lunedì 17 agosto 2009

LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 375/E 2002 ALLA LUCE DELLA LEGGE 7/01/2000

Sappiamo che i comunemente denominati “compro oro”, come abbiamo avuto modo di affrontare in altri articoli, al fine di vendere direttamente alla fonderie i gioielli usati acquistati dai privati cittadini dichiarano di cedere “rottami”, alterando la natura degli stessi beni acquistati all’origine, con l'unico intento di beneficiare del meccanismo dell’Inversione Contabile, comunemente nota come Reverse Charge. Questa procedura consente di fatto al cessionario, di non corrispondere l’IVA in fattura. Di per sè questo sistema è corretto, non fosse per il fatto che un'azienda non configurata come “operatrice professionale in oro” in alcun modo può effettuare cessioni di “materiale d’oro”, cui i “rottami di gioielli” appartengono e pertanto poter benificare dell'Inversione contabile. La Risoluzione, di cui abbiamo riportato il testo integrale, viene però fin troppo spesso ed arbitrariamente interpretata come un aperta autorizzazione, da parte dell’Agenzia delle Entarte nei confronti dei “compro oro”, a commerciare "rottami" auriferi beneficiando del meccanismo noto come Reverse Charge. Interpretazioni che spesso si soffermano sull'aspetto puramente tecnico senza tenere minimamente conto delle restrizioni legislative come nel caso di quella fornita dal prof. Mario Pollarolo del CERDEF il quale, sostiene, la possibilità da parte di un non meglio identificato commerciante dedito all'attività genericamente definita di "compro oro", di poter effettuare la cessione di rottami auriferi a "banchi metalli", potendo applicare alle vendite il meccanismo del reverse charge.

In poche righe dimostreremo che nei fatti non è così e che, al contario, stabilisce proprio che i “rottami di gioielli” rientrano nella nozione di “materiale d’oro” contenuto nella legge 7/2000, la stessa legge che impone il commercio di questo tipo di beni esclusivamente agli operatori professionali, ovvero a quelle aziende configurate secondo i requisiti stabiliti dall’articolo 1 comma 3 legge 7/2000. Quindi nel testo del Prof. Pollarolo è presente una vistosa, nonchè dannosa, omissione. Comunque leggiamo il testo della risoluzione 375/E riprodotta nella sua stesura integrale.

OGGETTO: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d’oro avariati da esercenti il commercio c.d. “compro oro”. Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Istanza di interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Istanza della XW S.p.A.
Con istanza d’interpello, presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, la XW S.p.A. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l’esatta applicazione dell’art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
QUESITO
L’attività della società istante, operatore professionale autorizzato all'esercizio del commercio in oro dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) a norma della legge 17 gennaio 2000, n. 7, consiste, tra l’altro, nell’acquisto di oggetti preziosi d’oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuto.
In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi.
/Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l’emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d’acquisto prive dell’imposta).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di poter applicare lo speciale meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, per le cessioni di oro industriale, considerato che, nel caso di specie, il materiale d’oro usato ceduto dai commercianti presenta le medesime caratteristiche dell’oro industriale, non potendo essere utilizzato senza prima essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione.
D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli.
Per quanto sopra non si ravvisa alcun ostacolo al fatto che il venditore emetta la fattura senza imposta per certificare la cessione dei rottami d’oro alla società istante, e che dette fatture siano integrate dall’acquirente così come dispone il comma 5 dell’articolo 17 del DPR n. 633.
Secondo la XW SpA, infatti, procedendo come sopra descritto, non si configura la violazione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (acquisto di beni con fattura irregolare), né si rende necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario ed il conseguente versamento all’Erario dell’imposta non versata dal cedente, dovendosi considerare conformi alla legge le fatture d’acquisto ricevute senza applicazione dell'IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante la nuova disciplina del mercato dell’oro, ha recepito le disposizioni della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che prevede l’istituzione di un regime speciale IVA applicabile al commercio dell’oro.
In particolare le disposizioni di cui all’art. 1 della citata legge n. 7 del 2000, definiscono il termine “oro” distinguendolo in due tipologie: oro da investimento ed oro diverso da quello da investimento o industriale.
Coerentemente con i principi stabiliti dalla predetta Direttiva Comunitaria è previsto, all’art. 3, il regime di esenzione dall’IVA per le cessioni di oro da investimento di cui all’art. 10 , numero 11, del DPR n. 633 del 1972, e l’ordinario regime d’imponibilità per le cessioni di oro diverso da quello da investimento o industriale. In tale ultima ipotesi l’imposta è assolta con il particolare meccanismo del cosiddetto reverse charge disciplinato dall’art. 17, comma 5, del citato DPR n. 633, che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d’imposta residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto del cedente. Ciò al solo fine di evitare agli operatori del settore l’onere finanziario derivante dal pagamento dell’imposta per rivalsa ai fornitori o in dogana su importi di consistente valore.
Il citato meccanismo, infatti, impone al cessionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione. In tal modo l’imposta sugli acquisti, non anticipata in via di rivalsa al cedente, concorre, in ogni caso, alla liquidazione periodica dell’imposta del cessionario, e figura sia come imposta a debito sia come imposta a credito, salvo le ipotesi in cui esistono dei limiti all’esercizio del diritto alla detrazione (cfr circolare 29 dicembre 1999, n. 247, risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168).
Tanto premesso, è necessario chiarire se i rottami di oro ceduti alla società istante, rientrino o meno nella nozione di oro da investimento o in quella di materiale d’oro diverso da quello d’investimento, e se, in tale caso, ad essi sia applicabile il meccanismo del reverse charge.
In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” contenuta nell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633, cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, come già chiarito in precedenza (cfr risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168), si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’art. 1, comma1, let. a) della legge n. 7 del 2000.
L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall’impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d’oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale (cfr pareri dell’UIC reperibili sul sito
http://www.uic.it/).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dai dati dell’istanza d’interpello, i commercianti cedono alla società istante esclusivamente i rottami d’oro che non sono più idonei al consumo finale, mentre vendono direttamente ai consumatori finali gli oggetti preziosi non avariati ed in buono stato.
La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato
In conclusione, considerato che la XW SpA, così come emerge dai dati contenuti nell’istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.

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Da una prima lettura del testo è chiaro l'intento della società istante, ovvero richiedere un chiarimento in merito ad alcune procedure fiscali riguardo determinati tipi di cessione, difatti leggiamo:“In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi. Tanto premesso la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia l’emissione della fattura senza IVA da parte del commerciante e la successiva integrazione da parte della società acquirente), senza, per questo, incorrere nella previsione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ricevimento di fatture d’acquisto prive dell’imposta).”

Come visto XW S.p.A., richiede se sia possibile acquistare da “commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano da privati oggetti d’oro” oggetti quali “rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione”, potendo applicare alle predette cessioni il particolare meccanismo del reverse charge. La Risoluzione conferma la leicità del metodo affermando che “può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 (reverse charge), nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate, come visto, conferma quanto dedotto dalla XW S.p.A., risultando del tutto evidente il carattere squisitamente fiscale della Risoluzione. La XW S.p.A. descrive genericamente come propri cedenti “commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano da privati oggetti d’oro” senza aggiungere altro, senza richiedere se questi debbano essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per chiunque effettui cessioni di beni ad uso industriale come i rottami auriferi o, addirittura, verghe aurifere, ed infatti la Risoluzione non entra nel merito.

La stessa Risoluzione però ci conferma un dato estremamente importante, dichiarando espressamente che i "rottami di gioielli" rientrano nella nozione di "materiale d’oro" così come definito dalla legge 7/2000, ed infatti leggiamo: “L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione” Dichiarando altresì che La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato

Come visto i “rottami di gioielli” sono da considerare a tutti gli effetti “materiale d’oro” nella dizione contemplata dalla legge 7/2000 all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). La stessa legge che impone a chiunque effettui il commercio di questo materiale, l’iscrizione all'"Albo degli operatori professionali in oro" (art,1 comma 3 Legge 7/2000). L’ex Ufficio Italiano Cambi aveva tralaltro provveduto ad emanare, a suo tempo, un documento esplicativo della Legge 7/2000 intitolato “Chiarimenti in materia d’oro” del 20/06/2001, in cui espressamente dichiarava:
“Nel definire l'oro oggetto della legge, il legislatore fa espresso riferimento all’ “oro da investimento" ed al “materiale d'oro” (art. 1, comma 1, lett a) e b). Quest'ultima espressione sembra riferirsi non ad un qualsiasi materiale d'oro, ma a quello “ad uso prevalentemente industriale”. Si ritiene, infatti, che nel caso in specie il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione e, quindi, per tale sua vocazione distinta dall'oro da investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge. Rientrerebbero, pertanto, nella nozione di materiale d'oro, di cui alla all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge, tutte le forme di oro grezzo, non ricadenti nel concetto di oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (ad es. lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, polveri), così come i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resterebbero, invece, esclusi i gioielli, i monili e più in generale, gli oggetti d'oro suscettibili di consumo finale.Va, infatti, ricordato che il commercio di questi ultimi è distintamente disciplinato, sempre per finalità di contrasto al riciclaggio, dal D.lgs. n. 374/1999.”

Lo stesso documento, anche in funzione antiriciclaggio, identifica le caratteristiche a cui un'azienda deve aderire per poter effettuare il commercio di preziosi: “acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.”Pertanto essere qualificati come "operatori professionali", diversamente nel caso di commercio di oggetti finiti, specifica che:
“acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;”
Per questo tipo di attività non è necessaria l'iscrizione all'albo degli "operatori professionali" e, sui predetti oggetti, dovrà essere applicata l’IVA ordinaria o a margine, come previsto per gli oggetti finiti.


Alla luce di quanto esposto risulta estremamente chiara la giusta collocazione in cui va inserita la Risoluzione oggetto del presente esame. E risultano del tutto evidenti le seguenti conclusioni:
A) La Risoluzione è scaturita da un quesito che richiedeva unicamente la possibilità di applicazione del meccanismo reverse charge sulle cessioni di materiale d’oro, concedendo questa possibilità.
B) La risoluzione stabilisce che i "rottami di gioielli usati", rientrano nella nozione di "materiale d’oro" come specificato dalla legge 7/2000;
C) La Risoluzione non autorizza il commercio di rottami auriferi o, addirittura, verghe aurifere, qualificabili anche alla luce di detta risoluzione come “materiale d’oro”, i soggetti sprovvisti dei requisiti imposti dall’art 1 comma 3 Legge 7/01/2000.

57 commenti:

  1. concordo appieno. attualmente, però, la linea interpretativa è quella che vede i "compro oro" come semplici acquirenti e rivenditori di beni usati (beni qualsiasi!), e non di rivenditori d'oro nella nozione dell'articolo 1 della legge 7/2000. speriamo che le autorità che di volta in volta vengono interessate riflettano anche su quanto avete postato vuoi. a presto!

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  2. Salve
    Ho un negozio con regolari licenze di gioielleria(commercio gioielli) e laboratorio orafo (iscritto all'albo speciale artigiani con relativo marchio di identificazione fabbricazione gioielli).
    Premesso ciò volevo sapere se la procedura che svolgo occasionalmente è esatta:
    Compro oro da privati(miei clienti,con tutte le procedure regolari-documento e registrazione registro PS), dopodichè NON modifico ne trasformo nulla se non dopo i famosi 10 giorni(prima domanda:lavorativi?calcolando le domeniche o i sabati??o come calcolare questi 10 giorni??)...trascorsi tali giorni rivendo a ditta SPA iscritta alla Banca d'Italia con fattura specifica di Iva non addebbitata ai sensi del Dpr 633/72 e sm art 17 e.5 in applicazione legge 7/2000 Art 3 comma 4.Con alla voce beni e servizi :vendita rottami auriferi.(poichè da come mi è stato spiegato io come laboratorio orafo posso e sono abilitato a trasformare l'oro in come voglio e quindi dopo processi di varia lavorazione in "rottami")
    E' esatta la procedura?Con le mie licenze posso eseguire tali operazioni o mi devo iscrivere alla banca di Italia pur facendo queste operazioni occasionalmente?
    Se la procedura che faccio non è esatta e non posso utilizzare la fattura con Iva non addebbitata, come devo fare i calcoli per l' Iva da applicare sulla fattura per la vendita dell'oro alla SPA e come devo denominare la merce venduta ?
    Insomma come tanti operatori come me che hanno un laboratorio orafo e gioielleria vorrei svolgere questa attività in piena regola e senza anzie - preoccupazioni-paure di denuncie penali/civili/amministrative ogni quando mi entra un cliente che vuol vendere semplicemente oro usato e io fare il mio piccolo guadagno per un lavoro che svolgo dalla mattina alla sera barricato nel negozio....
    Ho letto e riletto la legge 2000 ma il mio caso non è mensionato poichè è scritto che posso acquistare oggetti usati da privati rivenderli(ma qui ci vuole un'altra licenza comunale-vendita oggetti usati)e "senza ulteriore trasformazione".E cosa ci dovrei fare con questo oro che ho comprato se non posso trasformalo visto che sono orafo?!?E se io lo voglio rivendere rotto come faccio ,perchè non potrei??
    Un po' di chiarezza sarebbe benedetta!!!
    Grazie mille e scusate per lo sfogo ma a volte nel fare questa attività nobile come l'arte dell'orafo sembra di stare a rubare e lavorare con fucili puntati da normative non del tutto chiare.....spero di sbagliarmi in merito a tutto e aspetto Vostre risposte sicuramente dettagliate ed esaustive...

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  3. Gentile lettore,
    venendo alla Sua prima domanda relativa all’obbligo di custodia della merce acquistata da soggetti privati, ai sensi dell’ art. 128 del T.U.L.P.S. Lei è obbligato a non “alterare o alienare” i beni se non trascorsi i dieci giorni. Dal momento che il Testo Unico non specifica altro “se non dieci giorni dopo l'acquisto” vanno ricompresi in questa dizione anche i giorni festivi.
    Il Suo secondo quesito evidenzia una procedura errata. Infatti Lei, pur essendo in possesso di regolare licenza di laboratorio orafo, in alcun modo può trasformare i beni per rivenderli a soggetti come i banchi metalli, al fine di applicare il meccanismo del “reverse charge”. Infatti ai sensi dell’art.1 comma 4 Legge 7/2000 Lei può operare la trasformazione e lavorazione di metalli preziosi acquistati, soltanto “al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale”. Quindi è da escludere categoricamente il commercio, riservato in questo caso ai soli soggetti iscritti all’albo degli Operatori professionali in oro.
    Per rispondere alla terza domanda, vi sono due possibilità. Vendere i beni e ricevere sulla fattura l’aliquota IVA ordinaria al 20%, oppure beneficiare del “regime speciale del margine globale” se le vendite sono effettuate in “massa”, ovvero più oggetti venduti al medesimo cessionario. In questo caso Lei, e non il cessionario, dovrà corrispondere l’IVA pari al 20% applicato sulla differenza tra il costo sostenuto per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita. Gli oggetti dovranno essere descritti in fattura per quello che realmente sono ovvero “oreficeria usata”. Diversamente, se sprovvisto di licenza di rivendita di gioielli, dovrà procedere inoltrando la denuncia di inizio attività (DIA) al Comune competente e alla registrazione alla Camera di Commercio al codice “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria” oltre alla richiesta di estensione della Sua licenza inoltrata alla Questura. Ricevute le citate autorizzazioni, potrà rivendere gli oggetti acquistati da privati cittadini, beneficiando del “regime speciale del margine ordinario” e applicare l’IVA pari al 20% sulla differenza tra il costo sostenuto per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita, su ciascun oggetto rivenduto al minuto.
    Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

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  4. ho letto e riletto la risoluzione dell'agenzie delle entrate ed anche il vostro parere, mi chiedo pero' :se l'agenzia permette alla società xw spa (iscritta banca italia) a poter farsi fatturare con il sistema del Reverse Charge,di riflesso e logica lo permette al commerciante all'ingrosso o al dettaglio di poter eseguire tale fatturazione(dove viene specificato:i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che, come la XW SpA, operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi.) .
    Cioè in altre parole,se l'agenzia lo permette alla xw, lo permette di riflesso anche al commerciante di eseguire tale documento.....
    io ne deduco che l'agenzia delle entrate nel caso in cui il commerciante non fosse stato nei requisiti di poter emettere tale documento fiscale, avrebbe sicuramente specificato che la ditta xw puo' acquistare con la s.d fatturazione ma SOLO da stessi operatori professionali iscritti alla banca d'italia.
    Dubito che ci sia una fatturazione tra due operatori professionali, poichè uno non và a vendere od avere rapporti con l'altro ma tali vanno ad acquistare ed avere rapporti commerciali in grande percentuale dei casi solo dai commercianti al dettaglio(gioiellerie-oreficerie-lab orafi) o ingrossi di preziosi....e di questo l'agenzia delle entrate ne è grandemente a conoscenza e conosce anche le regolamentazioni dell'uic,e sa anche che senza requisiti idonei si ravvisano anche reati,e quando essi si ravvisano non credo che si intervenga in un modo superficiale o non approfondendo e chiarendo meglio la richiesta della xw spa(c he appunto vuole chiarezza nell'operare con i suoi clienti).
    ...cioè io vedo che l'agenzia lo permette ad entrambi e anche nominando uic non vieta o mette paletti,in un quesito di istanza di interpello esposto chiaramente che la scrivente xw vuole definire una volta per tutte,(come anche lo specifica, " a seguito dello sviluppo del mercato dei compro oro" chiede e vuole delucidazioni ,riguardo le operazioni che riceve dai suoi clienti per capire se è giusto o meno poter fatturare con il modo reverce change- chiedendo e sottointendendo in automatico se tutta l'operazione è fattibile e legale)
    non sò se sono riuscito a spiegarmi,e non voglio essere di parte...ma forse non tutto coincide con le varie regolamentazioni e leggi precedenti al 2002(anno dell'istanza)...che ne dite??

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  5. Non è consequenziale il fatto che se la XW può ricevere fatture con il "reverse charge", il cedente, chiunque esso sia, possa essere autorizzato ad emetterle. E' chiaro che, come specificato dalla stessa Risoluzione, i "gioelli rotti", rientrando nella nozione di "materiale d'oro" contemplato dalla legge 7/2000, questi debbano necessaraiamnete ed obbligatoriamente essere commerciati da soggetti qualificati come operatori professionali. I quesiti posti dall'azienda XW, non riguardavano le caratteristiche peculiari delle aziende cedenti, bensì l'oggettività ed il relativo trattamento fiscale dei beni ceduti.

    Il fatto che non sia stato specificato che i soggetti venditori dovevano essere obbligatoriamente iscritti alla Banca d'Italia, va di pari passo con il fatto che allo stesso modo non è stato specificato che i soggetti venditori dovevano essere in possesso della licenza per il commercio di oggetti preziosi. Essendo entrambe le caratteristiche lasciate alle normative vigenti.

    Come più volte abbiamo indicato, il quesito posto dalla XW è di natura fiscale e non legislativo. Comunque, qualora avesse la pazienza di recarsi personalmente presso l'Agenzia delle Entrate, potrà avere conferma che la tesi interpretativa delle Risoluzioni oggetto delle presenti discussioni, sono le medesime di quelle espresse nei nostri articoli.
    Cordialmente

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  6. R come specificato dalla stessa Risoluzione, i "gioielli rotti" rientrando nella nozione di "materiale d'oro",
    Chiarimenti rottami di oro:
    ”acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7”
    Non ci dice che non posso acquistare un oggetto già rotto ma è generica(si poteva specificare se si voleva chiarire ” acquisto di oggetti preziosi usati SOLO INTEGRI nelle loro forme…senza ulteriore trasformazione.”)…cioè posso acquistare oggetti preziosi usati e quindi volendo anche rotti ,se il cliente me lo porta rotto dovrei negargli l’acquisto(?!)…mentre invece lo specifica chiaramente nella seconda operatività riservata agli iscritti all’uic,aggiungendo “ successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.)”, ma se la leggiamo posso intendere che il principale obbiettivo del chiarimento alla legge è centrato nella seconda parte cioè :“sulla successiva cessione dell’oro ottenuto che rientra pienamente nella legge 2000”…alla legge interessa molto e tiene a regolamentare ai “passaggi/cessioni” dell’oro fino o industriale . Inoltre aggiungerei che una spa iscritta all’Uic è sul mercato per un commercio esclusivo di grossista e non possa acquistare al dettaglio dai privati senza partita iva,suppongo sia una concorrenza sleale verso i commercianti delle piccole imprese orafe,poiché avendo rapporti appunto di “grossista” possa tranquillamente offrire al”piccolo”privato un prezzo di quotazione maggiorato rispetto al negoziante che ha minor quantità da poter trattare .E’ come se di punto in bianco aprisse una fornitura d’oreficeria all’ingrosso e potesse vendere ai privati!!non vedo la cosa leale….quindi vado sempre a collegare anche logicamente che tali operatori professionali (uic, possano trattare in base e come descritto dalla legge 2000:oro da investimento/oro fino / o oro usato per trarne e ottenere oro come alle lettere a) e b) come grossisti.
    -Inoltre bisogna anche specificare per “rottami “cosa si intende,cioè non vi è articolo che specifichi come nella legge 2000 per l’oro industriale come così fatto capillarmente che dia una classificazione a “rottami di oro”-avviene solo in 8 righe (chiarimenti commercio di rottami di oro)in modo esaustivo ma con grandi mancanze e opzioni che nei laboratori orafi sono abissali.
    ......

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  7. Ad esempio come prima interpretazione di “rottami d’oro” possiamo intendere pezzi di oro-scarti- lamine o profili di rimanenze scarti di metallo aurifero da laboratorio, dove si potrebbe seguire la linea che contemplate,cioè l’impossibilità della vendita degli stessi “materiali d’oro”-anche se come laboratorio orafo non sono d’accordo,perché avendo una piccola impresa e non una fabbrica con maggiori introiti o smerci, ,vengo obbligato a procedere la mia attività commerciale nella costrizione di dover usare tali scarti solo per un reinvestimento cedendo il metallo tramite fornitura o ditta con marchio di fabbricazione,che nel mio caso ho per ulteriore approvvigionamento di oreficeria della quale non avrei bisogno; concludendo che se non voglio reinvestire in altri oggetti ho un “capitale fermo” per un tempo indeterminato e in attesa dell’andamento del mercato,con allegati rischi del cambio quotazione e dei pericoli di rapine o altro inerente alla giacenza dell’oro(pardon “materiale d’oro”!)-.
    -Nella seconda ipotesi nel poter dare altra denominazione ai ”rottami” , non ritengo che un oggetto prezioso rotto(non riparabile-anche se da come spiegate per voi tutto è riparabile,ma è possibile o no che NON sia riparabile?!-vuoi tecnicamente –non so’ parti vuote ammaccate,maglie della catena abbozzate- pezzi mancanti che riparandoli si noterebbero –solo per citarne qualcuna….capisco il discorso dell’auto in panne che fate ,ma io ad esempio un maglione bucato lo ritengo da buttare non da riparare….. e poi a volte non sempre è conveniente riparare e nemmeno proponibile al consumatore finale-inoltre anche se oggi un’auto ha un motore in panne e quindi riparabile viene “rottamata” dall’autosalone,al quale nessuno puo’ obbligare di doverla riparare e rimetterla in vendita) rientri in”materiale d’oro”(in riferimento ad oro industriale grezzo in lamine-granuli ecc della legge 2000) e per rivenderlo occorra l’iscrizione all’Uic, e nello stesso tempo non posso alterare la dicitura del bene acquistato rotto e rivenderlo come “orefceria usata” poiché è appunto un “oggetto prezioso rotto” che potrebbe e rientra fiscalmente e per l’agenzia entrate come rottame anche se inteso e nel senso di :“oreficeria usata rotta”(poiché ha finito il suo uso e non puo’ essere rivenduta) mentre per la legge 2000 non è “materiale d’oro” o “oro da investimento”e quindi un commerciante non abilitato dall’uic puo’ ri venderlo(avendo le licenze di lab orafo o anche gioielleria e potendo usare il reverse charge)…..resto invece del parere e concordo pienamente con Voi , che una attività nel commercio oggetti preziosi NON possa assolutamente vendere oro fino-da investimento-lamine –granuli e materiale oro diverso dalla lettera a)-ma sempre riferito a oro grezzo-fino ecc-cioè industriale come contemplato dalla legge del 2000 che vuol “proteggere” e regolamentare questo mercato delicato dell’oro da investimento.
    Infine come avete fatto notare e sottolineare” Dichiarando altresì che “La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato” – qui l’agenzia delle entrate stà qualificando in forma fiscale un bene (quale sono i rottami d’oro,anzi rottami di gioielli preziosi d’oro) per poterli fiscalizzare e non nominare come tali,poiché hanno capito che vi è una mancanza di denominazione per tali rottami che rientrano con questo attributo fiscalmente ma in teoria e per legge questa denominazione è per oro da investimento o industriale; quindi ci dicono che tale operazione “ possa essere assimilata(la fattura o operazione) a cessione di materiale d’oro o semilavorato”.

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  8. Possiamo continuare quasi all’infinito esaminando parole come “rottami d’oro” “rottami di gioielli d’oro”–“oro” materiale d’oro diverso da a)” oggetti preziosi usati”-“oggetti preziosi avariati”-“placchette”………ma temo che se non si scrivono altre 8 righe esaustive su questo tipo di argomentazione,ognuno potrebbe interpretare “leggi”-”chiarimenti”-“risoluzioni” anche se chiare ma un po’ incomplete e a volte interpretative.
    Ma come ho scritto prima a volte un filo di logica prevale:
    A)operatori professionali iscritti UIC, commercio come grossisti (rapporto solo con possessori di p.IVA, )di oro industriale e acquisto preziosi avariati per ottenere e commerciare l’oro (fino –grezzo)ottenuto. Stiamo dando per scontato che un operatore professionale sia “ grossista” poiché sicuramente tratta grandi quantitativi di merce(in questo caso nella vendita di oro in ogni sua forma) e per cio’ debba sottostare anche esso alle discipline del commercio:
    : Commercioall'ingrosso
    Esercita il commercio all'ingrosso chi acquista merci e le rivende
    • ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici);
    • a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
    • a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc:)

    B)gli operatori professionali da chi comprano gli oggetti preziosi avariati?? Essendo e dovendo essere grossisti acquistano da altri operatori professionali??-dai privati,non possono poiché sono grossisti, e poi pure se fosse quante quantità di metallo ne potrebbero ricavare per portare avanti la spa ?-
    • Il fulcro ed il grosso del mercato di guadagno di tali operatori professionali è l’acquisto da commercianti di preziosi che acquistano da privati oggetti d’oro per poi rivenderli(se vogliono e possono cambiare forma al bene se sono laboratori)sotto forma di rottami e come ci riferisce l’agenzia delle entrate tale operazione “ possa essere assimilata(la fattura o operazione) a cessione di materiale d’oro o semilavorato”.
    • Si potrebbe vedere la risoluzione da quest’altra angolazione,non so se porrete parere in merito e sono curioso di sapere se potreste considerarla ”valida o fattibile” o almeno da prendere in considerazione.
    • In ogni caso appena avrò tempo andrò a chiarire l’argomento all’agenzia delle entrate ,sperando che anche li non sia interpretativo in base alla conoscenza del responsabile che mi troverò d’avanti,visto e considerando che senza fare nomi , contattando varie associazioni o istituzioni non sono venuto a capo del quesito e regolamentazioni in materia.
    • Distinti saluti

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  9. Vorrei farle notare che non vi è nessuna attinenza tra quello che lei sostiene e quelle che sono le disposizioni legislative. Non seguiamo ad esempio il ragionamento secondo cui l'albo degli operatori professionali sarebbe stato istituito per i soggetti che effettuano il commercio all'ingrosso e non, come sostenuto dalla dottrina commerciale, per il tipo dei beni commercializzati. Commette un ulteriore errore quando confonde il significato di commercio all'ingrosso e di quello al minuto. E' bene rammentare che un operatore professionale, se in possesso di licenza all'ingrosso, può tranquillamente acquistare da privati poichè non è l'acquisto a determinare il tipo di attività, ma la vendita. Infatti ai sensi del D. LGS. N. 114 DEL 1998 sappiamo che per commerciante all'ingrosso s'intende chiunque "professionalmente acquista merci (anche da privati) in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio".

    Mi piace inltre sottolineare che non esiste nessun tetto di fatturato imposto ai commercianti, tantomeno a quelli di preziosi, anche se titolari di una semplice ditta individuale. Riassumendo: l'Albo degli operatori professionali non è stato istituito per quelle aziende che operano all'ingrosso, che fatturano molto o commerciano esclusivamente lingotti. L'Albo è stato creato con l'intento di facilitare il monitoraggio da parte della Banca d'Italia di tutte le operazioni aventi per oggetto il commercio di oro, e non di oreficeria. I rottami di gioielli (materiale d'oro Ris. Ag. E. 161/E-375/E), gli scarti di lavorazione, i lingotti e le placchette sono beni che ben si prestano al riciclaggio di danaro d'illecita provenienza. A tal proposito la legge con l'istituzione dell'Albo degli operatori professionali ha contestualmente stabilito che questi, mensilmente, comunichino alla Banca d'Italia il resoconto di tutte le operazioni compiute.

    Ci spieghi perchè vuole commerciare applicando alle cessioni il "reverse charge", quindi il meccanismo previsto per quei beni ad uso industriale, il cui commercio sappiamo invece essere riservato ai soli operatori professionali. Perchè sostiene di non commerciare "materiale d'oro" ma fiscalmente lo vuole trattare come tale? Questo a nostro giudizio è il paradosso. Noi crediamo che la legge sia chiara, così come i pareri successivi, piuttosto sosteniamo che a molti piaccia fare ciò che è meglio per le proprie tasche a scapito del buon senso di giudizio che dovrebbe essere insito in ogni commerciante.

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  10. accetto la correzione per il discorso dei grossisti,poichè non mi era chiara ,ma il fulcro di tutto il discorso è che con una risoluzione della agenzia delle entrate E-375/E, -la stessa assoggetta come "materiale d'oro" i rottami,se la vogliamo interpretiamo come tale.
    E' questo il centro di tutto, cioè come ho spiegato già ,nella risoluzione viene chiaramente detto che (la vendita di rottami di gioielli)POSSA essere ASSIMILATA a cessione di materiale d'oro o semilavorato.Non dice che rottami di gioielli sono materiale d'oro- dice che puo' essere ASSIMILATA(la dicitura sulla fattura)come cessione di materiale d'oro,che poi Voi interpretate e attribuite alla stessa parola(ambigua su legge 2000 :"il materiale d'oro diverso da a)"è come dire tutto quello che non è stato detto sopra alla lettera a), oppure materiale d'oro diverso da a) ma ad uso prevalentemente industriale?) descritta sulla legge 2000 e quindi la assoggettate solo a chi puo' trattare tale materale(UIC)assoggettandolo poi come materiale industriale.Il materiale (rottami d'oro)non sono materiale industriali ma sono "rottami di gioielli rotti"o "oreficeria usata rotta o rottamata"(che hanno finito il loro ciclo).
    La stessa agenzia lo specifica chiaramente:"Tanto premesso, è necessario chiarire se i rottami di oro ceduti alla società istante, rientrino o meno nella nozione di oro da investimento o in quella di materiale d’oro diverso da quello d’investimento, e se, in tale caso, ad essi sia applicabile il meccanismo del reverse charge.
    In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” contenuta nell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633, cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, come già chiarito in precedenza (cfr risoluzione 26 ottobre 2001, n. 168), si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione" ...ripetiamo: "abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione "=====si parla sempre di materiale industriale(oro fino-grezzo-dice MATERIA PRIMA----i rottami NON sono materia prima, il titolo 750 NON è materia prima o industriale ,rotto o no----la materia prima è oro fino-grezzo come descrive la lettera a della legge 2000)....
    Comunque come detto prima non voglio fare polemiche non costruttive, e nemmeno voglio evadere l'IVA anche se come detto non evado nulla poichè le operazioni con il reverse charge l'Iva viene pagata del cedente; ma vorrei solo capire chiaramente , cioè non tra le righe ma avere un "documento ufficiale" che mi spieghi "comprensibilmente" come operare in specifico sul mio lavoro e non interpretare cio', ed eseguirò tranquillamente quello che mi verrà detto, senza il rischio di dover pagare Iva(a margine) inutilmente o non dovuta,poichè se un giorno avverranno ulteriori chiarimenti o smentite(spero veri/reali chiarimenti)nessuno mi risarcirà i pagamenti fatti.....
    distiniti saluti

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  11. Premesso che può definirsi "oro", anche industriale, quello avente titolo 750 millesimi, vorremmo invitarla ad ulteriori riflessioni.
    Oltre alle già citate Risuzioni 161/ e 375/E che apertamene esprimono il parere secondo cui i "gioielli rotti" rientrano nella nozione di "materiale d'oro" vorremmo rammentarle che esiste, qualora queste non fosero suffcienti, il documento esplicativo "Chiarimenti in materia d'Oro" pubblicato dall'ex UIC, il quale allo stesso modo definisce i "rottami di oreficeria" come "materiale d'oro". Abbiamo pertanto ben due Risoluzioni ed un documento integrativo d'interpretazione della 7/2000 rilasiato dall'UIC e, nonostante questo, pur non esistendo nessun altro documento che attesti il contrario, non riusciamo a farci convinti delle intenzioni del legislatore della 7/2000.

    Allora, se pregiudizialmente non vogliamo tenere conto di questa dottrina, nonostante ampliamnete esposta e documentata, potremmo procedere partendo, anzichè dall'oggettività dei beni, dal trattamento fiscale comunemente noto come "reverse charge" e del suo ambito di applicazione.

    Se andiamo a rileggere quanto contenuto
    nell’articolo 17, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scopriamo infatti che l’ambito di applicazione del "reverse charge", riferito alle cessioni d'oro, è applicabile soltanto a due categorie di beni, ovvero:
    a) cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, n. 11 di cui allo stesso D.P.R. 633;
    b) cessioni di materiale d’oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

    A questo punto la domanda vorremmo fargiela noi: chi sono i soggetti per legge titolati al commercio dei beni sopra elencati?
    Come visto, non accettando per validi i concetti espressi dalle Risoluzioni, a questo punto come aggirare l'ostacolo dell'applicazione a norma di legge del "reverse charge"?

    Se realmente i cosiddetti "rottami di gioielli" non rientrerebbero nella definizione di "materiale d'oro", vorremmo chiederle in quale categoria di beni andrebbero inseriti. Se non sono gioielli, quindi oggetti finiti, e neppure materiale industriale, quindi materiale d'oro, cosa sono? E soprattutto, quale regime fiscale dovremmo applicare alla cessione di questi beni indefiniti?
    Cordialmente

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  12. 1) in chiarimenti d'oro non è assolutamente menzionato ne vi è dicitura per :"rottami di oreficeria" come "materiale d'oro".(letto in Chiarimenti in materia d'oro - materiale d'oro inserito il 20-06-2001)anzi per la parola " il materiale d'oro": questa espressione sembra riferirsi non ad un QUALSIASI materiale d'oro ma a quello ad uso prevalentemente INDUSTRIALE."
    a) Alla Vostra domanda "A questo punto la domanda vorremmo fargiela noi: chi sono i soggetti per legge titolati al commercio dei beni sopra elencati?"
    già avevo risposto prima,cioè che sono gli operatori professionali ma sempre intendendo i beni che menzionate cioè "non ad un QUALSIASI materiale d'oro ma a quello ad uso prevalentemente INDUSTRIALE"
    b)"Se realmente i cosiddetti "rottami di gioielli" non rientrerebbero nella definizione di "materiale d'oro", vorremmo chiederle in quale categoria di beni andrebbero inseriti"
    -già avevo risposto prima: cioè come ci dice l'agenzia delle entrate che permette ai commercianti"viene chiaramente detto che (la vendita di rottami di gioielli)POSSA essere ASSIMILATA a cessione di materiale d'oro o semilavorato.Non dice che rottami di gioielli sono materiale d'oro- dice che puo' essere ASSIMILATA(la dicitura sulla fattura)come cessione di materiale d'oro."quindi ricollegandomi alla Vostra domanda che mi ponete cioè " Se non sono gioielli, quindi oggetti finiti, e neppure materiale industriale, quindi materiale d'oro, cosa sono?" la risposta la da' sempre l'agenzia delle entrate dove (come detto)non potendo appunto denominare tale bene (poichè NON sono oggetti finiti ma nemmeno materiale d'oro poichè NON è industriale il materiale)" POSSA essere ASSIMILATA a cessione di materiale d'oro o semilavorato".Attenzione NON ci dice che rottami di gioielli sono materiale d'oro- ma ci dice che puo' essere ASSIMILATA(la dicitura sulla fattura)come ("come"=nello stesso modo- )cessione di materiale d'oro o semilavorato(addirittura cambiando totalmente natura al bene dei gioielli rotti potendoli denominare in fattura anche "semilavorato")-quindi con fattura del reverse charge-
    Riepilogando a)gli operatori Uic possono fare tutti i tipi di operazioni con oro industriale o oggetti avariati per poi ricavarne e trattare l'oro fino o industriale.(come in legge 2000)...

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  13. b) chi non è iscritto UIC: ,tramite risoluzione 375/E ed è un laboratorio orafo che puo' modificare il bene (oggetti preziosi rompendoli per rendere impossibile la ripararazione art 128 TU-"non puo' alterarle ne alienarle se non dopo 10 giorni")puo' usare se vuole la fattura tramite reverse charge denominando(in via soggettiva e semplificatoria come ci fa intendere l'agenzia delle entrate)tali beni in "materiale d'oro o semilavorato".Ripeto in fattura è solo una denominazione indicativa ,e non include con tale denominazione che bisogni essere abilitati a vendere il "materiale d'oro" poichè questa parola non entra minimamente in merito(oro fino o industriale), poichè se avessimo scritto "oreficeria usata rotta" tale voce NON è menzionata da nessuna parte e non si saprebbe quindi come classificarla fiscalmente.
    Comunque come detto prima non voglio fare polemiche non costruttive, e nemmeno voglio evadere l'IVA anche se come detto non evado nulla poichè le operazioni con il reverse charge l'Iva viene pagata del cedente; ma vorrei solo capire chiaramente , cioè non tra le righe ma avere un "documento ufficiale" che mi spieghi "comprensibilmente" (per comprensibile intendo:"nero su bianco")come operare in specifico sul mio lavoro e non interpretare cio', ed eseguirò tranquillamente quello che mi verrà detto, senza il rischio di dover pagare Iva(a margine) inutilmente o non dovuta,poichè se un giorno avverranno ulteriori chiarimenti o smentite(spero veri/reali chiarimenti)nessuno mi risarcirà i pagamenti fatti.....
    distiniti saluti

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  14. Se Lei non vuole accettare il verbo "assimilare", correttemente utilizzato per indicare che quei beni, come l'oreficeria rotta, debbano essere considerati come "materiale d'oro", resta un Suo impuntamento al quale, francamente, non risuciamo a dare giustificazione.

    Se viene apertamente stabilito che il trattamento fiscale dei "rottami di gioelli" debba coincidere con quello espressamnte previsto per l'oro industriale è perchè, oggettivamente, tali beni non sono più destinabili allo scopo per cui furono creati in origine. Pertanto, l'unica alternativa al loro reimpiego è il ciclo industriale e pertanto sono, e non soltanto possono essere considerati, beni per l'appunto ad uso esclusivamente industriale. Tre pareri, tutti rilasciati dagli enti preposti, a suo giudizio, continuano a non apparire sufficienti.

    Non solo, le abbiamo anche portato quel "nero su bianco" che va tanto cercando e Lei lo ignora. Infatti, dal momento in cui abbiamo pubblicato l'articolo di legge che chiaramente circoscrive l'ambito di applicazione del "reverese charge" ovvero(repetita iuvant):
    a) cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, n. 11 di cui allo stesso D.P.R. 633;
    b) cessioni di materiale d’oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

    Detto questo dovrebbe risultarle del tutto chiaro che se vende tali beni con il "reverse charge" questi necessariamente debbano essere beni ad uso esclusivamente industriale o, divesamente, da investimento. Non esistono alternative.

    Pertanto è evidente, lampante ed insindacabilmente messo "nero su bianco" che stiamo parlando di quegli stessi beni che la legge 7/2000 pone come prerogativa commerciale esclusiva degli operatori professionali.

    Aggiungiamo inoltre che il concetto, per Lei torbido, di "assimilare" viene confermato dal Suo metodo operativo. Infatti dichiara che i gioielli rotti non sono "materiale d'oro", ma allo stesso tempo pretende di alienarli utilizzando lo strumento fiscale studiato esclusivamente per l'alienzaione dell'oro industriale.

    Tornando alle altre Sue conclusioni.
    Come già abbiamo espresso in risposta ad un altro lettore, l'alterazione dei beni acquistati dai privati è concessa ai laboratori orafi, esclusivamnte al fine di destinarli alla propria lavorazione artigianale (art. 1 comma 4 legge 7/2000). Pertanto nei verbi "trasformare" e "alienare" contemplati nell'art 128 del TULPS sono, giustamente, espresse le caretteristiche commerciali dei preziosi, ovvero l'artiginale ed il commerciale. Dobbiamo correggere anche la Sua affermazione secondo cui l'oreficeria usata rotta "NON è menzionata da nessuna parte". Infatti, come le abbiamo suggerito nella risposta precedente, sul documento esplicativo "Chiarimenti in materia d'Oro" si entra nel merito stabilendo che:

    " - acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000."
    Pertanto essere qualificati come "operatori professionali".

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  15. Salve
    leggendo i Vostri forum chiedevo se una banco metalli spa possa acquistare da me (gioielleria )l'oro usato tramite :DICHIARAZIONE DI INTENTO
    DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
    APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    (Art. 1, lett. c, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17)l dettaglio)
    In questo modo il banco metalli (iscritto banca d'italia)provvederà al pagamento iva ed io eseguirò fattura di vendita esente iva?
    è tutto regolare o manca qualcosa?
    Attendo Vostre risposte
    Grazie

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  16. Gentile lettore,
    gli acquisti effettuati con "Dichiarazione d'Intenti" sono consentiti ai cessionari qualificati come “esportatori abituali”. Questi soggetti godono di una riserva, comunemente denominata "plafond" , che consente di non versare l’IVA fino ad un determinato importo, calcolato sul fatturato delle cessioni alle esportazioni riferite all’anno precedente.

    I soggetti esportatori non avendo la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i clienti esteri, porta loro ad essere in una posizione di costante credito IVA. Per evitare questa problematica, l’esportatore abituale può richiedere ai suoi fornitori di non applicare l’IVA in fattura nei limiti del "plafond". Il cessionario rilascerà pertanto una "Dichiarazione d’Intenti" in cui si assume la responsabilità di poter effettuare acquisti in esenzione IVA (art. 8 co. 1 lett. a e b del DPR 633/72).

    Il 20% dell’IVA che doveva essere corrisposta in fattura al cedente, viene pertanto detratta dal "plafond", il quale andrà via via riducendosi e, una volta terminato, consentirà al cessionario di tornare ad effettuare acquisti versando l’IVA nei metodi ordinari. Pertanto la prassi è da ritenenersi, per i soggetti aventi diritto, assolutamente legittima.
    Cordialmente

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  17. quindi nel mio caso ,avendo una gioielleria (vendita al dettaglio)posso aprire questo tipo di rapporto lavorativo con questo banco metalli che mi propone la suddetta situazione, o devo avere particolari requisiti da aggiungersi alla mia attività e licenza(vendita oggetti preziosi)?
    Cioè sono un soggetto avente diritto o devo avere altri requisiti?..inoltre ci sono controindicazioni/cavilli strani/rischi a cui posso incorrere personalmente o vado tranquillo ....??
    La fattura di vendita dell'oro usato che farò che tipo di dicitura deve avere,e al campo Iva che secondo quanto riportato non deve essere pagata(almeno da me) cosa devo scrivere?
    grazie

    08 gennaio 2010 08.53

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  18. Dunque. Come già espresso, Lei può effettuare cessioni ad aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi che le richiederanno l'accoglimento della "Lettera d'Intenti".
    A Lei non sono richiesti requisiti aggiuntivi alla Sua licenza, ovviamente restando ferma la necessità di essere coerenti con il tipo di commercio esercitato, ovvero quello all'ingrosso o al minuto.

    Non esistono "cavilli" o "controindicazioni", infatti la responsabilità sulle eventuali inadempienze o dichiarazioni false o mendaci ricadrebbero sul cessionario, ovvero sul soggetto che dichiara di essere esportatoe abituale e pertanto in credito d'IVA.

    La fattura riporterà indicata la seguente dicitura: "IVA non addebitata ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) e b), DPR 633/72. Lettera d'Intenti n°... del ..."

    La descrizione dei beni invece dovrà riportare la dicitura: "Cessione di oreficeria usata"

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  19. Un mio cliente ritira oggetti in oro da privati e li rivende, nello stesso stato in cui vengono ritirati, a un'azienda che provvede a fonderli per farne lingotti d'oro. Questa azienda sostiene che le forniture vanno fatturate con il regime del margine (Dl 41/95). Secondo quanto previsto dallo stesso decreto e, come meglio precisato nella circolare 177/E del 22 giugno 1995, invece, i beni interessati dallo speciale regime sono i beni mobili suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Ora, mi sembra che per un anello acquistato da un privato che viene rivenduto non per essere usato come tale, ma per procurare oro, non si possa fruire del regime di cui al Dl 41/95. Qual è il parere dell'esperto?

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  20. I beni mobili suscettibili di reimpiego possono essere, come da Lei indicato, ceduti beneficiando del regime speciale del margine. L’oggettività del bene, ovvero la constatazione che questi possano essere identificati come oggetti "finiti", quindi ancora destinabili al consumo finale, obbligano il cedente a venderli assoggettandoli al regime IVA ordinario o a margine.

    Bisogna ricordare che le operazioni di cessione di beni a titolo oneroso, importano il passaggio della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (artt. 2 e 3 D.P.R. 633/72 ). Questo significa che, completata l’operazione di vendita, il ruolo del cedente si estingue e pertanto viene escluso da qualsiasi responsabilità derivante dal successivo impiego dei beni venduti.

    Agli “operatori professionali in oro”, come definiti dell’art. 1 comma 3 legge 7/2000, è data facoltà di acquistare oggetti in lega d’oro sotto qualsiasi forma e purezza e di trattarli, se destinati alla lavorazione industriale, secondo processi di trasformazione necessari per recuperare il metallo prezioso in essi contenuto. La cessione di oggetti preziosi "finiti" effettuata nei confronti di una azienda che destina i propri acquisti a processi industriali, dovrà pertanto avvenire assoggettando i beni al regime IVA previsto, come del resto nei confronti di qualsiasi altro soggetto. Il processo di lavorazione industriale, essendo compreso in un passaggio successivo ed estraneo al cedente, in alcun modo potrà pertanto influenzare il regime IVA della fornitura e l’oggettività dei beni ceduti.
    Cordialmente

    RispondiElimina
  21. scusate ma per il regime a margine globale non vi è un importo massimo di e 516,45 da rispettare ?? o puo' essere usato tranquillamente per operazioni della vendita di oro usato verso spa con cifre superiori??
    grazie

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  22. La norma a cui fa riferimento è stata abrogata già da molto tempo con debita circolare ministeriale.

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  23. tratto da camera del commercio .it:
    adempimenti » Registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosiDATA: 01-02-2007ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16-11-2009
    Le Camere di commercio hanno il compito di tenere il Registro degli assegnatari di marchi (comunemente denominato "Registro orafi") al quale devono iscriversi coloro che intendono vendere, fabbricare, importare platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere.

    Tale iscrizione, oltre ad essere condizione necessaria per la vendita, la fabbricazione e l'importazione di metalli nobili, è necessaria per il rilascio del marchio di identificazione a cura della Camera di commercio. Il marchio è un elemento importante in quanto va apposto sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.
    ...chi è iscritto a tale albo puo' quindi vendere metalli nobili e verghe???
    un iscritto a tale albo.

    RispondiElimina
  24. Nonostante Lei sia in possesso dei marchi di identificazione previsti dal D. Lgs.vo del 22 maggio 1999 n. 251, non potrà egualmente effettuare il commercio d'oro nelle specie indicate dall'art. 1 comma 1 lettere a) e b) legge 7/2000, in quanto sprovvisto dei requisiti imposti dalla medesima legge all'art. 1 comma 3 lettere a) b) c).

    Nonostante ciò le è consentito saggiare e garantire per mezzo del suo marchio, l'oro nelle forme descritte dall'art. 1 comma 1 lettere a) e b) legge 7/2000, ricevuti però in conto lavorazione, a norma dell'art. 1 comma 4 legge 7/2000. Se Lei è in possesso dei marchi d'identificazione in quanto titolare di un laboratorio orafo, Le è consentito l'acquisto nonchè la cessione di materiale d'oro quali semilavorati e scarti di lavorazione, purchè tali operazioni siano sempre finalizzate ai fini della produzione artigianale e non commerciale.
    Cordialmente

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  25. in qualità di azienda commerciale grossista orafa, intenzionata a recuperare il metallo contenuto in merce di oroficeria rotta, cedendola al banco metalli per la fusione dovrei cederla con il regime del margine?

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  26. L'oreficeria rotta rientra nella classificazione dei prodotti finiti. Infatti se soggetta a riparazione, potrebbe assolvere alla funzione originaria e pertanto essere ancora destinata al consumo finale. Questa categoria di beni deve essere assoggettata al regime IVA ordinario o a margine.

    Diversamente se la merce è a tal punto informe da non poter essere riparata, dovrà essere ricompresa nella classificazione di "materiale d'oro" e, in questo caso, se la sua azienda non è iscritta all'albo degli operatori professionali, non potrà attuarne il commercio.

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  27. "Nonostante ciò le è consentito saggiare e garantire per mezzo del suo marchio, l'oro nelle forme descritte dall'art. 1 comma 1 lettere a) e b) legge 7/2000, ricevuti però in conto lavorazione, a norma dell'art. 1 comma 4 legge 7/2000"
    avendo tale requisito(timbro/punzone del mio laboratorio orafo iscritto albo) posso lavorare io direttamente l'oro usato fornito dai clienti senza doverlo andare a "cambiare"al banco metalli con l'oro fino per appunto poi rilegarlo e lavorarlo?cioè realizzare un gioiello dall'oro vero e proprio fornito dal cliente,e trascrivendolo ovviamente sul registro merci in lavorazione....
    grazie

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  28. posso anche acquistare l'oro usato da clienti e anzichè rivenderlo ,fonderlo e trasformarlo in oggetti per la vetrina,il titolo lo faccio sempre io poichè orafo iscritto?se si lo posso trascrivere con data differente a quella dell'acquisto (del ps)sul registro merci lavorazione in conseguenza di decisioni alternative al mercato cioè per necessità di ampliamento e disponibilità degli oggetti preziosi in vetrina ovviamete apponendo i due punzoni d'obbligo internamente ai gioielli(titolo+n°ditta)?
    facendo così all'atto della futura vendita del gioiello creato,dovrò segnalarlo sul registro merci in lavorazione in scarico,e l'iva è quella ordinaria ?
    grazie e scusate la vastità delle domande....
    un laboratorio orafo

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  29. Affermativo. Sul registro di P.S. non dimentichi di trascrivere che l'oggetto è stato destinato alla Sua lavorazione a data dell'effettivo reimpiego, ovvero della trascrizione sul registro delle merci in lavorazione.

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  30. sono un incastonatore,e chiedevo se posso monetizzare(vendendo) la limatura e i scarti oro inerenti alla lavorazione annuale, in un paio di volte l'anno(l' occasionalità come è calcolata?),visto che al contrario di un orafo, troverei inutile avere oro fino,poichè non lo lavoro visto che sono incastonatore,inoltre la descrizione dei beni e l'iva in come li fatturo?
    grazie

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  31. Può tranquillamente cedere in esenzione IVA. Queste operazioni sono da considerarsi lecite purchè non rientrino nel principio di abitualità stabilito dal comma 1 art. 4 DPR 633/72.

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  32. sono titolare di una licenza di p.s. per il commercio all'ingrosso di goielli usati.
    Compro oro usato in discrete condizioni, in quanto tale rivendibile al consumatore finale.
    Per economicità lo vendo ad una fonderia che però mi obbliga a fatturare senza addebito d'imposta ex art.17,5° comma, qualificando la cessione non di oro usato bensì rottame.
    Il mio commercialista mi ha segnalato l'erroneità di tale prassi, giacchè la cessione ha ad oggetto beni usati e pertanto fiscalmente rientra nel regime del margine (globale), mentre dal punto di vista delle norme amministrative non ho bisogno di essere iscritto come operatore professionale ex lege 7/2000 giacchè non tratto oro industriale ( quali sono assimilati i rottami) bensì oro usato ancorchè per scelta non rivenduto sul mercato del consumo finale ma all'industria.
    Vorrei sapere se il parere del commercialita è corretto e dunque il vostro parere in proposito.
    Grazie

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  33. Il Suo commercialista ha ragione. Infatti può vendere l'oreficeria usata ed assoggettarla coerentemente al regime speciale del margine globale, senza l'iscrizione all'Albo degli operatori professionali in oro, necessaria invece per chiunque ceda "rottami" assogettandoli all'art. 17 comma 5 DPR 633/72.

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  34. Salve, ho venduto per mia ignoranza un paio di volte vergi d'oro(avevo fatto fondere da ditta l'oro usato dei clienti)a ditte specializzate, inoltre ho eseguito diverse fatture di vendita con il reverce change che non superano un importo evaso d'iva dei € 50,000.....

    come posso mettermi al riparo ed in regola?

    Dopo quanti anni avviene la"prescrizione" amministrativa o penale di tali operazioni annotate sul registro?

    Posso giustificarmi(in qualche modo) nell'essere un orafo che avendo regolare laboratorio ha trasformato a suo tempo l'oreficeria usata(vendutami dai clienti) in rottami?

    Cosa mi consigliate?

    Infiniti grazie

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  35. Posso acquistare e rivendere a banco iscritto banca italia saltuariamente sterline e oro fino di piccole e modeste quantità (5 operazioni l'anno sono troppe o poche?

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  36. Per orafo: le operzione hanno un importo davvero modesto, il consiglio è quello di lasciare tutto com'è e di eseguire le operaziionii future a norma di legge.

    Per l'anonimo: affermativo, poichè le sue cessioni aderiscono ai requisiti di occassionalità.

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  37. sono un orafo e commercio al dettaglio oreficeria(ora anche usata con il regime del margine).
    Come devo vendere la limatura aurifera?
    ddt verso banco di fusione e poi vendo il vergo in via occasionale,ma con che riferimento sulla fattura(come la fatturo esente iva o come)?
    grazie

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  38. Pur trattandosi di vendita occasionale di "materiale d'oro", le suggerirei di vendere le limature unitamente agli altri beni ceduti con IVA a margine.

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  39. Buona sera!
    Sono titolare di licenza di ingrosso oggetti preziosi.
    Premettendo ch'è tutto un gran caos,
    non riesco a capire perchè non potrei vendere metallo fino a sociètà di recupero metalli.
    Altro quesito che mi si sta ponendo in questi giorni da amici dentisti è l'acquisto di protesi dentali formate da leghe semipreziose e preziose.
    In questo caso sono da considerare come metallo industriale? (non penso che si possono riutilizzare le protesi).
    E con la licenza di ingrosso preziosi posso trattare l'acquisto di protesi che solo dopo l'affinazione si sà se contengono argento, palladio, oro o acciaio! E rivendere poi le lamine alle società di recupero?
    Grazie e cordiali saluti!

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  40. In realtà non è affatto un gran caos. Sarebbe più opportuno dire che le persone tendono ad informarsi poco e male. Si avventurano in esperienze commerciali con approssimazione e poi, immancabilmente, ne pagano lo scotto. Le posso garantire che esistono categorie commerciali la cui legislazione e regolamentazione è ben più complessa e articolata rispetto a quella dei comunemente noti come "compro oro". In sintesi le regole e le leggi da rispettare sono poche, allo stesso modo le procedure fiscali. Sarebbe più opportuno attribuire le colpe di questa disinformazione a quelle spericolate aziende senza scrupoli che, pur di guadagnare, fanno compiere ai propri fornitori raggiri commerciali e tributari in barba alle leggi che, nonostante quello che vogliono far credere, sono chiare e complete.
    Venendo infine alla sua domanda, la procedura da Lei proposta è scorretta e viola l'art. 4 commi 1 e 2 della legge 7/01/2000.
    Cordialmente

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  41. Buona sera!
    Sono un commerciante all'ingrosso di oggetti preziosi,ovviamente con le dovute licenze e registro della P.S. per l'acquisto di beni usati.
    Mi pare assurdo che io posso acquistare oro fino per poi darlo in conto lavorazione ad artigiani per farne anelli ecc.. ecc.. ma se mi avanza dell'oro fino nel corso della produzione, non lo posso rivendere!!
    Sono obbligato ad avere giacenze accollandomi tutti i rischi!
    Ma poi in oreficeria il costo del prodotto è determinato al 80% (specie nella vendita all'ingrosso) dalla quantità di oro fino impiegato.
    Se un'anello in 18kt pesa 10gr, significa che sto vendendo al cliente circa 7,5gr di oro fino che valuto a secondo della valutazione giornaliera.
    Praticamente la disciplina mi permette di poter vendere 1kg di anelli e no 750gr di fino?
    Mi pare assurdo!
    Mi pare assurdo anche che si debba considerare l'iva sui quei 7,5 gr di oro fino dell'anello.
    Se l'oro porta una quotazione ufficiale, ha quel valore, è come pagare l'iva sul denaro!
    Per quale motivo non posso recuperare l'oro delle giacenze (specie se sale la quotazione) cedendole ad società di recupero le quali degli anelli non se ne fanno nulla e ti attribuiscono il valore solo dopo un'affinazione?
    Se il fine del commerciante è il lucro, perchè non posso prendere in considerazione l'aumento della valutazione dell'oro e decidere di fondere tutto?
    O perchè a chiusura attività dovrei accettere di vendere le rimanenze come oro usato e no di vendere il recupero dell'oro fino?
    Altra domanda, ma queste normative, riguardano solo l'oro?
    E argento,platino e palladio?
    Grazie e cordiali saluti

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  42. buona sera,
    leggendo il forum ho piu confusione di prima ,
    ho una licenza di preziosi di commercio al minuto e occasionalmante ritiro oreficeria usata e rotta dai clienti , quando vado a venderla ad una ditta iscrittta al Banco Metalli nell'emettere Fattura a questa ditta non devo pagare l'IVA ,giusto??.. ,sarà Lei a pagarla con il meccanismo del Rev. Ch .,quale dicitura devo mettere in Fattura ?? rottami o oro usato??..e quali riferimenti di legge devo annotare in Fattura??

    Grazie.

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  43. BUONA SERA,
    PONGO UN QUESITO:
    SE MI SONO AVVALSA NELL'ANNO PASSATO DL REVERSE CHANGE E NON POTEVO PERCHE' NON ISCRITTO ALLA BANCA D'ITALIA....COME POSSO SANARE IL TUTTO???OSSIA COSA DEVO FARE AI FINI IVA?? C

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  44. RILEGGENDO I POST PASSATI :

    Avete sempre affermato che tale risoluzione NON possa essere applicata per i non isritti alla Banca Italia poichè il rottame è materiale oro.

    Confermate tutto detto anche dopo i chiarimenti del 2010 della Banca d'Italia dove si evince che i rottami possono essere trattati dai c.d. compro oro???

    Saluti

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  45. buongiorno volevo sapere se e legale aquistare rottame da privati (regolarmente con documento)e poi rivenderlo ad un'ingrosso di oreficeria con regolare fattura pagando io come ditta individuale soltanto l'iva sulla manifattura e quindi caricarmi di merce nuova grazie in anticipo

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  46. Buongiorno, ho una srl che tratta, con regolare licenza di P.S. la compravendita di oggetti preziosi. Ci è consentito, occasionalmente, ritirare lingotti, verghe o monete per rivenderle, dopo 10 giorni e senza trasformazione, a privati o banchi metalli?
    Grazie

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  47. RILEGGENDO I POST PASSATI :

    Avete sempre affermato che tale risoluzione(agenzia entrate del 2002) NON possa essere applicata (reverse charge)per i NON isritti alla Banca Italia poichè il rottame è secondo la Vostra interpretazione è "materiale oro" che rientra nella legge 2000(per esclusivo uso degli operatori professionali).

    Confermate tutto detto anche dopo i chiarimenti del 2010 della Banca d'Italia dove si evince che i rottami possono essere trattati e compravenduti dai c.d. compro oro???
    Anche se avete risposto che la Banca d'Italia scrive che dette rivendite siano da considerare come vendita di oggetti "finiti"...non pensate che la Banca d'italia NON possa "dettare" disposizioni fiscali destinate appunto esclusivamente all' agenzia entrate che dice il contrario?
    non pensate che ci sia qualche cosa che non "quadri" tra le due istituzioni??
    Una dice che il rottame và fatturato con il reverse per i soli operatori professionali che lo possono trattare, l'altra dice che anche i c.d. compro oro(e gioiellerie)possono trattare tale rottame....chi ci dice come và chiaramente fatturato tale rottame??
    Spero in un vostro interesse...
    Saluti

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  48. allora non hai capito un tubo!
    perchè non leggi prima di scrivere?

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  49. Ho venduto i miei oggetti d'oro e sono trascorsi 3 giorni, ma c'ho ripensato posso tornare a prenderli?

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  50. ...per il grande esperto del 18 dicembre :

    ci illumini lei visto che nè consulenti tributari nè commercialisti, nè grandi esperti (il sole 24h) non danno risposte esaurienti e con nulla di scritto e completo...ci informi lei che ha letto tutti i post precedenti sulla differenza c'è tra "rottame-avariato-rotto o rottamato" per dirne una ...ci illumini di luce grandissimo esperto!!!

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  51. Buongiorno,
    sono un laboratorio orafo che lavora argento e che produce circa 100g di limature d'oro l'anno, come risultanti da riparazioni di oggetti di privati.
    Sono assoggettato al regime dei superminimi, senza obbligo di studi di settore per l'anno 2012/13.
    Posso far raffinare tale limature (fuse in un'unica verga) recandomi al banco metalli con un documento di trasporto?
    Cosa devo indicare eventualmente su tale documento?
    Grazie

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  52. salve vorrei fare alcune domande a cui non riesco a dare risposta.

    a quale normativa devo affidarmi per la fusione dell'oro?

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    Risposte
    1. salve, avrei bisogno di un chiarimento: ma un laboratorio orafo provvisto delle apposite autorizzazioni anche relative alla vendita al mi nuto di oggetti preziosi può esercitare contemporaneamente l'attività del "compro oro"? oppure sarebbe oportuno mantenere le due cose distinte e separate?

      Elimina
  53. Vorrei sapere se l'argento comprato da privati registrato sul registro ps si deve vendere al banco metalli come l'oro con iva al margine oppure con la legge del revers chang.
    Grazie

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  54. Buonasera,sono titolare di una gioielleria, ho iniziato come orologiaio iscritto all'artigiano poi il volume di affari è aumentato il mio consulente ha detto che era prevalente il commercio quindi sono stato cancellato dall'albo artigiano ed iscritto al commercio, per quanto riguarda le riparazioni, sia di orologi che di oro, li continuo a fare come prima nel retro bottega ho degli operai sia orologiaio sia riparatore orafo. Desidererei sapere se posso operare come sono oppure dovrei dividere le due attività.
    Vorrei sapere inoltre su quale registro si devono registrare le riparazioni di oro , se esiste un registro per le merci in lavorazione e se dovrebbe essere vidimato da quale efficio?

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  55. Wendikounidor è una comunità che si specializza nella vendita di polvere
    Oro e lingotti d'oro . Ogni mese, l'inventario e la valutazione delle quantità di oro
    riceviamo miniere per la vendita ai nostri partner e clienti interessati .
    Sappiamo che ci aspettavamo il nostro campo in più attività .
    Vendiamo diamanti che sono disponibili nel bagagliaio di una banca in Ghana ad Accra attualmente con il Manifesto Diamond.

    Siamo pronti a fornire la quantità di oro che si desidera .
    Vi informiamo che abbiamo attualmente in magazzino
    diversi paesi africani polvere d'oro e lingotti d'oro :
    Burkina over 185 kg
    Ghana e 130 kg
    - Mali , ci siamo trasferiti in Costa d'Avorio per motivi
    Sicurezza tra i 95 kg . E ' 92-96 % di purezza e 22 carati di più
    la qualità e l'Africa centrale .

    Se siete interessati , ci dicono il numero di oro che
    desiderano avere , così possiamo dare il nostro prezzo
    fiera .
    Potete contattarci via e-mail o sul nostro sito .


    In attesa di sentire da voi , vi presentiamo , signori , il nostro
    Saluto sincero.

    Wendikounidor
    Tel : +22540010966

    Email : wendikounidor@gmail.com

    wendikounid.or @ facebook.com

    Sito web : http://wendikounid-or.e-monsite.com

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