mercoledì 1 luglio 2009

A chi cedere i preziosi?

I miei gioielli usati, a chi li vendo?
I Gioielli usati possono essere venduti al minuto o all’ingrosso.
Al minuto, rivendendoli all’interno dei propri locali, all’ingrosso cedendo i propri beni ad altre aziende quali gioiellerie, distributori e operatori professionali.
I nostri gioielli possono essere ceduti singolarmente o in massa. La fattura deve essere emessa con l’aliquota IVA ordinaria (20%), oppure beneficiando del regime speciale del margine con sistema globale, come concesso per le cessioni aventi per natura beni usati. Infatti questa procedura, a differenza delle altre, consente che il margine venga determinato per masse di operazioni, ovvero globalmente per tutte le vendite effettuate per ciascun mese o trimestre (Art. 36, comma 6).
Per poter effettuare vendite con IVA a margine è necessaria, oltre il già previsto registro del commercio vidimato dalla P.S., l’istituzione di altri due registri, rispettivamente degli acquisti e delle cessioni, come già abbiamo affrontato più dettagliatamente nel post “Il Regime speciale del Margine”.
Molti mi chiedono che cosa siano le cessioni effettuate con "dichiarazione d’intenti", o meglio se siano legittime o meno. Queste cessioni sono effettuate con fattura in cui l’aliquota IVA non è versata, poiché il cessionario (il soggetto che acquista) è qualificato come “esportatore abituale”. Questi esportatori godono di una riserva, comunemente denominata plafond , che consente di non pagare l’IVA fino ad un determinato importo, calcolato sul fatturato delle cessioni alle esportazioni riferite all’anno precedente. Le cessioni di preziosi effettuate nei confronti di questi soggetti sono considerate cessioni all’esportazione, quindi non imponibili. La motivazione risiede nel fatto che tali soggetti non hanno la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i loro clienti esteri, mentre acquistando da fornitori italiani possono detrarsi l’IVA sugli acquisti, il tutto porta loro ad essere in una posizione di costante credito IVA. Per evitare questa problematica l’esportatore abituale può richiedere ai suoi fornitori di non applicare l’IVA nei limiti del plafond. Il cessionario rilascerà una "dichiarazione d’intenti", in cui si asume la responsabilità di poter effettuare acquisti senza corrispondere IVA (art. 8 co. 1 lett. a e b del DPR 633/72).
Il 20% dell’IVA che doveva essere corrisposta in fattura al cedente, viene pertanto detratta dal plafond, il quale andrà via via riducendosi e, una volta terminato, consentirà al cessionario di tornare ad effettuare acquisti versando l’IVA nei metodi ordinari. Pertanto la prassi è da ritenenersi, per i soggetti aventi diritto, assolutamente legittima.

2 commenti:

  1. Buon giorno, Sono il legale rappresentante di una società iscritta alla Banca d'Italia come operatore professionale in oro.
    La società è giovane ed abbiamo qualche incertezza su alcune procedure da seguire, per l'esattezza il ns. dubbio concerne in questo:
    Un grossista di oreficeria che di solito acquista da fabbricanti per rivendere al dettagliante, ci ha richiesto di poter acquistare da noi del metallo anche in forma di verga (al titolo di saggio che in genere è al disotto del 750)al fine di ottenere il metallo ad un prezzo più conveniente e rigirarlo ai fabbricanti in conto lavorazione. Il suo scopo quindi non è di rivendere la "verga aurifera" ma di darla in conto lavorazione per tresformarla e quindi pagare al fabbricante solo l'eventuale manifattura sugli oggetti finiti.
    Il fatto è che il grossista pur essendo socità non è iscritto alla banca d'italia come operatotore professionale, ma mi assicura che questa è la prassi utilizzata.
    Possiamo noi come operatori professionali vendergli il metallo in reverse charge?
    Grazie.

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  2. Nonostante il soggetto cessionario sia privo dell'iscrizione all'albo della Banca d'Italia l'operazione, nelle modalità da Lei descritte, può essere effettuata a norma dell'art. 1 comma 4 legge 7/2000.
    Cordialmente

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