sabato 27 giugno 2009

Acquisto preziosi "On line"?

Gli esercenti specializzati nell’acquisto di oggetti preziosi usati, sono tenuti a compiere le operazioni all’interno dei locali autorizzati all’uopo dall’autorità di Pubblica Sicurezza. Infatti sull’autorizzazione, oltre ad essere riportati i dati anagrafici dell'esercente, viene descritta l’ubicazione del locale destinato a questo commercio. Ciò significa che le operazioni compiute, dovranno necessariamente essere svolte all’interno di suddetto locale che, a tal proposito, dovrà corrispondere alle norme di Pubblica Sicurezza stabilite per gli esercizi commerciali che trattano preziosi. Questo esclude la possibilità di concludere le operazioni con soggetto privato a distanza, ovvero compiere l’acquisto di oggetti preziosi usati a mezzo postale. Infatti, oltre ad essere compiuta al di fuori dei locali autorizzati, il cessionario non ha alcuna possibilità di verificare le generalità del soggetto cedente, la veridicità dei dati dichiarati (sedicenti) e la validità o l'effettiva esistenza dei documenti che il venditore dichiara, senza alcuna prova, di possedere. L'obbligo di compiere tali operazioni in presenza di entrambe i soggetti (cedente e cessionario) sono da ritenersi necessarie anche in funzione antiriciclaggio. A tal proposito in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 82 del 07.04.2006 del Decreto n° 173/2006 e del relativo provvedimento dell’ex Ufficio Italiano Cambi, sono state rese operative le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 20/2//2004 n. 56 in attuazione della direttiva 2001/97/CE. Pertanto chiunque svolge le seguenti attività:
1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’ art 1 legge 17.01.2000 n° 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in possesso della licenza di cui all’ art. 127 del TULPS;

E' obbligato:
a) Identificare i clienti, tramite un documento valido e non scaduto, acquisendo i seguenti dati:
-Per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo residenza o domicilio, codice fiscale e numero di un documento di identificazione.
-Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. Per questi soggetti è necessario verificare il potere di rappresentanza in base alla documentazione ufficiale fornita dal cliente (visure camerali, certificati di enti competenti, delibere consiliari o assembleari.


L'identificazione quindi deve essere compiuta de visu e non per autodichiarazione a distanza. Inoltre, fermo restando i reati di inottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 128 del T.U.L.P.S., sono configurabili anche i reati correlati l'incauto acquisto e ricettazione come previsti dagli articoli 712 e 648 del Codice di Procedura Penale.

3 commenti:

  1. Questi del Compro oro online li dovrebbero arrestare!

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  2. I COMPRO ORO ONLINE FANNO SOLAMENTE ILLECITI!!! ATTENZIONE GENTEEEEEEEEEEE!!!

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  3. siete gay_ per questo dite così!!!!!

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