giovedì 30 luglio 2009

Lettera

Questa mail inviataci (tra le tante!) da un lettore ci offre lo spunto per alcune riflessioni.

"Spett.le oro-mercato,
ho aperto un negozio compro oro nel 2006 vendendo ad una società di Vicenza che mi comprava la merce con lettera d’intento e poi verso fine anno mi pagava l’iva che poi io versavo. Scrivevo sulla fattura “cessione di oreficeria usata e rottami in lega d’oro” e l’iva non mi veniva accredita con l’art. 8.
Ho interrotto i rapporti con questa società perché mi pagavano la merce solo dopo alcuni giorni e trattenevano un percentuale di 70 centesimi sotto la quotazione e quindi mi sono rivolto ad un'altra società che non era un operatore professionale e che poi lo è diventata. Sulle fatture scrivo “rottami di gioielli” non imponibili IVA ai sensi dell’art. 17 comma 5-633/77. Questa società che adesso è una spa mi paga qualcosa di più e mi da i soldi subito. Il mio commercialista quando gli ho portato il vostro articolo sull’oro e la legge si è informato e mi ha detto che effettivamente era corretto che io vendessi come prima alla società di Vicenza, e che è poco prudente continuare a vendere a questa nuova con l’articolo 17. Cosa succede se continuo a vendere a con l’articolo 17? Cosa fare per evitare i controlli della Guardia di finanza? Mi conviene chiudere la società e riaprirne una nuova?
Grazie"


Gentile utente,
noi di certo non siamo nelle condizioni di poterle suggerire cosa fare della sua ditta, poiché ben sappiamo che spesso avviare una nuova attività non è cosa semplice, comporta sacrifici ed investimenti non indifferenti e pertanto non ci sentiamo, da un punto di vista strettamente deontologico, di suggerirle di chiudere l’azienda su cui lei certamente ha investito risorse umane ed economiche. Allo stesso modo non potrà in alcun modo sottrarsi alle eventuali verifiche da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto le procedure di verifica, fin d’ora realizzate a campione, hanno investito tutti gli operatori professionali che hanno dovuto depositare i propri elenchi clienti, quindi i dati delle aziende cedenti. Il presente blog, è bene rammentarlo, nasce dall’esigenza di essere coerenti con le leggi e non vuole essere uno strumento per raggirarle. Pertanto ci sentiamo in dovere di suggerirle di parlare con il suo commercialista e, insieme, affrontare provvidamente i vari problemi che attualmente ha evidenziato. Tornando alla sua lettera, certamente le cessioni con l’articolo 17 non poteva e non può effettuarle, poiché sottintendono che la natura delle sue vendite hanno come oggetto il “materiale d’oro” cui soltanto gli “operatori professionali in oro” sono titolati al commercio. L’art. 17 comma 5 legge 633/77, permette di assolvere l’IVA a mezzo di quel meccanismo comunemente denominato “Reverse Charge” che consente, alla parte cedente, di emette fattura senza IVA. La parte cessionaria, che assume la veste di debitore d’imposta, dovrà adempiere agli obblighi di integrazione della fattura rilasciata dal cedente con relativa indicazione concernente l’aliquota e il relativo importo dell’imposta.

Questo meccanismo, comunque, non la riguarda poiché per effettuare il commercio di "rottami d'oro" è necessario aderire ai requisiti imposti dall' art. 1 comma 3 legge 7/2000 e, pertanto, non essendo la sua azienda qualificabile come "operatrice professionale", può commerciare esclusivamente oggetti finiti. A suo giudizio, perché l’azienda a cui cede i propri beni ha deciso di “trasformarsi” in S.p.A., e perché lei invece continua a vendere alla stessa azienda con le medesime procedure di prima? Glielo spiego subito. Come avrà senz'altro notato ultimamente molte aziende che prima acquistavano dai compro oro (spesso franchisor), si sono trasformate in operatrici professionali. Questo è dovuto al fatto che, rendendosi conto di non poter vendere i noti "rottami" d'oro alle fonderie senza essere operatori professionali, e al fine di poter continuare ad assolvere al loro ruolo di intermediari tra i commercianti(NB:avendo i medesimi requisiti degli stessi!) dovevano:
1) cancellare il proprio storico commerciale;
2) regolarizzarsi con la Legge 7/2000.

Questo mutamento societario, spesso giustificato con un entusiastico “è perché stiamo crescendo!” in realtà cela la necessità di porsi in regola, lasciando però i propri clienti nelle analoghe condizioni in cui loro stesse soggiacevano fino al mutamento in S.p.A. o S.r.l.. Per acquistare questi beni senza corrispondere IVA, hanno però bisogno che i "compro oro" dichiarino che la natura della cessione abbia come oggetto i "rottami auriferi". Il "compro oro", investito in toto delle responsabilità amministrative e penali derivanti dall'alterazione della natura dei beni al fine di evadere l'IVA, è quindi spinto a descrivere gli oggetti, in realtà finiti, come "rottami" ed apporre sulle fatture la famosa dicitura "non imponibile IVA ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/77", consentendo all'intermediario di acquistare senza versare un centesimo di IVA al proprio cedente, e a rivendere gli stessi beni sempre in esenzione IVA, grazie all'originaria e mendace descrizione dei beni effettuata dal "compro oro".

Il consiglio è quello di non cedere più con l’art. 17 e di qualificare gli oggetti per quello che realmente sono, poiché per ogni fattura emessa con questo sistema, lei accrescerà la base sulla quale andranno calcolate le eventuali sanzioni. E’ bene ricordare infatti, che l’evasione fiscale é disciplinata dal decreto legislativo 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e di IVA) pertanto chi supera nella sua complessità i 50.000 euro, il provvedimento si trasforma in reato (da sei mesi, a due anni di reclusione) e che la sanzione pecunaria verrà calcolata per il 200% dell’evaso, oltre le altre sanzioni amministrative.

2 commenti:

  1. Il mio commercialista ha trovato corretti praticamente tutti i vostri argomenti. Ma una commerciante seria dove può trovare un azienda altrettanto seria? Conosco diverse persone che fanno il mio stesso lavoro e ciascuna lo fa in modo diverso...

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  2. Il castello di carte comincia aperdere pezzi. Mi dispiace per l'amico, ma improvvisarsi imprenditori porta a brutte conseguenze.....

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