lunedì 5 dicembre 2011

Altra attività chiusa a causa dell'illeggittima cessione di "rottami"

Compra oro nel mirino della Guardia di Finanza: la fiamme gialle di Saronno hanno portato alla luce una maxi evasione, con circa 1,3 milioni di euro sottratti al fisco e IVA non versata per circa 450.000 euro. Si è scoperto anche che a fronte di tre negozi regolari, ce n'erano altri tre totalmente sconosciuti al fisco.

L'indagine è partita da uno specifico controllo avviato nei confronti di una società del settore dei compra-vendo oro, settore nei cui confronti la Guardia di finanza da tempo ha avviato specifiche attività volte a riscontrarne la corretta operatività. I finanzieri di Saronno comandati dal tenente Carlo Della Gatta hanno accertato nell’impresa, che ha sei punti vendita nelle province di Varese, Como e Milano, una significativa evasione fiscale: oltre 1,2 milioni di euro di imponibile sottratto,  violazioni all’IVA e violazioni amministrative nella tenuta del previsto registro di pubblica sicurezza. La società operava acquistando direttamente oggetti di oreficeria e gioielleria usati da privati, che rivendeva direttamente in minima parte ad altri privati e per la maggior parte ad aziende che operano nella fusione e trasformazione del metallo prezioso; le investigazione effettuate dai Finanzieri, anche attraverso la ricostruzione operata dall’analisi dei dati contabili ed extracontabili acquisiti, hanno permesso di accertare che questa ha conseguito ricavi ben superiori a quelli dichiarati, pari ad oltre un milione di euro. Le operazioni irregolari sono state effettuate mediante omissione di fatturazione e mediante il ricorso (illegittimo, secondo la Guardia di Finanza) alla normativa fiscale agevolata sui rottami d'oro.
Sono in corso, peraltro, ulteriori accertamenti al fine di individuare eventuali irregolarità connesse all’approvvigionamento dei beni usati commercializzati.
L’amministratrice della Società è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, al Tribunale di Milano competente visto il domicilio della persona. Nel corso del controllo è emerso che la società controllava tre esercizi conosciuti (Saronno, Sesto Calende e Como), ma anche tre altri punti di compravendita che erano totalmente sconosciuti al fisco, a Pero, Milano e Legnano.

fonte: www.varesenews.it

13 commenti:

  1. I negozi sono ancora regolarmente aperti. Almeno, lo è quello di Sesto Calende.

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  2. buon giorno , vorrei sapere se , ad oggi vi risultano accertamenti e SANZIONI(quali sanzioni se solo amministrative dal comune) a gioiellerie che avendo regolare licenza della ps ( non specificato ingrosso), esercitano l'acquisto da privati di oro usato e vendono lo stesso a fonderie . visto che questo tipo di commercio viene considerato ingrosso, anche se per molte interpretazioni , non e' da considerare ingrosso , perche il negoziante non compra da possessori di partita iva ma da privati , e vende solo a possessori di partita iva(fonderie-banchi metalli) ma solo al fine della distruzione del bene . graditissimo un commento da goldfingher o montegeneroso , anticipatamente ringrazio.

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  3. Ringrazio per avermi richiesto commento.
    Ritengo precisare che non sono Goldfingher ma posso sottoscrivere tutto quello che dice.
    La determinazione della tipologia di attività, è determinata dalla vendita non dall'acquisto. Quindi poco importa che si acquisti da privato o da azienda. Se si ha una attività al dettaglio è necessario vendere almeno il 51% del fatturato al privato. Se invece si ha una attività all'ingrosso, la vendita deve essere per il 100% all'ingrosso. Per la mia esperienza non sono mai venuto a conoscenza di sanzioni a riguardo. In ogni caso ritengo consigliabile tale interpretazione:
    se vende esclusivamente all'ingrosso, chieda licenza all'ingrosso.
    Se vende anche pochi pezzi al privato, chieda licenza al dettaglio.
    Se sulla sua licenza, come a volte capita, non è specificata tale differenza, posso consigliarla di esercitare entrambe le attività, senza per questo incorrere in sanzioni. Buon lavoro.

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  4. Con il termine rottame si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "


    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  5. Il termine "Materiale d'oro" ("in rottami di oggetti preziosi usati" puoi anche ometterlo) è un termine tecnico.
    Lo si trova all'Articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 7/2000. Sta ad indicare l'oro diverso da quello da investimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, altresì definito oro industriale, altresì definito appunto "materiale d'oro".

    Con il termine "oggetto" si intende prodotto finito destinato al consumo finale. Siamo fuori quindi dalla legge 7/2000 e fuori quindi anche dal regime iva del reverse charge ad esso collegato. Quindi se scrivi "oggetti" dichiari che non li destini alla "lavorazione" (fusione), ma alla vendita così come sono. Solo in tal caso allora chi (diverso da un banco metalli) acquista si mette in carico gli oggetti e applica il regime margine.

    Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha scritto ed inviato un monito a tutti gli operatori professionali in oro (anche compro oro che esercitano come operatori professionali in oro) di non utilizzare a fini pubblicitari la loro iscrizione alla Banca d'Italia UIF perché per la loro attività non è necessaria l'iscrizione appunto.

    I banchi metalli sono obbligati ad acquistare in reverse charge perché così impone loro la risoluzione 375/2002. I compro oro non devono essere iscritti nell'elenco degli operatori professionali in oro nella misura in cui cedono "materiale d'oro" per destinazione" (rottami di oggetti preziosi in oro usati). Lo devono, però, essere nel caso in cui cedano professionalmente materiale d'oro per natura (ciò che già in origine è) (es. lamine) o oro da investimento (es. lingotti).

    Il regime del margine non è applicabile nel caso di cessioni ai banchi metalli non solo perché così impone la risoluzione 375/2002, ma anche perché il momento traslativo della proprietà non è la consegna del bene, ma l'accettazione del titolo. Dalla considerazione che l'analisi del titolo viene effettuata dopo la fusione e poiché il regime del margine non si può applicare se si effetua sui beni alcuna lavorazione, ne consegue che il suddetto regime del margine non è applicabile nel caso di ispecie di vendita ai banchi metalli che hanno per attività esclusiva il recupero del metallo puro, non commercializzando quindi in oggetti preziosi.

    (cfr. ris. 375E/2002)
    "D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli."

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

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  6. Pur non essendo stata precisata sulla licenza se l'autorizzazione rilasciata dalla questura sia stata concessa al dettaglio o all'ingrosso, nella domanda presentata tale richiesta è stata precisata dal compro oro.

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  7. Ammettendo le difficoltà di interpretazione della legge e dei vari chiarimenti della Banca d'Italia e Agenzia delle Entrate, più, proprie interpretazioni fatte da persone o società più o meno professionali, ritengo precisare che la società è stata sanzionata (così come evidenziato dall'articolo) "mediante il ricorso alla normativa agevolata sui rottami d'oro". In pratica vendeva applicando alle vendite il Reverse Charge. Ora se lei intende corretta l'applicazione del Reverse Charge (così come prospettato dal suo lungo intervento) non posso far altro che augurarle buon lavoro..... e buona fortuna.

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  8. volevo chiedere a monte generoso io operatore professionale in oro come posso acquistare e vendere rottami alla luce della circolare del 2010?
    grazie

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  9. mario2829 giugno 2012 00:01

    In che senso??? Si fa fatturare con art. 17 oppure 36 o volendo anche IVA al 21 ma poi in questo caso andrebbe a credito, comunque in qualità di operatore professionale iscritto Banca Italia può operare in modo tranquillo, a parte il fatto che se oggettivamente l'oro acquistato da privati va venduto a operatore che poi lo fonde e lo affina anche chi non è operatore professionale può fatturare conreverse- charge e non è vero che è obbligato al regime del margine che invece si applca solo in caso di vendita a privato cioè come prodotto finito.

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  10. Sig mario 28.
    Io se fossi in lei i rottami di oro non li venderei mai anche se avessi una società iscritta Banca d'Italia, ma procederei alla vendita di verghe o oro fino contenuto nelle stesse.
    Diverso è l'acquisto. Se acquista rottami e svolge unicamente l'attività di "recupero e commercio di metalli preziosi" non dovrebbe andare incontro a nessuna sanzione. Uso il condizionale perché l'Italia è bellissima e istrionica. Ha fatto tutto giusto??? La sanzionano comunque!!! Buon lavoro.

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