sabato 27 giugno 2009

COMPRO ORO ED EVASIONE IVA

Negli ultimi anni il fenomeno dei negozi “Compro Oro” ha assunto proporzioni enormi, consentendo a questa idea commerciale di raggiungere ogni angolo del nostro Paese. Molte persone si sono lanciate in questa attività con improvvisazione e, troppo spesso, in spregio della Legge arrecando sia un danno all’erario, sia a chi opera in modo coerente con le stesse. Un mondo labirintico in cui il “metodo operativo” è un concetto astratto e dove la legalità non conosce patria. Adesso cerchiamo di capire, con qualche riga, alcuni semplici concetti che potranno meglio farci intendere ciò che l’onesto “commerciante di gioielli usati” dovrebbe compiere per poter operare lecitamente.

Il commercio di oro è regolamentato da un apposita normativa intitolata"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. L’articolo 1 recita:"1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza."

Sempre l’articolo 1 indica quali sono i requisiti necessari per poter effettuare il commercio di oro ovvero :"3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;" Il legislatore con questi articoli ha voluto non concedere dubbi sia su come identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia le caratteristiche che un azienda deve assumere per poter esercitare lecitamente tale commercio. Infatti stabilendo che le aziende siano configurate come “società per azioni, o società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni” esclude de facto le ditte individuali.

Altra condizione necessaria per commerciare in oro è la comunicazione, ed il rilascio di relativa autorizzazione, da parte della Banca d’Italia (rammento che dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia -D.lgs. 21/11/2007 n. 231-) Come visto la legge è molto chiara riguardo le caratteristiche necessarie per effettuare tale commercio e sui requisiti imprescindibili che vengono posti a condizione di chiunque compia questa scelta aziendale.

Negli ultimi anni si è assistito ad una affermazione massiccia su tutto il territorio nazionale di negozi comunemente denominati “compro oro”, specializzati nell’acquisto di preziosi da parte di privati cittadini. Nulla vieta, anche al titolare di una ditta individuale, di acquistare oreficeria per poi successivamente rivenderla, sia all’ingrosso che al minuto, fermo restando i “paletti” imposti appunto dalla Legge 7/2000. Purtroppo però, moltissimi gestori di questi negozi, assumono in toto le funzioni e le competenze commerciali proprie di un operatore professionale, pur non attendendo minimamente ai requisiti imposti dalla legge, operando quindi in modo del tutto abusivo. Infatti l’abitudine invalsa, è quella di acquistare oggetti preziosi usati dai privati cittadini (o da altri compro oro) e rivenderli direttamente a fonderie o aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi. Nulla potrebbe vietare questo comportamento se i beni ceduti fossero qualificati per quello che realmente sono, ovvero "oreficeria usata" quindi oggetti finiti, ma nella più ampia casistica vengono invece qualificati come "rottami". Questo espediente, di mutare arbitrariamente la natura dei beni, consente di eludere l’IVA beneficiando di quanto stabilito dalla Legge n. 633/77 articolo 17 comma 5 la quale contempla: “In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25” Con questo articolo di legge viene concesso al cedente di non corrispondere l'IVA in fattura, poichè i beni acquistati per loro stessa natura non possono avere altra destinazione che la lavorazione industriale. Beni quindi nettamente diversi dall'"oreficeria usata" che può invece avere infiniti cicli di vita e, conseguentemente, assoggettata al regime IVA ordinario.

Il gestore di un semplice “compro oro”, intenzionato ad operare secondo la legge, dovrebbe cedere i preziosi per quelli che realmente sono, ovvero oggetti finiti, specificando nella fattura la reale natura dei beni quindi "oreficeria usata" , ed applicare all’importo della fattura l’aliquota IVA ordinaria o, come concesso per i beni usati, a margine. Invece in molti casi l’operatore abusivo acquista i preziosi (non rottami) da privati cittadini e successivamente li rivende direttamente alle fonderie o altre aziende specializzate, attribuendo alla natura dei beni ceduti, sia sul Documento di Trasporto e poi sulla Fattura, la qualifica di "rottami" o simili. Anche il più sprovveduto dei revisori, operando una controllo, potrà domandarsi che fine abbiano fatto i preziosi acquistati dall’esercente e registrati regolarmente sul Registro del Commercio (es: 1 bracciale, 1 collanina etc.) e dove invece ha preso i rottami che dichiara di aver ceduto alla fonderia. Infatti i beni acquistati all’origine devono essere ceduti nello stato in cui si trovano, non potendo il semplice “compro oro” lavorare o trasformare gli oggetti preziosi, in quanto questa è una prerogativa riservata ai soli operatori professionali o laboratori specializzati.

Il concetto è questo: se mi tolgo una collana dal collo e la vendo, per quale motivo questa si trasforma in rottame? Riassumendo in poche righe il contenuto delle disquisizioni di cui sopra, deduciamo quindi che il semplice titolare di una ditta individuale, gestore di un "compro oro", non può assumere le attribuzioni di operatore professionale e commerciare in modo continuativo beni a carattere industriale quali appunto rottami o semilavorati. Così come non può alterare la natura dei beni (oreficeria usata) e trasformarla in "rottami" (operazione anch’essa riservata esclusivamente agli operatori professionali) con l’unico intento di evitare l’imposizione dell’IVA. L'Ufficio Italiano dei Cambi ha provveduto con la pubblicazione del documento esplicativo "Chiarimenti in materia d'oro" del 20/06/2001, a fare chiarezza a tal proposito confermando nettamente quanto esposto:"Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

- acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;

- acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000."

Come visto nel primo caso non è necessaria l'autorizzazione dell'U.I.C., trattandosi di commercio di "oggetti preziosi usati" e pertanto andrà applicata l'IVA sulle cessioni. Nel secondo caso, trattandosi di vendita di "rottami", è invece necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Questo comporta necessaraiamente essere qualificati come operatori professionali, i soli titolati a poter effettuare questo tipo di commercio, e godere quindi della non applicabilità IVA sulle cessioni d'oro destinati alla fusione. Per chiarire ulteriormente la differenza concreta che intercorre tra l'"oreficeria usata" ed il "materiale d’oro" come i rottami, e la conseguente diversità nell’applicazione dell’IVA e pertanto a suffragio di quanto esposto, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.375/E del 28/11/2002 ha affrontato la possibile applicazione del disposto del comma 5 dell'art. 17 nel settore commerciale dell'acquisto di oro usato. Nello specifico veniva considerato l’acquisto di materiale d’oro da parte di privati e poi rivenduto sotto forma di rottami di gioielli d'oro, a soggetti che operano nel settore del recupero dei metalli preziosi. La Risoluzione riportò quanto affermato dall’Ufficio Italiano Cambi e cioè che “rientrano nella nozione di "materiale d'oro" tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un "semilavorato" è costituita dall'essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall'impossibilita' di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale”. Quanto premesso la Risoluzione ritenne “che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato”. Ovviamente, come visto, per procedere alla vendita di suddetto materiale è necessario che il cedente sia autorizzato dalla Banca d’Italia e risponda ai requisiti previsti per gli operatori professionali dalla legge 7/2000. Quindi dimostrare che si opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi, ed infine beneficiare come contemplato nella succitata risoluzione, di quanto segue:“l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.”.

Quanto stabilito dalla Risoluzione n.375/E del 28/11/2002 dell’Agenzia delle Entrate è rilevante, anche alla luce di un'altra Risoluzione, ovvero la n.161/E dell’11 novembre 2005. Questa infatti ha preso in esame la possibilità di ricomprendere nel requisito “oggettivo” anche montature di anelli o chiusure per collane e bracciali (manufatti), potendoli assimilare al concetto di "semilavorati" indicati nel comma 5 dell’art. 17. La Risoluzione evidenzia quanto sopra già illustrato ed osserva ulteriormente che “prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione”. Questi oggetti non necessitano “di una ulteriore lavorazione o trasformazione; l'attività di assemblaggio (per quel che concerne le chiusure di una collana o braccialetto) o di incastonatura (per ciò che riguarda la montatura di anelli) deve essere considerata un procedimento ben distinto dalla vera e propria trasformazione o lavorazione dei prodotti originari”. Considerato che i manufatti in oggetto non possono essere ricompresi nell'ambito dei semilavorati, si deve concludere che per essi "non possa trovare applicazione il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 5; l'imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari".

Sempre la Legge 7/2000 ci informa che: "Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia." Questo significa che i soggetti che svolgono il commercio di "materiale d'oro", quali "rottami" o "semilavorati", sono obbligati alla dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (oggi Banca d'Italia) di tutte le operazioni quali trasferimenti e cessioni. Allo stato attuale non risulta che i “compro oro” assolvano questa prassi, anche perché non autorizzati (art.1 comma 3 Legge 7/2000) a questo tipo di commercio.

Quindi, come visto, quei “compro oro” che si sostituiscono nelle funzioni e nei metodi agli operatori professionali, commerciando in rottami d’oro o, ancor peggio, trasformando l’oreficeria usata in rottami - entrambe le operazioni hanno l’intento dichiarato di eludere l’I.V.A.- commettono, oltre che un abuso, anche un reato come sempre la legge 7/2000 all’articolo 4 (Sanzioni) stabilisce:
§1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.
§2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

CONCLUSIONI
In sintesi questa analisi mostra come molti commercianti titolari di negozi comunemente denominati “compro oro” compiano i seguenti abusi:
- alterano la natura dei beni acquistati all’origine;
- cedono materiale d’oro quali rottami alle fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di materiale preziosi, nonostante privi dei requisiti imposti dall’articolo 1 comma 3 legge 7/2000;
- Violano l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni aventi per natura il commercio di oro, imposto dall’art.1 comma 2 legge 7/2000;

La somma di questi abusi e reati hanno l’unico intento di eludere l’IVA e di commerciare in condizione privilegiata materie prime a carattere industriale. Infatti l’oro è notoriamente tra i metalli più preziosi presenti nel mondo naturale. Il suo prezzo è quotato ogni giorno dalle principali borse mondiali. Le banche e le aziende orafe sono gli interlocutori principali di questo commercio e grazie alle recenti crisi del mercato internazionale, l’oro si conferma quale bene rifugio principe con un valore netto raddoppiato soltanto negli ultimi quattro anni. Grazie ad una sempre crescente domanda, poter vendere oro quale materia prima alle fonderie, consente un sicuro ed immediato rientro dei capitali investiti e dei relativi utili. Diverso invece sarebbe dover vendere gioielli usati al minuto o all'ingrosso; questo richiederebbe un investimento a medio-lungo termine, la ricerca e fidelizzazione dei clienti, nonché la necessità di disporre di un magazzino fornito per offrire una adeguata scelta, con conseguente rientro ridotto di capitale, sia nei tempi che nei volumi. Tutto questo in considerazione della crisi che investe i beni di lusso cui i gioielli appartengono. Le fonderie non hanno nessun interesse ad acquistare gioielli usati e pagare sugli stessi l'IVA, pertanto richiedono ai propri fornitori esclusivamente rottami da destinare alla fusione. A tal riguardo i "compro oro" si adeguano e, pur di vendere alle suddette fonderie, alterano la natura dell'oreficeria acquistata e la commerciano abusivamente quali beni ad uso industriale.

Il boom dei “compro oro” a livello nazionale è un fatto recentissimo, infatti non oltre dieci anni a dietro ad effettuare questo tipo di commercio erano soltanto alcuni operatori ed esclusivamente nelle grandi città, i quali ritiravano i gioielli usati o per rivenderli se di particolare pregio, o per permutarli con oggetti nuovi presso le aziende orafe. Invece negli ultimi anni, grazie alla totale mancanza di controlli da parte delle autorità, si è assistito ad un incontrollato radicamento di questa idea commerciale su tutto il territorio nazionale, grazie alla convinzione di poter raggiungere facili guadagni con spese d'impianto minime. Questo ha comportato livelli di crisi agli operatori professionali soppiantati nelle competenze, senza che nessuno intervenisse nonostante gli allarmi e gli esposti presentati, da operatori abusivi ed improvvisati. Trattandosi di oro non è difficile immaginare la facilità con cui attraverso questo mezzo, sia possibile riciclare denaro e proventi di attività illecite. A tal riguardo la legge 7/2000 impose l'obbligo a tutti coloro che intendessero commerciare in rottami auriferi, di effettuare la comunicazione di tutte le operazioni di cessione superiori alle 20 milioni di lire (Euro 10.516,00) proprio in funzione anti-riciclaggio ed anche questa volta puntualmente disattesa.

Molte aziende che per anni abusivamente hanno commerciato in oro, ponendosi come intermediari tra i commercianti e le fonderie, adesso corrono ai ripari mettendosi in regola iscrivendosi nell'Albo degli operatori professionali. Buon per loro(NB:anche se dovranno rendere conto delle attività svolte precedentemente) e peggio per quei commercianti che continuano a vendere loro metallo sempre con la formula "rottame", perchè proprio a questi ultimi la legge presenterà il conto per l'IVA evasa.

36 commenti:

  1. tutto vero...ma chi è che controlla? Qui se ne sbattono tutti...anarchia totale!!!

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  2. ti consiglerie di approfondire meglio l'aspetto fiscale in quanto le operazini da te decritette non comportano nessun tipo di elusione dell'IVA
    .

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  3. scusate l'ignoranza, ma per essere un operatore professionale in oro la legge prevede avendo tutti i requisiti previsti, di fare una semplice comunicazione, e non di avere un'autorizzazione, e cioè mi pare di capire che bastino tutte le carte in regola e comunicare all'UIC con il previsto allegato B le proprie intenzioni, o mi sbaglio?

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  4. Deve procedere all'iscrizione all'"Albo degli operatori professionali in oro". Prima di ciò deve costituire S.r.l. o S.p.A. con capitale sociale pari o superiore ai 120 mila euro ed inoltrare domanda di iscrizione alla Banca d'Italia. Verificati i requisiti Le verrà rilasciato apposito certificato che l'autorizzerà al commercio professionale di oro nelle specie indicate dalla legge 7/2000.

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  5. mi scusi, io non riesco a capire esattamente dove la legge mi parla di autorizzazione, il comma 3 dell'art.1 dice testualmente:
    3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può
    essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in
    possesso dei seguenti requisiti:ecc. ecc.
    per cui, non vedo dove mi si chiede che mi necessita un'autorizzazione, a me sembra da quello che leggo che, avendo tutte le credenziali in regola, ed facendo la comunicazione all'UIC sono a posto, tranne che non ci sia qualche altro decreto o circolare che appunto non so. Mi scusi nuovamente ma se io le cose non le capisco bene cerco di scavare a fondo. Nuovamente grazie

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  6. La comunicazione per l’esercizio in via professionale del commercio di oro,
    ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000 n. 7, consente alla Banca d'Italia di iscrivere la società richiedente nell'apposito Albo. Non si tratta di una semplice presa d'atto, bensì di una vera e propria autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia al commercio di quei beni contemplati all'art. 1 comma 1 legge 7/2000.
    Ulteriori informazioni potrà leggerle al seguente link:
    http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it

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  7. Un compro oro acquista da privati e poi successivamente porta l'oro in un'azienda specializzata nella fusione e nel saggio. Il prodotto così lavorato, nella forma di lingotto viene rivenduto ad un operatore professionale.
    Si tratta di un'operazione elusiva di imposta sul valore aggiunto?

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  8. Si tratta di reato ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 legge 17 gennaio 2000 n. 7.

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  9. compro l'oro da un privato, lo trascrivo sull'pposito registro di PS:10 gioni a disposizione per legge, lo rivendo a chiunque, dichiaro il margine ordinario e ci pago l'iva: anche cosi' e' reato? qualcuno parla di furbacchioni,o meglio definiti cmmercianti d'oro.atro che commercianti d'oro...se andiamo avanti cosi, la soluzione e' una soltanto:chiudere l'attivita' e fare il cercatore di oro.vedi? anonimo si che e' un furbacchione.ciao...

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  10. La Sua procedura commerciale è corretta.

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  11. nel mercatino dell'usato impostato come agenzia d'affari posso prendere in conto vendita oggetti d'oro e altri preziosi e rivenderli ?

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  12. o posso con l'attività di recupero rottami di metalli non ferrosi includere anche l'oro

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  13. L'attività di recupero rottami di metalli non ferrosi non può essere svolta dai soggetti privi dell'iscrizione all'Albo degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia. Qualsiasi raggiro commerciale in tal senso è destinata alla sola evasione dell'IVA, per cui le raccomandiamo di affidarsi a professionisti seri del settore. Se il tipo di attività che ha intenzione di svolgere è a carattere continuativo e non occasionale, ai fini della legge dovrà necessariamente adeguarsi alle direttive contenute nel T.U.L.P.S. e adempiere alle normative concernenti la sicurezza dei locali. Questo pertanto la obbliga necessariamente a munirsi di apposita Licenza rilasciata dalla Pubblica Sicurezza.

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  14. Scusate ma i franchiasing che stanno proponendo molte società per aprire compro oro mettono al sicuro i nuovi affiliati o sono al sicuro solo loro?inoltre lo stesso vale se il francisor ha sede in Svizzera (fuori Comunità Europea quindi) così che lìoro che ho comprato viene rivenduto fuori dalla Comunità europea e quindi senza IVA?

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  15. Bisogna capire qual'è il ruolo che questi franchisor svolgono nell'intermediazione dei preziosi. Chiaramene devono, obbligatoriamente, essere "operatori professionali in oro" e assoggettare la merce acquistata ai coerenti regimi IVA. Se hanno sede in Svizzera, chiaramente, non pagheranno l'IVA sulla merce acquistata. Per questo tipo di esportazioni suggeriamo comunque di avvalersi di società italiane qualificate come esportatrici abituali, quindi perfettamente monitorabili dalle Autorità italiane. Per quanto riguarda invece quelle con "sede in Svizzera", preferiamo optare per una scelta prudenziale, infatti diffidiamo da questo tipo di società (svizzere di nome ma italianissime di fatto) spesso create con l'intento di eludere o evadere il fisco italiano.

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  16. volevo sapere in caso di acquisto di oggetti preziosi da privati (es. una collanina, un bracciale) come bisogna documentare tali acquisti? La successiva rivendita sarà imponibile al 20%? In caso di acquisto da privati bisogna sempre compilare il registro dell'oro?

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  17. Salve, avrei vari quesiti:
    Ho una gioielleria, compro saltuariamente oggetti usati in oro, riporto nel registro di P.S. le varie operazioni, rivendo in toto (considerando i 10gg) ad un mio fornitore emettendo fattura con IVA al 20 % sul totale, (non IVA margine, visto lo scienziato del mio consulente).
    Faccio presente che puntualmente inserisco nella prima nota cassa le operazioni effettuate ,es. 12/12/10 “acquisto oggetti usati in oro come ns. rgistro P.S. al n.XX”.
    Parlando con il consulente ho capito che qualcosa non quadra: mi ha detto che il conto economico degli acquisti non era stato movimentato e che le fatture di vendita sono state considerate come normali fatture.
    Quali errori sono stati fatti? Nel calcolare l’IVA normalmente ho sbagliato?

    Ho pure qualche quesito sulle schede di acquisto:
    devono essere numerate progressivamente? devono essere vidimate? cosa devono contenere?

    mi scuso per la mole delle richieste!
    Saluti

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  18. La quotazione dell 'oro salita alle stelle rompendo ogni logica di mercato farebbe pensare essere giunta al massimo della sua corsa, al contrario molti analisti ed anche il buonsenso nell'analizzare la situazione economica attuale portano a pensare di essere soltanto all'inizio di una scalata ben più consistente. Cerchiamo di elencare alcuni fattori che ci fanno pensare a ulteriori e consistenti aumenti della quotazione oro.
    a) La maggioranza dei governi devono fare i conti con un debito pubblico che limita le possibilità d'investimento per rilanciare altri settori.
    b) I fallimenti di società grandissime che sembravano al riparo da ogni pericolo grazie alla loro dimensione titanica.
    c) Svalutazione delle più importanti monete mondiali, in conseguenza alle pessime condizioni delle principali economie mondiali
    d) La spinta degli operatori nel proporre i metalli preziosi come bene d'investimento.
    e) Insufficienza delle forniture dell'oro rispetto alla richiesta pressante di governi e investitori.
    f) La necessità di un bene rifugio sicuro per gli investitori.
    Questi sono alcuni dei fattori logici generali che fanno pensare che la corsa al "compro oro" da parte di governi e investitori debba continuare ancora per molto.

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  19. se dovessi aprire un compro oro,e l'oro che compro lo vendo direttamente a una fonderia,devo formare una societa' con 120mila euro di capitale,oppure con una semplice sas pagando l'iva sono in regola?

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  20. Per l'anonimo del 15 giugno: gli acquisti sarebbe buona norma effettuarli riportando le generalità e la descrizione degli oggetti acquistati su apposito "atto di vendita" da far firmare al venditore;

    per l'anonimo del 16 giugno: non è molto chiara la sua domanda. Il commercialista dalla prima nota deve essere in grado di dedurre sia gli acquisti (dare) sia le vendite (avere). Il totale vendite costituisce l'imponibile sulla quale calcolare l'IVA. Cerchi di essere più chiaro e tenteremo di aiutarla;

    per l'anonimo del 29 luglio: è sufficiente fatturare con l'IVA (ordinaria o a margine) le vendite.

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  21. quindi una semplice sas va bene lo stesso?non ho bisogno della societa' con capitale sociale di 120mila euro?

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  22. Va bene qualsiasi tipo di configurazione aziendale.

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  23. buongiorno, io sono un operatore che è iscritto all'uic e che compra da altri operatori che non sono iscritti all'uic, volevo sapere se vendendo l'oro in svizzera posso essere un esportatore abituale spedendo l'oro con la bolla d'accompagnamento con la dicitura ( contolavorazione), dato che poi la merce comunque viene venduta in svizzera.

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  24. Scusate ma io non ci sto capendo piu niente. Se io apro un compro oro con una sas o una ditta individuale (non con una srl o spa con capitale interamente versato) e commercio in oro cioè vendo ad una società professionale o addirittura porto in fonderia il mio oro, intascando il prezzo e fatturando iva margine con la venduita di oggettti in oro non eludo la legge 7 /2000? E per quale motivo non la eludo? C'è qualche legge che mi tutela dai reati descritti nelle 7/2000 ?

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  25. Io sarei molto cauto ad emettere sentenze, parlare di evasione di IVA, ecc., posto che l'IVA è per definizione neutra per gli imprenditori commerciali, quindi se non la incasso non la verso.
    Innanzitutto consiglierei di leggere la circolare del 28 giugno 2010 che chiarisce la posizione dei compro oro e poi la procedura ex art. 17 L. 633/72 appare del tutto corretta se i beni di cui sopra sono danneggiati.

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  26. come imparare a trattare oro&gli altri metalli?
    ci sono corsi su gemme e diamanti, ma inerenti all'oro no.

    ci sono operatori disposti ad insegnare?

    gioiellieri, orafi, titolari di compro.oro non franchising...

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  27. Ho ceduto erroneamente una catenina d'oro di gr. 55 ad un negozio compro oro. il giorno dopo tornato al negozio per restituire i soldi datomi e riottenere il bene dato perché non era mia intenzione cederlo ma impegnarlo, mi é stato detto che il bene mi veniva restituito trascorsi i 10 giorni legali e previa restituzione dei soldi datomi maggiorati di Euro 160,00 non specificandomi a che titolo. Cosa potete dirmi a tale proposito?

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  28. Salve a tutti! Io ho un Compro Oro, ho sempre lavorato in maniera corretta ed essendo in Franchising ho sempre rispettato ciò che mi veniva richiesto di fare...(come Comportarmi nel mio lavoro). Ora non capisco: il problema dell' IVA lo deve affrontare la società che ci ha sempre detto di operare in questo modo? Come anche il fatto di essere in torto tagliando l'oggetto portato dal cliente...O siamo anche noi colpevolizzati senza io personalmente sapere questo problema... Grazie per l'attenzione!!!!

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  29. Salve, scusate l'insitenza . Oggi la G.D.F. ha contestato ad un mio cliente la rivendita di oro da rottamare, effettuata nei confronti di un regolare operatore del settore ( fonderia), dicendo che si sarebbe dovuta applicare iva al margine e non art 17, poichè detti beni rientravano nella definizione di beni usati, monili, oggetti o qualsivoglia dire, ma usati, e non rottami. Detti beni erano stati regolarmente registrati sul registro di Ps. come acquisti da aprivati e si trattava di beni non rivendibili così come si trovavano , poichè obsoleti, rotti, rovinati, usarati ( certo se si trattava di un bene rivendibile così come si trovava o dandogli una sistemata, di certo non lo si portava in fonderia, gli si dava una "rispolverata" e lo si metteva in vetrina ricavandoci molto di più ( questa x me era una forma di evasione). Il mio cliente dando retta ad altri gioiellieri e orafi, in buonafede, e dato la crisi del settore ma dei settori in senso più ampio, a ceduto questi beni alla fonderia. Ora, io mi chiedo, un bene usato si rivende così com'è ( vedi monete,francobolli, gioielli di anrtiquariato di un certo valore) ma un bracciale del battesimo che non si può vedere, un anello senza pietra rovinato, una collana anni 80 che fa schifo, a chi la vendo come bene usato?? non fa fede il fatto che se compro 10 grammi di schifezze obsolete d'oro da privato e le cedo alla fonderia per "reimpastarle" per 6 grammi, si tratta di rottami e non di beni usati? Capisco la tiatriba sull'iva, ma fatece campà!

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  30. Con il termine rottame si intende una classificazione per destinazione

    e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma

    destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa

    risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in

    materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d.

    “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi

    acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi

    rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere

    o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e

    vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può

    cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada

    inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso

    fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente

    industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che

    rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro

    grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di

    gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del

    consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può

    destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio

    di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di

    materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati

    ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e

    successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso

    ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura

    prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "


    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  31. Il termine "Materiale d'oro" ("in rottami di oggetti preziosi usati" puoi anche ometterlo) è un termine tecnico.
    Lo si trova all'Articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 7/2000. Sta ad indicare l'oro diverso da quello da investimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, altresì definito oro industriale, altresì definito appunto "materiale d'oro".

    Con il termine "oggetto" si intende prodotto finito destinato al consumo finale. Siamo fuori quindi dalla legge 7/2000 e fuori quindi anche dal regime iva del reverse charge ad esso collegato. Quindi se scrivi "oggetti" dichiari che non li destini alla "lavorazione" (fusione), ma alla vendita così come sono. Solo in tal caso allora chi (diverso da un banco metalli) acquista si mette in carico gli oggetti e applica il regime margine.

    Nel corso del 2011 la Banca d'Italia ha scritto ed inviato un monito a tutti gli operatori professionali in oro (anche compro oro che esercitano come operatori professionali in oro) di non utilizzare a fini pubblicitari la loro iscrizione alla Banca d'Italia UIF perché per la loro attività non è necessaria l'iscrizione appunto.

    I banchi metalli sono obbligati ad acquistare in reverse charge perché così impone loro la risoluzione 375/2002. I compro oro non devono essere iscritti nell'elenco degli operatori professionali in oro nella misura in cui cedono "materiale d'oro" per destinazione" (rottami di oggetti preziosi in oro usati). Lo devono, però, essere nel caso in cui cedano professionalmente materiale d'oro per natura (ciò ciò che già in origine è) (es. lamine) o oro da investimento (es. lingotti).

    Il regime del margine non è applicabile nel caso di cessioni ai banchi metalli non solo perché così impone la risoluzione 375/2002, ma anche perché il momento traslativo della proprietà non è la consegna del bene, ma l'accettazione del titolo. Dalla considerazione che l'analisi del titolo viene effettuata dopo la fusione e poiché il regime del margine non si può applicare se si effetua sui beni alcuna lavorazione, ne consegue che il suddetto regime del margine non è applicabile nel caso di ispecie di vendita ai banchi metalli che hanno per attività esclusiva il recupero del metallo puro, non commercializzando quindi in oggetti preziosi.

    (cfr. ris. 375E/2002)
    "D’altronde, la società istante dichiara di non acquistare i prodotti ancora idonei ad essere venduti come merce finita, dato che opera esclusivamente nel settore del recupero di materiali preziosi e non svolge l’attività di commercializzazione di gioielli."

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  32. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/

    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

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  33. Con il termine "rottame" si intende una classificazione per destinazione e non per natura. Vale a dire "rottame" non vuol dire "rotto", ma destinato alla rottamazione come più volte ribadito dalla stessa risoluzione 375/2002 e dalla appendice alla dichiarazione I.VA. in materia d'oro.

    Dalla risoluzione 375/2002
    Cito:

    Pagina 1
    " In particolare, a seguito dello sviluppo del mercato del c.d. “compro oro”, i commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi acquistano da privati oggetti d’oro e d’argento usati, per poi rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, .."

    Questo è un passaggio fondamentale: i compro oro acquistano oggetti e vendono rottami. Poiché la compra-vendita in se non cambia (ne può cambiare) la natura del bene, si evince che il termine "rottame" vada inteso nel senso di "destinato alla rottamazione".


    Pagina 4
    "...si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata
    alla lavorazione, ..."

    ...

    "L’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), a sua volta, è del parere che rientrano nella nozione di “materiale d’oro” tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, .. "

    "La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato"

    Pagina5
    " ... l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, ... "

    Il reverse charge non è una esenzione IVA, ma una modalità per assolvere l'IVA. Mentre nel regime del margine l'IVA viene assolta su una parte dell'imponibile (il margine appunto) con il reverse charge l'IVA viene assolta sull'intero imponibile.
    Il regime del margine verrà adoperato solo per la cessione degli oggetti preziosi ad altri soggetti diversi dai banchi metalli (oggetti destinati al consumo finale e non alla rottamazione).

    Vedi anche:
    http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro

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  34. Un gioielliere che acquista oreficeria usata fuori campo IVA da privati per poi farsi affinare il metallo dalla fonderia ( cosiddetto conto lavorazione) e cederlo successivamente ai produttori di monili l'oro fino in pagamento della oreficeria finita, mantenendo all'interno dell'azienda il valore aggiunto, adempie secondo voi alla normativa non essendoci cessione a terzi dell'oro usato?

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  35. Buongiorno,

    vorrei sapere per quale motivo nonostante i molteplici commenti ben espressi con i vari riferimenti alle varie normative, leggi eccc alla fine non si arriva mai ha una conclusione definitiva.
    alla fine io che ho un compro oro, e ritiro il prezioso metallo da privati,per essere in regola cosa devo fare se voglio portarlo in fonderia?
    rientrano nella dicitura di rottame?
    c'è troppa confusione e disinformazione.
    a me personalmente basterebbe sapere se possibile la procedura corretta per non essere evasore evitando spiacevoli conseguenze.

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  36. Ciao anonimo.
    Mi piace la tua tenacia.
    Sono un commercialista e sto' approfondendo la questione x un mio cliente. E' evidente che c''e molta confusione. A questo punto, secondo me, sono necessarie alcune istanze di interpello.
    Potremmo gestirle insieme. Mettiamo più richieste, in modo ordinato e organizzato e richiediamo il parere.
    Dovremmo metterci in contatto. Come facciamo?

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