sabato 27 giugno 2009

Il "Regime Speciale del Margine" applicato alla cessione di oggetti preziosi

Il regime speciale IVA del margine, introdotto con direttiva CE n. 5/94, recepita dal D.L. n° 41 del 23/02/1995, è l’imposta applicata alle transazioni di beni appartenenti a particolari categorie e consiste nell’assoggettare a IVA la sola differenza tra il costo sostenuto dall’impresa per acquistare il bene e il corrispettivo di rivendita, così da evitare una duplicazione d’imposta.
Esso può essere applicato solo da coloro che esercitano, abitualmente o occasionalmente, il commercio di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, relativamente agli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA, cioè da privati cittadini, in Italia o nell’Unione Europea. L’articolo 36 del DL 41/95 individua tre diverse modalità di applicazione dell’imposta: ordinario o analitico, forfetario o percentuale, e globale.
1) REGIME DEL MARGINE CON IL SISTEMA ORDINARIO ANALITICO, dove la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene determinata per ogni bene compravenduto (Art. 36, comma 1 D.L. n° 41/95).
2) REGIME DEL MARGINE CON SISTEMA GLOBALE, dove la base imponibile viene determinata periodicamente e per masse di operazioni (Art. 36 comma 6).
3) REGIME DEL MARGINE CON SISTEMA FORFETARIO, dove la base per il calcolo dell’imposta viene determinata in una precisa porzione percentuale del prezzo di vendita (Art. 36 comma 5).
Chi acquista oggetti preziosi usati in lega d’oro, e li rivende in massa, potrà applicare il regime speciale del margine con sistema globale. Infatti questa procedura, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre (Art. 36, comma 6).
Dal margine positivo dovrà essere scorporata l’IVA a debito, mentre l’eventuale margine negativo costituirà un credito di margine, di cui si potrà beneficiare nel periodo d’imposta successivo.
Per quanto riguarda la documentazione degli acquisti effettuati da privati, alla luce delle pronunce ministeriali emanate in materia (C.M. 70 del 8/11/1973 e R.M. 9/2270 del 20/01/1981) si ritiene che l’impresa che effettui acquisti di beni presso soggetti privati debba istituire un apposito registro, bollato e numerato prima dell’uso, in cui annotare tutti gli acquisti della specie. Tale registro costituirà la base per superare la presunzione di acquisto (Art. 53 DPR 633/1972) e per documentare la deduzione del costo.
Per quanto riguarda le vendite, dovrà altresì essere predisposto un registro delle cessioni con l’indicazione della data, natura, qualità e quantità dei beni e dei relativi corrispettivi al lordo dell’imposta. Lo stesso fungerà per effettuare lo scorporo e determinare quindi l’aliquota IVA da corrispondere all’erario.
L’imposta per le cessioni effettuate beneficiando del regime speciale del margine globale, ricade tra i costi del cedente e non del cessionario. Pertanto chi effettua vendite in massa di oreficeria rivendendo i propri beni alle aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi, dovrà considerare questo costo, che non potrà recuperare, come mancato guadagno diviso per i grammi di oreficeria ceduti.
Per la caratteristica del regime del margine globale che non consente di recuperare l’IVA, da un punto di vista economico è maggiormente conveniente il sistema IVA ordinario, poiché in quest’ultimo caso l’IVA non è un costo né per il cedente né per il cessionario, ma neutra. Ovviamente l’applicazione del regime ordinario è possibile se il cessionario è disposto a corrisponderla al cedente, quindi ad esporsi con la liquidità.
Come visto, chi effettua il commercio all’ingrosso di gioielleria usata e intende avvalersi facoltativamente del regime speciale del margine globale, anziché dell’ordinario è tenuto, oltre all’istituzione degli appositi registri precedentemente descritti, alla comunicazione IVA annuale specificando l’intenzione di volersi avvalere del suddetto regime speciale.
E’ pertanto evidente che la cessione di oreficeria usata può essere facoltativamente effettuata applicando o il regime ordinario o del margine globale, quindi due distinte procedure per l’assolvimento dell’IVA. E’ logico supporre che non essendo d’obbligo l’applicazione del regime speciale per la cessione di beni in massa, il cedente che non ha effettuato la comunicazione preventiva all’ufficio IVA e quindi sprovvisto dei registri di cui sopra, in caso di omessa applicazione di uno dei due regimi IVA applicabili, potrà essere contestato per la mancata applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sull’intero corrispettivo e non sul margine.
Spesso chi cede oreficeria usata in modo fraudolento descrive nelle fatture di vendita la merce qualificandola come rottame anziché oreficeria usata per poter applicare il regime di non imponibilità IVA a norma dell’Art. 17 comma 5 Legge n. 633/77.

230 commenti:

  1. Un mio cliente ritira oggetti in oro da privati e li rivende, nello stesso stato in cui vengono ritirati, a un'azienda che provvede a fonderli per farne lingotti d'oro. Questa azienda sostiene che le forniture vanno fatturate con il regime del margine (Dl 41/95). Secondo quanto previsto dallo stesso decreto e, come meglio precisato nella circolare 177/E del 22 giugno 1995, invece, i beni interessati dallo speciale regime sono i beni mobili suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Ora, mi sembra che per un anello acquistato da un privato che viene rivenduto non per essere usato come tale, ma per procurare oro, non si possa fruire del regime di cui al Dl 41/95. Qual è il parere dell'esperto?

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  2. scusi ma posso utilizzare lo stesso registro del commercio sia per gli acquisti da privati e sia per descrivere l'operazione di cessione/vendita a spa,e poi realizzare fattura con iva a margine a parte?
    grazie

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  3. Per rispondere al primo lettore.
    I beni mobili suscettibili di reimpiego possono essere, come da Lei indicato, ceduti beneficiando del regime speciale del margine. L’oggettività del bene, ovvero la constatazione che questi possano essere identificati come oggetti "finiti", quindi ancora destinabili al consumo finale, obbligano il cedente a venderli assoggettandoli al regime IVA ordinario o a margine.

    Bisogna ricordare che le operazioni di cessione di beni a titolo oneroso, importano il passaggio della proprietà, ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (artt. 2 e 3 D.P.R. 633/72 ). Questo significa che, completata l’operazione di vendita, il ruolo del cedente si estingue e pertanto viene escluso da qualsiasi responsabilità derivante dal successivo impiego dei beni venduti.

    Agli “operatori professionali in oro”, come definiti dell’art. 1 comma 3 legge 7/2000, è data facoltà di acquistare oggetti in lega d’oro sotto qualsiasi forma e purezza e di trattarli, se destinati alla lavorazione industriale, secondo processi di trasformazione necessari per recuperare il metallo prezioso in essi contenuto. La cessione di oggetti preziosi "finiti" effettuata nei confronti di una azienda che destina i propri acquisti a processi industriali, dovrà pertanto avvenire assoggettando i beni al regime IVA previsto, come del resto nei confronti di qualsiasi altro soggetto. Il processo di lavorazione industriale, essendo compreso in un passaggio successivo ed estraneo al cedente, in alcun modo potrà pertanto influenzare il regime IVA della fornitura e l’oggettività dei beni ceduti.

    Per rispondere al secondo lettore, specifichiamo che per effettuare le vendite beneficiando del "regime speciale del margine" oltre il Registro del Commercio vidimato dalla P.S. è necessario, alla luce delle pronunce ministeriali emanate in materia (C.M. 70 del 8/11/1973 e R.M. 9/2270 del 20/01/1981) istituire un apposito registro, bollato e numerato prima dell’uso, in cui annotare tutti gli acquisti della specie. Tale registro costituirà la base per superare la presunzione di acquisto (Art. 53 DPR 633/1972) e per documentare la deduzione del costo.

    Per quanto riguarda invece le vendite, dovrà altresì essere predisposto ancora un registro delle cessioni, con l’indicazione della data, natura, qualità e quantità dei beni e dei relativi corrispettivi al lordo dell’imposta. Lo stesso fungerà per effettuare lo scorporo e determinare quindi l’aliquota IVA da corrispondere all’erario.
    Cordialmente

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  4. scusi ma la bollatura è solo per il registro acquisti o anche per quello delle cessioni?
    ...da chi li devo far bollare ?
    inoltre non era stata abolita tale bollatura come quella ad esempio per il registro corrispettivi ?
    cosa fare per le operazioni passate dove annotavo(erroneamente) acquisti e cessioni sul registro del commercio ps?
    per iniziare la compravendita dell'oro usato(tramite fattura di vendita di iva a margine globale)mancano altri registri o con questi ultimi 2 sono a posto?
    Grazie e complimenti per le sue preziose risposte.
    un orafo

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  5. il registro (unico) "Registro carico e scarico beni usati e d'antiquariato " và bene e và sempre bollato?
    grazie

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  6. "è prevista per i registri Iva ed altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi,per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligarietà della bollatura a decorrere dal 25/10/2001."
    La normativa di riferimento è contenuta nel dpr 633/1972,nel dpr 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.
    tra il lungo elenco:"Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati"

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  7. Qualcuno sà dirmi se per iniziare a lavorare con il regime iva a margine, debba fare la comunicazione all'agenzia entrate nella dichiarazione annuale o anche durante l'inizio operatività??
    grazie

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  8. Gli articoli da 36 a 40-bis del D.L. 41/95, disciplinano le modalità di applicazione dell'IVA alle cessioni di beni usati.
    Il "regime speciale del margine", introdotto al fine di disciplinare la tassazione dei predetti beni che hanno già scontato l'imposta all'atto dell'acquisto da parte di un consumatore finale, è caratterizzato dal fatto che la base imponibile (o margine), per le cessioni dei beni rientranti nell'ambito di applicazione, è costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene e il prezzo d'acquisto dello stesso.

    Volendosi avvalere di questo sistema, dovrà pertanto procedere alla compilazione del modello di Comunicazione dati IVA, sul quale nel rigo "IVA esigibile" dovrà essere indicata l'imposta determinata secondo la disciplina prevista per il regime del margine.
    E' bene inoltre ricordare che per i contribuenti che si avvalgono di questo sistema, la norma non consente la detrazione analitica dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi oggetto dell'attività esercitata.
    Cordialmente

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  9. ma secondo lei và bollato o no il registro che diceva l'anonimo sopra :"Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati"?o è facoltativo?
    Grazie
    Un orafo

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  10. Cofermiamo quanto evidenziato dall'anonimo lettore al post pubblicato il 12 gennaio.

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  11. grazie goldfingher,della sua risposta,solo un dettaglio, la dichiarazione di operare anche con iva a margine la posso comunicare in quella annuale o dal momento che inizio a fare operazioni trascritte sul registro beni usati?
    inoltre sul registro alla voce casella "art."(riferito all'operazione iva scorporata) scrivo "633/72" ?
    grazie e complimenti,
    ps sto' prendendo validi tutti i suoi utili consigli, fidandomi della sua professionalita' e delle sue risposte...anche se non ben capisco quale sia la sua qualifica,cioè se è per passione o per professione diretta e specializzata nel settore dell'oro(?).
    Grazie
    Un orafo

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  12. Gentile "Orafo",
    la dichiarazione IVA deve comunicarla al momento in cui inizia ad operare con tale sistema. Sulla fattura dovrà apporre la seguente diciura: "Cessione di oreficeria usata in regime del margine D.L. 41/1995”.

    Per quanto concerne la Sua ultima domanda, ci preme sottolineare che queste pagine nascono grazie alla volontà di professionisti quali legali, commercialisti e revisori dei conti operanti nel settore orafo. Le motivazioni che ci hanno spinto alla creazione di questo blog, sono finalizzate al contrasto dell'illegallità dilagante che ruota intorno al mondo orafo italiano e, in particolare, nel circuito del commercio all'ingrosso e dei suoi meccanismi dediti al raggiro delle leggi antiriciclaggio.

    Un risposta aperta non tanto alle attività anche malavitose, quanto alle Autorità dello Stato che soggiacciono in maniera passiva dinanzi ad un fenomeno che, nonostante capace di far muovere intorno a se centinaia di milioni di euro sottratti al fisco e al monitoraggio dello Stato, è completamente ignorato.

    Quindi un messaggio alle Istituzioni, un invito a guardare ad un settore estremamente delicato come quello orafo in cui l'interesse di pochi danneggia quello di molti.
    Cordialmente

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  13. quindi da come ho capito,pur operando gia da tempo con iva ordinaria della mia attivita orafa,dovro dare comunicazione tramite lettera raccomandata all agenzia entrate dell inizio di parallela operativita a quella ordinaria con quella dell iva a margine?grazie un orafo

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  14. ok, un altro dettaglio non trascurabile,per il discorso dell'antiriciclaggio, io oltre a far firmare una dichiarazione dal cliente che mi fornisce l'oro usato,spesso pago in contanti l'oro avuto.Il massimo consentito è € 5000?,inoltre una conferma per stare tranquillo: posso fare operando con iva a margine tutte le operazioni possibili(inerenti alla compra vendita oro usato),cioè senza limite di importo in soldi o grammi accumulati nell'arco di un anno o ad ogni singola operazione(€ 12.500 max?) ...vi sono dei limiti?
    Grazie
    Un orafo

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  15. Lei, in qualità di commerciane, può acquistare per contanti senza alcun limite. Allo stesso modo, non vi è alcuna soglia massima di fatturato o di grammi di oreficeria compra venduti da rispettare.

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  16. salve, volevo, sapere cosa ne pensa di ciò che afferma l'agenzia delle entrate in merito all' adozione del regime del margine:
    - può essere adottato soltanto se l'attività di compravendita oggetti usati è abituale ma non prevalente;
    - la comunicazione (di adozione di detto regime)iva va fatta telematicamente aggiungendo al proprio oggetto sociale un 'altra attività secondaria; (questo aggiungo io avrebbe ripercussioni anche sulla licenza che andrebbe sicuramente ampliata)
    - sarebbe opportuno tenere contabilità separate.
    Tantissime grazie per il vostro parere.

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  17. L'Agenzia delle Entrate ha specificato "può essere adottato soltanto se l'attività di compravendita oggetti usati è abituale ma non prevalente" poiché, con tutta evidenza, il soggetto istante ha riportato come codice di attività primario la vendita di oggetti nuovi e non quella di usati. Ulteriore conferma è data dal fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia richiesto che venissero tenute due contabilità distinte. Appare pertanto chiaro che i soggetti che riportano il codice di attività primario riferito al commercio dell’usato (antiquari, case d'aste, mercatini dell'usato e rivenditori di automobili di seconda mano) debbano necessariamente commerciare in modo “prevalente” beni usati e, senza alcuna limitazione, adottare nelle cessioni il regime speciale del margine.
    Cordialmente

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  18. mi scusi,ma la prevalenza di cui parliamo e` il fatturato,cioè il calcolo tra le due operativa (fatturato iva ordinaria e iva a margine )come viene fatto,:sul totale operazioni per le operazioni ordinarie scorporate di iva ,mentre sulle operazioni a margine il fatturato e` solo sul margine di guadagno?cosa fare se nel mio caso il totale transazioni prevalente e` sul totale delle operazioni a margine riguardanti appunto la compra vendita dell`oro usato?cosa dovrei cambiare,senza rinunciare alla vendita al dettaglio del mio negozio e laboratorio?grazie delle vostre risposte,un orafo

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  19. Evidentemente la sua attività ha registrata come attività prevalente la vendita del nuovo, ne consegue che il suo giro d'affari non può essere fatturato per la parte maggiore con il regime concesso per il commercio dell'usato e viceversa. Pertanto dovrà provvedere all'inversione dell'attività prevalente che da commercio di oggetti nuovi dovrà passarare a quella di usati. Tale procedura può essere assolta riportando nel riquadro relativo alla denuncia dell'attività prevalente sul modello S5, I2 e UL. Tenga presente che per il modello UL informatico non è previsto il riquadro dell'attività prevalente per cui se la sua impresa è attiva solo presso l'unità locale e ha necessità di denunciare il cambiamento dell'attività prevalente, dovrà indicare tale cambiamento nel riquadro della descrizione dell'attività. Il suo commercialista senz'altro saprà aiutarla.

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  20. Quindi mi conferma che per fatturato si intendono gli importi totali:cioè totale operazioni fatture iva a margine e totale fatturato dei corrispettivi delle vendite oggetti nuovi-messi a confronto?
    Inoltre ,variando come mi diceva il riquadro per l'attività prevalente, non ho bisogno ,ho potrebbero richiedermi di variare o ampliare la mia licenza attuale di vendita oggetti preziosi(cioè cambiandola/ampliandola con vendita oggetti usati-nonostante abbia il registro PS)?
    Grazie
    Un orafo
    grazie
    un orafo

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  21. Affermativo per la prima domanda. Per quanto riguarda la Sua licenza non ha bisogno di ulteriori estensioni.

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  22. quindi nonostante le operazioni di compravendita oro usato dove sappiamo che il ricavato e` molto inferiore rispetto alle operzioni ordinarie, il fatturato viene ugualmente calcolato sul totale?non pensate che sarebbe piu` corretto calcolare il fatturato in base al ricavato delle su dette operazioni,praticamente sul margine del guadagno ? poiché con solo un paio di operazioni si raggiungono cifre alte,ma in pratica sono solo soldi anticipati da me stesso per comprare l`oro e con la rivendita col guadagno gli stessi si trasformano in fatturato....spero di essermi spiegato,aspetto vostre utili risposte e grazie dei vostri preziosi consigli,siete un servizio impeccabile e soprattutto raro ed unico.un orafo

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  23. ps: visto che in settimana preparero` la comunicazione su detta per rendere noto all`agenzia entrate che operero` parallelamente all` iva ordinaria con quella a margine,posso in alternativa comunicare ed anticipare che vorro` adottare la mia operativita` prevalente con iva a margine,e in un secondo momento(quando)andare a modificare ai righi iva che menzionavate per appunto cambiare l` attuale mia operativita`?grazie un orafo che vorrebbe regolarizzarsi...

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  24. MI SCUSI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON SAREBBE PIU' OPPURTUNO EFFETTUARE UNA VARIAZIONE DATI IVA (MOD. AA9/9) INSERENDO COME ALTRA ATTIVITA' (NON PREVALENTE) IL COMMERCIO BENI USATI, PIUTTOSTO CHE UNA SEMPLICE RACCOMANDATA?
    INOLTRE COSA SUCCEDE SE IN CORSO D'ANNO UN CONTRIBUENTE SI ACCORGE CHE IL VOLUME D'AFFARI RELATIVO ALL'USATO HA SUPERATO QUELLO DEL NUOVO?
    CI SAREBBERO SANZIONI?

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  25. Rispondiamo affermativamente alla prima domanda posta il 20 gennaio. Mentre al secondo lettore diciamo che se il volume d'affari realizzato dall'attività secondaria supera quella dell'attività primaria, è sufficiente invertire i due codici. Non sono previste sanzioni se il ravvedimento avviene tempestivamente. Per quanto riguarda la variazione dei dati IVA, bisognerebbe meglio capire con quale codice attività è configurata la sua azienda. Restiamo comunque del parere che sia più che sufficiente la sola variazione dell'attività prevalente.

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  26. MI SCUSI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON SAREBBE PIU' OPPURTUNO EFFETTUARE UNA VARIAZIONE DATI IVA (MOD. AA9/9) INSERENDO COME ALTRA ATTIVITA' (NON PREVALENTE) IL COMMERCIO BENI USATI, PIUTTOSTO CHE UNA SEMPLICE RACCOMANDATA?(attualmente il codice iva e` produzione vendita oggetti preziosi)grazie

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  27. è esatta la comunicazione sopra detta tramite il mod aa9/9?
    Grazie un orafo

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  28. ...un'ulteriore domanda,ma posso vendere a spa iscritta banca d'italia ,l'oro avuto dai clienti con fattura su detta ioè con Iva a margine?
    grazie un orafo

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  29. La comunicazione tramite mod AA9/9 è corretta. Può vendere tranquillamente ad operatore professionale con IVA a margine.

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  30. Quindi da come ho capito dopo tale comunicazione tramite modello su citato,posso iniziare ad operare in via illimitata in ogni importo e grammatura,cioè non ci sono "paletti"?
    per il momento ho inserito il codice iva a margine in via non prevalente,ci sono altre pratiche da eseguire,per esempio ulteriori comunicazioni annuali o inerenti?
    Inoltre da come sopra detto,posso in ogni momento durante l'anno, dare la prevalenza della mia operatività all'usato con iva a margine e quindi compilare i modelli S5, I2 e UL?
    Scusate per le innummerevoli domande ma prima di iniziare vorrei chiarire i vari aspetti abbastanza delicati...
    Grazie un orafo

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  31. Può operare senza alcun tipo di limitazione sia di peso che fatturato. Affermativo per le altre domande.
    Cordialmente

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  32. fiscalmente ho provveduto alla comunicazione agenzia entrate per operare con iva a margine oltre l'iva ordinaria(primaria per ora) per le vendite della gioielleria.Sia ADESSO che dopo quando (eventualmente)varierò la prevalenza in regime MARGINE GLOBALE per i beni usati ,posso eseguire operazioni con iva a margine ?cioè c'è un limite di "non occasionalita' o atro" che poi mi "costringa" ad adottare per la vendita dei beni usati l'iva ordinaria?
    grazie

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  33. Buon giorno, sono l'amministratore di una societ� autorizzata come operatore professionale in oro, ma siamo "nuovi" ed abbiamo qualche dubbio...
    Ad un privato che mi richieda di acquistare una sterlina (da me preventivamente acquistata da un altro privato)come la debbo fatturare, in esenzione di iva in quanto oro da investimento o con l'iva del 20%...?
    Grazie

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  34. In esenzione IVA, poichè le sterline britanniche soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera a, punto II,
    della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, modificata dalla direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento).

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  35. SALVE, DA QUANTO HO CAPITO IN FATTURA OCCORRE INSERIRE LA DICITURA"CESSIONE DI OREFICERIA...D.L. 41/1955...",SE APPLICO IL REGIME GLOBALE L'ALIQUOTA(20%) SI DEVE INDICARE O è SUFFICIENTE SOLO L'IMPONIBILE?

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  36. Descrizione dei beni: "Cessione di gr... di oreficeria usata".
    Dopo aver indicato il solo imponibile specificherà: "Operazione assoggettata al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. 41/1995"

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  37. quanto tempo ho per trascrivere la dichiarazione di vendita di un acquisto di oro usato sul registro della PS e sul registro iva beni usati?
    posso finire di compilare la dichiarazione di vendita privata (con il consenso del cliente ) in secondo momento per poter trascrivere con calma i dati oggetti e pesi sulla dichiarazione lasciatami già firmata?
    grazie

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  38. Gli oggetti vanno trascritti sul registro di P.S. entro il giorno dell'acquisto. La dichiarazione va compilata dinanzi al cliente in modo che non possano essere aggiunti o sottratti oggetti a sua insaputa.

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  39. Se acquisto oreficieria (rottami) da altre ditte(individuali)e applico regolarmente il regime del margine,....ma poi rivendo i rottami a Società (avente tutti i requisiti della legge 17/01/200 n.7),posso farlo alla luce della risoluzione della AdE n.375/E?...

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  40. Secondo il mio parere, deve utilizzare il regime del margine anche quando vende alla Societa' professionale(legge 17/01/2000)(in quanto non sono effettivamente rottami....),...ma il problema potrebbe nascere se il banco metalli applica il reverse charge...ma aspettiamo il parere del preparatissimo Goldfingher

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  41. Innanzitutto sarebbe meglio non qualificare l'oreficeria usata come "rottami" anche perchè, qualora realmente lo fossero, non potrebbe né acquistarli né venderli. Comunque l'acquisto dei gioielli operato nei confronti di soggetti che applicano il regime speciale del margine e la loro successiva rivendita a banco metalli deve essere compiuta, come suggerito dal gentile lettore di cui sopra, o con il regime del margine o ricevendo l'aliquota ordinaria in fattura.

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  42. c'è una sorta di prestampato di tale dichiarazione,quali sono le clausole principali da inserire oltre i dati del cliente e descrizione del peso ed oggetti con il relativo compenso?
    esempio:
    "dichiara di aver venduto alla ditta xx di essere soddisfatto e non avere nulla nulla a pretendere o reclamare dal momento della firma...."
    oppure(?):
    "dichiara di aver venduto sotto la propria responsabilità(?) alla ditta xx di essere soddisfatto e non avere nulla nulla a pretendere o reclamare dal momento della firma...."
    c'è altro da aggiungere?
    grazie

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  43. "Il sottoscritto...residenza...via... città...documento...data di rilascio...validità...
    Vende alla ditta XXX i seguenti oggetti:...
    Au.917 gr... Au.750 gr... Au 585 gr... Au.333 gr...
    per un totale di gr...
    Al prezzo complessivo di €...
    Firma, XXX
    Il sottoscritto... dichiara altresì di essere in possesso di tutti i diritti atti alla vendita degli stessi. In fede, Firma XXX"

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  44. quindi da come ho capito basta il totale del peso di tutti gli oggetti con la descrizione sommaria (senza pesarli uno per ciascuna tipologia es: descrizione oggetti 3 bracciali-2 catenine dal peso totale gi gr XX),inoltre il cod fiscale non è essenziale?
    esatto?
    grazie

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  45. ...un'ultima domanda, ma il registro della Ps deve essere firmato dal venditore dell'oro?io fino ad adesso la firma del venditore la faccio mettere solo sulla dichiarazione di vendita, è giusto?
    grazie

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  46. salve, ho eseguito comunicazione all'agenzia entrate (MOD. AA9/9) come attività secondaria per la rivendita di oreficeria usata.
    Il codice inserito e' 477920 in riferimento a quello dell'antiquariato che comprende i preziosi....ma su questo codice è scritto che è commercio "al dettaglio" e non vi erano o sono altri codici inerente il tipo di operatività che mi riguarda.
    io come principale attività sono orafo e in via secondaria(per ora) rivendita a spa con regime del margine.
    è corretto il codice inserito?
    grazie
    un orafo

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  47. ps
    non vorrei aver tralasciato particolari importanti sul modello su detto ,poichè non ho specificato che mi avvalgo dello speciale regime a margine,poichè non è menzionato da nessun rigo del modello,ma vi è solo il su detto rigo dove ho complato l'inizio di nuova attività con appunto il codice sopra inerente alla vendita"dettaglio" di preziosi usati...
    ....sono al "riparo" da eventuale contestazione e richiesta da parte della agenzia entrate della applicazione di iva ordinaria sulle mie cessioni di oro usato,fatte per ora con fattura di iva a margine?...non vorrei avere brutte sorprese in futuro....
    grazie un orafo

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  48. SE UN CLASSICO "COPRO ORO", ACQUISTA DA UN PRIVATO UNA COLLANA CHE è TUTTA ROTTA(IN TANTI PEZZI) PUO' , CONSIDERARLA UN ROTTAME E VENDERE LA STESSA AD UN OPERATORE PROFESSIONALE CON IL REVERSE CHARGE? OPPURE è PUR SEMPRE UN OGGETTO CHE PUO' ESSERE DESTINATO AL CONSUMO FINALE... E QUINDI RIENTRARE NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE (OREFICERIA USATA)?

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  49. Deve rivenderla con il Regime del margine poichè, come illustrato nelle numerosissime discussioni, non potrebbe fare altrimenti.

    Per rispondere al lettore che domandava se il registro di PS deve essere firmato dal cliente la risposta è no. Deve semplicemente firmare l'atto di cessione.

    Per l'utente al post del 18 febbraio, sarebbe necessario sapere se effettivamente Lei rivende i beni solo al dettaglio o anche all'ingrosso. Le ricordo infatti che non è possibile svolgere le due attività congiuntamente negli stessi locali. Se rivende i beni con IVA a margine al dettaglio può stare tranquillo, ma anche se li rivendesse all'ingrosso fermo restando che le cessioni effettuate in questo senso non superino in fatturato quelle al minuto.

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  50. buongiorno
    -prima di vendere l'oro a spa compilo un ddt poichè sono io a portarlo direttamente alla società che me lo trattiene e dopo verifiche mi invia il totale da inserire su fattura da me emessa,di solito il giorno dopo-
    la domanda è :sul registro ps devo annotare la data di quando "esce" l'oro usato dal negozio ,facendo riferimento al ddt n° xx oppure aspetto il giorno della data della emissione fattura e annoto quindi riferimento fattura n°xx?
    Quale è la forma piu' corretta?
    grazie

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  51. Farà fede il giorno di emissione fattura.

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  52. "Se rivende i beni con IVA a margine al dettaglio può stare tranquillo, ma anche se li rivendesse all'ingrosso fermo restando che le cessioni effettuate in questo senso non superino in fatturato quelle al minuto
    "
    - io vendo in massa a spa(quindi deduco all'ingrosso) l'oro usato portatomi dai clienti,e vendo nello stesso negozio al dettaglio oggetti comprati da fornitori-
    premesso che sono a conoscenza di essere passibile di sanzione (come dicevate prima)
    la domande che chiedo all'esperto sono due:
    a)per l'agenzia delle entrate sono a posto per quanto riguarda i pagamenti Iva per le fatture che emetto con iva a margine,avendo precedentemente comunicato (MOD. AA9/9) come attività secondaria la rivendita di oreficeria usata con codice inserito 477920(è giusto il codice ?) in riferimento a quello dell'antiquariato che comprende i preziosi ?
    b)come detto sopra avro' sorprese? cioè da eventuale verifica non verro' sottoposto a pagare l'iva ordinaria per ogni fattura emessa (poichè non verranno riconosciute valide quelle con iva a margine )per alcun motivo ,anche se ho eseguito vendite superano il fatturato di quelle al minuto?(oltre la sanzione comunale tra i 2500 e i 15000 circa sono passibile di altre multe)?

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  53. In merito al punto A) le confermiamo la correttezza della procedura. Al punto B) non deve aspettarsi sorprese diverse da quelle che già le abbiamo indicato.

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  54. Io ho un compro oro e dopo anni di vendita sotto forma di rottami a fonderie varie, ho trovato un compratore che mi fa una lettera d'intenti e che nella fattura metterà la dicitura orificeria usata, specificando sulla fattura il numero di anelli, bracciali ecc.
    Con questa modalità sono passibile di evasione??? Specificando, ovviamente che non sono un operatore professionale.

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  55. La procedura che Le è stata proposta è corretta.

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  56. Anonimo ha detto...
    scusate ma per quanto tempo si devono conservare e custodire tutte le dichiarazioni di vendita firmate dai clienti,con le relative fotocopie di documento allegate?
    grazie per la vostra disponibilità

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  57. Anonimo ha detto...
    Scusate, nel caso di una gioielleria, commercio al minuto, che compra oro usato (anelli, collane ecc)quale regime sarebbe più corretto applicare:ordinario del margine o globale? Io ho letto globale, ma ho dei dubbi al riguardo in quanto nella descrizione dell'applicabilità del regime globale vengono elencate solo le monete.In ogni caso se si applicasse il globale le registrazioni in carico possono essere fatte cumulative? Ad es. totale trimestre per prezzo medio, quantità totale, solo distinti per tipologia (ad es anelli, collane, ecc)? Grazie

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  58. In caso di rivendita di un singolo oggetto "ordinario", in caso di cessione in massa "globale". Le cessioni possono essere comulative per ciascuna operazione di vendita.

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  59. Anonimo ha detto...
    quindi se non eseguo variazione come attività prevalente di vendita oro usato e\o variazione di tale attività dal minuto all` ingrosso, non avro` sanzione da parte dell agenzia entrate \finanza?e quindi se esercito anche attivita di vendita ingrosso assieme a quella dettaglio la sanzione e da parte solo da autorità comunale?grazie

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  60. "In caso di rivendita di un singolo oggetto "ordinario", in caso di cessione in massa "globale".
    perchè?
    non posso vendere un oggetto singolo usato a privato con scontrino e annotarlo sul registro beni usati in uscita e registrare iva a margine dl 41/95 e non ordinaria?
    non è sempre una vedita di oggetto usato al quale io non ho pagato l'iva poichè l'ho acquistato da privato?
    grazie

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  61. Con "ordinario" facevamo chiaramente riferimento al sistema del margine "analatico" noto anche come "ordinario", e non al regime IVA 20%.

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  62. quindi per vendite di massa con iva a margine mentre pezzi singoli con il sistema analitico?

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  63. - REGIME DEL MARGINE CON IL SISTEMA ORDINARIO ANALITICO, dove la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene determinata per ogni singolo bene compravenduto.
    - REGIME DEL MARGINE CON SISTEMA GLOBALE, dove la base imponibile viene determinata per masse di operazioni.

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  64. scusate,ma un oggetto comprato da un'operazione di massa da un cliente (operazione di piu' oggetti)che voglio vendere singolarmente e metterlo in vetrina del mio negozio è giusta la seguente procedura:
    dal registro della ps lo trascrivo sempre e solo su quello del registro carico - scarico beni usati - quando lo vendero' trascrivero' su voce scarico il n° scontrino e sull'importo calcolero' sul margine del guadagno l'iva da corrispondere...ovviamente registrando sul registro corrispettivi ma sotto quale voce(cioè lo sommo agli importi dei scontrini emessi o va sotto altra colonna scrivendo accanto qualche riferimento )?
    grazie

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  65. scusate ,ma se ci si dovesse ravvedere poichè le operazioni fatte non sono state eseguite correttamente(vemdendo un paio di volta verghi e facendo poche operazioni con il reverse change)fino a che periodo passato l'agenzia entrate calcolera' le somme di differenza da corrispondere e con che criteri(registro ps?)?
    inoltre c'è una sorta di prescrizione per le sopra dette operazioni?
    grazie un laboratorio orafo

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  66. La fattura dovrà indicare una dicitura del tipo “operazione soggetta al regime del margine ex art. 36
    e segg. Del DL 41/1995 convertito in legge n.85/1995 e successive modificazioni”.
    è giusta la dicitura o basta scrivere:
    "operazione assoggettata al regime del margine (sistema globale) di cui all’ art. 36 del D.L. 41 /1995 "
    quale è il parere dell'esperto?
    grazie

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  67. Per l'utente del post al 24 febbaio: deve aggiungere il riferimento dell'operazione del registro di P.S.;

    Per l'utente del post al 25 febbaio: beneficiando dell'"istituto del ravvedimento operoso" verranno sanate tutte le operazioni emesse con il reverse charge attraverso il calcolo degli imponibili in fattura effettuati senza IVA;

    Per l'utente del post al 26 febbaio:"operazione assoggettata al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. 41 /1995".

    RispondiElimina
  68. "Per l'utente del post al 25 febbaio: beneficiando dell'"istituto del ravvedimento operoso" verranno sanate tutte le operazioni emesse con il reverse charge attraverso il calcolo degli imponibili in fattura effettuati senza IVA"
    Quindi versero' il 20% dell'iva non versata piu' sanzione?

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  69. salve
    in qualità di titolare di licenza Ps ,ho fatto un contratto di associazione in partecipazione ad un mio collaboratore fidato-
    chiedevo a che tipo di sanzione o altro ,posso andare in contro se da eventuale verifica il collaboratore fosse trovato solo e senza il titolare (di licenza Ps)nel negozio.
    Grazie

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  70. Se non è socio diretto dell'azienda, è necessario che il nome del Suo collaboratore compaia sulla licenza di P.S. in qualità di preposto all'attività commerciale.

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  71. è mio amico e socio(per ora nulla di formale o sottoscritto ),e dovremmo intestare per causa di forza la licenza ps e comunale a lui, ma al momento ha una piccola causa penale in corso,quindi come saprete quando richiederà la dia non potrà dichiarare di non aver appunto cause in corso....
    come possiamo superare il problema?
    come possiamo inserirlo nel negozio che dobbiamo aprire,(socio di snc,collaboratore..?)?
    non sappiamo proprio come fare....
    grazie

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  72. Gentile utente,
    i requisiti di onorabilità sono necessari per il conseguimento delle licenze commerciali rilasciati dall'autorità di Pubblica Sicurezza. Sarebbe necessario conoscere per quale tipo di reato è stato denunciato il Suo aspirante socio, e vedere se questo possa essere ritenuto ostativo per il conseguimento della licenza. Il consiglio che possiamo darle è quello di recarsi presso la Questura e chiedere in via preventiva, visto che non è stata emessa alcuna condanna, se il Questore sia eventualmente disposto a concederla.
    Cordialmente

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  73. ,e se non intestiamo a lui la licenza, come possiamo inserirlo nel nostro organico(anche come socio)?
    grazie

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  74. Non è possibile inserirlo, salvo diveso parere del Questore. Infatti i requisiti di onorabilità sono necessari sia per i soci che per i dipendenti.

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  75. Vorrei sapere se come gioielleria, che effettua anche operazioni di copro oro o oro usato, si può comprare da minorenni, identificandoli ovviamente nel registro di PS. Grazie

    RispondiElimina
  76. anche se la domanda non è in tema, chiedevo se si puo' istallare una telecamera esterna al negozio che registri h24 direzionata verso la mia pertinenza, cioè serranda gioielleria e porta di ingresso....riprendendo in parte i passanti del marciapiede o clienti che osservano le vetrine del mio negozio...
    per la privacy sapete se è possibile farlo?
    grazie

    RispondiElimina
  77. Le operazioni di acquisto possono essere compiute esclusivamente con soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I sistemi di videosorveglianza possono essere installati tenendo presenti le seguenti avvertenze:
    1 - che l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire;
    2 - che gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili;
    3 - che l’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo;
    4 - che i cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
    Cordialmente

    RispondiElimina
  78. LE ESPORTAZIONI VERSO LA SVIZZERA DI ORO USATO IN CHE RIGO VANNO INDICATE SULLA DICHIARAZIONE IVA? GRAZIE

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  79. Gentile Goldfingher, avendo letto tutti i suoi post mi rendo conto di quanti commercialisti impraparati esistono in Italia e quanti franchisor pensano solo alle loro tasche, causando a tutti noi seri danni economici e di immagine.
    Desideravo chiederle se posso aprire un compro oro come attività prevalente (quindi vendere a operatori professionali) e allo stesso tempo vendere parte dell'oro usato ed eventuali articoli nuovi in oro e argento.
    In questura mi hanno detto che devo chiedere a loro l'autorizazione per il commercio preziosi al minuto e al dettaglio, dopo avere ottenuto dal comune la licenza di "esercizio del commercio al dettaglio di vicinato" (COM1);
    entrambi non mi hanno fatto nessuna obbiezzione al fatto che entrambe le attività si svolgeranno all'interno dello stesso locale;
    volevo un parere dell'esperto considerata la dilagante incompetenza mia e degli organi preposti, grazie e buon lavoro.

    RispondiElimina
  80. salve
    come gioielleria posso comprare da privati e poi rivendere a banco metalli sterline o monete del genere(pesos ecc)?
    grazie

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  81. Al lettore del'11 marzo: nello spazio riservato alle cessionii all'esportazione extracomunitare.

    Al lettore del 13 marzo: ai sensi del D.Lgs. 114/98 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto". Pertanto, facendo fede alla legge, il nostro parere è negativo ed il nostro suggerimento è quello di scegliere tra una delle due attività.

    Al lettore del 19 marzo: affermativo, purchè le operazioni risultino saltuarie.

    RispondiElimina
  82. non essendo un banco metalli,posso acquistare oro usato da stranieri cioè europei o non(tramite passaporto )?
    inoltre ,sono tenuto a dare una copia della dichiarazione di vendita che faccio firmare dal cliente che vende l'oro usato?
    grazie

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  83. Può acquistare esclusivamente da soggetti muniti di documenti rilasciati dall'Autorità italiana. In caso di cittadini comunitari sarà valida esclusivamente la Carta d'Identità, in caso di extracomunitari il permesso di soggiorno. Il passaporto resta quindi valido soltanto per i cittadini italiani.

    RispondiElimina
  84. sono tenuto a dare una copia della dichiarazione di vendita che faccio firmare dal cliente che vende l'oro usato?
    grazie

    RispondiElimina
  85. No. E' come se andando al bar il cassiere pretendesse da Lei una dichiarazione in cui afferma di aver consumato un caffè. A vendere è il privato, pertanto è Lui a dover rilasciare debito titolo di vendita.

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  86. Ho una gioielleria "classica" (compravendita di oggetti nuovi, non iscritta all'albo speciale ex legge 7/2000) in cui, in via non occasionale ma non prevalente, effettuo anche l'acquisto di oggetti usati dai clienti e rivendita degli stessi alle fonderie. Credo di essere stato un tantino malconsigliato da ben tre fonderie e fino a questo momento il metodo utilizzato è stato il seguente:
    - acquisto fuori campo iva dal cliente e annotazione dell'operazione sul registro del commercio (P.S.) e sul registro iva degli acquisti (non uno dedicato, ma quello generale non vidimato).
    - consegna degli oggetti alla fonderia con DDT riportante una descrizione del tipo "oro rottame usato da fondere".
    - La fonderia emette a me una fattura per il servizio di fusione.
    - Dopodiché io emetto alla sessa fonderia una fattura con esenzione ex art 17 comma 5 riportante la stessa descrizione del DDT.
    - non ho alcun registro iva vidimato dedicato alla compravandita di merce usata pensando che fosse sufficiente l'annotazione nel classico registro iva degli acquisti.
    - non ho effettuato alcuna comunicazione all'agenzia delle entrate relativamente all'attività di commercio di oggetti usati.
    - è dall'anno scorso che utilizzo questa procedura.

    Visto che non ci dormo la notte, vorrei regolarizzare ed ho pensato questo:
    1) Effettuare immediatamente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e la predisposizione di due registri iva appositi vidimati (per essere in regola per il futuro).
    2) Emissione di nota di credito alla fonderia a storno totale delle fatture del 2009 e 2010.
    3) Riemissione delle fatture vecchie alla fonderia cambiando il codice IVA e la descrizione, atteso che, a rigore, non si trattava di "rottame" come lo intende la legge ma di gioielli usati potenzialmente passibili di riutilizzo.

    DOMANDE:
    A) la procedura di regolarizzazione è corretta?
    B) la vidimazione dei registri IVA da chi deve essere fatta? notaio? agenzia entrate?
    C) i registri da vidimare possono essere come i libri sociali (ossia fogli mobili su cui effettuare delle stampe)?
    D) la fattura che riemetto alla fonderia preferirei farla Fuori campo con applicazione sul margine (anche se credo che in questo caso sarebbe più corretto emettere con iva ordinaria al 20%), altrimenti la fonderia si incavola non poco. Cosa rischio?
    E) Infine, mi sono accorto di non aver annotato alcune operazioni in uscita (quelle in entrata sono ok) nel registro di P.S.: le metto tutte quante in coda (per cui non sarebbe rispettato l'ordine cronologico) oppure conviene dividere il registro in due parti dedicando le pagine finali alle operazioni in uscita?

    Mi scuso per la lunghezza del messaggio ma credo che per i vari "consigli" seguiti in buona fede nella mia situazione ci siano finiti in tanti...

    RispondiElimina
  87. B) la vidimazione dei registri IVA da chi deve essere fatta? notaio? agenzia entrate?
    sono un tuo collega e NON serve vidimare i registri ,la legge è la stessa che non obbliga a vidimazione tutti gli altri tipo registro corrispettivi ecc...la cosa importante è andare a fare comunicazione all'agenzia entrate per il comercio dell'usato,in via prevalente o secondaria-parallela(la nostra in questione fà parte della categoria antiqiariato)...inoltre NON superare il fatturato di tali vendite usato,per non sforare ed andare a rischiare di fare vendite da ingrosso....
    ---goldfingher---- aspetto sue conferme e correzioni,dai suoi consigli a me dati ai forum passati che stò osservando nella mia attività
    un orafo

    RispondiElimina
  88. scausate, ma anche sul registro iva beni usati devo descrivere articolo per articolo i gioielli acquistati,come riportato sul registro ps?
    grazie

    RispondiElimina
  89. Confermo quanto evidenziato dal gentile lettore Anonimo nel post del 25 marzo. Per quanto concerne la sanatio delle operazioni precedenti,
    Le conviene effettuare il "ravvedimento operoso", operazione assai più semplice ed economica. Per le operazioni in uscita deve crerae sul registro di P.S., nello spazio "osservazioni", un numero cronologico parallelo riservato alle sole operzioni di acquisto, ad es: "Nostro Riferimento n° X". Questo per distinguerle dalle operazioni di vendita che seguiranno, per forza di cose, i numeri d'ordine del registro. Quindi al momento della vendita, riporterà esclusivamente i numeri riferiti agli acquisti riportati nel riquadro "osservazioni".

    La domanda effettuata dall'ultimo lettore: sul registro IVA può descrivere la singola operazione dei beni acquistati in massa.

    RispondiElimina
  90. La domanda effettuata dall'ultimo lettore: sul registro IVA può descrivere la singola operazione dei beni acquistati in massa.
    cioè scrivo il totale grammi senza descrivere gli oggetti(numero e tipologia)?
    grazie

    RispondiElimina
  91. Ovviamente per ogni singola operazione di cessione in massa.

    RispondiElimina
  92. cioè esempio sul registro iva (acquisti da privati)2 anelli +1 bracciale tot grammi x?
    e poi ,se io ad esempio volessi rivendermi il bracciale sopra detto, come devo fare?cioè lo devo trascrivere separatamente e dopo fare un riferimento o variazione anche su quello della Ps?
    grazie
    un orafo

    RispondiElimina
  93. 30/03/2010
    PER COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON IL MOD. AA9/10 L'ATTIVITA' SECONDARIA DI RIVENDITA DI OREFICERIA USATA QUALE CODICE ATTIVITA' VA INSERITO?
    GIOIELLIERE.

    RispondiElimina
  94. al collega gioielliere volevo dirle che io tramite il forum e l'aiuto di goldfingher ho capito che il codice è 477920(comm oggetti mobili usati -antiquariato)
    chiedo sempre conferma a goldfingher,per precauzione
    un orafo

    RispondiElimina
  95. salve
    è fondamentale scrivere sulla fattura di vendita che emetto a banco metalli ,l'importo della quotazione dell'oro al grammo,o è sufficiente solo il totale grammi e il totale dell'operazione?
    grazie
    un orafo

    RispondiElimina
  96. OGGI, DOPO AVER PARLATO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON LA CAMERA DI COMMERCIO, MI HANNO CONSIGLIATO DI UNSARE IL CODICE 477930 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI INDUMENTI E ALTRI OGGETTI USATI) FACENDO RIENTRARE L'ORO USATO FRA GLI "alti oggetti usati". CIO' PERCHE' NEL CODICE 477920 SI PARLA DI MOBILI ED OGGETTI DI ANTIQUARIATO (per i quali la Questura mi ha detto che sono necessarie speciali autorizzazioni comunali), NON MENZIONANDO I GIOIELLI.
    IL CODICE SUDDETTO E' CORRETTO?
    UN GIOIELLIERE.

    RispondiElimina
  97. le riporto la fonte dove specifica la categoria dell'antiquariato come le avevo detto prima per "preziosi e gioielli antichi":
    Caratteristiche del settore
    Il settore del commercio antiquario al minuto è molto variegato e può essere classificato in funzione di
    alcune variabili:
    I beni oggetto di commercio
    ♦ cose antiche;
    ♦ cose usate;
    ♦ beni autentici;
    ♦ beni originali.
    Da un punto di vista merceologico, a titolo meramente indicativo, sono ricompresi nell’oggetto dell’attività in
    questione: mobili usati; mobili antichi; libri antichi; oggetti d’arte (quadri, sculture, oggetti decorati); oggetti di
    culto; armi antiche; orologi antichi: da taschino, da polso, da parete, da pavimento; preziosi e gioielli antichi;
    stampe, altri oggetti antichi su supporto cartaceo o pergamena, incisioni; vasi ed altri soprammobili antichi;
    servizi di piatti, bicchieri e posate antichi; tappeti antichi; lampadari, lumi ed altre fonti di illuminazione antiche;
    bastoni, occhiali, binocoli, portasigarette, portacipria ed altri oggetti personali antichi.
    Particolari regole valgono per la vendita di determinati beni quali:
    ♦ metalli preziosi;
    ♦ armi antiche;
    ♦ rottami;
    ♦ beni culturali.
    Aspetto eventuali correzioni in relazione a come ho eseguito personalmente ad iscrivermi
    un orafo

    RispondiElimina
  98. Quesito:
    se entro i 10 giorni il cliente che mi ha venduto l'oro usato lo rivuole indietro causa ripensamento, sono tenuto a ridarglielo ?e se si come avviene l'operazione fiscalmente e per il denaro? la somma che verrà restituita è la stessa dell'operazione registrata i 10 giorni prima ?
    grazie un gioielliere

    RispondiElimina
  99. salve
    nonostante in fattura indico al banco metalli che la vendita è relativa a beni di oreficeria usata, sul bonifico che ricevo ,sfogliando con la mia banca on line ,alla voce "motivazioni "c'è riportato tra le varie "vendita rottami au".
    è superficiale e irrilevante tale dicitura(forse è una voce impostata automaticamente da suddetta ditta nel sistema),visto che il documento è la fattura che come detto prima ho emesso è riportato un altro tipo di bene /oggetti venduti(cioè oreficeria usata)?
    grazie

    RispondiElimina
  100. salve
    è fondamentale scrivere sulla fattura di vendita che emetto a banco metalli ,l'importo della quotazione dell'oro al grammo,o è sufficiente solo il totale grammi e il totale dell'operazione?
    grazie
    un orafo

    RispondiElimina
  101. Per gli utenti del 30 e 31 marzo, il codice IVA corretto è il 51475.

    Per l'utente al post del 31 marzo delle ore 4.00: è sufficiente riportare il totale imponibile.

    Per l'utente del 1 aprile: Lei non è tenuto a restituire la merce, qualora lo facesse è passibile di sanzione. Se, verificate le circostanze fosse strettamente necessario venire incontro alle esigenze del cliente, l'oggetto precedentemente acquistato può essere rivenduto con la dovuta meggiorazione del prezzo.

    All'utente del 3 aprile: l'importante è che sul bonifico sia fatto riferimento al numero delle fattura emessa.

    ps: vista la mole di domande, preghiamo i gentili utenti di apporre un semplice nik name alle domande per facilitare le operazioni di risposta. Grazie

    RispondiElimina
  102. -Per gli utenti del 30 e 31 marzo, il codice IVA corretto è il 51475.-
    Salve, io ho comunicato all'agenzia entrate il numero 477920 e sto' operando nella compravendita oro usato da gennaio.
    Cosa devo fare?basta andare a cambiare il codice o continuo ad esercitare con questo?
    sono passibile di sanzione?
    grazie

    RispondiElimina
  103. le riporto la fonte dove specifica la categoria dell'antiquariato come le avevo detto prima per "preziosi e gioielli antichi":
    Caratteristiche del settore
    Il settore del commercio antiquario al minuto è molto variegato e può essere classificato in funzione di
    alcune variabili:
    I beni oggetto di commercio
    ♦ cose antiche;
    ♦ cose usate;
    ♦ beni autentici;
    ♦ beni originali.
    Da un punto di vista merceologico, a titolo meramente indicativo, sono ricompresi nell’oggetto dell’attività in
    questione: mobili usati; mobili antichi; libri antichi; oggetti d’arte (quadri, sculture, oggetti decorati); oggetti di
    culto; armi antiche; orologi antichi: da taschino, da polso, da parete, da pavimento; preziosi e gioielli antichi;
    stampe, altri oggetti antichi su supporto cartaceo o pergamena, incisioni; vasi ed altri soprammobili antichi;
    servizi di piatti, bicchieri e posate antichi; tappeti antichi; lampadari, lumi ed altre fonti di illuminazione antiche;
    bastoni, occhiali, binocoli, portasigarette, portacipria ed altri oggetti personali antichi.
    Particolari regole valgono per la vendita di determinati beni quali:
    ♦ metalli preziosi;
    ♦ armi antiche;
    ♦ rottami;
    ♦ beni culturali.

    RispondiElimina
  104. Le attività comunemente note come "compro oro", quindi specializzate nell'acquisto da privati di oggetti preziosi usati e successiva rivendita degli stessi ad altra azienda, è ascrivibile per le sue caratteristiche al codice attività 51475 ovvero: "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI OROLOGI E GIOIELLERIA".
    Cordialmente

    RispondiElimina
  105. King's gold ha detto...
    Anonimo ha detto...
    sono laboratorio orafo con licenza PS commercio preziosi,come seconda attivita` non prevalente(per ora)ho inserito all`agenzie entrare il 477920-e` esatta la procedura o lo devo cambiare come state dicendo ultimamente con il 477930?con il nostro commercialista avevamo ricavato il codice dalla lista gia' postata(antiquariato) ,inoltre con Vostra conferma alla nostra domanda (lettera "a") vedi post del 19 2 2010 ore 7:20 e Vostra risposta di conferma nostra procedura e del codice da noi inserito nel post del 21 2 2010 ore 5:06 avevamo capito che il codice 477920 era corretto.
    Attendiamo Vostra cortese risposta.
    Tengo a precisare come nei post precedenti che non eseguo (per ora)comercio all'ingrosso,l'attività prevalente è vendita oggetti nuovi pronti (e attività di laboratorio artigianale) e quella secondaria di cui stiamo analizzando la correttezza del codice è "rivendita usato"(dell 'oro comprato dai clienti venduto a banco metalli,che per ora non supera il fatturato della prima attività)
    Grazie mille

    RispondiElimina
  106. Se l'attività di "compro oro" non supera in fatturato quella di rivendita al minuto, lasci tutto esattamente com'è. Ovvero con il codice 52483, "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA". Qualora fatturato all'ingrosso dovesse superare quello al minuto adotterà il 51475 ovvero: "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI OROLOGI E GIOIELLERIA".

    La natura oggettiva dei beni da Lei trattati, non rientra nell'antiquariato, bensì nei gioielli. Il fatto che questi siano usati o meno, non alterano il concetto di rivendita, che potrà essere determinata semplicemente come al "dettaglio" o all'"ingrosso".

    RispondiElimina
  107. MENSILMENTE VI SONO DEI LIMITI ALL'ACQUISTO E VENDITA DI ORO USATO, E VA FATTA QUALCHE PARTICOLARE COMUNICAZIONE (AD ESEMPIO ALLA BANCA D'ITALIA)?
    SONO UN GIOIELLIERE CHE VORREBBE INTRAPRENDERE, COME ATTIVIA' SECONDARIA,L'ACQUISTO E LA VENDITA DI ORO USATO.
    GRAZIE.
    Un Gioielliere.

    RispondiElimina
  108. gentile goldfingher,in merito alla sua risposta,non so` se mi sono spiegato,la cosa principale a cui vogliamo evitare e` il non essere costretti da verifica nel pagare tutte le fatture che stiamo emettendo con iva a margine,nel doverle assoggettare poi con iva ordinaria.per tale scopo avevamo comunicato il su detto codice come attività secondaria (477920 inerente alla vendita dell'oro usato)oltre alla vendita al dettaglio.quindi come seconda attività non prevalente quale e` il codice esatto?
    Possiamo comunicare all'agenzia entrate attività prevalente 51475 (ingrosso per vendita oro usato)e attività secondaria 52483 (per la vendita degli oggetti pronti in gioielleria)?
    Visto che abbiamo licenza PS "commercio oggetti preziosi" ed al comune vendita al dettaglio, saremmo passibili solo delle sanzioni inerente ad un commercio all'ingrosso non autorizzato dal comune?
    grazie

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  109. gentile goldfingher,
    sono titolare di un compro - oro e come molti ignoravo la legge, vendevo ai banco metalli come rottami auriferi, e non pagavo iva in base all'art. 17 della legge 2000.
    Ho deciso però di regolarizzare il tutto, avendo sempre operato in buona fede, sto costituendo una società. le mie domande sono le seguenti:1) posso operare (comprare oro usato) con la nuova società dal momento della costituzione della srl fino all'iscrizione negli elenchi degli operatori presso la Banca d'Italia oppure devo avere prima l'ok.
    2)In precedenza, per ignoranza, non ho mai comunicato le mie vendite alla Banca d'Italia,
    nella nuova società dovrei essere amministratore, un eventuale controllo può crearmi problemi dato che uno dei requisiti per essere iscritti quale operatore professionale c'è menzionata l'onorabilità (art 108-109 161 ecc).grazie tante.

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  110. Inoltre, vorrei sapere se si incorre nel penale solo se si supera l'importo di € 12.500,00 di fatturato e non si comunica alla Banca d'Italia.
    cordiali saluti.

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  111. Salve siamo una gioielleria con vendita al dettaglio, il fatturato della vendita oro usato con fatture iva a margine(verso un banco metalli)hanno superato il fatturato del negozio.
    Cosa dovremmo comunicare all'agenzia entrate?, poichè se come avete menzionato il codice principale/prevalente è 51475(che poi è un codice vecchio che non si puo' utilizzare) andremmo a dichiarare un commercio ingrosso,e non sapremmo poi quale codice secondario aggiungere....poichè vogliamo continuare ad essere una gioielleria con vendita al minuto...
    Praticamente vorremmo un codice prevalente che ci permetta di comunicare all'agenzia entrate che operiamo tramite iva a margine la vendita dell'usato,(come ad esempio il 477930 oppure il 477920)senza essere passibili di dover pagare come diceva un utente ,tutte le fatture emesse con iva ordinaria.
    Quali codici ci consigliate di inserire?
    Grazie un gioielliere

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  112. ....all'agenzia delle entrate mi hanno consigliato di invertire i codici,che prima avevo cioè facendo :attività prevalente vendita oro usato con le relative fatture a margine(con codice 477920 dove nell'antichità rientrano "preziosi e gioielli antichi e metalli preziosi")seconda attività non prevalente il 477700(vendita al minuto gioielleria e orologi)
    come già detto sono titolare di gioielleria al minuto ed ho superato il fatturato della vendita dell'oro usato .
    sono giusti i codici sopra detti?
    avete altri consigli prima di fare questa ultima variazione all'agenzia delle entrate?
    Grazie mille, aspetto Vostra risposta per inoltrare la variazione....
    Distinti saluti
    Un gioielliere

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  113. salve sono titolare di comrpo oro da un'anno purtroppo consigliato male dal banco metalli ho vendutto rottami con la formula reverse charge cosa che non potevo fare ora vorrei sanare la cosa e iniziare con un'altra societa che mi da la possib di vendere con lettera d'intento o con regime iva a margina posso sanare la mia situazione precedente e se si il conto dell'iva e sul fatturato o sull'utile considerando che il fatturato e abbastanza alto se il conteggio venisse fatto in base al fatturato sarei veramente nei guai e non saprei come uscirne le due formule alternative che mi sono state consigliate sono legali.
    vorrei sapere anche se e mai possib che il banco metalli che mi ha dato indicazioni sbagliate non sia perseguibile grazie

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  114. In risposta all'utente del 15 aprile: non vi sono limiti di acquisto o di fatturato.

    In risposta agli utenti del 16 e 19 aprile: L'attività prevalente deve essere coerente con il tipo di attività. Se la sua azienda rivende gioielli al minuto, poco conta se questi siano nuovi o usati. Se ha intenzione di rivendere i preziosi usati ad operatori specializzati, non potrà aggiungere all'attività primaria (che è al minuto) un codice inerente la vendita all'ingrosso poichè, come sappiamo, è proibito svolgere le due attività nei medesimi locali. Pertanto le suggeriamo di lasciare inalterato il suo codice attività e vendere all'ingrosso facendo attenzione a non superare in fatturato le cessioni effettuate al dettaglio. Non potendo inoltre utilizzare il doppio regime IVA, dovrà necessariamnete provvedere all'emissione di fatture con IVA ordinaria. Ricordiamo che i codici 477920 e 477700 stabiliscono che i beni abbiano il requisito dell'antichità che, ricordiamo, è oggettivo e pertanto non applicabile alla semplice oreficeria usata. In risposta ancora all'utente del 15 aprile, le rammentiamo che non incorre in nessun reato effettuando operazioni con importo superiore agli euro 12.500. Infatti l'obbligo di dichiarazione è riservato a coloro che trattano beni quali, ad esempio, i rottami auriferi.

    In risposta al signor Marco. Le eventuali sanzioni verranno calcolate prendendo come base imponibile il suo fatturato sul quale verrà aggiunto il 20% di IVA frodata con ulteriore sanzione pari al 200% dell'evaso. Se l'importo supera i 50mila euro diventa reato. Per quanto riguarda le vendite effettuate con IVA a margine o Lettera d'Intento sono perfettamente legali.
    Cordialmente

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  115. " Non potendo inoltre utilizzare il doppio regime IVA, dovrà necessariamnete provvedere all'emissione di fatture con IVA ordinaria"
    perchè non posso utilizzare tale doppio regime?
    all'inizio mi avevate detto che era possibile,poichè fatturavo in prevalenza con iva a margine,ed all'agenzia entrate mi hanno confermato che posso adoperare tale iva a margine per la vendita dell'usato mentre per le vendite del negozio con iva ordinaria,,,
    possibile che non ci sia chiarezza per un negoziante che vuole solo mettersi in regola?
    da come dite quindi tutte le vendite dell'oro usato le devo fatturare con iva a margine,al contrario di come avete scritto all'inizio di tale glog?
    vorremmo se possibile delucidazioni per capire come dobbiamo operare,assoggettare all'iva , il vendere l'oro usato portato dai clienti.,....
    grazie
    Fabio
    un gioielliere

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  116. quesito:
    fatturo con iva a margine verso banco metali e ho superato il fatturato della gioielleria(quindi della vendita al minuto)
    Se NON comunico ad agenzia entrate di cambiare il codice (51475 ovvero: "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI OROLOGI E GIOIELLERIA)della vendita all'ingrosso ,e rimanendo con il codice 52483, ("COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA)che sanzioni rischio?
    grazie
    un gioielliere

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  117. e se mi autodenunciassi all'ufficio delle entrate come funzionano le sanzioni ? (riferimento post 21 aprile)

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  118. posso fatturare con iva a margine globale verso un banco metalli anche se sono gioieleria con vendita al minuto?
    cosa succede se nel fatturato iva a margine globale dell'oro usato supero quello della gioielleria e non comunico nulla all'ufficio iva?
    grazie della Vostra gentilezza

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  119. scusate:
    quael è il "male minore":
    esercitare con prevalenza codice iva vendita al dettaglio ma fatturare il maggior parte verso partitario iva(quindi fare vendita da grossista) oppure avere prevalenza codice iva vendita all ingrosso (fatturando la maggior parte all'ingrosso)e fatturare in minor parte anche al dettaglio,avendo esposti al medesimo negozio in vetrina al pubblico gioielli prezzati al dettaglio?
    grazie infinite.
    Lauro

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  120. scusate quale è la norma che aumenta il limite delle fatture con iva a margine dall'imposto £ 1000 per i beni usati ?
    grazie

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  121. posso acquistare oreficeria usata 22 carati(araba)anche frequentemente?
    grazie
    orafo di roma

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  122. URGENTE:
    scusate quale è la norma(circolare ministeriale) che aumenta il limite degli importi delle fatture/transazioni con iva a margine globale dall'imposto vecchio £ 1000 (risoluzione 177/95)per i beni usati ?
    Al call center delle entrate mi hanno confermato che il limite delle operazioni(fatture ed acquisti) è max € 541,00 circa!
    io sto' fatturando con iva al margine (verso banco metalli)come avete consigliato Voi senza limiti di importo....e da tali novità contrastanti sarei un po' preoccupato...
    grazie

    RispondiElimina
  123. Sono titolare di gioielleria con attività prevalente (codice 477700"COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA)
    all'agenzia entrate mi hanno confermato che il codice sopra detto è lo stesso per la vendita di oreficeria usata.
    Ora io vendo l'oro acquistato dai clienti privati a banco metalli(partitario iva) con fattura iva a margine globale vendita "oreficeria usata"
    Tale procedura è corretta(pur accettando sanzioni se supero con il fatturato la vendita del dettaglio),sono al riparo da eventuali contestazioni che mi addebitino su tutte le fatture emesse fino adesso(quelle fatte con iva a margine globale) il pagare l'iva 20% sul totale fatture emesse?
    come chiedeva un utente ,quale è la normativa che ha abrogato il limite del milione di lire?
    Grazie della Vostra serietà in argomenti cosi' delicati trattati con professionalita'
    gioielleria Stefano

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  124. ????????????????????????????????????

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  125. non capisco tutti questi solleciti, "c'è qualcuno??" "????????????" vi rendete conto che stanno facendo un servizio molto importante e del tutto gratuito, cosa che pochi di voi se non nessuno farebbe!!!! Andiamo !! Un po' di educazione e non facciamoci sempre riconoscere come il settore più gretto! Scusate lo sfogo ma quando ci vuole .......

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  126. Scusate una domanda qual'è il limite per fatturare con iva a margine globale? Se supero i 12.500 euro, c'è il rischio di segnalazione presso la Banca d'Italia? Grazie del vostro servizio.
    Antonio

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  127. Per tutti gli utenti: cortesemente siete pregati di firmare i vostri interventi con un nome qualsiasi, altrimenti le operazioni di risposta diventano davvero complicate.

    Tornando alle domande poste dai vari utenti riguardo l'attività prevalente, rammentiamo che con tale dicitura si intende l’attività dalla quale è derivato, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare:
    – dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa;
    – dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

    Si precisa che l’indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2009 2010, ai sensi dell’art. 35, 3° comma, del DPR 26 ottobre 1972, n° 633, preclude l’irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 112/E del 6 luglio 2001. Si ricorda inoltre che non è necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica una modifica della prevalenza nell’ambito di codici attività già in possesso.
    È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo (RE, RF, RG) e nella dichiarazione IVA (quadro VA).

    Per gli utenti del 26 e 27 aprile: il margine globale è stato rivisto dalla CM 177/E del 22/06/1995.

    Per l'utente del 4 maggio: può emettere fatture di importo illimitato, le rammento che la Sua attività è autorizzata al commercio di "oreficeria usata" e non di beni quali ad uso prevalentemente industriale quali "rottami auriferi", regolamentati invece dalla legge 7/2000.

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  128. Sono un gioielliere(dettaglio) con laboratorio orafo,per ora ho comunicato con una nota scritta a mano(ultimo foglio dei dati variazione iva mod AA6/1 dove il commercio gioielli hanno la prevalenza sul laboratorio)all'ufficio agenzia entrate dove:"comunico che all'attività prevalente è colegata la rivendita di oreficeria usata portatami e venduta dai clienti privati.A tali rivendite esercito fatturazione con iva a margine (globale o analitica)adottata per i beni usati"

    é esatta e completa tale comunicazione?

    Posso esercitare compravendendo oreficeria usata fatturando con iva a margine globale verso banco metalli illimitatamente e tranquillamente?
    Grazie del Vostro aiuto siete grandi!
    Antonio

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  129. "correggo il modello compilato è AA9/10"
    grazie
    Antonio

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  130. Salve, sono un Gioielliere, sono allettato dalle proposte di associazione in franchising proposte da alcune società "operatori professionali in oro", al fine di effettuare l'attività di compro oro, secondo loro in modo legale. Volevo chiedervi un parere in merito, se è veramente legale sono curioso di sapre come possono non infrangere la legge, forse dichiarando che l'affiliato acquista in nome della società affiliante?
    Un trucchetto ci sarà pure, altrimenti il 90% dei compro oro sarebbe già chiuso...
    Cordiali saluti.

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  131. Per l'utente del 6 maggio alle ore 8.01: affermativo su tutte le deduzioni.

    Per l'utente del 6 maggio alle ore 08.34: il 90% dei compro oro "dovrebbero" essere chiusi. Le rammento che le autorizzazioni a funzione antiriclaggio e di P.S. così come le caratteristiche societarie proprie di un azienda, non possono essere trasferite ad altra. Pertanto restano abusivi gli acquisti effettuati "per nome e per conto" di aziende magari operatrici professionali.

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  132. Un'ultima domanda:
    eseguita la sopra detta comunicazione,posso rivendere quindi in tre "vie" cioè iva 20%(gioielli nuovi)- regime globale per le cessioni di massa(oreficeria usata)-regime analitico per le singole vendite di oggetti usati,?
    Con la comunicazione fatta all'agenzia entrate ,ho finito le "pratiche" di comunicazione per cio' che concerne l'iva(ovviamente andro' a comunicare sul modello dichiarazione annuale iva le transazioni iva a margine eseguite e distinte da quelle al 20%)?
    Inoltre se non comunico alla camera del commercio con i modelli s5 I2 Ul per quello che riguarda la prevalenza vendita dell'usato, cosa succede?
    Grazie e non vi disturbo piu'....buon lavoro

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  133. SALVE.
    HO DA POCO AVUTO L'AUTORIZZAZIONE COME OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO.
    POSSO RICEVERE FATTURE DI OGGETTI USATI IN ORO ,DA NEGOZIANTI,CON IL MARGINE ,E RIVENDERE GLI STESSI COME ROTTAMI ,ART. 17, LEGGE 2000,AD ALTRO OPERATORE PROFESSIONALE?
    MIDA.

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  134. Per l'utente del 7 maggio alle ore 00.23: a norma della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 112/E del 6 luglio 2001 dovrebbero essere precluse sanzioni, salvo gravità dell'omissione.

    Per l'utente del 7 maggio alle ore 6.20: può acquistare oggetti usati ceduti con il regime del margine ma deve provvedere, presso la Sua fonderia di ficucia, a farsi rilasciare fattura di trasformazione degli oggetti finiti diventati rottami. La stessa fattura dove sono riportati i costi di fusione e affinazione del metallo.

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  135. Buongiorno
    In merito agli acquisti da privati dell'oreficeria usata, a livello contabile devo farmi autofattura per ogni acquisto (dopo la dichiarazione di vendita firmata dal privato)o basta che il mio commercialista annoti le operazioni nel registro acquisti (ed io registro Iva entrata uscita-per la presunzione acquisto)?
    Grazie ,siete un servizio impeccabile

    RispondiElimina
  136. Scusate, ma gli acquisti dai privati(oreficeria usata) oltre la dichiarazione di vendita e la registrazione registro ps e registro iva(presunzione acquisto) devo anche autofatturarmeli?
    Il mio commercialista per ora registra le operazioni sul registro acquisti tramite programma, è completo o devo emettermi una autofattura per ogni operazione effettuata con privati per poi scaricarla con la fattura iva a margine vendita in blocco ,e se si come?
    Grazie Goldfingher del servizio impeccabile e del tuo aiuto professionale...

    RispondiElimina
  137. salve, non sono operatore professionale e i una fattuta di regime a margine globale,nel totale dei grammi vi sono due sterline (comprate occasionalmente)e una lega dentale.
    Cosa dovrei riportare sulla fattura? cioè devo agglomerarle nel peso totale o le devo dividere facendo specifiche di peso ed oggetto bene?
    Grazie

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  138. ps :la fattura la devo emettere io (fattura di vendita)

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  139. Per l'utente dell'8 maggio: non deve emettere nessuna fattura. Le operazioni che compie sono sufficienti.

    Per il Signor Lino: sulla fattura riporterà il totale dei grammi e poi la distinta dei beni ovvero: Gr. tot di oreficeria usata di cui gr. tot a titolo 750 millesimi, gr. tot a titolo 917 etc.
    Le sterline le dovrà annotare come "monete britanniche" o "sterline britanniche", mentre la lega dentale come "protesi dentale" o "apparato dentale". La fattua dovrà essere emessa da Lei essendo il soggetto cedente.

    RispondiElimina
  140. Una società avendo intezione di aprire un compro oro chiede conferma in merito alle seguenti operazioni fiscali:
    1. Inizio attività con codice 464800 ( si intende di operare all'imgrosso);
    2. istituisce, ai fini iva, un registro acuisti ed uno vendita per beni usati.
    3. per gli acquisti da privati di oro usato, provvede ad annotare giornaliermente, nel registro acquisti beni usati, il totale complessivo in grammi dei beni d'oro acquistati;
    3. rivende alle fonderie e/o altre ditte specializzate nel recupero dei metalli, emettendo fattura con iva a margine, indicando nella stessa l'ammontare complessivo in grammi d'oro dei beni venduti, evitando quindi una descrizione dettagliata degli stessi (es. 1 collana, 1 bracciale);
    4. annota le vendite così come fatturate nel registro beni usati vendite indicandone quindi solo la grammatura e la dicitura di beni d'oro usati.

    RispondiElimina
  141. Quindi anche per le prossime fatture (dove vendero' solo 750 millesimi)sul totale grammi ceduti dovro' sempre mettere il titolo(presunto)cioè :
    "oreficeria usata di gr xx titolo 750 milesimi"?
    ..inoltre ,le specifiche di oggetti diversi dal titolo 750(come mi avete risposto prima)vanno annotate anche sul ddt?


    Grazie

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  142. orafo ha detto...
    Salve, ho venduto per mia ignoranza un paio di volte vergi d'oro(avevo fatto fondere da ditta l'oro usato dei clienti)a ditte specializzate, inoltre ho eseguito diverse fatture di vendita con il reverce change che non superano un importo evaso d'iva dei € 50,000.....

    come posso mettermi al riparo ed in regola?

    Dopo quanti anni avviene la"prescrizione" amministrativa o penale di tali operazioni annotate sul registro?

    Posso giustificarmi(in qualche modo) nell'essere un orafo che avendo regolare laboratorio ha trasformato a suo tempo l'oreficeria usata(vendutami dai clienti) in rottami?

    Cosa mi consigliate?

    Infiniti grazie

    RispondiElimina
  143. Buongiorno
    Ho emesso nel 2009 fatture con il reverce change e non sono operatore professionale.
    Chiedevo se prima della attuale dichiarazione iva, e tramite una rettifica da inviare al banco metalli,inerente a tutte le fatture già emesse nel 2009.Variare la dicitura del reverce a quella che avrei dovuto utilizzare,cioè con iva a margine globale,e appunto modificando i beni rottami in "oreficeria usata"-

    é possibile tale operazione?

    posso emettere questa rettifica (pagando l'iva a margine)anche se nel 2009 non avevo dato comunicazione ad agenzia entrate di operare con tale regime per beni usati(poichè attività prevalente all'agenzia era lab. orafo)?

    Fino a che periodo posso eseguire tali rettifiche?

    Grazie

    RispondiElimina
  144. Roberto

    Vorrei sottoporvi queste mie conclusioni: la dichiarazione di intento può essere correttamente ricevuta dal rivenditore di preziosi usati solo nel caso in cui questi abbia optato per l'appicazione dell'IVA nei modi ordinari (applicazione dell'IVA 20% sull'intero imponibile con conseguente facoltà di detrarre tutta l'IVA sugli acquisti). Se invece il rivenditore ha optato per l'appicazione del regime del margine (sia esso analitico o globale) l'IVA sul margine resterà ad esclusivo carico del rivendore stesso (che dovrà scorporarla dal margine e versarla all'erario) senza nessuna possibilità di ricevere alcuna dichiarazione di intento dall'acquirente. Vorrei un vostro giudizio sulla correttezza o meno del mio ragionamento.
    Grazie molte.

    RispondiElimina
  145. Per l'anonimo del 10 maggio alle ore 12.02: la prassi da Lei indicata è corretta;

    Per il sig. Lino: esatto;

    Per gli utenti anonimi dell'11 maggio: l’emissione di una fattura errata ad aliquota zero, comporta la sanzione prevista dai commi 1 e 8 dell’art. 6 del Decreto Lgs.vo 471/1997.

    Il contribuente può regolarizzare l’operazione
    presentando all'Ufficio delle Entrate entro 30 giorni successivi a quello della registrazione, una fattura integrativa in 2 copie, con le indicazioni e il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
    Una copia del documento regolarizzato è restituito dall'Ufficio al contribuente, il quale provvede alla registrazione nel registro acquisti con IVA a credito.

    Per il sig. Roberto: le Sue conclusioni sono corrette.

    RispondiElimina
  146. In merito alla sua risposta che mi indica 30 giorni, le chiedevo come potermi regolarizzare invece per tutte le altre operazioni effettuate nel 2009(ormai registrate)e sporadiche operazioni nel 2008 e 2007(tra cui due vendite di verghi oro trasformato da oreficeria usata registrata sul registro PS)....come dicevo, c'è un termine di non persiguibilita'/prescrizione?

    Inoltre posso giustificarmi(in qualche modo,"tamponare"la problematica ,anche se la legge è chiara)considerando che sono un lab. orafo?

    RispondiElimina
  147. Gentile goldfingher,Le chiedo se variando la prevalenza inerente la compravendita oreficeria usata ,alla camera del commercio(con i moduli sopra detti)possa rimanere iscritto all'artigianato e divenire alla CC come attività secondaria(come ho già fatto all'agenzia entrate),poichè sono anche orafo con regolare licenza.
    Grazie

    RispondiElimina
  148. Roberto: vorrei rettificare in parte le mie conclusioni del 18.05.2010.
    Leggendo l'art. 37 del Dl 41/95 (regime del margine) ritengo che applicando il regime del margine (sia esso analitico o globale) quale rivenditore di preziosi usati, qualora il mio cessionario fosse un esportatore abituale, potrei ricevere dallo stesso dichiarazione di intento per ogni singola cessione. Ciò farebbe si che sull'eventuale margine positivo lordo (sia esso mensile se applico il globale o per singola operazione se applico il regime analitico) non dovrei scorporare alcuna IVA, posto che l'operazione sarebbe non imponibile per il combinato disposto dell'art. 37 comma 1 e dell'art. 8 comma 1 lett. C (quest'ultimo articolo si riferisce alle dichiarazioni di intento). L'art. 37 comma 1 in oggetto infatti recita che "...Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista e` non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38 quater, 71 e 72 dello stesso decreto.".
    Concludendo ritengo possibile cedere con il regime del margine (ripeto globale o analitico) ricevendo contestuale dichiarazione di intento e non dover scorporare né versare IVA.
    Grazie per la vostra eventuale conferma.

    RispondiElimina
  149. Per Orafo Castello:
    il consiglio che possiamo darLe è quello di sanare quanto prima la Sua posizione recandosi presso l'Agenzia delle Entrate e richiedere di poter beneficiare dell'istituto del "ravvedimento operoso", tralaltro rivisto recentemente dal D.L. "anticrisi" 185/2008 (art.16 comma 5) ed entrato in vigore il 29 novembre 2008 modificando l’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

    Tale "ravvedimento" prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori o illeciti fiscali, attraverso il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni;

    Per il signor Paolo e Roberto: confermiamo.

    RispondiElimina
  150. un'ultima cosa, inerente al ravvedimento che mi diceva:
    paghero' l' iva al 20% su tutte le operazioni (fatture)emesse con il reverche cange o l'iva sulla differenza tra il comprato e il venduto(regime globale anche se non ne avevo fatta richiesta e variazione all'agenzia entrate) ?

    cioè il calcolo dell' iva evasa con il ravvedimento operoso come verrà conteggiata dall'agenzia entrate?

    RispondiElimina
  151. per orafo castello
    la prescrizione penale e sanzionabile dovrebbe essere di anni 5 dal commessa violazione....
    aspetto eventuali correzioni dal preparatissimo e professionale goldfingher
    grazie

    RispondiElimina
  152. Ho due quesiti che spero di riuscire a risolvere grazie all'estrema competenza delle persone di questo blog.

    Ho una DITTA INDIVIDUALE, acquisto e vendo SOLO ONLINE materiale per collezionismo cartaceo (10% degli introiti) e monete (90% del business)

    Il materiale cartaceo viene acquistato ai mercatini o da privati, e inquadrato nel regime del margine globale. Lo faccio piu' per passione che per il guadagno che è minimo.

    Le monete le acquisto dall'estero direttamente dalle zecche.
    Fino ad ora ho trattato soltanto monete in lega o d'argento, ma ora mi sorge questo problema per la classica sterlina d'oro che spesso mi richiedono.


    QUESITO 1:
    Ho acquistato da una ditta ITALIANA delle sterline in oro (che rientrano come oro da investimento nella legge 7/2000) ed in fattura ho trovato scritto: “IVA NON APPLICATA AI SENSI ART.17, 5° COMMA, DPR 633/72 E SUCC.” quindi ho avuto il prezzo senza IVA.
    COME LA DEVO RIVENDERE A PRIVATI? Con Iva? Senza Iva? Inquadrarla nel regime del margine come se fosse un oggetto usato?
    E' importante capirlo perchè se aggiungo il 20% di iva (poi da versare) senza prima averla avuta a credito.... non mi pare molto logico.


    2) Quesito 2. Vi sono altre monete d'oro, anche diverse da sterline ma inquadrabili sempre come oro da investimento per la purezza 999 ecc. che acquisto all'estero dalle zecche ed in dogana me le fanno passare come esenti IVA per tali motivi.
    Come vanno rivendute? Ricadiamo sempre nel Quesito 1?

    Grazie per il prezioso aiuto.
    Antonello.

    RispondiElimina
  153. Per l'acquisto oreficeria usata in caso di cittadini comunitari è valida la Carta d'Identità rilasciata dal Paese appartenente e quindi non italiano?
    Inoltre sulla dichiarazione vendita è obbligatorio scrivere l'ororio della transazione?

    Grazie

    RispondiElimina
  154. Per Orafo Castello: il ravvedimento calcolerà l'IVA non versata al 20% e non al margine, a causa della mancata dichiarazione di avvalersi di tale regime.

    Per Power Coin: le monete auree sono esentate dall'IVA ma il loro commercio, svolto in modo professionale e non occasionale, può essere effettuato esclusivamente dagli "operatori professionali in oro" ai sensi dell'art. 2 comma 1 legge 7/2000. Pertanto dovrà fare in modo di vendere la monetazione aurea con cautela, senza che questi scambi diventino continuativi e abituali;

    Per il signor Pino: tutti i documenti d'identita, validi per il riconoscimento dei soggetti venditori, devono essere obbligatoriamente rilasciati dallo Stato italiano a norma dell'art. 128 del T.U.L.P.S.
    Non è necessario riportare l'orario dell'operazione di acquisto.

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  155. Gentilissimo Goldfingher
    A)
    per eseguire tale sanatoria/ravvedimento, dovro' portare ad Agenzia Entrate solo tutte le fatture di vendita (errate inerente a vendita rottami auriferi)sbagliate,fino a che periodo indietro e chiedere del ravvedimento operoso?

    B)Cosa devo dire quando mi rechero' all'ufficio?che ho sbagliato a trascrivere i beni per quello che erano o cosa?

    C)Con questo tipo di ravvedimento sono al sicuro da tutto,cioè eventuali sanzioni amministrative e/o penali(ma ci sono?),non rischio che per fare meglio mi facciano una denuncia o altro che peggiori la mia situazione?

    Grazie

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  156. PS
    Per le fatture che ho emesso nel 2009, posso calcolare sul totale l'iva al 20% e pagarla direttamente tramite la dichiarazione Iva prossima scadenza che è ancora"aperta",per sanare quindi tutte le operazioni sbagliate del 2009, o devo sempre recarmi all'ufficio delle entrate?
    se si come si procede?
    Grazie infinite

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  157. Gent.mo goldfingher,
    la ringrazio per la celere risposta.

    Resta sempre il dubbio se la vendita OCCASIONALE di alcune monete d'oro acquistate in esenzione IVA vada fatturata al cliente finale da noi con l'IVA o senza.

    Grazie!

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  158. vorrei il parere dell'esperto Goldfingher in merito alla legge n°7 del 2000.

    a)Si prospetta il reato se ho acquistato oreficeria usata e poi l'ho rivenduta per rottami beneficiando del reverche charge,non essendo operatore iscritto alla Banca Italia,ma potendo rientrare nella lettera b cioè "oggetto sociale che comporti il commercio di oro"?

    B) Si prospetta il reato avendo fatto fondere appunto oreficeria del negozio nuova ma "obsoleta e fuori moda" poi venduta in vergo e poi solo per due volte oreficeria usata dei clienti fusa e trasformata in verghi, in operazioni vicine tra loro di tre mesi (occasionalità,nel 2008)con una ulteriore operazione dopo 1 anno inerente però alla fusione in vergo ,sempre da ditta specializzata e della vendita di limatura del laboratorio (sempre tramite fatturazione suddetta) ?

    c) se si con il ravvedimento operoso sono al riparo ed immune da eventuale reato?

    Ho un laboratorio orafo con licenza commercio preziosi da piu' di 15 anni e non ho superato sul totale del fatturato sopra detto un evaso iva di 15.000(parliamo di poche sporadiche operazioni in 5 anni,dove il maggiore afflusso e vendite sono state per il passato anno).

    inoltre non rientro nell'art 1 comma 3 lettera b cioè "oggetto sociale che comporti il commercio di oro" e anche nell'art 4.?

    Grazie e spero in buone notizie,cioè solo in sanzioni,visto che non ho evaso iva per oltre i € 50.000....
    ora opero come avete detto e consigliato(iva a margine)...

    Distinti saluti

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  159. Inserisco parte della legge sul ravvedimento operoso:

    "Posto che la norma fa espresso riferimento al carattere "amministrativo" dell'attività tendente
    all'accertamento dell'infrazione, non costituisce causa ostativa alla regolarizzazione l'avvio di
    indagini di natura penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, eccetera) dalle
    quali, eventualmente, possono emergere notizie di violazioni tributarie."

    Chiedendo al gentilissimo goldfingher se con tale menzione su citata, si possa stare "tranquilli" nell'eseguire come consiglia a tutti al ravvedimento operoso....

    a mio parere mi sembrerebbe regolarizzarsi solo amministrativamente ma mettersi a grave rischio da ispezioni e denunce penali, o altro che possa solo aggravare le singole situazioni.....(parliamo della vendita di oreficeria usata spacciata per rottami,e beneficiando del reverse charge)
    che ne pensa?

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  160. Per il signor Pino: nei casi A) e B) si configurano i reati previsti dall'art.4 commi 1 e 2 legge 7/2000. Ciononostante l'attività da Lei svolta è stata davvero marginale e la cessione attraverso questi metodi appare saltuaria e non professionale. Pertanto le consiglio di stare tranquillo e di non avviare l'istituto del ravvedimento, proprio in virtù dell'occasionalità dell Sue vendite. Per il futuro continui ad utilizzare il regime del margine.

    Per il signor Marco di Milano:
    "non costituisce causa ostativa alla regolarizzazione l'avvio di indagini di natura penale" significa che possono beneficiare di tale ravvedimento anche i soggetti che sono stati oggetto di "ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, eccetera".

    Pertanto avvalendosi del ravvedimento operoso, il soggetto richiedente si porrà al riparo dalle eventuali sanzioni tributarie o penali derivanti dalla violazione dei vari articoli della legge 7/2000 e dell'intento fraudolento con cui è stato applicato il reverse charge.

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  161. Gentile Goldfingher
    La ringrazio della sua cortese risposta, e le chiedevo conferma nello stare "tranquillo" sulle operazioni su dette,dove mi "rassicurava"nonostante reati fatti di non fare il ravvedimento operoso.
    Come detto in 5 anni (in attività ventennale)c'è un totale evaso Iva di € 15000 di cui solo € 8000 per il 2009(come detto ho eseguito molte vendite in modo errato con il raverche carghe-oreficeria usata venduta per rottami)
    Specificato cio' e come detto, lei mi indica una occasionalità,le chiedo:

    a)secondo Lei è opinionabile da verifica le "occasionalità"(anche se nel 2009 sono state abbastanza continuative e come detto con un evaso IVA di € 8000) o varia dal verificatore eventuale,che mi potrà sanzionare anche del 200% sulle operazioni,in ogni caso?

    b) proseguo senza fare ravvedimento poichè le cifre dell'evaso sono "modeste", ma per quanto riguarda il reato,posso stare veramente tranquillo,?

    c) cosa farebbe se fosse in me?

    Grazie del Vostro servizio,che ci indica come dobbiamo comportarci,con istituzioni con indicazioni assenti.....

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  162. Ps:
    D)come detto nel 2009 ci sono state 9 operazioni a circa una ogni mese circa,per appunto un evaso totale iva 20% di € 8.000(e aver venduto oreficeria usata per rottami)....rientra in questo specifico l'occasionalità di cui diceva?

    ...poi dal 2010 opero correttamente con iva a margine sulle vendite...
    Grazie infinite

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  163. per "9 operazioni" intendo fatture di vendita (con reverche carghe)in massa che includono tutte le operazioni di acquisto dai clienti privati (quelle che trascrivevo sul registro PS quando compravo i preziosi)che ovviamente per numero e/o frequenza sono maggiori delle 9 fatture emesse....

    scusate per le aggiunte....

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  164. Per effettuare il ravvedimento operoso, è consigliabile andare con un avvocato o come si svolge la situazione all'agenzia entrate per poter definitivamente chiudere conteziosi amministrativi e penali?
    Grazie

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  165. Non è necessario poichè nessun funzionario dell'Agenzia delle Entrate verrà a chiederle conto del Suo operato, essendo il ravvedimento operoso un diritto del cittadino e non una pena.

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  166. Per il signor Pino: a nostro giudizio, visto il modesto fatturato operato utilizzando il meccanismo del reverse charge, non si profilano reati non potendo, le suddette operazioni, essere considerate professionali o continuative, ma salturie.

    Per il signor Carlo: non è necessario recarsi con un avvocato, poichè nessun funzionario dell'Agenzia delle Entrate verrà a chiederle conto del Suo operato, essendo il ravvedimento operoso un diritto del cittadino e non una pena.

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  167. Grazie delle sue risposte,non eseguiro' ravvedimento operoso, come consigliate...
    1)quindi la" professionalità " è correlata anche da una certa "mole" di fatturato, che da come ho capito,in base alla mia su detta è enormemente maggiore,si parla di parecchi "zeri" di fatturato?
    2)Inoltre anche la frequenza è alta in base alla mia,cioè praticamente per la non occasionalita' ci devono essere operazioni di vendita praticamente quasi ogni giorno?
    3)A titolo informativo chiedevo se sono questi i parametri per capire la professionelità nell'operare?

    Inoltre approfitto in un'ultimo dettaglio,cioè come dover eseguire la prassi di vendita della limatura del mio laboratorio...

    a)faccio fondere da ditta specializzata(con DDT) trascrivo sul registro merci lavorazione"limatura aurea"?

    b)ritiro vergo dalla ditta con saggio allegato trascrivendo il carico al negozio del vergo

    c)come devo vendere il vergo(ad operatore Banca Italia)?cioè con iva a margine o come?

    Grazie infinite della vostra gentilezza nel rispondere e professionalità...

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  168. Ovviamente per evaso Iva a cui sopra mi riferivo a un totale fatture ad € 40 000 di cui iva al 20% evasa è € 8.000(nel 2009)...
    confermate sempre quanto detto di non fare ravvedimento operoso?
    ..vorrei stare tranquillo...
    Grazie

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  169. buongiorno
    la mia attività non è iscritta alla banca d'italia e sto compravendendo oreficeria usata fornita dai clienti verso banco metalli con il regime del margine.
    Ora è capitato ultimamente di acquistare tre sterline , una medaglia titolo 917 e una lamina di fino....

    1)come faccio a quantificare l'occasionalità, cioè quante operazioni possono essere "contemplate" in un anno?

    2) per rivenderle a banco metalli,le fatturo con l'iva a margine o come devo fatturarle?

    3)essendo laboratorio orafo posso riutilizzarle per la mia lavorazione o darle in conto vendita,e in tal caso (conto lavorazione verso fornitura)devo sempre aspettare i 10 giorni prima di far uscire l'oro?

    Grazie infinite

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  170. buongiorno
    ho una licenza ps al dettaglio e con le operazioni compravendita oreficeria usata a banco metalli ho superato il fatturato del negozio.
    devo sostituire la licenza alla questura con quella all'ingrosso o basta variare i codici alla camera del commercio?

    grazie

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  171. anche io sono nella stessa situazione di Marco,ovvero ho superato il fatturato con l'ingrosso....
    a)La licenza che ho(PS al dettaglio) la devo cambiare con quella PS all'ingrosso?

    B) alla camera del commercio devo indicare il codice vendita all'ingrosso o vendita prevalente oggetti preziosi usati?

    grazie

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  172. Per la'nonimo dell' giugno: la seconda fattura è quella riferita agli oggetti nuovi che le sono stati venduti con lo sconto del reso.

    Per il signor Leo: il principio di occasionalità negi scambi commerciali indica una circostanza che può essere straordinariamnte assolta attraverso prassi non ortodosse. Queste operazioni vanno considerate all'opposto dell'abitualità, quindi vanno intese come pochissime operazioni annuali. Per quanto concerne gli oggetti da lei acquistati, consigliamo sempre di trattare questi beni come oggetti finiti usati, e quindi assoggettarli all'IVA a margine, diversamente potrà tranquillamente utilizzarli per far fronte alla sua produzione artigianle.

    Per Marco e Luca: affermativo.

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  173. Buonasera!
    Con la nuova finanziaria verrà introdotta la comunicazione telematica delle fatture superiori a 3mila euro e nel testo dice soggette a IVA, vorrei quindi sapere le fatture di oro puro che sono con art. 17/5 quindi esenti non sono soggette quindi a tale comunicazione a meno che poi non superino i 5mila euro che è l'ex limite abbassato dei 12.500? Grazie Franco

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  174. Anche le fatture emesse con il reverse charge dovranno essere comunicate telematicamente poichè, sostanzialmente, l'inversione contabile non va considerata come esenzione dal regime IVA.

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  175. salve, sono domenico e ho una gioielleria, volevo sapere se, dopo l'acquisto da privati di oro usato, ho l'obbligo di venderlo in un determinato periodo o posso tenerlo fino a quando non ritengo più opportuno?
    Grazie.

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  176. gianni sono un compro oro e argento posso fondere io stesso l'oro usato acquistato dai cittadini, e poi rivenderlo le verghe ad banco metalli?

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  177. Per il signor Domenico: può vendere gli oggetti quando vuole, l'importante è che non li ceda se non trascorsi dieci giorni dall'acquisto;

    Per il signor Gianni: Commette reato ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 Legge 7/01/2000, nonchè quelli connessi all'evasione fiscale.

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  178. Buongiorno!
    Noi siamo azienda con i requisiti necessari per operare come Banco Metalli, siccome riceviamo oro usato da negozi che non hanno l'autorizzazione come dobbiamo comportarci con l'esenzione IVA? Attualmente nel corpo fattura alcuni scrivono Oro usato IVA non addebitata art 17/5 DPR 633/72 Art 3 comma 4/10 legge 7/2000 va bene o la procedura è diversa? e noi come dobbiamo fare la registrazione dell'IVA? sempre come reverse charge o in altro modo? Grazie! Gianfranco

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  179. L'oreficeria che acquistate da altri commercianti non può essere assoggettata all'art. 17 633/72, bensì il cedente dovrà applicare l'IVA a margine sulle vendite ai sensi del DL 41/95. Ricordiamo infatti che queste cessioni hanno per oggetto la vendita di prodotti finiti e non ad uso industriale. Anche perchè i beni che possono beneficiare dell'art. 17 633/72 sono commercializzabili dai soli "operatori professionali in oro".

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  180. grazie per la risposta ma avrei ancora un quesito: come devono fare la fattura ad esempio g 100 oro usato x 21,00 = € 2100,00 al posto aliquota IVA scrivono Applicazione IVA a margine ai sensi del DL 41/95 e quindi totale fattura € 2100,00. Noi come operatori che prendiamo in carico questa merce come dobbiamo registrare l'IVA? e possiamo poi tranquillamente fonderla e dare la verga da fare affinare poi a nostra volta vendere il puro? Non è che per caso poi si rischia di incappare in distruzione di magazzino? Grazie Gianfranco

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  181. La fattura del cedente dovrà riportare la seguente dicitura: "operazione assoggetatta al regime del margine di cui all'art. 36 DL 41/95". Lei, in qualità di "operatore professionale", potrà vendere, trasformare, fondere o affinare gli oggetti acquistati.

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  182. Mi perdoni la pignoleria, ma è una materia sulla quale anche coloro che diciamo fanno da supervisori alla regolare tenuta della contabilità non sanno molto destreggiarsi, di conseguenza il timore di fare errori è molto alto, vorrei sapere un'ultima cosa, la fattura che noi operatori autorizzati riceviamo assoggettata al regime del margine di cui all'art. 36 DL 41/95 come la dobbiamo registrare per quanto riguarda l'IVA? Non la rileviamo come quando riceviamo fatture con art. 17/5 cioè in reverse-charge vero? e quindi come ci comportiamo con l'IVA? dobbiamo indicarla in qualche modo? Un'ultima cosa coloro che emettono queste fatture scriveranno nella descrizione "oro usato" vero?
    Grazie ancora! Gianfranco

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  183. Il cessionario provvede alla normale registrazione delle fatture indicando gli estremi della società cedente, l'oggetto e natura dell'operazione, il numero di fatura, la data di emissione e l'importo, senza indicazione dell' aliquota IVA. Infatti è ai cedenti che spetta il versamento dell'imposta che verrà calcolata al 20% sul margine di ricavo. La fattura emessa dal cliente dovrà inoltre descrivere l'operazione come "cessione di oreficeria usata".

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  184. Per favore l'argento in grani può essere venduto a privati con lo scontrino ovviamente da parte di società in possesso dei requisiti? Ed eventualmente in lingotti. Riguardo l'IVA come ci si deve comportare nei due casi? Grazie! Un'ultima domanda diciamo a nostro uso, voi siete dei commercialisti? In che città operate? perchè se foste della nostra zona .........
    Grazie!

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  185. Buongiorno!
    Riguardo alle cessioni di lingottini esenti IVA art.10 come ci si deve comportare con l'IVA? o meglio se l'azienda fa anche commercio di preziosi quindi con fatturazioni sia in entrata che in uascita con IVA al 20% come viene calcolato eventualmente il pro-rata? Ci potrebbe fare un po' di chiarezza in quel senso? Grazie

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  186. Salve sono un laboratorio orafo ed ho in "carico" l'acquisto di tre sterline britanniche e una lingottino di fino.
    Vorrei sapere se le seguenti operazioni sono corrette:

    a) caso in cui voglia darle per trasformarle in oggetti finiti a fornitura gioielli trascrivo su ddt:
    Grammi xx di tre monete sterline britanniche ed un ligotto gr xx peso totale xx date in lavorazione per trasfirmarle in oggetti finiti in base all'art 1 comma 4 legge 2000 n° 7.
    -Pagherò alla fornitura la lavorazione e l'iva dell'operazione.

    b)caso in cui voglia io stesso lavorarle in laboratorio scrivo sul registro delle merci in lavorazione accanto ad ogni trascrizione di sterlina:
    fusa lavorata e trasformata nel medesimo laboratorio in oggetto finito in titolo 750/00 di grammi xx (calo lavorazione xx) esposto in vetrina nel medesimo laboratorio in base all'art 1 comma 4 legge 2000 n° 7.
    -trascriverò all'atto della vendita il riferimento scontrino che comprenderà il totale con l'iva)

    é tutto esatto o manca qualche cosa?
    Ps ho proposto ad una fornitura il caso "a" ma mi hanno chiuso le porte....

    Grazie mille

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  187. Buonasera!
    riguardo all'IVA sul margine ritengo esistano alcune incongruenze.
    Partiamo dal fatto che l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto che dovrebbe ricadere sul consumatore finale quindi se un orefice compra dell'oro usato sul quale è già stata quindi calcolata l'imposta non deve pagare imposta, ora ci sono due casi il primo è che lo rivenda ad un privato quindi è giusto che calcoli l'IVA sul valore aggiunto ecco la regola del margine e di conseguenza l'IVA riscossa venga poi versata all'erario, il secondo caso è che venda l'oggetto/i ad un operatore professionale quindi perchè dovrebbe calcolare l'IVA a margine e poi perdere completamente quest'IVA in quanto non la può mettere a compensazione? In questo caso l'imposta graverebbe completamente sul commerciante che invece non è un consumatore finale.
    La seconda questione riguarda invece il fatto che se opera un commerciante non in possesso dei requisiti di Operatore professionale, fatturando con art 17/5 è un evasore se invece opera un operatore professionale va bene. Mi vine da pensare, qui c'è qualcosa che non quadra perchè se uno è operatore professionale non reca danno allo stato se uno non lo è pur operando allo stesso modo diventa un evasore. Ora sarebbe giusto che in mancanza di autorizzazione ci fosse una multa in quanto ha operato senza averne la autorizzazione ma da li ad essere evasore c'è una bella differenza, vogliamo dire che pur operando allo stesso modo se uno è autorizzato non reca danno allo stato se non è autorizzato invece si?
    Non so se mi sono spiegato ma sarebbe come dire che uno apre un negozio compra e vende regolarmente con fattura ed emettendo lo scontrino, nel caso non avesse l'autorizzazione comunale diventasse pure evasore fiscale, no invece subirà soltanto una multa per avere operato senza autorizzazione comunale ma ai fini fiscali non è affatto un evasore. Grazie

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  188. Nel caso in cui venda oro usato a privati con scontrino, questi corrispettivi rientrano nell'applicazione del regime del margine oppure devo applicare l'aliquota ordinaria al 20%?

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  189. ad anonimo del 29 settembre 2010 01:23
    Regime del Margine

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  190. Salve,
    vorrei aprire un compro e vendo oro, potreste indicarmi la procedura da seguire. inoltre vorrei chiedere se la procedura che intendo attuare per la compravendita è corretta:
    acquisto da provato x gr di oro e procedo con l'annotazione su libro di p.s. e sul registro degli acquisti, poi rivendo al banco metalli applicando l'iva solo sulla differenza di prezzo tra il costo originario e il prezzo di vendita, portando l'importo della cessione a ricavi, e versando l'iva all'erario. grazie

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  191. Per favore siamo azienda con requisiti per operare come banco metalli quando ritiriamo argento rottame possiamo acquistare con esenzione oppure va applicata IVA 20%.
    Grazie Nadia

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  192. Ciao, qualcuno mi sa dire se posso acquistare gioielleria usata da un orefice che la usa per sfilate e rappresentanza, io ho una licenza di PS per la compravendita di preziosi usati e la vendita al dettaglio degli stessi, teoricamente dovrei poter comperare solo "de visu" secondo voi posso ricevere anche fattura dall' orefice e registrarla sul registro dei beni usati, o l' unico modo è che l' orefice si rechi nel mio negozio come privato a vendermi i preziosi ?

    Ringrazio chiunque mi possa aiutare ... :)

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  193. secondo me l'orefice Le deve fare una fattura di oreficeria obsoleta o usata o vendita in stock con fatturazione con IVA al 20%
    Saluti

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