme che di gran lunga superano i 2.500 euro in quanto pagano chili e chili, mentre se uno in buona fede registra un pagamento fatto oltretutto ad una persona identificata (quando ritira gli oggetti fa la dovuta registrazione e quindi di conseguenza lo identifica anche per il pagamento) incappa invece in gravi conseguenze, una legge estremamente caotica e controlli mal eseguiti spingono a fare le operazioni in nero in quanto corrono meno pericoli, tanto se non tengono biglietti od altro e non fanno transitare il contante dalla banca nessuno se ne accorge e loro continuano a evadere e far soldi alla faccia di quelli che invece vogliono fare ufficiale ma magari sbagliano in buona fede.
    Non domandate chi sono i banchi metalli che rtirano in nero senza problemi perchè li conoscono anche i gatti ..... basta non avere gli occhi bendati Valenza Vicenza Firenze chi ha l'affinazione fa quello che vuole difficile quantificare quanto affina, controllando i consumi di acidi materiali di consumo? mha forse!!! E quanto metallo viene poi rivenduto in Svizzera??? Tanto quasi tutto perchè ormai il consumo in Italia per la produzione orafa è talmente irrisorio che non riuscirebbe ad assorbire tutto questo riciclo ..... Sarebbe più semplice mettere qualche pattuglia davanti alle entrate e controllare il va e vieni ..... no invece è molto più facile fare il blitz in un compro oro o banco metalli ed interpretare a proprio modo un'operazione per poi sbattere il mostro in prima pagina e far credere di aver scoperto ........

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  3. Cosa differenzia la vendita occasionale di lingotti/verghe/fino tra un privato cittadino che ha investito in oro(tramite la 7/2000 che appunto ha liberalizzato tale commercio) e un comune commerciante(ad es. compro oro)????
    per quale motivo o legge, il privato può "rivendere" il suo oro sul quale aveva investito e il comune commerciante non potrebbe??
    ...ma la legge non è uguale per tutti? perchè si differenzia l'investimento che vuol fare un privato da quello di un commerciante visto che il modo di operare(compravendita) è lo stesso??
    Dove sono riportati i quantitativi limite per tali operazioni per entrambi i soggetti?dove è riportato il limite dell'occasionalità?come fà a orientarsi un privato o un commerciante per investire in oro?entrambi i soggetti hanno comprato per appunto investire e rivendere a loro piacimento il materiale, ovviamente a un operatore professionale che lo acquisti...quindi perchè mettere su due piani differenti un commmerciante che occasionalmente compravende "oro" e un cittadino che lo fà abitualmente per investire??
    ...ma che tipo di liberalizzazione è ?
    Grazie

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  4. Con il termine rottame si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "


    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  5. Il termine "Materiale d'oro" ("in rottami di oggetti preziosi usati" puoi anche ometterlo) è un termine tecnico.
    Lo si trova all'Articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 7/2000. Sta ad indicare l'oro diverso da quello da investimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, altresì definito oro industriale, altresì definito appunto "materiale d'oro".

    Con il termine "oggetto" si intende prodotto finito destinato al consumo finale. Siamo fuori quindi dalla legge 7/2000 e fuori quindi anche dal regime iva del reverse charge ad esso collegato. Quindi se scrivi "oggetti" dichiari che non li destini alla "lavorazione" (fusione), ma alla vendita così come sono. Solo in tal caso allora chi (diverso da un banco metalli) acquista si mette in carico gli oggetti e applica il regime margine.

    Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha scritto ed inviato un monito a tutti gli operatori professionali in oro (anche compro oro che esercitano come operatori professionali in oro) di non utilizzare a fini pubblicitari la loro iscrizione alla Banca d'Italia UIF perché per la loro attività non è necessaria l'iscrizione appunto.

    I banchi metalli sono obbligati ad acquistare in reverse charge perché così impone loro la risoluzione 375/2002. I compro oro non devono essere iscritti nell'elenco degli operatori professionali in oro nella misura in cui cedono "materiale d'oro" per destinazione" (rottami di oggetti preziosi in oro usati). Lo devono, però, essere nel caso in cui cedano professionalmente materiale d'oro per natura (ciò ciò che già in origine è) (es. lamine) o oro da investimento (es. lingotti).

    Il regime del margine non è applicabile nel caso di cessioni ai banchi metalli non solo perché così impone la risoluzione 375/2002, ma anche perché il momento traslativo della proprietà non è la consegna del bene, ma l'accettazione del titolo. Dalla considerazione che l'analisi del titolo viene effettuata dopo la fusione e poiché il regime del margine non si può applicare se si effetua sui beni alcuna lavorazione, ne consegue che il suddetto regime del margine non è applicabile nel caso di ispecie di vendita ai banchi metalli che hanno per attività esclusiva il recupero del metallo puro, non commercializzando quindi in oggetti preziosi.

    (cfr. ris. 375E/2002)
    "D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli."

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  6. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

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